Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 11/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22436 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti avv. Francesco Catalano e
Silvia De Stefano presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Sara Bassolamento, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dalla convenuta agenzia in data 10.10.2024, l'intimazione di pagamento n. 071
2024 90393011 87 000, con cui è stato a lui richiesto il pagamento della somma complessiva di € 3.194,74 comprensiva di spese esecutive ed interessi di mora calcolati fino al
che trattasi precisamente dell'avviso di addebito n.37120120006308749000 presuntivamente notificato il 07.08.2012 avente ad oggetto il mancato pagamento del
“Modello DM/10 rettificativo”, ruolo emesso dall' sede di Napoli di importo pari ad CP_2
€ 2.129,94.
Tanto premesso, evidenziando l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa avanzata , rilevando la mancata notifica della missiva con la quale l assume di aver CP_2 comunicato l'avviso di addebito n. 37120120006308749000 e la conseguente richiesta di pagamento;
l'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate essendo illegittima ed esosa la percentuale applicata, ha concluso chiedendo “In via preliminare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 071 2024 90393011 87 000 contenente l'avviso di addebito n.
37120120006308749000, presuntivamente notificato il 07.08.2012; b) In via principale: accertare l'illegittimità e dunque l'inesistenza della pretesa contenuta nella impugnata intimazione di pagamento n. 071 2024 90393011 87 000 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Ha rilevato, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito con riferimento alla domanda di sospensione e di annullamento della intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 07120110117250200000 e n.
07120130130007839000, aventi ad oggetto sanzioni per contravvenzioni al Codice della
Strada.
Ha poi rappresentato che nessuna prescrizione può ritenersi maturata nel caso di specie stante la presenza di atti interruttivi, così come risulta regolarmente notificata l'intimazione di pagamento impugnata, e tanto anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel costituirsi in giudizio l ha rappresentato l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto CP_2
ed in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha preliminarmente rilevato la tardività della proposta opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi;
ha poi precisato che l'avviso di addebito n. 371 2012
00063087 49 000 risulta regolarmente notificato il 7.08.2012, e che la convenuta CP_1
potrà fornire prova documentale delle azioni esecutive compiute al fine di interrompere il decorso dei termini prescrizionali evidenziando altresì che nulla è stato contestato dal ricorrente in relazione al merito della pretesa.
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Per la delimitazione del tema d'indagine e in relazione all'eccezione di 'incompetenza' sollevata da , deve evidenziarsi che il presente ricorso ha ad oggetto unicamente CP_3 la pretesa creditoria dell' afferente all' Avviso di addebito n. CP_2
37120120006308749000, avente ad oggetto il mancato pagamento del “Modello
DM/10 rettificativo”, di importo pari ad € 2.129,94, sebbene l'intimazione di pagamento opposta contiene anche due cartelle di pagamento per crediti di altri Enti.
Tanto chiarito, occorre esaminare le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e quello di carenza di interesse ad agire e quindi di inammissibilità CP_3 della domanda per la tardività dell'azione intrapresa.
In questa sede si controverte di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo – che nel caso di specie viene negata - , secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, in quanto il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso CP_3
d'addebito sotteso all'intimazione de qua, trovandosi esposto direttamente all'azione esecutiva.
Ed infatti nel caso di specie non si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo - come nella fattispecie esaminata dalla sentenza di Cass.SU n.7514/2022, riguardante un ricorso fondato su di un 'stratto di ruolo' ottenuto dal concessionario - , bensì di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, che è atto formato e notificato unicamente da , incaricata della CP_3
riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L'eccezione risulta pertanto infondata.
Ciò posto, va evidenziato che l'avviso d'addebito riportato nell'intimazione di pagamento, per come emerge chiaramente dagli atti, ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi obbligatori a carico del datore di lavoro per lavoratori dipendenti ( mod DM10)
Così delimitato il campo d'indagine, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso,
l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – va inquadrata unicamente come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che il ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuto a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica tanto del titolo che degli atti prodromici.
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016);
Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007),
e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023).
Con il ricorso in esame il ricorrente ha quindi proposto con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che l'intimazione di cui si controverte è il primo atto con cui è stato posto a conoscenza dell'avviso di addebito, sostenendo in questa sede l' omessa notifica' del titolo. Di contro, l ha allegato e provato di aver notificato: avviso bonario in data CP_2
23.03.2010 nonché l'avviso di addebito n. 371 2012 00063087 49 000 in data 7.8.2012, in entrambi i casi con raccomandata postale munita di AR ( cfr all nella prod ) CP_2
Quanto alla modalità di notifica a mezzo servizio postale ordinario si rinvia ai consolidati principi affermati dalla della Cassazione in tema ( cfr. ex multis Cass. n.
12083/ 2016; Cass. n. 28872/ 2018; Cass. 10037/ 2019).
Ne consegue la piena efficacia della notifica de qua, giacchè l'atto notificatorio ha senz'altro raggiunto il suo scopo, avendo il destinatario ricevuto presso il proprio indirizzo la raccomandata postale che è stata presa in consegna dal firmatario dell'avviso di ricevimento medesimo.
A tale riguardo, premesso che non è stata sollevata alcuna specifica eccezione sulla citata documentazione, fatta eccezione per il fatto che si stratta di copie ( cfr verbale d'udienza) va evidenziato che nel caso di specie trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (d.m. 9 aprile 2001) ,che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta.
Quando la notifica viene effettuata senza l'intermediazione di un agente notificatore
(ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell'ufficio finanziario), si parla infatti di notificazione "diretta" e la norma generale di riferimento in materia è costituita dall'art. 14, L. n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146 del 1998.
In definitiva la notifica di cartella esattoriale (qui dell'avviso d'addebito) effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, poggia sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982)
e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018).
Inoltre il numero identificativo di ciascuna raccomandata è quello riportato sull'avviso bonario e sull'avviso d'addebito emessi dalla sede dell' ed è posto in calce al CP_2
codice cd a barre in ciascun documento esaminato
Inoltre nel caso di specie ciascun atto, ossia tanto l'avviso bonario che l'avviso di addebito, risultano notificati presso la residenza del destinatario (coincidente con quello riportato nell'epigrafe del ricorso introduttivo), con sottoscrizione dell'AR allegato alla raccomandata postale da parte del “ricevente”
A tale riguardo va evidenziato che la Corte di Cassazione ha chiarito (Cass.
17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n.
890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Corte di cassazione, sez. vi civile – Ordinanza N. 15834 del 23 giugno 2017, conf. Ord.
2339/2021).
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato e si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico ( cfr ex multis Cass 946/2020).
Pertanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La
Suprema Corte sottolinea altresì che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. Ciò in quanto nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento quindi è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass 1686/2023; Cass 946/2020; Cass sentenza n. 5898/2015).
D'altro canto il ricorrente non ha allegato prima ancora che provato la propria assoluta estraneità al luogo in cui è stata consegnata la raccomandata , trattandosi della propria residenza, come si è visto. Né che alla data della consegna dei plichi postali lo stesso, per ragioni verificabili, si trovasse nell'assoluta impossibilità di prenderne conoscenza.
Quanto alla documentazione depositata in copia, posto che risulta per tabulas che l'autenticità delle fotocopie prodotte non è attestata da Pubblico ufficiale nè in altro modo, l'eccezione formulata dalla parte ricorrente, circa la produzione del documento in fotocopia, può essere esaminata solo sotto il profilo dell'asserita difformità dell'originale, per quanto dedotta in maniera solo generica ( cfr verbale d'udienza).
Ed infatti, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali,
e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008;
Cass. 23174/2006).
Nel caso di specie la parte si è limitata a contestare la produzione documentale tanto di che dell' per il solo fatto che si tratta di fotocopie, ma non ha allegato CP_3 CP_2
alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità all'originale della riproduzione meccanica, come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario, la difformità tra le date riportate che, nel caso di specie invece risultano corretti e coincidenti negli atti prodotti, posto che dall'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, la data di notifica corrisponde esattamente a quella riportata nella cartolina postale depositata in copia (
7.8.2012).
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass.
n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985). In conclusione, tenuto conto: dell'assenza di specificità dell'eccezione, che non introduce alcun rilievo che possa concretamente minare l'efficacia probatoria del documento;
della correttezza dei dati anagrafici indicati sulla cartolina postale;
della identità del luogo presso cui risiede la ricorrente;
della coincidenza dei dati riportati sull'estratto di ruolo e sugli atti notificati, con particolare riferimento alla data di consegna;
della corrispondenza tra il numero di raccomandata riportato sull'A.R. depositato può, più che ragionevolmente, ritenersi che il documento depositato in fotocopia sia conforme all'originale e che pertanto possa essere utilizzato quale elemento di giudizio al fine della eccepita tardività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs
46/99 s.i.e m.
Il ricorrente infatti ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturato a luglio 2008, come si evince dal dettaglio dell'avviso bonario e dall'avviso di pagamento, ma l'eccezione è tardiva avuto riguardo alla rituale notifica del titolo. Ed infatti acclarata la rituale notifica dell'avviso di addebito, la domanda azionata esclusivamente in funzione recuperatoria, ai sensi dell'art 24 cit – ossia sulla premessa dell'assenza di notifica dell'avviso di addebito, ampiamente confutata all'esito dell'espletata istruttoria documentale - risulta del tutto infondata.
Il ricorrente in altri termini ha agito ben oltre 40 giorni dal perfezionamento del descritto procedimento notificatorio, per far valere le doglianze che riguardano il merito della pretesa, che invece avrebbe potuto e dovuto – per quanto di ragione – opporre entro
40 giorni dalla notifica del titolo.
Deve ritenersi infine inammissibile la mutatio libelli contenuta nelle note di trattazione scritta, con cui parte ricorrente vorrebbe introdurre tardivamente, anche rispetto alla prima udienza ( cfr verbale d'udienza), un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art
615 cpc, facendo valere la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale decorrente dalla data dell'acclarata notifica del titolo esecutivo.
Ed infatti il ricorso introduttivo che delimita definitivamente la causa petendi e il petitum non contiene alcun riferimento ad un siffatto tipo di azione e non consente alcuna diversa interpretazione;
né la richiesta può trovare giustificazione sulla base della documentazione depositata dall' in questo giudizio al momento della sua CP_2 costituzione, dal momento che trattasi di atti ritualmente notificati all'interessato e quindi ampiamente conosciuti e conoscibili da parte di quest'ultimo. Il ricorrente tuttavia, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento, ha preferito sostenere di non aver mai ricevuto alcun atto prima della stessa, intraprendendo, senza ombra di dubbio, unicamente l'azione recuperatoria, avendo dedotto che :” Solamente con la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il ricorrente è venuto a conoscenza di tale presunto debito e pertanto la detta richiesta è giunta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile, oltre il termine quinquennale di prescrizione
(cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95). “.
Conclusivamente il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e di tenuto conto del distinto apporto difensivo e documentale dei CP_2 CP_3
due soggetti al fine della decisione della causa
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €1.312,00 in favore dell' e, previa compensazione per metà in CP_2 complessivi € 650,00 in favore di , oltre spese generali IVA e CPA come per CP_3
legge
Napoli 11.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio