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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2023, n. 17186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17186 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8190/2018 R.G. proposto da: AN MA UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER MARIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARPI FEDERICO ([...]), RL ASTRID ([...]) -ricorrente- contro AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI ANDREA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PINZA ER ([...]) -controricorrente- nonchè AN MASSIMO -intimato- Civile Sent. Sez. 2 Num. 17186 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MA Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 15/06/2023 2 di 6 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3047/2017 depositata il 28/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Ravenna da MA LU AR nei confronti di AR e MO AR, con la quale chiese accertarsi la simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 17.9.1985, concluso tra TE AR e AR AR nonché, dato atto del diritto dell’attrice di agire in surroga di MO AR, ai sensi dell’art.2900 c.c., la condanna di AR AR alla consegna dell’immobile. L’attrice espose di aver acquistato nel dicembre 2003 il credito vantato da UNICREDIT s.p.a. pari a £ 9,033.441.387 nei confronti della GSLE s.p.a., società controllata dalla SICALF, di cui TE AR era uno dei soci ed aveva prestato fideiussione in favore della banca. TE AR era deceduto e MO AR era l’unico erede che aveva accettato l’eredità. MA LU AR espose che, diventata titolare del credito aveva interesse a recuperare quanto sottratto dal padre alle ragioni di credito dell’UNICREDIT s.p.a. ovvero l’immobile che TE AR aveva ceduto al figlio AR AR, in considerazione dell’inerzia di MO AR. Si costituì AR AR per resistere alla domanda. MO AR si costituì al termine dell’istruttoria ed eccepì la prescrizione del diritto. 3 di 6 Il Tribunale di Ravenna dichiarò la prescrizione dei diritti conseguenti alle domande di simulazione e della domanda di surrogazione. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 28.12.2017 riformò la sentenza di primo grado solo in relazione al regolamento delle spese e confermò la decisione con diversa motivazione. In primo luogo, rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che MA LU AR avesse proposto la domanda di simulazione in surroga di MO AR, erede di TE AR sicchè valevano nei suoi confronti le limitazioni previste dall’art. 1417 c.c. per la prova della simulazione proposta dalla parte, che non poteva essere data attraverso la prova per testi o per presunzioni ma attraverso la controdichiarazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso MA LU AR sulla base di sette motivi;
Ha resistito con controricorso AR AR. MO AR non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’udienza AR AR ha depositato memorie illustrative Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Alessandro Pepe ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta in proprio e non in qualità di creditrice surrogante di MO AR. Secondo la ricorrente, l’esercizio dell’azione in via autonoma risulterebbe in modo chiaro 4 di 6 dalla lettura dell’atto di citazione in cui l’attrice avrebbe fatto espresso riferimento all’esercizio sia dell’azione surrogatoria che dell’azione di simulazione. Il motivo è fondato. Dall’esame dell’atto di citazione, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale e correttamente trascritto dalla ricorrente, in conformità con quanto previsto dall’art.366 , comma 1, n.6 c.p.c., risulta che MA LU AR, propose domanda di simulazione in via autonoma rispetto alla domanda di surrogazione. Nel primo motivo di ricorso è riportata pag. 4 dell’atto di citazione, laddove viene menzionata la domanda di simulazione dell’atto di compravendita dell’immobile di via Sirolo e subito dopo si dice testualmente che “talune domande” sono proposte dall’attrice in qualità di creditrice surrogante di MO AR. Questa impostazione risulta confermata nelle conclusioni dell’atto di citazione, in cui vengono riportate le domande “in via principale” e “in via subordinata” e in entrambi i casi sono distinte nella lettera a) e nella lettera b): nella prima si invoca la simulazione assoluta (in via principale) o relativa (in via subordinata) del citato atto di compravendita;
nella seconda, “dato atto del diritto della signora MA LU AR di agire in via di surroga del signor MO AR ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2900, cod. civ., per ottenere immediatamente la restituzione dell’immobile de quo”, si chiede appunto “condannare il signor AR AR alla restituzione immediata dell’immobile de quo e delle sue pertinenze …”. Dunque, solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art. 2900 c.c. 5 di 6 Sebbene la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa è sindacabile in cassazione qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del "petitum", con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che va prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. ( Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11103) In tali casi, essendo dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato ( in Cassazione civile sez. I, 30/07/2015, n.16164, la Corte di cassazione, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito). E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da MA LU AR in surroga di MO AR e non in via autonoma. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.
P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, 6 di 6 anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Ha resistito con controricorso AR AR. MO AR non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’udienza AR AR ha depositato memorie illustrative Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Alessandro Pepe ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta in proprio e non in qualità di creditrice surrogante di MO AR. Secondo la ricorrente, l’esercizio dell’azione in via autonoma risulterebbe in modo chiaro 4 di 6 dalla lettura dell’atto di citazione in cui l’attrice avrebbe fatto espresso riferimento all’esercizio sia dell’azione surrogatoria che dell’azione di simulazione. Il motivo è fondato. Dall’esame dell’atto di citazione, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale e correttamente trascritto dalla ricorrente, in conformità con quanto previsto dall’art.366 , comma 1, n.6 c.p.c., risulta che MA LU AR, propose domanda di simulazione in via autonoma rispetto alla domanda di surrogazione. Nel primo motivo di ricorso è riportata pag. 4 dell’atto di citazione, laddove viene menzionata la domanda di simulazione dell’atto di compravendita dell’immobile di via Sirolo e subito dopo si dice testualmente che “talune domande” sono proposte dall’attrice in qualità di creditrice surrogante di MO AR. Questa impostazione risulta confermata nelle conclusioni dell’atto di citazione, in cui vengono riportate le domande “in via principale” e “in via subordinata” e in entrambi i casi sono distinte nella lettera a) e nella lettera b): nella prima si invoca la simulazione assoluta (in via principale) o relativa (in via subordinata) del citato atto di compravendita;
nella seconda, “dato atto del diritto della signora MA LU AR di agire in via di surroga del signor MO AR ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2900, cod. civ., per ottenere immediatamente la restituzione dell’immobile de quo”, si chiede appunto “condannare il signor AR AR alla restituzione immediata dell’immobile de quo e delle sue pertinenze …”. Dunque, solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art. 2900 c.c. 5 di 6 Sebbene la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa è sindacabile in cassazione qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del "petitum", con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che va prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. ( Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11103) In tali casi, essendo dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato ( in Cassazione civile sez. I, 30/07/2015, n.16164, la Corte di cassazione, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito). E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da MA LU AR in surroga di MO AR e non in via autonoma. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.
P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, 6 di 6 anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione