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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000071137 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 650/2019, inviato il 11/04/2019, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000071137, relativa a sanzioni anno 2012, nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 15 dicembre 2021, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, relativa a sanzioni anno 2012, a seguito di atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC;
illegittimità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione del ruolo, il quale non risulta sottoscritto dal Titolare dell'Ufficio o da un soggetto dallo stesso delegato;
illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo;
infondatezza della cartella di pagamento in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n. I00422/2017;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Riscossione Sicilia S.p.A., (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione n.q.), costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 18/11/2021, comunica di avere chiamato in causa l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 19/12/2019, a seguito di chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione. Perché
l'iscrizione a ruolo è stata effettuata sulla base dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017, resosi definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di inesistenza della notifica è infondata e va rigettata. L'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata…”. La notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, per come previsto dall'articolo
38 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non prevede alcuna sottoscrizione con firma digitale, essendo sufficiente la procedura di posta elettronica certificata ad identificare l'emittente notificatore della medesima cartella. La
Corte di Cassazione, Sez. Unite, con sent. N. 10266/18 ha statuito che in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Peraltro la parte ricorrente con la proposizione del ricorso in trattazione fornisce prova che l'impugnata cartella di pagamento è stata portata a sua conoscenza avendola ricevuta e la cui copia viene allegata al ricorso. Avendo raggiunto lo scopo a cui è destinato non può sussistere la nullità della notifica ex art. 156 c.p.c.
L'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata. La parte nulla produce in merito né da prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma (anche elettronica) del ruolo inteso non già come riferito al singolo bensì all'elenco dei debitori ed i relativi importi.
L'impugnata cartella di pagamento è stata emessa a seguito del mancato della sanzione irrogata con l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017, resosi definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge.
Il quarto motivo del ricorso, relativo al merito dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il
03/10/2017 definitivo per mancata impugnazione entro i termini di legge, è inammissibile poiché non attinente vizi propri dell'impugnata cartella di pagamento.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 12 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
In via preliminare, si ribadisce la assoluta illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC, contenuto nell'art.26 del D.P.R. n°602/73 e nell'art.60 del D.P.R. n°600/73, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art.7 quater del D.L. n°193/2016 convertito dalla legge n°225/2016. Si deduce, inoltre,
l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione del ruolo, il quale non risulta sottoscritto dal Titolare dell'Ufficio o da un soggetto dallo stesso delegato, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12, c.4, del D.P.R. 602/73. Si deduce ancora l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo. Il Primo Giudice, errando, ha rigettato il presente motivo di ricorso, in quanto non ha tenuto in considerazione il disposto normativo contenuto nell'art.16, c.7, del D.Lgs.472/97. Nel merito, la cartella di pagamento è assolutamente infondata in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n°I00422/2017.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 11 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Sulla supposta nullità della cartella di pagamento, quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della notificazione non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC. Si evidenzia che tale eccezione, riferibile al solo agente della riscossione, è stata ampiamente e compiutamente confutata dallo stesso agente che, nel proprio atto di costituzione in giudizio, ne ha dimostrato l'inconsistenza; dando prova di come la notifica sia stata correttamente eseguita, depositando idonea documentazione. Al di là della semplice doglianza, puramente labiale, controparte nulla dimostra in merito ad una mancata sottoscrizione del ruolo, come suo onere sarebbe a mente dell'art. 2697 c.c. a mente del quale < far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>. Su tale reiterato motivo d'appello, correttamente respinto in primo grado, si sottolinea l'inconferenza dello stesso in quanto, in relazione alla supposta mancanza di sottoscrizione della cartella, giova ricordare come si sia costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “a norma dell'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana”. (cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015,
n. 26053; Cass. sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13461). Sulla supposta illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo e sulla infondatezza della cartella in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n°I00422/2017. Con memorie difensive depositate il 11/04/2019, controparte sosteneva che il giorno 09.05.2017, data in cui era prevista la consegna dei documenti) la stessa, per il tramite di professionista incaricato, inviava parte della documentazione richiesta a mezzo email mentre, la restante parte, veniva portata in Ufficio per consegnarla al Funzionario incaricato il quale, però, “era in ferie”. Sempre tramite e-mail, veniva richiesto un nuovo appuntamento per la consegna dei documenti, ma i Funzionario dell'Agenzia delle Entrate non forniva risposta alcuna fino a quando, in data 03.10.2017, l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di contestazione per cui è causa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, non è fondata. L'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga, tra l'altro, i “motivi specifici dell'impugnazione”. Nel caso di specie, pur essendo evidente che l'appellante abbia sostanzialmente riproposto i medesimi motivi formulati in primo grado, la lettura complessiva dell'atto di gravame consente di cogliere la critica – ancorché sintetica – alle statuizioni della sentenza di CTP, in particolare: in punto di ritenuta validità della notifica della cartella via PEC;
in punto di rigetto dell'eccezione relativa alla sottoscrizione del ruolo;
in punto di affermata definitività dell'atto di contestazione a fronte delle memorie difensive ex art.16 D. Lgs. n.472/1997; in punto di ritenuta inammissibilità del motivo inerente il merito della sanzione. La riproposizione dei motivi già svolti in prime cure, purché evidenzi l'intento di censurare la conformazione argomentativa della sentenza, è idonea a integrare l'onere di specificità richiesto dalla norma. L'appello è, pertanto, ammissibile e può essere esaminato nel merito.
Sulla notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, l'appellante reitera la doglianza di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento n. 29820190000071137, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, assumendo la violazione dello “schema legale tipico” dettato dall'art.26 del D. P. R.
n.602/1973 e dall'art.60 del D. P. R. n.600/1973. La censura non merita accoglimento. In primo luogo, va ricordato che: l'art.26 D. P. R. n.602/1973 prevede espressamente che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita “a mezzo posta elettronica certificata” secondo le modalità di cui al D. P. R.11 febbraio
2005, n.68; l'art.38 del D. L. n.78/2010 (conv. in L. n.122/2010) ammette la notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC, senza imporre l'obbligo di sottoscrizione digitale della cartella, essendo la provenienza dell'atto garantita dalla certificazione del gestore PEC. Nel caso concreto, risulta in atti che la cartella è stata regolarmente recapitata all'indirizzo PEC del contribuente (o del difensore domiciliatario) e che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza, tanto da impugnarla tempestivamente, allegandone copia al ricorso introduttivo. Ne discende che, quand'anche si volesse ipotizzare un vizio formale della notifica, lo stesso sarebbe comunque sanato ai sensi dell'art.156 c. p. c. , per avere l'atto raggiunto lo scopo suo proprio, ossia la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e la possibilità di difesa. La Commissione di primo grado ha pertanto correttamente escluso l'asserita inesistenza/nullità della notifica, statuizione che deve essere integralmente confermata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art.12, comma 4, D. P. R. n.602/1973, sostenendo che il ruolo non risulterebbe sottoscritto dal titolare dell'Ufficio
o da un soggetto delegato. Anche tale motivo è infondato. La doglianza è formulata in termini del tutto assertivi, senza che l'appellante abbia offerto alcun principio di prova del lamentato vizio. L'onere di provare i fatti costitutivi della dedotta illegittimità incombe, ai sensi dell'art.2697 c. c. , su chi eccepisce il vizio;
nel caso in esame, il contribuente: non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'assenza di sottoscrizione del ruolo;
non ha allegato di avere richiesto all'Amministrazione copia dell'attestazione di sottoscrizione (anche elettronica) del ruolo, né di essersi visto opporre diniego o silenzio. In ogni caso, va ricordato che: l'oggetto immediato dell'impugnazione è la cartella di pagamento, non il ruolo in sé; l'art.25, comma 2, D. P. R. n.602/1973 stabilisce che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell'atto, ma solo l'indicazione dell'ente emittente e dei relativi elementi essenziali;
in difetto di elementi specifici che inducano a dubitare della genuinità e provenienza dell'atto, la cartella si presume riferibile all'Autorità da cui formalmente promana. La CTP ha correttamente rilevato che “l'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata” e che “la parte nulla produce in merito né dà prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma, anche elettronica, del ruolo”. L'appello, sul punto, non aggiunge alcun argomento nuovo idoneo a scalfire la motivazione di primo grado, limitandosi a riproporre la censura in termini generici. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce che, essendo state presentate memorie difensive ex art.16, comma
4, D. Lgs. n.472/1997 avverso l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, l'Ufficio, ove non avesse inteso accogliere le deduzioni, avrebbe dovuto – a pena di nullità – emettere e notificare un nuovo atto motivato di irrogazione delle sanzioni entro un anno dalla presentazione delle memorie, ai sensi del comma
7 del medesimo articolo. In difetto, mancherebbe il “presupposto impositivo” legittimante l'iscrizione a ruolo.
La tesi non può essere condivisa. In fatto, è incontestato che: in data 03.10.2017 è stato notificato al contribuente l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, recante l'irrogazione della sanzione di euro
1.500,00; detto atto non risulta essere stato impugnato dal contribuente nel termine di legge;
l'Amministrazione ha poi proceduto all'iscrizione a ruolo della sanzione, divenuta definitiva, con conseguente emissione della cartella impugnata. Il contribuente afferma di avere presentato, in data 29.11.2017, deduzioni difensive ex art.16, comma 4, D. Lgs. n.472/1997 (deduzioni di cui, nel presente giudizio, vi è riportato il contenuto testuale) e sostiene che, in forza del comma 7, l'Ufficio avrebbe dovuto pronunciarsi mediante nuovo atto motivato entro un anno. Tuttavia:
1. Sotto il profilo processuale, le doglianze rivolte al procedimento di irrogazione della sanzione attengono all'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, che costituisce l'atto presupposto della cartella odierna oggetto di impugnazione: tale atto non è stato impugnato nei termini e si è, quindi, consolidato nella sfera giuridica del contribuente;
il giudizio in esame ha ad oggetto solo la cartella di pagamento, sicché possono essere dedotti esclusivamente vizi propri di quest'ultima, e non censure relative al merito o alla legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo.
2. Sotto il profilo sostanziale, la disposizione dell'art.16, comma 7, D. Lgs. n.472/1997, nel prevedere che “quando sono state proposte deduzioni l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato”, disciplina la fase di formazione dell'atto sanzionatorio: nel caso in esame, l'atto formale di irrogazione delle sanzioni è già stato emesso e notificato al contribuente (atto di contestazione del
03.10.2017) l'eventuale difetto di osservanza del procedimento interno (mancata o tardiva risposta alle memorie) avrebbe dovuto essere fatto valere direttamente contro l'atto di contestazione, non contro la successiva cartella, la quale si limita a veicolare una pretesa già cristallizzata. Ne deriva che la questione relativa alla pretesa violazione dell'art.16, comma 7, D. Lgs. n.472/1997 è, nel presente giudizio, preclusa e comunque non riferibile a un vizio proprio della cartella di pagamento. La statuizione del primo giudice, secondo cui “l'impugnata cartella di pagamento è stata emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione irrogata con l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03.10.2017 e resosi definitivo per mancata impugnazione” deve, quindi, essere confermata, con rigetto del terzo motivo di gravame.
Con il quarto motivo, l'appellante torna a dedurre l'insussistenza in radice della violazione sanzionata, sostenendo che: in data 09.05.2017, data fissata per la consegna dei documenti, egli, per il tramite del professionista incaricato, avrebbe inviato parte della documentazione contabile a mezzo e-mail (registri IVA acquisti, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc. ); la restante documentazione sarebbe stata portata in Ufficio, ma non consegnata per assenza del funzionario incaricato, che era in ferie;
sempre via e-mail sarebbe stato richiesto un nuovo appuntamento per la consegna, senza riceverne riscontro;
pertanto, l'omessa collaborazione, presupposto della sanzione ex art.11, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.471/1997, non sussisterebbe. Anche tale motivo non può essere accolto. In via preliminare, va ribadito quanto già osservato supra: le contestazioni relative alla sussistenza o meno della violazione e alla corretta applicazione della norma sanzionatoria attengono al merito dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, non oggetto di autonoma impugnazione e ormai definitivo. Sotto questo profilo, la censura risulta, già per tale ragione, inammissibile nel presente giudizio, che verte sulla sola cartella. In ogni caso, anche a voler valorizzare il contenuto delle memorie difensive e dell'appello, si osserva che: l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha puntualmente sottolineato come non vi sia traccia documentale delle asserite comunicazioni e consegne
(invii e-mail, richiesta di appuntamento, tentativo di deposito fisico dei documenti); il contribuente non ha indicato né prodotto, in questa sede, elementi oggettivi e verificabili (ad es. copia delle e-mail, ricevute di consegna, protocolli, ecc. ) idonei a dimostrare l'integrale o comunque sufficiente ottemperanza all'invito; resta, dunque, ferma la valutazione dell'Ufficio circa la mancata collaborazione effettiva del contribuente, da cui è derivata l'irrogazione della sanzione. In mancanza di impugnazione dell'atto di contestazione e di prova contraria, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata e ormai non più sindacabile nel merito, né attraverso la via indiretta dell'impugnazione della cartella di pagamento. Anche sotto questo profilo, la motivazione della CTP – che ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al merito dell'atto di contestazione, poiché non attinente a vizi propri della cartella – si presenta esente da censure e deve essere confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000071137 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 650/2019, inviato il 11/04/2019, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000071137, relativa a sanzioni anno 2012, nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 15 dicembre 2021, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, relativa a sanzioni anno 2012, a seguito di atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC;
illegittimità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione del ruolo, il quale non risulta sottoscritto dal Titolare dell'Ufficio o da un soggetto dallo stesso delegato;
illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo;
infondatezza della cartella di pagamento in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n. I00422/2017;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Riscossione Sicilia S.p.A., (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione n.q.), costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 18/11/2021, comunica di avere chiamato in causa l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 19/12/2019, a seguito di chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione. Perché
l'iscrizione a ruolo è stata effettuata sulla base dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017, resosi definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di inesistenza della notifica è infondata e va rigettata. L'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata…”. La notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, per come previsto dall'articolo
38 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non prevede alcuna sottoscrizione con firma digitale, essendo sufficiente la procedura di posta elettronica certificata ad identificare l'emittente notificatore della medesima cartella. La
Corte di Cassazione, Sez. Unite, con sent. N. 10266/18 ha statuito che in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Peraltro la parte ricorrente con la proposizione del ricorso in trattazione fornisce prova che l'impugnata cartella di pagamento è stata portata a sua conoscenza avendola ricevuta e la cui copia viene allegata al ricorso. Avendo raggiunto lo scopo a cui è destinato non può sussistere la nullità della notifica ex art. 156 c.p.c.
L'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata. La parte nulla produce in merito né da prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma (anche elettronica) del ruolo inteso non già come riferito al singolo bensì all'elenco dei debitori ed i relativi importi.
L'impugnata cartella di pagamento è stata emessa a seguito del mancato della sanzione irrogata con l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03/10/2017, resosi definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge.
Il quarto motivo del ricorso, relativo al merito dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il
03/10/2017 definitivo per mancata impugnazione entro i termini di legge, è inammissibile poiché non attinente vizi propri dell'impugnata cartella di pagamento.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 12 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
In via preliminare, si ribadisce la assoluta illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC, contenuto nell'art.26 del D.P.R. n°602/73 e nell'art.60 del D.P.R. n°600/73, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art.7 quater del D.L. n°193/2016 convertito dalla legge n°225/2016. Si deduce, inoltre,
l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione del ruolo, il quale non risulta sottoscritto dal Titolare dell'Ufficio o da un soggetto dallo stesso delegato, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12, c.4, del D.P.R. 602/73. Si deduce ancora l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo. Il Primo Giudice, errando, ha rigettato il presente motivo di ricorso, in quanto non ha tenuto in considerazione il disposto normativo contenuto nell'art.16, c.7, del D.Lgs.472/97. Nel merito, la cartella di pagamento è assolutamente infondata in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n°I00422/2017.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 11 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Sulla supposta nullità della cartella di pagamento, quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della notificazione non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC. Si evidenzia che tale eccezione, riferibile al solo agente della riscossione, è stata ampiamente e compiutamente confutata dallo stesso agente che, nel proprio atto di costituzione in giudizio, ne ha dimostrato l'inconsistenza; dando prova di come la notifica sia stata correttamente eseguita, depositando idonea documentazione. Al di là della semplice doglianza, puramente labiale, controparte nulla dimostra in merito ad una mancata sottoscrizione del ruolo, come suo onere sarebbe a mente dell'art. 2697 c.c. a mente del quale < far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>. Su tale reiterato motivo d'appello, correttamente respinto in primo grado, si sottolinea l'inconferenza dello stesso in quanto, in relazione alla supposta mancanza di sottoscrizione della cartella, giova ricordare come si sia costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “a norma dell'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana”. (cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015,
n. 26053; Cass. sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13461). Sulla supposta illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto impositivo e sulla infondatezza della cartella in quanto mancano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo il contribuente ottemperato all'invito n°I00422/2017. Con memorie difensive depositate il 11/04/2019, controparte sosteneva che il giorno 09.05.2017, data in cui era prevista la consegna dei documenti) la stessa, per il tramite di professionista incaricato, inviava parte della documentazione richiesta a mezzo email mentre, la restante parte, veniva portata in Ufficio per consegnarla al Funzionario incaricato il quale, però, “era in ferie”. Sempre tramite e-mail, veniva richiesto un nuovo appuntamento per la consegna dei documenti, ma i Funzionario dell'Agenzia delle Entrate non forniva risposta alcuna fino a quando, in data 03.10.2017, l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di contestazione per cui è causa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, non è fondata. L'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga, tra l'altro, i “motivi specifici dell'impugnazione”. Nel caso di specie, pur essendo evidente che l'appellante abbia sostanzialmente riproposto i medesimi motivi formulati in primo grado, la lettura complessiva dell'atto di gravame consente di cogliere la critica – ancorché sintetica – alle statuizioni della sentenza di CTP, in particolare: in punto di ritenuta validità della notifica della cartella via PEC;
in punto di rigetto dell'eccezione relativa alla sottoscrizione del ruolo;
in punto di affermata definitività dell'atto di contestazione a fronte delle memorie difensive ex art.16 D. Lgs. n.472/1997; in punto di ritenuta inammissibilità del motivo inerente il merito della sanzione. La riproposizione dei motivi già svolti in prime cure, purché evidenzi l'intento di censurare la conformazione argomentativa della sentenza, è idonea a integrare l'onere di specificità richiesto dalla norma. L'appello è, pertanto, ammissibile e può essere esaminato nel merito.
Sulla notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, l'appellante reitera la doglianza di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento n. 29820190000071137, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, assumendo la violazione dello “schema legale tipico” dettato dall'art.26 del D. P. R.
n.602/1973 e dall'art.60 del D. P. R. n.600/1973. La censura non merita accoglimento. In primo luogo, va ricordato che: l'art.26 D. P. R. n.602/1973 prevede espressamente che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita “a mezzo posta elettronica certificata” secondo le modalità di cui al D. P. R.11 febbraio
2005, n.68; l'art.38 del D. L. n.78/2010 (conv. in L. n.122/2010) ammette la notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC, senza imporre l'obbligo di sottoscrizione digitale della cartella, essendo la provenienza dell'atto garantita dalla certificazione del gestore PEC. Nel caso concreto, risulta in atti che la cartella è stata regolarmente recapitata all'indirizzo PEC del contribuente (o del difensore domiciliatario) e che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza, tanto da impugnarla tempestivamente, allegandone copia al ricorso introduttivo. Ne discende che, quand'anche si volesse ipotizzare un vizio formale della notifica, lo stesso sarebbe comunque sanato ai sensi dell'art.156 c. p. c. , per avere l'atto raggiunto lo scopo suo proprio, ossia la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e la possibilità di difesa. La Commissione di primo grado ha pertanto correttamente escluso l'asserita inesistenza/nullità della notifica, statuizione che deve essere integralmente confermata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art.12, comma 4, D. P. R. n.602/1973, sostenendo che il ruolo non risulterebbe sottoscritto dal titolare dell'Ufficio
o da un soggetto delegato. Anche tale motivo è infondato. La doglianza è formulata in termini del tutto assertivi, senza che l'appellante abbia offerto alcun principio di prova del lamentato vizio. L'onere di provare i fatti costitutivi della dedotta illegittimità incombe, ai sensi dell'art.2697 c. c. , su chi eccepisce il vizio;
nel caso in esame, il contribuente: non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'assenza di sottoscrizione del ruolo;
non ha allegato di avere richiesto all'Amministrazione copia dell'attestazione di sottoscrizione (anche elettronica) del ruolo, né di essersi visto opporre diniego o silenzio. In ogni caso, va ricordato che: l'oggetto immediato dell'impugnazione è la cartella di pagamento, non il ruolo in sé; l'art.25, comma 2, D. P. R. n.602/1973 stabilisce che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell'atto, ma solo l'indicazione dell'ente emittente e dei relativi elementi essenziali;
in difetto di elementi specifici che inducano a dubitare della genuinità e provenienza dell'atto, la cartella si presume riferibile all'Autorità da cui formalmente promana. La CTP ha correttamente rilevato che “l'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata” e che “la parte nulla produce in merito né dà prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma, anche elettronica, del ruolo”. L'appello, sul punto, non aggiunge alcun argomento nuovo idoneo a scalfire la motivazione di primo grado, limitandosi a riproporre la censura in termini generici. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce che, essendo state presentate memorie difensive ex art.16, comma
4, D. Lgs. n.472/1997 avverso l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, l'Ufficio, ove non avesse inteso accogliere le deduzioni, avrebbe dovuto – a pena di nullità – emettere e notificare un nuovo atto motivato di irrogazione delle sanzioni entro un anno dalla presentazione delle memorie, ai sensi del comma
7 del medesimo articolo. In difetto, mancherebbe il “presupposto impositivo” legittimante l'iscrizione a ruolo.
La tesi non può essere condivisa. In fatto, è incontestato che: in data 03.10.2017 è stato notificato al contribuente l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, recante l'irrogazione della sanzione di euro
1.500,00; detto atto non risulta essere stato impugnato dal contribuente nel termine di legge;
l'Amministrazione ha poi proceduto all'iscrizione a ruolo della sanzione, divenuta definitiva, con conseguente emissione della cartella impugnata. Il contribuente afferma di avere presentato, in data 29.11.2017, deduzioni difensive ex art.16, comma 4, D. Lgs. n.472/1997 (deduzioni di cui, nel presente giudizio, vi è riportato il contenuto testuale) e sostiene che, in forza del comma 7, l'Ufficio avrebbe dovuto pronunciarsi mediante nuovo atto motivato entro un anno. Tuttavia:
1. Sotto il profilo processuale, le doglianze rivolte al procedimento di irrogazione della sanzione attengono all'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, che costituisce l'atto presupposto della cartella odierna oggetto di impugnazione: tale atto non è stato impugnato nei termini e si è, quindi, consolidato nella sfera giuridica del contribuente;
il giudizio in esame ha ad oggetto solo la cartella di pagamento, sicché possono essere dedotti esclusivamente vizi propri di quest'ultima, e non censure relative al merito o alla legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo.
2. Sotto il profilo sostanziale, la disposizione dell'art.16, comma 7, D. Lgs. n.472/1997, nel prevedere che “quando sono state proposte deduzioni l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato”, disciplina la fase di formazione dell'atto sanzionatorio: nel caso in esame, l'atto formale di irrogazione delle sanzioni è già stato emesso e notificato al contribuente (atto di contestazione del
03.10.2017) l'eventuale difetto di osservanza del procedimento interno (mancata o tardiva risposta alle memorie) avrebbe dovuto essere fatto valere direttamente contro l'atto di contestazione, non contro la successiva cartella, la quale si limita a veicolare una pretesa già cristallizzata. Ne deriva che la questione relativa alla pretesa violazione dell'art.16, comma 7, D. Lgs. n.472/1997 è, nel presente giudizio, preclusa e comunque non riferibile a un vizio proprio della cartella di pagamento. La statuizione del primo giudice, secondo cui “l'impugnata cartella di pagamento è stata emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione irrogata con l'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, notificato il 03.10.2017 e resosi definitivo per mancata impugnazione” deve, quindi, essere confermata, con rigetto del terzo motivo di gravame.
Con il quarto motivo, l'appellante torna a dedurre l'insussistenza in radice della violazione sanzionata, sostenendo che: in data 09.05.2017, data fissata per la consegna dei documenti, egli, per il tramite del professionista incaricato, avrebbe inviato parte della documentazione contabile a mezzo e-mail (registri IVA acquisti, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc. ); la restante documentazione sarebbe stata portata in Ufficio, ma non consegnata per assenza del funzionario incaricato, che era in ferie;
sempre via e-mail sarebbe stato richiesto un nuovo appuntamento per la consegna, senza riceverne riscontro;
pertanto, l'omessa collaborazione, presupposto della sanzione ex art.11, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.471/1997, non sussisterebbe. Anche tale motivo non può essere accolto. In via preliminare, va ribadito quanto già osservato supra: le contestazioni relative alla sussistenza o meno della violazione e alla corretta applicazione della norma sanzionatoria attengono al merito dell'atto di contestazione n. TY7C02N00721/2017, non oggetto di autonoma impugnazione e ormai definitivo. Sotto questo profilo, la censura risulta, già per tale ragione, inammissibile nel presente giudizio, che verte sulla sola cartella. In ogni caso, anche a voler valorizzare il contenuto delle memorie difensive e dell'appello, si osserva che: l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha puntualmente sottolineato come non vi sia traccia documentale delle asserite comunicazioni e consegne
(invii e-mail, richiesta di appuntamento, tentativo di deposito fisico dei documenti); il contribuente non ha indicato né prodotto, in questa sede, elementi oggettivi e verificabili (ad es. copia delle e-mail, ricevute di consegna, protocolli, ecc. ) idonei a dimostrare l'integrale o comunque sufficiente ottemperanza all'invito; resta, dunque, ferma la valutazione dell'Ufficio circa la mancata collaborazione effettiva del contribuente, da cui è derivata l'irrogazione della sanzione. In mancanza di impugnazione dell'atto di contestazione e di prova contraria, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata e ormai non più sindacabile nel merito, né attraverso la via indiretta dell'impugnazione della cartella di pagamento. Anche sotto questo profilo, la motivazione della CTP – che ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al merito dell'atto di contestazione, poiché non attinente a vizi propri della cartella – si presenta esente da censure e deve essere confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)