Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 105/2025 promossa con ricorso congiunto da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(LC), Via per Erna n. 5, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA ALLEGRA
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA ALLEGRA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Ciò premesso, i signori e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Controparte_1 domiciliati, dandosi reciprocamente atto del venir meno dell'affectio coniugalis, sono addivenuti ad un accordo sulle pattuizioni della separazione e hanno deciso, dunque, di separarsi consensualmente alle seguenti
CONDIZIONI di seguito riportate da valersi rebus sic stantibus e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate:
1) I vivranno separati con impegno a portarsi reciproco rispetto. Per_1
2) La casa coniugale, con gli arredi e suppellettili in essa attualmente presenti - situata in Lecco
- Via Per Erna n.5 viene assegnata alla signora , che, pertanto, vi Controparte_1 continuerà ad abitare con i Figli. 3) La signora , a partire del mese successivo dall'uscita del signor dalla Controparte_1 Pt_1 casa coniugale, si farà carico in via esclusiva delle rate del mutuo, delle utenze e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
Visite ordinarie o Il Padre terrà con sé con e a fine settimana alternati, dalle h.18,00 del Per_2 Per_3 venerdì, con prelievo dalla casa materna, alle h.20,30 della domenica, quando li accompagnerà presso la casa della madre.
Il padre, inoltre, terrà a dormire presso la sua abitazione i figli tutti i mercoledì del mese dalle h.18,00 fino al mattino del giovedì quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre in caso di vacanze scolastiche. Nelle settimane in cui non terrà con sé i figli nel fine settimana, il padre oltre al mercoledì previsto li terrà anche il giovedì fino al mattino di venerdì quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre. Il tutto con l'impegno del Padre a collaborare nell'accompagnare i Minori presso le varie attività sportive e ricreative quando necessario, come in attualità.
Festività
o Per le festività natalizie e pasquali sarà rispettato il criterio dell'alternanza. Orientativamente, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori, durante le ferie che i genitori hanno dal 23 dicembre al 6 gennaio, la mamma potrà tenere con sé i figli, alternandosi di anno in anno col papà, o dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre alternandosi col padre, il giorno del 25 dicembre o il giorno del 26 dicembre. Così anche per i giorni di Pasqua e Pasquetta.
o Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni.
o Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni.
5) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2 Per_3 versando in favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario.
6) Le parti concordano che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, alle modalità tutte indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale del 29.03.2018 di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto
(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”. 7) Le parti concordano che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora;
parimenti verranno richieste e percepite dalla sola Madre eventuali Controparte_1 future misure sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del signor Pt_1
.
[...]
Le eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno, ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Figli. 8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
9) L'autovettura Opel Astra targata EC671LW resterà definitivamente assegnata al signor mentre l'autovettura Peugeot targata EY960ZV resterà definitivamente assegnata alla Pt_1 signora CP_1
10) Le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11) Le parti si obbligano a pagare le spese e le competenze del comune difensore nella misura del 50% cadauno.
***
DOMANDA DI DIVORZIO EX ART.473 BIS N.49 C.P.C.
I signori e , come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, altresì Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO al Tribunale civile di Lecco che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n.898/1970 sul divorzio e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 6.9.2010 a LECCO, in regime di comunione dei beni (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lecco al n. 67 - Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010) e dalla loro unione sono nati due figli, (c.f. ), a Lecco il Persona_4 C.F._3
22.5.2016 e (c.f. ), a Lecco il 18.5.2019, entrambi allo Parte_2 C.F._4 stato minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data
25.1.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6.9.2010 a LECCO, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, Serie
A, Ufficio 1, numero 67;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada