Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/06/2025, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11923/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11923 del 2024, proposto da
S.A.L. di UC, in persona del legale rappresentante UC DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di iscrizione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 nel Casellario Informatico, notificato all’operatore economico in data 6 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Cologno Monzese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 5 marzo 2024, n. 282, il Comune di Cologno Monzese ha disposto la risoluzione del contratto avente a oggetto l’esecuzione degli « interventi di manutenzione straordinaria per opere di adeguamento normativo 81/08 negli edifici scolastici finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU – Fondi PNRR – C.I.G. 9262448DE1 » nei confronti dell’operatore economico S.A.L. di UC DE per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 c.c., ritenendo, in sostanza, che l’appaltatore avesse illegittimamente preteso « di subordinare l’avvio dei lavori a condizioni che integrano una non ammissibile rinegoziazione dei termini contrattuali », con ciò manifestando un « sostanziale rifiuto all’adempimento ».
2. Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 marzo 2024, al n. 33466, la predetta stazione appaltante ha segnalato all’ANAC l’intervenuta risoluzione ai fini delle valutazioni di competenza dell’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
3. Con nota 5 aprile 2024, n. 43034, l’Autorità ha quindi comunicato agli interessati l’avvio del procedimento ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
4. Con note acquisite al protocollo dell’Autorità in data 7 maggio 2024, al n. 57027 e in data 13 settembre 2024 al n. 105044, l’operatore economico ha svolto le proprie deduzioni difensive nell’ambito del procedimento, evidenziando profili l’illegittimità della disposta risoluzione e osservando in particolare:
- che il termine per l’avvio dei lavori non sarebbe potuto decorrere dalla data del verbale di consegna del 14 dicembre 2022, atteso che la stessa era stata una « consegna fittizia per la mancata trasmissione delle chiavi attributive del possesso e/o della detenzione e per l’assenza di un progetto realmente completo ed esecutivo »; che l’avvio dei lavori era stato impedito « dalla presenza di diversi errori progettuali che avrebbero dovuti essere recepiti dall’amministrazione con una perizia di variante e/o un verbale di sottomissione di nuovi prezzi »; che in particolare nel progetto non risultava presente né « l’abaco dei serramenti con i relativi particolari costruttivi degli infissi, [né] un adeguato ed aggiornato piano di sicurezza e di coordinamento, [né] il nulla osta dei dirigenti scolastici delle scuole »; e che infine la disposta risoluzione era illegittima anche in ragione della « palese violazione dei termini di garanzia e procedimentali garantiti dall’ordinamento allorquando l’amministrazione procede con una risoluzione del contratto » (v. prima memoria prodotta dall’operatore economico innanzi all’Autorità, cfr. doc. 4 produzione documentale di parte ricorrente);
- che era stato proposto « un giudizio dinanzi al Tribunale di Monza prima in sede di ATP e poi in sede di giudizio di merito (RG 1115 del 2024) contro il pretestuoso provvedimento di risoluzione » (v. seconda memoria prodotta dall’operatore innanzi ad ANAC, cfr. doc. 5 produzione documentale di parte ricorrente).
5. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento del 6 novembre 2024, l’ANAC ha quindi disposto l’inserimento nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, della notizia relativa alla risoluzione disposta dal Comune di Cologno Monzese nei confronti dell’operatore economico S.A.L. di UC DE (in ragione della ritenuta attendibilità degli « elementi di fatto descritti nel provvedimento di risoluzione contrattuale con riguardo alle gravi violazioni agli obblighi assunti dall’affidataria, rappresentate dal mancato avvio dell’esecuzione del contratto malgrado la concessa proroga di 90 giorni del termine di ultimazione dei lavori e sebbene l’impresa con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori – effettuata senza riserve o eccezione alcuna – abbia dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo relativamente all’esecuzione delle lavorazione e di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ») dando atto nel corpo dell’annotazione sia delle contestazioni effettuate dall’operatore economico circa la condotta della stazione appaltante e la illegittimità della risoluzione, sia del fatto che al riguardo « S.A.L. di UC DE [aveva] attivato un giudizio innanzi al Tribunale di Monza (r.g. 1115/2024) ».
6. Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato la decisione dell’ANAC e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di un unico motivo in diritto.
Segnatamente, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’annotazione disposta da ANAC per « violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016; violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; violazione del combinato disposto degli art. 24, comma 1, lett. d e 46 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008; violazione dell’art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016 [nonché per] violazione del principio del contraddittorio », sostenendo – in sintesi – che:
- l’Autorità non aveva adeguatamente considerato le memorie difensive prodotte in sede procedimentale dall’operatore economico;
- la medesima Autorità aveva omesso di considerare le gravissime violazioni di legge commesse dalla stazione appaltante e la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione;
- in ogni caso ANAC avrebbe « dovuto iscrivere la notizia nel Casellario in modo non parziale e più corretto ».
7. In data 26 novembre 2024 l’ANAC si è costituita in giudizio.
8. In data 27 novembre 2024 si è costituito in giudizio anche il Comune di Cologno Monzese.
9. Con memoria depositata il 29 novembre 2024, l’Autorità resistente ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
10. Con memoria depositata in pari data il Comune di Cologno Monzese ha difeso la correttezza del proprio operato e ha argomentato in ordine all’infondatezza di tutte le doglianze di parte ricorrente, sottolineando che « la legittimità della condotta dell’ente è già stata acclarata in ben tre procedimenti, ancorché cautelari, instaurati innanzi al Tribunale di Monza: in particolare in sede di ATP conciliativa (R.G. n. 6551/2023), in sede cautelare (R.G. n. 1115/2024) e in sede di reclamo (R.G. n. 3460/2024) ».
11. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 4 dicembre 2024, n. 5468 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris , richiamando al riguardo i consolidati principi espressi dalla sezione in materia di annotazioni ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 concernenti risoluzioni contrattuali e notando, tra l’altro, che « quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente non appare sufficiente per affermare una manifesta infondatezza dei fatti che hanno dato luogo alla risoluzione o comunque una manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione medesimo, e ciò anche alla luce di quanto dedotto e prodotto dal Comune di Cologno Monzese in ordine agli esiti dei procedimenti instaurati innanzi al Tribunale di Monza in relazione alla risoluzione annotata (ATP conciliativa, r.g. n. 6551/2023; giudizio cautelare r.g. n. 1115/2024; reclamo cautelare, r.g. n. 3460/2024) »; che « la fattispecie non appare connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere l’utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità della ricorrente » e che « l’annotazione dà sufficientemente conto di quanto sostenuto e posto in essere dalla ricorrente al fine di contestare la condotta della stazione appaltante ».
12. Tale decisione cautelare è stata impugnata dalla ricorrente con appello iscritto al r.g. n. 9692/2024.
13. Con ordinanza Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2025, n. 209, il giudice d’appello – apprezzato il periculum dedotto da parte ricorrente ed evidenziata la « necessità di approfondimento nella sede di merito delle censure attoree » – ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
14. In data 29 aprile 2025, parte ricorrente ha depositato documentazione a sostegno della propria tesi.
15. Con memoria depositata il 2 maggio 2025, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie domande e in particolare:
- ha sottolineato che « nell'udienza civile del 12 settembre 2024 dinanzi al Tribunale di Monza (R.G. 1115/2024), il giudice, all'esito dell'esame delle memorie istruttorie ex art. 171 c.p.c. (già trasmesse ad ANAC con la memoria del 9 settembre 2024), [aveva] invitato le parti a esplorare una soluzione conciliativa »;
- ha evidenziato che gli atti con cui l’amministrazione aveva tentato di riaffidare gli stessi lavori dopo la disposta risoluzione erano idonei a confermare « indirettamente le originarie lacune progettuali denunciate dall'appaltatore ».
16. Con memoria depositata in pari data il Comune di Cologno Monzese ha insistito per l’infondatezza del ricorso.
17. Con memoria di replica del 9 maggio 2025, la ricorrente ha quindi insistito nelle sue doglianze, evidenziando che « il richiamo del Comune alle ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Monza, a loro volta proposti per interdire l’iscrizione all’ANAC e l’escussione della fideiussione (6 maggio e 11 luglio 2024) appare del tutto fuorviante [in quanto] tali provvedimenti di rigetto si fondano su valutazioni sommarie della risoluzione, prive di un esame istruttorio approfondito … e soprattutto sono stati fortemente influenzati da una CTU … che sulle premesse è stata corretta perché ha rilevato gli errori progettuali ma non altrettanto lo è stata nell’individuare le conseguenze ».
18. Con replica depositata in pari data l’Autorità ha ulteriormente argomentato sulle doglianze specificate da parte ricorrente nelle sue memorie, rimarcando l’accuratezza dell’istruttoria svolta e la completezza dell’annotazione.
19. Con memoria di replica sempre depositata in data 9 maggio 2025 il Comune di Cologno Monzese ha replicato alle argomentazioni della ricorrente, insistendo nel sottolineare:
- che erano « del tutto prive di pregio le censure mosse dall’appaltatore circa la presenza di carenze progettuali e tecniche asseritamente idonee a sorreggere il rifiuto all’adempimento »;
- che la non manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione era dimostrata dai provvedimenti adottati dal giudice ordinario in sede cautelare e in particolare dalla motivazione dell’ordinanza Tribunale di Monza, 11 luglio 2024, n. 6885 con cui era stato disposto il rigetto del reclamo cautelare;
- che era « del tutto fuorviante, mendace e non conferme al vero, nonché ai principi di correttezza e buona fede … la prospettazione avversaria secondo la quale nel giudizio tutt’ora pendente avanti al Tribunale di Monza … e, in particolare, nel corso dell’udienza del 12 settembre 2024 il giudice [avesse] suggerito alle parti una transazione per il rischio di soccombenza della stessa amministrazione » in quanto durante tale udienza « diversamente da quanto rappresentato [era] stata [la ricorrente] a proporre all’amministrazione di conciliare la controversia ».
20. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, viste le note depositate da ANAC in data 20 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
21. All’esito dell’esame approfondito proprio della fase di merito, il Collegio ritiene che le censure dedotte nel ricorso – con cui l’operatore economico ha sostenuto la sottovalutazione delle sue deduzioni da parte dell’Autorità resistente, la lacunosità della motivazione del provvedimento gravato, l’assenza dei presupposti per disporre l’annotazione e comunque l’incompletezza dell’annotazione stessa – siano infondate e debbano essere rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
22. A tal proposito, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare:
- che è noto che ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC « gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 » e stabilisce « le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 »;
- che è altresì noto che l’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) « le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico », nonché b) « le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ».
- che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che « in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098) » e che « la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595) » (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);
- che la giurisprudenza ha altresì chiarito che l’Autorità è chiamata « a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione » (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
- che la stessa giurisprudenza è pressoché costante nell’affermare che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione « fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione » (v. ancora Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107, nonché più di recente Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451); e che la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti circa l’affidabilità dell’operatore economico (cfr. Tar Lazio, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637);
- che questo Tribunale ha in più occasioni ricordato che « nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) » (cfr. ancora la già richiamata sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 6032/2022 e più di recente, Tar Lazio, I- quater , 9 novembre 2024, n. 19806);
- che questo Tribunale ha altresì più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità « un onere di completezza espositiva » e che quest’ultima « nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione » (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’ANAC è solo quello di dare « sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti » (Tar Lazio, I- quater , 24 ottobre 2022, n. 13626), ovverosia quello di dare conto del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I- quater , 6 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).
23. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi quanto segue a sostegno dell’infondatezza dei tutte le censure svolte dalla ricorrente.
23.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che non possa dubitarsi dell’utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento che – come sottolineato dall’Autorità resistente nella motivazione dell’atto gravato – è stata disposta a causa del « mancato avvio dell’esecuzione del contratto malgrado la concessa proroga di 90 giorni del termine di ultimazione dei lavori e sebbene l’impresa con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori – effettuata senza riserve o eccezione alcuna – abbia dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo relativamente all’esecuzione delle lavorazione e di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ».
23.2. In secondo luogo, il Collegio ritiene che la non manifesta infondatezza della notizia (e l’irrilevanza delle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale da parte ricorrente) sia all’evidenza comprovata dal tenore letterale delle motivazioni delle decisioni con cui il Tribunale di Monza (ovverosia il giudice competente a dirimere la controversia tra l’operatore e la stazione appaltante), a una prima lettura degli atti relativi alla vicenda risolutoria:
- ha ritenuto privi di rilevante fumus boni iuris gli argomenti con cui la ricorrente ha sostenuto – anche innanzi all’ANAC e poi innanzi a questo Tribunale – la palese illegittimità del provvedimento del Comune e la responsabilità del Comune medesimo per il mancato tempestivo avvio dei lavori (v. doc. 39 e 40, produzione documentale del Comune di Cologno Monzese);
- ha in particolare ritenuto che « già solo la cronologia degli eventi susseguitisi immediatamente dopo la stipulazione del contratto è più che idonea a ribaltare, quantomeno allo stato degli atti e della somma sommarietà tipica della presente fase, l’effettiva responsabilità della P.A. in ordine alla mancata conclusione ad oggi delle opere appaltate », sottolineando che « con elevato grado di probabilità logico razionale, le contestazioni postume sollevate dall’UC rappresentano una risposta, oltremodo tardiva, alle contestazioni sollevategli dalla P.A. … alla – a quel punto necessitata – risoluzione del contratto se si considera il notevole tempo trascorso dalla consegna del cantiere e l’assenza di notizie dell impresa per ben oltre 4 mesi prima di ricevere la richiesta di proroga » (cfr. ordinanza Tribunale di Monza, 11 luglio 2024, n. 6885 il doc. 40, pagg. 4-7).
Se, infatti, è vero che – per quanto a conoscenza di questo Collegio – la controversia tra l’operatore economico e la stazione appaltante è ancora pendente (e che quindi non è escluso che il giudice ordinario, in sede di merito, possa ritenere fondato quanto affermato dalla ricorrente in ordine all’illegittimità della risoluzione), allo stesso tempo è chiaro che le pronunce del Tribunale di Monza sull’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente consentono, per il loro tenore letterale, di escludere che la risoluzione adottata dal Comune di Cologno Monzese sia affetta da vizi così palesi che avrebbero dovuto determinare ANAC a non annotare la relativa notizia (sull’idoneità delle valutazioni in ordine all’insussistenza del fumus svolte in sede cautelare dal giudice competente a giudicare sulla risoluzione a comprovare la non manifesta infondatezza della notizia, cfr. Tar Lazio, I- quater , 10 ottobre 2023, n. 14946, confermata da Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4744).
D’altronde, se è evidente che – come notato da parte ricorrente – le decisioni assunte in sede cautelare si fondano per definizione « su valutazioni sommarie della risoluzione », è parimenti vero che i profili di manifesta illegittimità di una risoluzione contrattuale che possono indurre l’ANAC a non procedere all’annotazione della stessa solo quelli connotati da un livello di evidenza e gravità tale da renderli percepibili, appunto, anche a una prima sommaria valutazione.
Da ciò discende l’impossibilità di apprezzare – ai fini del presente giudizio – le ulteriori deduzioni e allegazioni versate in atti (anche da ultimo con il deposito del 29 aprile 2025 e le successive memorie) dalla ricorrente per sostenere le responsabilità della stazione appaltante sottese alla vicenda risolutoria: tali elementi potranno, infatti, essere senz’altro vagliati nell’ambito della controversia che vede contrapposti l’operatore economico e il Comune di Cologno Monzese dinanzi al giudice ordinario ma non rilevano ai fini della presente vicenda controversa che, invece, riguarda il diverso ambito dei compiti spettanti all’ANAC (cfr. Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4744).
23.3. Non sussistono – in ragione di quanto sopra – né la lamentata sottovalutazione da parte dell’ANAC di quanto dedotto in sede procedimentale dalla ricorrente (che non ha offerto elementi sufficienti per comprovare l’inutilità o la manifesta infondatezza della notizia) né il difetto di motivazione del provvedimento gravato, adottato dall’Autorità in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
23.4. Va infine notato che l’annotazione disposta dall’Autorità non può neppure ritenersi incompleta, parziale e/o carente avuto riguardo al fatto che la stessa dà sufficientemente conto sia delle contestazioni mosse dall’operatore economico avverso la condotta della stazione appaltante, sia del giudizio che lo stesso ha instaurato contro il Comune di Cologno Monzese.
24. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
25. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO