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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1448/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1448/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 09.06.2025 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Russo Antonietta, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Casagiove (CE) in data 30.06.2018 e che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], e nati il 21.07.2023; Per_1 Per_2 Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
Successivamente, le parti chiedevano svolgersi udienza in presenza al fine di rappresentare le modifiche apportate alle condizioni di cui al ricorso.
Rilevato che all'udienza del 24.10.2025 i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni come modificate e sottoscritte da entrambi i coniugi e depositate in data 13.10.2025 e ribadite nel corso della predetta udienza ovvero:
“ 1) Le parti hanno depositato presso l'intestato Tribunale ricorso per separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 cpc e dichiarano di aver modificato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo nel modo di seguito indicato: 2) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto.
3) L'immobile costituente la casa coniugale, sita in Caserta alla Via Dei Giardini, 33 lettera 27, di esclusiva proprietà del Sig. unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze viene assegnata e lasciata Parte_1 nella disponibilità della Signora che ivi continuerà a risiedervi e coabitare con i tre figli Parte_2 minori;
la Signora si impegna ad utilizzare l'immobile solo per sé e per i suoi figli, nessun soggetto Parte_2 estraneo al predetto nucleo familiare, potrà abitare, né pernottare occasionalmente nel predetto immobile.
4) Il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il 30 SETTEMBRE 2025 ed entro la predetta Parte_1 data provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale. Relativamente alle utenze dell'abitazione coniugale (luce, acqua e gas) intestate al Signor le parti concordano che tali spese verranno poste a carico Pt_1 della Signora nonostante l'intestazione a nome del Sig. Parte_2 Pt_1
5) Assegno di mantenimento per i figli minori
- Il Signor a far data dal 27 SETTEMBRE 2025 verserà alla Sig.ra entro il Parte_1 Parte_2 giorno 25 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento per i tre figli minori l'importo complessivo di euro
750.00 (euro 250,00 x 3) a mezzo bonifico sul conto di seguito indicato:
[...]
- Il Signor ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, cede alla Sig.ra Parte_1
IL 50% DELL'ASSEGNO UNICO CHE GLI COMPETEREBBE QUALE Parte_2
GENITORE SEPARATO ed autorizza la Signora a presentare domanda Parte_2 per l'assegno unico per i tre figli (DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021 n. 230), per intero al
100% che ammonta a circa euro 789,00.
6) Spese Straordinarie
- Le spese straordinarie per i minori verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tutte preventivamente concordate e documentate.
- In ogni caso viene consegnato ai genitori il Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. MARIA CAPUA Vetere del
28 marzo 2024, al quale dovranno fa riferimento per la esatta individuazione tra spese ordinarie (comprese nell'assegno di mantenimento) e quelle straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento) e che andranno ripartite al 50% come innanzi precisato.
7) Le parti concordano l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e con il diritto di visita paterno così disciplinato:
- I minori incontreranno il padre nella giornata del giovedì e del martedì dalle ore 17.30 fino alle 19.30, presso l'abitazione coniugale;
compatibilmente con la volontà dei minori e con le loro esigenze- vista la tenera età – il padre potrà condurre con sé i figli presso la sua abitazione dove avrà trasferito la sua residenza, per poi riportarli negli orari innanzi indicati
- I minori incontreranno il padre a weekend alterni nel giorno del sabato e/o della Domenica presso l'abitazione coniugale;
compatibilmente con la volontà dei minori e con le loro esigenze, vista la tenera età, il padre potrà alle ore 15.30 condurre con sé i figli presso la sua abitazione, dove avrà trasferito la residenza, per poi riportarli presso la madre entro le 19.30 del giorno prescelto.
- I minori trascorreranno ad anni alterni, con la madre e con il padre, il 24 e 25 dicembre con i giorni del 31 dicembre ed il 1 gennaio, e parimenti ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con il Padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, o viceversa.
- I minori trascorreranno una settimana di vacanza nel periodo estivo con ciascuno dei genitori, i quali comunicheranno la settimana di propria spettanza e da trascorrere, entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
I genitori trascorreranno nel periodo estivo singolarmente una settimana di vacanza, e sarà onere di comunicare il luogo dove si recheranno.
- I genitori di comune accordo stabiliscono che il predetto calendario è assolutamente derogabile, e di comune accordo potranno modificarlo a seconda delle richieste ed esigenze dei figli minori, nonché DELLE ESIGENZE
LAVORATIVE DELLE PARTI
8) I Signori E di comune accordo stabiliscono altresì: Parte_1 Parte_2
- Nessun assegno di mantenimento viene riconosciuto alla Sig.ra che dichiara di essere indipendente e Parte_2 autosufficiente sotto il profilo economico
- Signor rinuncia al credito di euro 1500,00 che vanta nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_2 dichiarando di non aver nulla più a pretendere relativamente al precitato credito. In ogni caso le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causale, ad eccezione di quanto concordato al punto che precede.
- Il Signor si impegna a donare la casa coniugale sita Caserta alla Via Dei Giardini, 33 lettera 27, ai tre Pt_1 figli minori e le relative spese verranno sostenute da entrambe le pari in egual misura;
- Le utenze della casa coniugale rimarranno intestate al Signor ed i relativi costi verranno Parte_1 sostenuti dalla Signora Parte_2
- Le parti si danno atto che l' Autovettura tg. CV096BN di proprietà del Signor verrà Parte_1 utilizzata dalla Signora per le esigenze dei figli minori e le spese per assicurazione e bollo auto, Parte_2 nonché manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste esclusivamente a carico della Signora Parte_2
- Le parti nella qualità di genitori si impegnano reciprocamente a continuare a mantenere un comportamento di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i tre figli minori e si impegnano reciprocamente a non denigrare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
LO (CE) il 01.07.1993;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 15, parte II, Serie A, anno 2018;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1448/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 09.06.2025 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Russo Antonietta, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Casagiove (CE) in data 30.06.2018 e che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], e nati il 21.07.2023; Per_1 Per_2 Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
Successivamente, le parti chiedevano svolgersi udienza in presenza al fine di rappresentare le modifiche apportate alle condizioni di cui al ricorso.
Rilevato che all'udienza del 24.10.2025 i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni come modificate e sottoscritte da entrambi i coniugi e depositate in data 13.10.2025 e ribadite nel corso della predetta udienza ovvero:
“ 1) Le parti hanno depositato presso l'intestato Tribunale ricorso per separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 cpc e dichiarano di aver modificato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo nel modo di seguito indicato: 2) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto.
3) L'immobile costituente la casa coniugale, sita in Caserta alla Via Dei Giardini, 33 lettera 27, di esclusiva proprietà del Sig. unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze viene assegnata e lasciata Parte_1 nella disponibilità della Signora che ivi continuerà a risiedervi e coabitare con i tre figli Parte_2 minori;
la Signora si impegna ad utilizzare l'immobile solo per sé e per i suoi figli, nessun soggetto Parte_2 estraneo al predetto nucleo familiare, potrà abitare, né pernottare occasionalmente nel predetto immobile.
4) Il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il 30 SETTEMBRE 2025 ed entro la predetta Parte_1 data provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale. Relativamente alle utenze dell'abitazione coniugale (luce, acqua e gas) intestate al Signor le parti concordano che tali spese verranno poste a carico Pt_1 della Signora nonostante l'intestazione a nome del Sig. Parte_2 Pt_1
5) Assegno di mantenimento per i figli minori
- Il Signor a far data dal 27 SETTEMBRE 2025 verserà alla Sig.ra entro il Parte_1 Parte_2 giorno 25 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento per i tre figli minori l'importo complessivo di euro
750.00 (euro 250,00 x 3) a mezzo bonifico sul conto di seguito indicato:
[...]
- Il Signor ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, cede alla Sig.ra Parte_1
IL 50% DELL'ASSEGNO UNICO CHE GLI COMPETEREBBE QUALE Parte_2
GENITORE SEPARATO ed autorizza la Signora a presentare domanda Parte_2 per l'assegno unico per i tre figli (DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021 n. 230), per intero al
100% che ammonta a circa euro 789,00.
6) Spese Straordinarie
- Le spese straordinarie per i minori verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tutte preventivamente concordate e documentate.
- In ogni caso viene consegnato ai genitori il Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. MARIA CAPUA Vetere del
28 marzo 2024, al quale dovranno fa riferimento per la esatta individuazione tra spese ordinarie (comprese nell'assegno di mantenimento) e quelle straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento) e che andranno ripartite al 50% come innanzi precisato.
7) Le parti concordano l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e con il diritto di visita paterno così disciplinato:
- I minori incontreranno il padre nella giornata del giovedì e del martedì dalle ore 17.30 fino alle 19.30, presso l'abitazione coniugale;
compatibilmente con la volontà dei minori e con le loro esigenze- vista la tenera età – il padre potrà condurre con sé i figli presso la sua abitazione dove avrà trasferito la sua residenza, per poi riportarli negli orari innanzi indicati
- I minori incontreranno il padre a weekend alterni nel giorno del sabato e/o della Domenica presso l'abitazione coniugale;
compatibilmente con la volontà dei minori e con le loro esigenze, vista la tenera età, il padre potrà alle ore 15.30 condurre con sé i figli presso la sua abitazione, dove avrà trasferito la residenza, per poi riportarli presso la madre entro le 19.30 del giorno prescelto.
- I minori trascorreranno ad anni alterni, con la madre e con il padre, il 24 e 25 dicembre con i giorni del 31 dicembre ed il 1 gennaio, e parimenti ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con il Padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, o viceversa.
- I minori trascorreranno una settimana di vacanza nel periodo estivo con ciascuno dei genitori, i quali comunicheranno la settimana di propria spettanza e da trascorrere, entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
I genitori trascorreranno nel periodo estivo singolarmente una settimana di vacanza, e sarà onere di comunicare il luogo dove si recheranno.
- I genitori di comune accordo stabiliscono che il predetto calendario è assolutamente derogabile, e di comune accordo potranno modificarlo a seconda delle richieste ed esigenze dei figli minori, nonché DELLE ESIGENZE
LAVORATIVE DELLE PARTI
8) I Signori E di comune accordo stabiliscono altresì: Parte_1 Parte_2
- Nessun assegno di mantenimento viene riconosciuto alla Sig.ra che dichiara di essere indipendente e Parte_2 autosufficiente sotto il profilo economico
- Signor rinuncia al credito di euro 1500,00 che vanta nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_2 dichiarando di non aver nulla più a pretendere relativamente al precitato credito. In ogni caso le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causale, ad eccezione di quanto concordato al punto che precede.
- Il Signor si impegna a donare la casa coniugale sita Caserta alla Via Dei Giardini, 33 lettera 27, ai tre Pt_1 figli minori e le relative spese verranno sostenute da entrambe le pari in egual misura;
- Le utenze della casa coniugale rimarranno intestate al Signor ed i relativi costi verranno Parte_1 sostenuti dalla Signora Parte_2
- Le parti si danno atto che l' Autovettura tg. CV096BN di proprietà del Signor verrà Parte_1 utilizzata dalla Signora per le esigenze dei figli minori e le spese per assicurazione e bollo auto, Parte_2 nonché manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste esclusivamente a carico della Signora Parte_2
- Le parti nella qualità di genitori si impegnano reciprocamente a continuare a mantenere un comportamento di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i tre figli minori e si impegnano reciprocamente a non denigrare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
LO (CE) il 01.07.1993;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 15, parte II, Serie A, anno 2018;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso