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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. GE FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3548/2023 R.G. e vertente
fra
(Cod. Fisc. rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Santarsiero elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Potenza via Isca del Pioppo 67, giusta procura in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana CP_1
Mariotti, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: invalidità civile 100%- pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023 e ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità.
Con memoria depositata il 13.9.2024 l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. e all'odierna udienza, sulle discussioni scritte delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con deposito telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti della CTU.
La CTU, d.ssa ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare Per_2 il riconoscimento della prestazione domandata, precisando nell'elaborato scritto “ si ritiene che il sig.
è “INVALIDO con inabilità totale e permanente: 100%” a decorrere da giugno Parte_1
2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale e alla proposizione del ricorso in questa sede giurisdizionale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite in misura di 4/5 mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 578,00, vanno poste a carico dell' e in favore del ricorrente poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1 CP_1 sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità a decorrere da giugno 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente la pensione di inabilità, CP_1 oltre accessori come per legge;
c) compensa in parte (4/5) le spese di lite e condanna l' al pagamento della somma di euro CP_1
578,00 (1/5) in favore del procuratore del ricorrente anticipatario. Potenza lì 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE FA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. GE FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3548/2023 R.G. e vertente
fra
(Cod. Fisc. rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Santarsiero elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Potenza via Isca del Pioppo 67, giusta procura in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana CP_1
Mariotti, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: invalidità civile 100%- pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023 e ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità.
Con memoria depositata il 13.9.2024 l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. e all'odierna udienza, sulle discussioni scritte delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con deposito telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti della CTU.
La CTU, d.ssa ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare Per_2 il riconoscimento della prestazione domandata, precisando nell'elaborato scritto “ si ritiene che il sig.
è “INVALIDO con inabilità totale e permanente: 100%” a decorrere da giugno Parte_1
2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale e alla proposizione del ricorso in questa sede giurisdizionale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite in misura di 4/5 mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 578,00, vanno poste a carico dell' e in favore del ricorrente poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1 CP_1 sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità a decorrere da giugno 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente la pensione di inabilità, CP_1 oltre accessori come per legge;
c) compensa in parte (4/5) le spese di lite e condanna l' al pagamento della somma di euro CP_1
578,00 (1/5) in favore del procuratore del ricorrente anticipatario. Potenza lì 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE FA