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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11930/2021 R.G., promossa da:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Fabrizio Romeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania via A. Mario n. 74, giusta procura in atti;
attore contro
nato a [...], il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Coniglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Aldebaran n. 9, Catania (CT), giusta procura in atti;
e nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Marzo ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Via Aldebaran n. 9, Catania (CT), giusta procura in atti;
convenuti
***
All'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il
1 deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 8.9.2021, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e e, premettendo di essere creditore del primo della CP_1 Controparte_2 somma di euro 258.032,89 di cui all'atto di precetto notificato il 31.3.2021, ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote del 1.4.2021, ai rogiti del notaio (rep. n. 441 e racc. n. 349), con il quale il predetto aveva trasferito alla Per_1
moglie l'intera partecipazione della società Controparte_2 Controparte_3
nonché il quaranta percento della quota di partecipazione della Controparte_4
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto la sussistenza di gravi indici sintomatici
[...] della natura simulata dell'atto, affermando che l'atto di cessione era stato stipulato il giorno dopo la notifica dell'atto di precetto, che l'acquirente delle quote era la moglie, che le quote erano state vendute al valore nominale benché le società risultassero ampiamente patrimonializzate, che non vi era evidenza dell'effettivo versamento del corrispettivo, che
[...]
aveva mantenuto la carica di amministratore delle due società pur spogliandosi CP_1
integralmente delle quote sociali.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di cessione, deducendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con due distinte comparse di risposta depositate il 30.12.2021 si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la fondatezza delle domande attoree, di CP_1 Controparte_2
cui ne hanno chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite;
ha proposto Controparte_1
anche domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, occorre preliminarmente esaminare la questione della competenza interna dell'ufficio giudiziario a decidere la presente controversia, in quanto, pur nel silenzio delle parti sul punto, è comunque necessario stabilire se la causa debba essere devoluta alla
2 cognizione della sezione specializzata che, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., giudica in composizione collegiale piuttosto che in composizione monocratica.
Ritiene il Collegio che la causa appartenga alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
L'art. 3, comma 2 lett. b) del decreto legge n.1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 2012, devolve alla cognizione della sezione specializzata le controversie relative
“al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
La Corte di legittimità ha fornito un'interpretazione includente dell'art. 3, comma 2, lett. A) del d. lgs. 168/2003, in forza della quale la norma “deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in
materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di
medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente
avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche
ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice” (Cass., n. 2754 del 2020).
In tale contesto, è stato affermato che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del
2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle
partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche
in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa” (Cass. 20365/2021).
Con specifico riferimento all'azione di simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle sezioni specializzate, “il legame
3 diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla
stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. 22149/2020, in una fattispecie in cui è stata esclusa la competenza della sezione specializzata in una controversia ereditaria in cui l'azione di simulazione dell'atto di cessione di quote era funzionale alla riunione fittizia e dove, pertanto, la causa non aveva ad oggetto rapporti societari).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie è astrattamente idoneo ad incidere direttamente sulla titolarità delle quote e sulla partecipazione societaria, sicché, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, va affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catania.
3. Venendo al merito, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote con cui ha trasferito alla moglie il quaranta percento della Controparte_1 Controparte_2 partecipazione nella e l'intera partecipazione nella Controparte_4 [...]
non è fondata. Controparte_3
3.1 L'art. 1415, comma 2, c.c. prevede che “I terzi possono fare valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “L'art. 1415, comma
2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti
quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale,
essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i
simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere
il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. 29923/2020; si veda anche Cass.
19149/2022).
In sostanza, la Corte di legittimità ha individuato, quale requisito di legittimazione ad agire del terzo, la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie. Detto pregiudizio “si configura quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o
l'esercizio del diritto da parte del terzo” (Cass. 19149/2022, cit.). Negli stessi termini si veda
Cass. 28610/2013 (citata dallo stesso attore in comparsa conclusionale), secondo cui “è vero 4 che l'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e
che qualora un tale diritto non sia configurabile o - comunque - non sia pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del
contratto o di uno dei suoi elementi (cfr. Cass. n. 6651/05, n. 4023/07, n. 10848/07 ed altre); ma trattasi di principio riferibile soltanto al terzo: questi, in quanto estraneo al contratto della
cui simulazione si tratta, è legittimato, ai sensi dell'art. 1415 cod. civ., comma 2, a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i suoi diritti”.
L'onere di dimostrare il pregiudizio – nei termini sopra indicati – incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2967 c.c., come di recente precisato dalla stessa Corte di legittimità (“Va tuttavia rimarcato, che è il terzo a dover dimostrare che il contratto simulato renda impossibile o più
difficile l'esercizio del suo diritto ed il relativo accertamento resta presupposto indefettibile dell'azione di simulazione”).
3.2 Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, non risulta dimostrato il pregiudizio alle ragioni creditorie derivanti dall'atto di cessione delle quote.
Occorre evidenziare in premessa che il credito vantato da si fondi sul decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 972/2021 emesso dal Tribunale di Catania. Non è
rilevante la circostanza che il credito in questione sia ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del quale è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, dal momento che anche il credito litigioso può
formare oggetto dell'azione di simulazione e dell'azione revocatoria (cfr., tra le tante, Cass.
9652/2023).
Ciò che appare decisivo, invece, è che il trasferimento delle quote di cui all'atto di cessione del
1.4.2021 non abbia impedito né reso più difficoltoso il soddisfacimento dell'eventuale credito di euro 258.032,89 intimato con l'atto di precetto.
La difesa del infatti, ha fornito la prova documentale dell'ampia capienza patrimoniale CP_1
del il quale risulta titolare in via esclusiva dei seguenti beni immobili: CP_1
- appartamento sito a Catania, San Giovanni Li Cuti, in catasto al foglio 17, p.lla 170 sub
1 (doc. 4);
- immobile cat. C1 sito a Catania, viale Alcide De Gasperi, in catasto al foglio 16, p.lla
997, sub 1 (doc. 5);
- immobile sito a FU (ME), in catasto al foglio 3, p.lla 610, sub 51 (doc. 6);
5 - immobile cat. C1 sito a Catania, viale Ruggero di Lauria, in catasto al foglio 16, p.lla
952, sub 13 (doc 7);
- appartamento sito a Trecastagni (CT), in catasto al foglio 21, p.lla 557 (doc. 9);
- terreni siti a NA (TP, in catasto al foglio 46, p.lle 156, 159 e 159 (doc. 10);
Inoltre, il predetto è titolare del cinquanta percento del diritto di usufrutto sull'immobile sito a
Trecastagni, foglio 19, p.lla 1392 sub 4 (doc. 11).
Con riguardo ai beni mobili registrati, risulta proprietario di due moto marca Controparte_1
BMW, di un'auto Ferrari e di una imbarcazione cabinata da diporto (doc. 14).
Infine, il convenuto è titolare della quota del 0,89% della società Porto Turistico Porto Rosa
s.p.a., della quota del 50% della e della quota del 40% della Parte_2
società Vip Flight Gourmet s.r.l. (doc. 15).
Per quanto sopra, la capacità patrimoniale del appare ampiamente idonea a soddisfare CP_1
in astratto la pretesa creditoria del . Pt_1
Non sono condivisibili le argomentazioni difensive dell'attore a sostegno della maggiore difficoltà del soddisfacimento del credito. Sebbene sia indubbio che le due società
[...]
e siano ampiamente patrimonializzate (la Controparte_3 Controparte_4
è titolare di ben ventinove immobili), non è stata fornita alcuna Controparte_4
prova documentale della sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili di titolarità esclusiva del CP_1
Né, peraltro, può sostenersi che l'azione esecutiva sulle quote sociale avrebbe offerto maggiori garanzie di realizzo (cfr. comparsa conclusionale, pag. 7), dal momento che, in disparte ogni ulteriore considerazione, si è data prova documentale del fatto che il sia comunque CP_1
proprietario di beni mobili registrati di lusso e di quote di partecipazione sociali il cui valore
(si pensi alla Ferrari o all'imbarcazione) si presume essere ampiamente superiore alla somma precettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei principi di riparto dell'onere probatorio, non risulta dimostrato il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di cessione delle quote in favore della moglie sicché la domanda di Controparte_2
simulazione assoluta va rigettata, senza necessità di indagare la valenza probatoria degli indici presuntivi dedotti dall'attore a sostegno della natura simulata dell'atto.
4. Stessa sorte patisce la domanda di revocatoria dell'atto di cessione, ex art. 2901 c.c.
6 Con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
creditore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 - 01)” (Cass. n. 32385/2021).
Nel caso in esame, per le medesime argomentazioni sopra svolte, deve escludersi che sia stata data la prova dell'eventus damni, avendo il convenuto fornito la prova dell'idoneità del proprio patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.
L'azione revocatoria va, pertanto, rigettata, rimanendo assorbito l'accertamento sugli ulteriori presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Con riguardo al convenuto esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in Controparte_1
euro 11.268, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552),
introduttiva (euro 1.628) e decisionale (euro 4.253) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria (euro 5.670:2) tenuto conto della natura documentale della controversia e della mancata deduzione di prove costituende.
In favore della convenuta le spese si liquidano riducendo in euro Controparte_2
7.051,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento tutti i valori medi delle fasi processuali, stante la marginalità della posizione processuale e della relativa attività difensiva svolta dalla stessa rispetto all'altro convenuto.
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da non merita Controparte_1 accoglimento, in mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11930/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza, rigetta le domande attoree;
7 condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 11.268 in Parte_1
favore di ed euro 7.051,50 in favore di oltre spese Controparte_1 Controparte_2
generali, iva e c.p.a.; la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott.ssa Vera Marletta
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11930/2021 R.G., promossa da:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Fabrizio Romeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania via A. Mario n. 74, giusta procura in atti;
attore contro
nato a [...], il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Coniglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Aldebaran n. 9, Catania (CT), giusta procura in atti;
e nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Marzo ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Via Aldebaran n. 9, Catania (CT), giusta procura in atti;
convenuti
***
All'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il
1 deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 8.9.2021, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e e, premettendo di essere creditore del primo della CP_1 Controparte_2 somma di euro 258.032,89 di cui all'atto di precetto notificato il 31.3.2021, ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote del 1.4.2021, ai rogiti del notaio (rep. n. 441 e racc. n. 349), con il quale il predetto aveva trasferito alla Per_1
moglie l'intera partecipazione della società Controparte_2 Controparte_3
nonché il quaranta percento della quota di partecipazione della Controparte_4
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto la sussistenza di gravi indici sintomatici
[...] della natura simulata dell'atto, affermando che l'atto di cessione era stato stipulato il giorno dopo la notifica dell'atto di precetto, che l'acquirente delle quote era la moglie, che le quote erano state vendute al valore nominale benché le società risultassero ampiamente patrimonializzate, che non vi era evidenza dell'effettivo versamento del corrispettivo, che
[...]
aveva mantenuto la carica di amministratore delle due società pur spogliandosi CP_1
integralmente delle quote sociali.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di cessione, deducendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con due distinte comparse di risposta depositate il 30.12.2021 si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la fondatezza delle domande attoree, di CP_1 Controparte_2
cui ne hanno chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite;
ha proposto Controparte_1
anche domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, occorre preliminarmente esaminare la questione della competenza interna dell'ufficio giudiziario a decidere la presente controversia, in quanto, pur nel silenzio delle parti sul punto, è comunque necessario stabilire se la causa debba essere devoluta alla
2 cognizione della sezione specializzata che, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., giudica in composizione collegiale piuttosto che in composizione monocratica.
Ritiene il Collegio che la causa appartenga alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
L'art. 3, comma 2 lett. b) del decreto legge n.1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 2012, devolve alla cognizione della sezione specializzata le controversie relative
“al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
La Corte di legittimità ha fornito un'interpretazione includente dell'art. 3, comma 2, lett. A) del d. lgs. 168/2003, in forza della quale la norma “deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in
materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di
medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente
avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche
ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice” (Cass., n. 2754 del 2020).
In tale contesto, è stato affermato che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del
2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle
partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche
in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa” (Cass. 20365/2021).
Con specifico riferimento all'azione di simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle sezioni specializzate, “il legame
3 diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla
stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. 22149/2020, in una fattispecie in cui è stata esclusa la competenza della sezione specializzata in una controversia ereditaria in cui l'azione di simulazione dell'atto di cessione di quote era funzionale alla riunione fittizia e dove, pertanto, la causa non aveva ad oggetto rapporti societari).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie è astrattamente idoneo ad incidere direttamente sulla titolarità delle quote e sulla partecipazione societaria, sicché, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, va affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catania.
3. Venendo al merito, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote con cui ha trasferito alla moglie il quaranta percento della Controparte_1 Controparte_2 partecipazione nella e l'intera partecipazione nella Controparte_4 [...]
non è fondata. Controparte_3
3.1 L'art. 1415, comma 2, c.c. prevede che “I terzi possono fare valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “L'art. 1415, comma
2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti
quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale,
essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i
simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere
il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. 29923/2020; si veda anche Cass.
19149/2022).
In sostanza, la Corte di legittimità ha individuato, quale requisito di legittimazione ad agire del terzo, la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie. Detto pregiudizio “si configura quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o
l'esercizio del diritto da parte del terzo” (Cass. 19149/2022, cit.). Negli stessi termini si veda
Cass. 28610/2013 (citata dallo stesso attore in comparsa conclusionale), secondo cui “è vero 4 che l'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e
che qualora un tale diritto non sia configurabile o - comunque - non sia pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del
contratto o di uno dei suoi elementi (cfr. Cass. n. 6651/05, n. 4023/07, n. 10848/07 ed altre); ma trattasi di principio riferibile soltanto al terzo: questi, in quanto estraneo al contratto della
cui simulazione si tratta, è legittimato, ai sensi dell'art. 1415 cod. civ., comma 2, a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i suoi diritti”.
L'onere di dimostrare il pregiudizio – nei termini sopra indicati – incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2967 c.c., come di recente precisato dalla stessa Corte di legittimità (“Va tuttavia rimarcato, che è il terzo a dover dimostrare che il contratto simulato renda impossibile o più
difficile l'esercizio del suo diritto ed il relativo accertamento resta presupposto indefettibile dell'azione di simulazione”).
3.2 Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, non risulta dimostrato il pregiudizio alle ragioni creditorie derivanti dall'atto di cessione delle quote.
Occorre evidenziare in premessa che il credito vantato da si fondi sul decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 972/2021 emesso dal Tribunale di Catania. Non è
rilevante la circostanza che il credito in questione sia ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del quale è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, dal momento che anche il credito litigioso può
formare oggetto dell'azione di simulazione e dell'azione revocatoria (cfr., tra le tante, Cass.
9652/2023).
Ciò che appare decisivo, invece, è che il trasferimento delle quote di cui all'atto di cessione del
1.4.2021 non abbia impedito né reso più difficoltoso il soddisfacimento dell'eventuale credito di euro 258.032,89 intimato con l'atto di precetto.
La difesa del infatti, ha fornito la prova documentale dell'ampia capienza patrimoniale CP_1
del il quale risulta titolare in via esclusiva dei seguenti beni immobili: CP_1
- appartamento sito a Catania, San Giovanni Li Cuti, in catasto al foglio 17, p.lla 170 sub
1 (doc. 4);
- immobile cat. C1 sito a Catania, viale Alcide De Gasperi, in catasto al foglio 16, p.lla
997, sub 1 (doc. 5);
- immobile sito a FU (ME), in catasto al foglio 3, p.lla 610, sub 51 (doc. 6);
5 - immobile cat. C1 sito a Catania, viale Ruggero di Lauria, in catasto al foglio 16, p.lla
952, sub 13 (doc 7);
- appartamento sito a Trecastagni (CT), in catasto al foglio 21, p.lla 557 (doc. 9);
- terreni siti a NA (TP, in catasto al foglio 46, p.lle 156, 159 e 159 (doc. 10);
Inoltre, il predetto è titolare del cinquanta percento del diritto di usufrutto sull'immobile sito a
Trecastagni, foglio 19, p.lla 1392 sub 4 (doc. 11).
Con riguardo ai beni mobili registrati, risulta proprietario di due moto marca Controparte_1
BMW, di un'auto Ferrari e di una imbarcazione cabinata da diporto (doc. 14).
Infine, il convenuto è titolare della quota del 0,89% della società Porto Turistico Porto Rosa
s.p.a., della quota del 50% della e della quota del 40% della Parte_2
società Vip Flight Gourmet s.r.l. (doc. 15).
Per quanto sopra, la capacità patrimoniale del appare ampiamente idonea a soddisfare CP_1
in astratto la pretesa creditoria del . Pt_1
Non sono condivisibili le argomentazioni difensive dell'attore a sostegno della maggiore difficoltà del soddisfacimento del credito. Sebbene sia indubbio che le due società
[...]
e siano ampiamente patrimonializzate (la Controparte_3 Controparte_4
è titolare di ben ventinove immobili), non è stata fornita alcuna Controparte_4
prova documentale della sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili di titolarità esclusiva del CP_1
Né, peraltro, può sostenersi che l'azione esecutiva sulle quote sociale avrebbe offerto maggiori garanzie di realizzo (cfr. comparsa conclusionale, pag. 7), dal momento che, in disparte ogni ulteriore considerazione, si è data prova documentale del fatto che il sia comunque CP_1
proprietario di beni mobili registrati di lusso e di quote di partecipazione sociali il cui valore
(si pensi alla Ferrari o all'imbarcazione) si presume essere ampiamente superiore alla somma precettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei principi di riparto dell'onere probatorio, non risulta dimostrato il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di cessione delle quote in favore della moglie sicché la domanda di Controparte_2
simulazione assoluta va rigettata, senza necessità di indagare la valenza probatoria degli indici presuntivi dedotti dall'attore a sostegno della natura simulata dell'atto.
4. Stessa sorte patisce la domanda di revocatoria dell'atto di cessione, ex art. 2901 c.c.
6 Con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
creditore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 - 01)” (Cass. n. 32385/2021).
Nel caso in esame, per le medesime argomentazioni sopra svolte, deve escludersi che sia stata data la prova dell'eventus damni, avendo il convenuto fornito la prova dell'idoneità del proprio patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.
L'azione revocatoria va, pertanto, rigettata, rimanendo assorbito l'accertamento sugli ulteriori presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Con riguardo al convenuto esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in Controparte_1
euro 11.268, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552),
introduttiva (euro 1.628) e decisionale (euro 4.253) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria (euro 5.670:2) tenuto conto della natura documentale della controversia e della mancata deduzione di prove costituende.
In favore della convenuta le spese si liquidano riducendo in euro Controparte_2
7.051,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento tutti i valori medi delle fasi processuali, stante la marginalità della posizione processuale e della relativa attività difensiva svolta dalla stessa rispetto all'altro convenuto.
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da non merita Controparte_1 accoglimento, in mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11930/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza, rigetta le domande attoree;
7 condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 11.268 in Parte_1
favore di ed euro 7.051,50 in favore di oltre spese Controparte_1 Controparte_2
generali, iva e c.p.a.; la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott.ssa Vera Marletta
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