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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
AD AD, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 429 c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2019 vertente
tra
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Maria Nitti, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
-opponente- contro
SO. quale concessionaria Controparte_1 della Riscossione per conto del in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesca De Renzo, elettivamente domiciliata come in atti
-opposta-
nonché contro
in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la carica CP_2 presso la Casa Comunale
- opposto contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni: all'odierna udienza le parti hanno concluso come da relativo verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le 1 posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0200827 del 26.11.2018, allo stesso notificata in data 10.12.2018, a mezzo di raccomandata a/r, dalla SO.G.E.T.
s.p.a. - Società di gestione Entrate e Tribut i, quale Concessionaria della riscossione per conto del avente a oggetto la somma complessiva di € 2.181,12 CP_2
(di cui € 1.949,66 a titolo di debito;
€ 234,58 a titolo di spese di riscossione;
€ 5,88
a titolo di spese di notifica e accessori), asseritamente dovuti al a CP_2 titolo di “recupero crediti oneri condominiali”.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva: a) l'illegittimità dell'atto di ingiunzione per difetto di notificazione, avendo la concessionaria notificato l'atto opposto a mezzo di raccomandata a/r, in violazione dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ss.mm.ii., a norma del quale l'ingiunzione deve essere notificata da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace;
b)
l'inesistenza e/o nullità dell'atto di ingiunzione per mancata apposizione del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo ex art. 52 D. Lgs. n.446/1997; c) l'inesistenza e/o nullità dell'atto di ingiunzione per mancanza dei requisiti essenziali, stante l'indeterminatezza del relativo contenuto;
c) l'intervenuta prescrizione del credito azionato, inerendo esso oneri condominiali degli anni 2006, 2008, 2010 asseritamente non versati dall'opponente (conduttore di un alloggio di edilizia popolare del Comune di sito in Acquaviva delle Fonti, CP_2 alla via Salvemini 28). Su detta base, concludeva chiedendo “in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta e nel merito dichiarare detta ingiunzione nulla o inesistente. Subordinatamente voglia dichiarare prescritte e infondate le pretese del così come CP_2 formalizzate nella ingiunzione di pagamento n 0200827 del 26 novembre 2018 dalla
SO.G.E.T. spa. Con vittoria di spese”
All'udienza del 26 giugno 2019, constatata l'irregolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di entrambi convenuti
(non comparsi), se ne disponeva la rinnovazione a cura della Cancelleria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2019, si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. s.p.a., che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo (avendo il ricorrente proposto
2 l'opposizione oltre il termine di giorni trenta per l'impugnazione dell'atto, come acclarato dal difetto di notifica all'udienza del 26 giugno 2019); in subordine, di rigettare il ricorso proposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine, eccepiva, in particolare: i) l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto opposto per difetto di notificazione, ben potendo quest'ultima effettuarsi, in tema di riscossione delle imposte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; ii)
l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'atto opposto per indeterminatezza del relativo contenuto, contenendo il relativo allegato n. 4 chiara indicazione di tutti i suoi elementi essenziali (compresa esplicazione dei termini e delle modalità dell'impugnazione); iv) l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'atto opposto per difetto del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, stante l'esecutività ex lege dell'ingiunzione di pagamento ed essendo sufficiente, nell'affidamento in concessione dell'attività di riscossione, la sottoscrizione del funzionario responsabile o del rappresentante legale della società concessionaria;
v) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito tributario (profilo rispetto deduceva testualmente: “24) Relativamente all'eccepita prescrizione del debito azionato con l'ingiunzione opposta, la convenuta secondaria, trattandosi di eccezione di merito concernente l'operato dell'Ente impositore, il quale provvederà con la sua costituzione a prendere posizione sulla dedotta querelle, SO. G.E.T. S.P.A. non può che opporre la liceità del proprio operato, avendo agito quale concessionaria per la riscossione nei modi
e nei tempi stabiliti dalla legge. 25) Difatti, ricevuto il ruolo in data 10 agosto
2018, previa sottoscrizione del medesimo il 22 novembre 2018, la Concessionaria provvedeva senza ulteriore indugio alla notifica dell'ingiunzione n. 0200827 del 26 novembre 2018. 26) Ad ogni buon conto, l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'importo di 2.181,12 € per decorso del termine quinquennale non può trovare pregio in quanto formulata in maniera generica e, pertanto, non provata […] 33)
Nella fattispecie in esame manca qualsivoglia indicazione o prova della data di delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, con la conseguente impossibilità di determinare il momento in cui il credito poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile ai fini della decorrenza della dedotta prescrizione” – pp. 8 e 9 comparsa di costituzione e risposta ).
3 A seguito di alcuni rinvii della trattazione disposti, prima, dal magistrato all'epoca titolare del ruolo e, poi, per la sua assenza, all'odierna udienza la causa è pervenuta dinanzi alla scrivente.
Preliminarmente dichiarata la contumacia del (non ancora CP_2 formalizzata), la stessa è stata, quindi, decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
***
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività.
Dalla documentazione in atti risulta , infatti, che l'ingiunzione di pagamento n. 0200827 del 26.11.2018 è stata notificata all'opponente il 10.12.2018, mentre il ricorso introduttivo risulta depositato in Cancelleria in data 08.01.2019 e, dunque, nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 della L. 689/1981.
Né rilievo assume, diversamente da quanto sostenuto dall a resistente, la data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'autorità opposta (a conferma di ciò, da effettuarsi ab origine a cura della Cancelleria).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , infatti, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione rileva la data del deposito del ricorso in Cancelleria e non quella della sua notificazione alle controparti (cfr., ex multis, Cass. n. 5468/2008, che richiama il principi o secondo cui “L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1991 va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio ivi fissato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso”).
Ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta, essendo irrilevante la successiva rinnovazione della notifica disposta d'ufficio.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
3.1. Nella fattispecie, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per nullità della relativa notificazione, poiché avvenuta a mezzo di raccomandata A/R, in violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910 e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (che, nel testo vigente ratione temporis, escluderebbe il concessionario della riscossione dal novero dei soggetti legalmente abilitati
4 all'esecuzione della notificazione delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali).
La doglianza non è fondata.
Offrendo una lettura evolutiva dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (recante la disciplina della notificazione dell'ingiunzione fiscale, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace) nel combinato disposto con le ulteriori disposizioni di legge in tema di notificazione degli atti amministrativi (in particolare: art. 14 L. 20 novembre 1982 n. 890, che ha previsto la notificazione a mezzo posta “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”; art. 10 L. 3 agosto 1999 n. 265 , secondo cui le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi della notificazione a mezzo del servizio postale direttamente per il tramite dell'ufficio che emette l'atto; art. 4 L. 11 novembre 2002 n. 265 e art. 36 della L.
28 febbraio 2008, n. 31), la giurisprudenza di legittimità , ha chiarito che la notifica dell'ingiunzione fiscale, avente funzione di titolo esecutivo e di precetto, può essere effettuata attraverso spedizione postale in virtù del combinato disposto dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 della L.. 31/2008, a norma dei quali si applicano all'ingiunzione fiscale le medesime disposizioni previste, in tema di notifi ca, per la cartella esattoriale, data l'analogia della funzion e (cfr. Cass. S.U. n. 10958/2005).
In merito, si è ulteriormente precisato che, qualora la riscossione delle entrate
– anche di natura non tributaria – sia affidata a un concessionario ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, la notificazione dell'ingiunzione può essere effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973 (applicabile in via estensiva ai concessionari locali ). E ancora, che la notificazione prevista dall'art. 26, DPR n. 602/1972, nel test o modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 46/1999 e, poi, dall'art. 1, D.Lgs. n. 193/2001, può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata, senza necessità di affidamento a soggetti abilitati (senza che debba formarsi alcuna relata di notifica, come confermato dal comma 5 del medesimo art. 26, che prevede, nella sua seconda parte, una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati - cfr. Cass.
n. 8321/2013; Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14237/2009).
5 Di tal che s'appalesa la legittimità della notificazione dell'ingiunzione CP_3 fiscale opposta nella present e sede.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che, in disparte dalla sussistenza o meno dei vizi denunciati, la nullità della notificazione dell'ingiunzione opposta risulterebbe, nel caso di specie, in ogni caso sanata dalla tempestiva proposizione dell'opposizione.
E invero, il mancato perfezionamento della notificazione non in fluisce, per pacifica giurisprudenza, sulla validità dell'atto notificato, ma determinata soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla stessa proposizione dell'opposizione all'ingiunzione (in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche alla notifica degli atti non processuali – cfr. ex multis Cass. n. 6417/2019).
Donde l'infondatezza della censura articolata.
3.2. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla mancata apposizione del visto di esecutività e all'omessa sottoscrizione del funzionario responsabile .
In merito, il Tribunale ritiene di dover aderire alla ricostruzione interpretativa prevalente nella giurisprud enza di legittimità, secondo cui la mancata apposizione del visto di esecutività non i nficia la validità dell'atto amministrativo impugnato.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 229 del D. Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 (che ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative, prevedendone l'esecutività di diritto), le ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 costituiscono, infatti, titolo esecutivo ex lege ai sensi del R.D.
14 aprile 1910, n. 639 (come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), non necessitando, ai fini della loro validità, né l'apposizione del visto di esecutività, né la sottoscrizione del funzionario comunale, ma unicamente la firma del legale rappresentante del concessionario incaricato della riscossione .
In tal senso si è coerentemente espressa sia la giurisprudenza della Suprema
Corte (ex multis Cass. n. 1985/2018: “A seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D. Lgs. n. 51/1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto”), sia la giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Liguria, sent. n. 287/2023: “L'ingiunzione oggetto di impugnazione è atto che non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritto, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile”). E tanto in linea con gli indirizzi elaborati dalla più risalente giurisprudenza di legittimità, che, già prima della
6 soppressione del visto pretorile, aveva affermato il principio secondo cui
“l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente da tale potere, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile (oggi, come sopra osservato, soppresso dall'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 - n. 51) non incide, quindi, sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e, pertanto, la stessa
è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora" (cfr. Cass. Civ. n. 19195/2006; Cass.
Civ. n. 11368/2011).
Quanto premesso conferma che l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è titolo esecutivo per legge e che l'assenza del visto di esecutività non comporta la nullità dell'atto in questione, difettando, peraltro, una norma che espressamente preveda l'assenza di tale visto quale causa di nullità dell'ingiunzione (con la conseguenza che qualsiasi diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali - cfr. Cass. Civ. n. 1985/2018; Cass. Civ. n.
22810/2015). Di tal che, in definitiva, nell'attuale sistema di riscossione, il visto o la sottoscrizione del ruolo si rendono necessari unicamente nell'ipotesi in cui l'ente proceda a riscossione coattiva affidata al concessionario tramite ruolo ex D.P.R. n.
602/1973; non invece quando - come nel caso di specie - la riscossione avvenga in via diretta tramite ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, la quale costituisce di per sé titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater, D.L. n. 70/2011 (cfr. ex multis Cass. civ., n. 19195/2006, n. 19195; Cass. civ., n. 11368/2011).
A fronte di ciò, neppure può condividersi l'assunto dell'opponente secondo cui l'ingiunzione sarebbe nulla per mancanza della sottoscrizione del funzionario dell'ente creditore.
La giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, a seguito del conferimento del servizio di riscossione ad un concessionario, l'ingiunzione può essere validamente sottoscritta - come nel caso di specie - dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato , non essendo richiesta la firma del dirigente o funzionario dell'ente locale (cfr. Cass. n. 12464/2017; Cass. n. 7494/2019; Cass. civ., n. 4659/2021).
7 L'ingiunzione fiscale, infatti, non è un atto politico o di alta amministrazione , ma un atto di riscossione a contenuto meramente esecutivo e vincolato (nello specifico, un atto amministrativo complesso , che racchiude sia la funzione di titolo esecutivo che di atto di precetto ), che può essere formato sia direttamente dall'Ente impositore (nel caso di specie, il , che da un soggetto, iscritto presso CP_2 un apposito Albo istituito dal D.lgs. n. 446/1997 e all'uopo autorizzato dall'ente P impositore, ovvero il Concessionario alla riscossione (nel caso di specie, la socie
SO.G.E.T. s.p.a.), che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che gli ha conferito mandato.
In ragione delle caratteristiche sintetizzate, la sottoscrizione del soggetto che emette l'ingiunzione serve solo a garantire la provenienza dell'atto, non a costituirlo come provvedimento amministrativo in senso stretto. Pertanto, ai fini della validità dell'atto, è sufficiente che sullo stesso sia apposta la sotto scrizione del soggetto legittimato a emettere l'ingiunzione, e quindi, nel caso di delega dell'attività di riscossione, del funzionario responsabile della società concessionaria o altro di incaricato formalmente delegato.
Né rileva che la firma sia apposta in forma meccanica o digitale, purché l'atto consenta la chiara individuazione del responsabile del procedimento e del soggetto emittente. Pronunciando sulla questione, la stessa Suprema C orte ha statuito, infatti, che “in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita” (cfr. Cass. n.
26556/2020).
Di tal che legittima risulta, nel caso in rassegna, la sottoscrizione a opera del funzionario responsabile dell'ente di riscossione dell'ingiunzione fiscale, che non inficia in alcun modo la validità dell'atto amministrativo.
A tanto consegue il rigetto anche delle ulteriori doglianze esaminate.
3.3. Ancora, insussistente è il dedotto difetto di motivazione dell'ingiunzione fiscale opposta.
In merito, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, il requisito della motivazione nell'ingiunzione fiscale deve ritenersi correttamente osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento
8 richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla P.A. e, quindi,
a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. Civ. n.
20513/2006).
In tale contesto, l'obbligo di motivazione può essere assolto dall'ente impositore anche per relationem (in applicazione del principio generale di cui all'art. 3, L. n. 241/1990 ss.mm.), cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché risultino alternati vamente (a) allegati all'atto notificato, ovvero (b) riprodotti nell'atto notificato limitatam ente al loro contenuto essenziale, (c) gi à conosciuti o conosci bili da contribuente per effetto di precedenti notificazioni (si v. art. 7, legge n. 212/2000: “…Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto…”, norma che della giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità anche agli atti di riscossione ex R.D. n. 639/1910).
Ebbene, l'ipotesi da ultimo indicata è quella segnatamente appli cabile al caso in rassegna, facendo l'ingiunzione n. 0200827 del 26.11.2018 e i relativi allegati espresso riferimento ai precedenti sol leciti di pagamento già notificati al ricorrente, recando intellegibile indicazione: a) dell'importo complessivo dovuto (riportato sinteticamente nell'ingiunzione, ma anche analiticamente rendicontato nell'allegato n. 1 alla stessa, recante “prospetto analitico degli addebiti”, con rinvio agli atti di sollecito in precedenza notificati ); b) della causale della pretesa impositiva
(“recupero crediti oneri condominiali”); c) dell'ente creditore;
d) delle modalità di pagamento (puntualmente indicate nell'allegato n. 2 all'ingiunzione); c) dei mezzi di impugnazione (allegato n. 4 all'ingiunzione, recante ulteriore nitido prospetto informativo).
Tali elementi sono sufficienti , ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 e della costante giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ., n. 29885/2022), per ritenere correttamente assolto l'onere motivazionale gravante sull'ente impositore, donde la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore censura in esame.
3.4. In ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Il credito azionato con l'ingiunzione opposta riguarda, come anticipato, il pagamento di oneri condominiali relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP), costituenti, in quanto tali, entrata patrimoniale dell'ente locale, soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
9 Quanto alla decorrenza di tale termine, deve ritenersi che il credito per oneri condominiali – aventi natura periodica – divenga esigibile a decorrere dall'approvazione del rendiconto condominiale o, nel caso di gestione pubblica, del rendiconto amministrativo di gestione, che cristallizza l'ammontare delle spese e ne determina la certezza, liquidità ed esigibilità. Tale decorrenza si rinnova con ciascuna successiva approvazione del rendiconto o dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si consolidano nel tempo, comprese le eventuali morosità pregresse, divenendo esigibili in ogni suc cessiva annualità (cfr. ex multis Tribunale Pistoia sez. I, 17/03/2022 , n. 263; Tribunale Roma sez. V,
10/03/2020, n.5004; Tribunale Napoli sez. IV, 03/10/2019, n.8712 ).
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimit à, si applica anche alle gestioni di edilizia residenziale pubblica , donde la prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto da parte dell'amministrazione, poiché è tale atto a rendere il credito certo ed esigibile.
Nel caso in esame, l'opponente – pur avendo genericamente dedotto la sopravvenuta prescrizione del credito oggetto di ingiunzione – non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, omettendo di fornire la prova della data di approvazione dei rendiconti condominiali ai quali si riferiscono le somme richieste
(che costituisce il dies a quo per il computo del termine di prescrizione) e di dimostrare che l'ultima approvazione di rendiconto sia intervenuta in epoca anteriore di oltre cinque anni rispetto alla notificazione dell'ingiunzione opposta
(10 dicembre 2018).
Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., l'onere della prova della prescrizione incombe su chi la eccepisce . È principio pacifico che chi invoca l'estinzione del credito per decorso del tempo debba allegare e dimostrare la data di decorrenza del termine prescrizionale, nonché l'assenza di atti interruttivi nel periodo successivo, poiché la semplice deduzione del decorso del tempo, in assenza di elementi idonei a individuare il momento d'insorgenza del credito o di esigibilità della prestazione, non è sufficiente a fondare l'eccezione (cfr. ex multis
Cass. n. 14282/2017).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, formulata in termini meramente assertivi e non supportata da prova , deve essere disattesa.
Ad abundatiam, è appena il caso di rilevare che l'infondatezza nel merito della dedotta eccezione trova conferma nella documentazione allegata all'ingiunzione
10 fiscale, la quale richiama nel prospetto riepilogativo una serie di solleciti di pagamento notificati all'opponente in data 16 ottobre 2017 (nn. 2730, 1548, 746,
1708), presupponenti la previa notificazione la previa notificazione di altri atti amministrativi tutti idonei a interrompere il corso della prescrizione.
4. A tutto quanto premesso consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al di D.M. n. 55/2014 (come modificato con D.M. n. 147/2022) , in valori prossimi ai minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, attesa la natura, il valore e la complessità (bassa) delle questioni .
PQM
Il Tribunale di Bari – III Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l 'effetto, conferma l 'ingiunzione di pagamento n.
0200827 del 26.11.2018; Par
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della . Parte_1
che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AD AD
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
AD AD, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 429 c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2019 vertente
tra
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Maria Nitti, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
-opponente- contro
SO. quale concessionaria Controparte_1 della Riscossione per conto del in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesca De Renzo, elettivamente domiciliata come in atti
-opposta-
nonché contro
in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la carica CP_2 presso la Casa Comunale
- opposto contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni: all'odierna udienza le parti hanno concluso come da relativo verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le 1 posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0200827 del 26.11.2018, allo stesso notificata in data 10.12.2018, a mezzo di raccomandata a/r, dalla SO.G.E.T.
s.p.a. - Società di gestione Entrate e Tribut i, quale Concessionaria della riscossione per conto del avente a oggetto la somma complessiva di € 2.181,12 CP_2
(di cui € 1.949,66 a titolo di debito;
€ 234,58 a titolo di spese di riscossione;
€ 5,88
a titolo di spese di notifica e accessori), asseritamente dovuti al a CP_2 titolo di “recupero crediti oneri condominiali”.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva: a) l'illegittimità dell'atto di ingiunzione per difetto di notificazione, avendo la concessionaria notificato l'atto opposto a mezzo di raccomandata a/r, in violazione dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ss.mm.ii., a norma del quale l'ingiunzione deve essere notificata da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace;
b)
l'inesistenza e/o nullità dell'atto di ingiunzione per mancata apposizione del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo ex art. 52 D. Lgs. n.446/1997; c) l'inesistenza e/o nullità dell'atto di ingiunzione per mancanza dei requisiti essenziali, stante l'indeterminatezza del relativo contenuto;
c) l'intervenuta prescrizione del credito azionato, inerendo esso oneri condominiali degli anni 2006, 2008, 2010 asseritamente non versati dall'opponente (conduttore di un alloggio di edilizia popolare del Comune di sito in Acquaviva delle Fonti, CP_2 alla via Salvemini 28). Su detta base, concludeva chiedendo “in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta e nel merito dichiarare detta ingiunzione nulla o inesistente. Subordinatamente voglia dichiarare prescritte e infondate le pretese del così come CP_2 formalizzate nella ingiunzione di pagamento n 0200827 del 26 novembre 2018 dalla
SO.G.E.T. spa. Con vittoria di spese”
All'udienza del 26 giugno 2019, constatata l'irregolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di entrambi convenuti
(non comparsi), se ne disponeva la rinnovazione a cura della Cancelleria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2019, si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. s.p.a., che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo (avendo il ricorrente proposto
2 l'opposizione oltre il termine di giorni trenta per l'impugnazione dell'atto, come acclarato dal difetto di notifica all'udienza del 26 giugno 2019); in subordine, di rigettare il ricorso proposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine, eccepiva, in particolare: i) l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto opposto per difetto di notificazione, ben potendo quest'ultima effettuarsi, in tema di riscossione delle imposte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; ii)
l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'atto opposto per indeterminatezza del relativo contenuto, contenendo il relativo allegato n. 4 chiara indicazione di tutti i suoi elementi essenziali (compresa esplicazione dei termini e delle modalità dell'impugnazione); iv) l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'atto opposto per difetto del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, stante l'esecutività ex lege dell'ingiunzione di pagamento ed essendo sufficiente, nell'affidamento in concessione dell'attività di riscossione, la sottoscrizione del funzionario responsabile o del rappresentante legale della società concessionaria;
v) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito tributario (profilo rispetto deduceva testualmente: “24) Relativamente all'eccepita prescrizione del debito azionato con l'ingiunzione opposta, la convenuta secondaria, trattandosi di eccezione di merito concernente l'operato dell'Ente impositore, il quale provvederà con la sua costituzione a prendere posizione sulla dedotta querelle, SO. G.E.T. S.P.A. non può che opporre la liceità del proprio operato, avendo agito quale concessionaria per la riscossione nei modi
e nei tempi stabiliti dalla legge. 25) Difatti, ricevuto il ruolo in data 10 agosto
2018, previa sottoscrizione del medesimo il 22 novembre 2018, la Concessionaria provvedeva senza ulteriore indugio alla notifica dell'ingiunzione n. 0200827 del 26 novembre 2018. 26) Ad ogni buon conto, l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'importo di 2.181,12 € per decorso del termine quinquennale non può trovare pregio in quanto formulata in maniera generica e, pertanto, non provata […] 33)
Nella fattispecie in esame manca qualsivoglia indicazione o prova della data di delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, con la conseguente impossibilità di determinare il momento in cui il credito poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile ai fini della decorrenza della dedotta prescrizione” – pp. 8 e 9 comparsa di costituzione e risposta ).
3 A seguito di alcuni rinvii della trattazione disposti, prima, dal magistrato all'epoca titolare del ruolo e, poi, per la sua assenza, all'odierna udienza la causa è pervenuta dinanzi alla scrivente.
Preliminarmente dichiarata la contumacia del (non ancora CP_2 formalizzata), la stessa è stata, quindi, decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
***
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività.
Dalla documentazione in atti risulta , infatti, che l'ingiunzione di pagamento n. 0200827 del 26.11.2018 è stata notificata all'opponente il 10.12.2018, mentre il ricorso introduttivo risulta depositato in Cancelleria in data 08.01.2019 e, dunque, nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 della L. 689/1981.
Né rilievo assume, diversamente da quanto sostenuto dall a resistente, la data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'autorità opposta (a conferma di ciò, da effettuarsi ab origine a cura della Cancelleria).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , infatti, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione rileva la data del deposito del ricorso in Cancelleria e non quella della sua notificazione alle controparti (cfr., ex multis, Cass. n. 5468/2008, che richiama il principi o secondo cui “L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1991 va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio ivi fissato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso”).
Ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta, essendo irrilevante la successiva rinnovazione della notifica disposta d'ufficio.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
3.1. Nella fattispecie, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per nullità della relativa notificazione, poiché avvenuta a mezzo di raccomandata A/R, in violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910 e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (che, nel testo vigente ratione temporis, escluderebbe il concessionario della riscossione dal novero dei soggetti legalmente abilitati
4 all'esecuzione della notificazione delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali).
La doglianza non è fondata.
Offrendo una lettura evolutiva dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (recante la disciplina della notificazione dell'ingiunzione fiscale, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace) nel combinato disposto con le ulteriori disposizioni di legge in tema di notificazione degli atti amministrativi (in particolare: art. 14 L. 20 novembre 1982 n. 890, che ha previsto la notificazione a mezzo posta “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”; art. 10 L. 3 agosto 1999 n. 265 , secondo cui le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi della notificazione a mezzo del servizio postale direttamente per il tramite dell'ufficio che emette l'atto; art. 4 L. 11 novembre 2002 n. 265 e art. 36 della L.
28 febbraio 2008, n. 31), la giurisprudenza di legittimità , ha chiarito che la notifica dell'ingiunzione fiscale, avente funzione di titolo esecutivo e di precetto, può essere effettuata attraverso spedizione postale in virtù del combinato disposto dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 della L.. 31/2008, a norma dei quali si applicano all'ingiunzione fiscale le medesime disposizioni previste, in tema di notifi ca, per la cartella esattoriale, data l'analogia della funzion e (cfr. Cass. S.U. n. 10958/2005).
In merito, si è ulteriormente precisato che, qualora la riscossione delle entrate
– anche di natura non tributaria – sia affidata a un concessionario ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, la notificazione dell'ingiunzione può essere effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973 (applicabile in via estensiva ai concessionari locali ). E ancora, che la notificazione prevista dall'art. 26, DPR n. 602/1972, nel test o modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 46/1999 e, poi, dall'art. 1, D.Lgs. n. 193/2001, può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata, senza necessità di affidamento a soggetti abilitati (senza che debba formarsi alcuna relata di notifica, come confermato dal comma 5 del medesimo art. 26, che prevede, nella sua seconda parte, una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati - cfr. Cass.
n. 8321/2013; Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14237/2009).
5 Di tal che s'appalesa la legittimità della notificazione dell'ingiunzione CP_3 fiscale opposta nella present e sede.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che, in disparte dalla sussistenza o meno dei vizi denunciati, la nullità della notificazione dell'ingiunzione opposta risulterebbe, nel caso di specie, in ogni caso sanata dalla tempestiva proposizione dell'opposizione.
E invero, il mancato perfezionamento della notificazione non in fluisce, per pacifica giurisprudenza, sulla validità dell'atto notificato, ma determinata soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla stessa proposizione dell'opposizione all'ingiunzione (in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche alla notifica degli atti non processuali – cfr. ex multis Cass. n. 6417/2019).
Donde l'infondatezza della censura articolata.
3.2. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla mancata apposizione del visto di esecutività e all'omessa sottoscrizione del funzionario responsabile .
In merito, il Tribunale ritiene di dover aderire alla ricostruzione interpretativa prevalente nella giurisprud enza di legittimità, secondo cui la mancata apposizione del visto di esecutività non i nficia la validità dell'atto amministrativo impugnato.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 229 del D. Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 (che ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative, prevedendone l'esecutività di diritto), le ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 costituiscono, infatti, titolo esecutivo ex lege ai sensi del R.D.
14 aprile 1910, n. 639 (come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), non necessitando, ai fini della loro validità, né l'apposizione del visto di esecutività, né la sottoscrizione del funzionario comunale, ma unicamente la firma del legale rappresentante del concessionario incaricato della riscossione .
In tal senso si è coerentemente espressa sia la giurisprudenza della Suprema
Corte (ex multis Cass. n. 1985/2018: “A seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D. Lgs. n. 51/1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto”), sia la giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Liguria, sent. n. 287/2023: “L'ingiunzione oggetto di impugnazione è atto che non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritto, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile”). E tanto in linea con gli indirizzi elaborati dalla più risalente giurisprudenza di legittimità, che, già prima della
6 soppressione del visto pretorile, aveva affermato il principio secondo cui
“l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente da tale potere, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile (oggi, come sopra osservato, soppresso dall'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 - n. 51) non incide, quindi, sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e, pertanto, la stessa
è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora" (cfr. Cass. Civ. n. 19195/2006; Cass.
Civ. n. 11368/2011).
Quanto premesso conferma che l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è titolo esecutivo per legge e che l'assenza del visto di esecutività non comporta la nullità dell'atto in questione, difettando, peraltro, una norma che espressamente preveda l'assenza di tale visto quale causa di nullità dell'ingiunzione (con la conseguenza che qualsiasi diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali - cfr. Cass. Civ. n. 1985/2018; Cass. Civ. n.
22810/2015). Di tal che, in definitiva, nell'attuale sistema di riscossione, il visto o la sottoscrizione del ruolo si rendono necessari unicamente nell'ipotesi in cui l'ente proceda a riscossione coattiva affidata al concessionario tramite ruolo ex D.P.R. n.
602/1973; non invece quando - come nel caso di specie - la riscossione avvenga in via diretta tramite ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, la quale costituisce di per sé titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater, D.L. n. 70/2011 (cfr. ex multis Cass. civ., n. 19195/2006, n. 19195; Cass. civ., n. 11368/2011).
A fronte di ciò, neppure può condividersi l'assunto dell'opponente secondo cui l'ingiunzione sarebbe nulla per mancanza della sottoscrizione del funzionario dell'ente creditore.
La giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, a seguito del conferimento del servizio di riscossione ad un concessionario, l'ingiunzione può essere validamente sottoscritta - come nel caso di specie - dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato , non essendo richiesta la firma del dirigente o funzionario dell'ente locale (cfr. Cass. n. 12464/2017; Cass. n. 7494/2019; Cass. civ., n. 4659/2021).
7 L'ingiunzione fiscale, infatti, non è un atto politico o di alta amministrazione , ma un atto di riscossione a contenuto meramente esecutivo e vincolato (nello specifico, un atto amministrativo complesso , che racchiude sia la funzione di titolo esecutivo che di atto di precetto ), che può essere formato sia direttamente dall'Ente impositore (nel caso di specie, il , che da un soggetto, iscritto presso CP_2 un apposito Albo istituito dal D.lgs. n. 446/1997 e all'uopo autorizzato dall'ente P impositore, ovvero il Concessionario alla riscossione (nel caso di specie, la socie
SO.G.E.T. s.p.a.), che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che gli ha conferito mandato.
In ragione delle caratteristiche sintetizzate, la sottoscrizione del soggetto che emette l'ingiunzione serve solo a garantire la provenienza dell'atto, non a costituirlo come provvedimento amministrativo in senso stretto. Pertanto, ai fini della validità dell'atto, è sufficiente che sullo stesso sia apposta la sotto scrizione del soggetto legittimato a emettere l'ingiunzione, e quindi, nel caso di delega dell'attività di riscossione, del funzionario responsabile della società concessionaria o altro di incaricato formalmente delegato.
Né rileva che la firma sia apposta in forma meccanica o digitale, purché l'atto consenta la chiara individuazione del responsabile del procedimento e del soggetto emittente. Pronunciando sulla questione, la stessa Suprema C orte ha statuito, infatti, che “in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita” (cfr. Cass. n.
26556/2020).
Di tal che legittima risulta, nel caso in rassegna, la sottoscrizione a opera del funzionario responsabile dell'ente di riscossione dell'ingiunzione fiscale, che non inficia in alcun modo la validità dell'atto amministrativo.
A tanto consegue il rigetto anche delle ulteriori doglianze esaminate.
3.3. Ancora, insussistente è il dedotto difetto di motivazione dell'ingiunzione fiscale opposta.
In merito, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, il requisito della motivazione nell'ingiunzione fiscale deve ritenersi correttamente osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento
8 richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla P.A. e, quindi,
a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. Civ. n.
20513/2006).
In tale contesto, l'obbligo di motivazione può essere assolto dall'ente impositore anche per relationem (in applicazione del principio generale di cui all'art. 3, L. n. 241/1990 ss.mm.), cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché risultino alternati vamente (a) allegati all'atto notificato, ovvero (b) riprodotti nell'atto notificato limitatam ente al loro contenuto essenziale, (c) gi à conosciuti o conosci bili da contribuente per effetto di precedenti notificazioni (si v. art. 7, legge n. 212/2000: “…Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto…”, norma che della giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità anche agli atti di riscossione ex R.D. n. 639/1910).
Ebbene, l'ipotesi da ultimo indicata è quella segnatamente appli cabile al caso in rassegna, facendo l'ingiunzione n. 0200827 del 26.11.2018 e i relativi allegati espresso riferimento ai precedenti sol leciti di pagamento già notificati al ricorrente, recando intellegibile indicazione: a) dell'importo complessivo dovuto (riportato sinteticamente nell'ingiunzione, ma anche analiticamente rendicontato nell'allegato n. 1 alla stessa, recante “prospetto analitico degli addebiti”, con rinvio agli atti di sollecito in precedenza notificati ); b) della causale della pretesa impositiva
(“recupero crediti oneri condominiali”); c) dell'ente creditore;
d) delle modalità di pagamento (puntualmente indicate nell'allegato n. 2 all'ingiunzione); c) dei mezzi di impugnazione (allegato n. 4 all'ingiunzione, recante ulteriore nitido prospetto informativo).
Tali elementi sono sufficienti , ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 e della costante giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ., n. 29885/2022), per ritenere correttamente assolto l'onere motivazionale gravante sull'ente impositore, donde la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore censura in esame.
3.4. In ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Il credito azionato con l'ingiunzione opposta riguarda, come anticipato, il pagamento di oneri condominiali relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP), costituenti, in quanto tali, entrata patrimoniale dell'ente locale, soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
9 Quanto alla decorrenza di tale termine, deve ritenersi che il credito per oneri condominiali – aventi natura periodica – divenga esigibile a decorrere dall'approvazione del rendiconto condominiale o, nel caso di gestione pubblica, del rendiconto amministrativo di gestione, che cristallizza l'ammontare delle spese e ne determina la certezza, liquidità ed esigibilità. Tale decorrenza si rinnova con ciascuna successiva approvazione del rendiconto o dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si consolidano nel tempo, comprese le eventuali morosità pregresse, divenendo esigibili in ogni suc cessiva annualità (cfr. ex multis Tribunale Pistoia sez. I, 17/03/2022 , n. 263; Tribunale Roma sez. V,
10/03/2020, n.5004; Tribunale Napoli sez. IV, 03/10/2019, n.8712 ).
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimit à, si applica anche alle gestioni di edilizia residenziale pubblica , donde la prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto da parte dell'amministrazione, poiché è tale atto a rendere il credito certo ed esigibile.
Nel caso in esame, l'opponente – pur avendo genericamente dedotto la sopravvenuta prescrizione del credito oggetto di ingiunzione – non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, omettendo di fornire la prova della data di approvazione dei rendiconti condominiali ai quali si riferiscono le somme richieste
(che costituisce il dies a quo per il computo del termine di prescrizione) e di dimostrare che l'ultima approvazione di rendiconto sia intervenuta in epoca anteriore di oltre cinque anni rispetto alla notificazione dell'ingiunzione opposta
(10 dicembre 2018).
Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., l'onere della prova della prescrizione incombe su chi la eccepisce . È principio pacifico che chi invoca l'estinzione del credito per decorso del tempo debba allegare e dimostrare la data di decorrenza del termine prescrizionale, nonché l'assenza di atti interruttivi nel periodo successivo, poiché la semplice deduzione del decorso del tempo, in assenza di elementi idonei a individuare il momento d'insorgenza del credito o di esigibilità della prestazione, non è sufficiente a fondare l'eccezione (cfr. ex multis
Cass. n. 14282/2017).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, formulata in termini meramente assertivi e non supportata da prova , deve essere disattesa.
Ad abundatiam, è appena il caso di rilevare che l'infondatezza nel merito della dedotta eccezione trova conferma nella documentazione allegata all'ingiunzione
10 fiscale, la quale richiama nel prospetto riepilogativo una serie di solleciti di pagamento notificati all'opponente in data 16 ottobre 2017 (nn. 2730, 1548, 746,
1708), presupponenti la previa notificazione la previa notificazione di altri atti amministrativi tutti idonei a interrompere il corso della prescrizione.
4. A tutto quanto premesso consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al di D.M. n. 55/2014 (come modificato con D.M. n. 147/2022) , in valori prossimi ai minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, attesa la natura, il valore e la complessità (bassa) delle questioni .
PQM
Il Tribunale di Bari – III Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l 'effetto, conferma l 'ingiunzione di pagamento n.
0200827 del 26.11.2018; Par
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della . Parte_1
che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AD AD
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