Sentenza 15 aprile 1980
Massime • 3
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 27 cod proc pen (sentenza n 99 del 27 giugno 1973 della Corte costituzionale) esclude che la sentenza penale abbia, nel giudizio civile, autorita di giudicato nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perche non posto in condizione di parteciparvi, ma non impedisce che ai fatti accertati dal giudice penale possa riconoscersi, specie in difetto di prova contraria, il valore di indizi, liberamente apprezzabili dal giudice civile, il quale, attraverso un autonomo riesame dei fatti anzidetti, puo, quindi, ritenere che essi offrano una prova, pur se di natura indiziaria, sufficiente per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti del responsabile civile.*
La liquidazione del danno in via equitativa e rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, che e tenuto soltanto a fornire elementi sufficienti a permettere il controllo di legittimita sulla valutazione operata.*
La diminuzione patrimoniale che l'offeso abbia sopportato per la propria difesa in Sede penale non puo non essere ricompresa fra i danni derivanti dal reato, che il responsabile civile e tenuto a risarcire, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia o meno intervenuta una Costituzione di parte civile. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema Corte ha confermato la condanna del responsabile civile al rimborso delle spese di Costituzione di parte civile, ritenendo irrilevante la circostanza che questa non fosse stata effettuata anche nei confronti di tale soggetto).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/1980, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1980 |
Testo completo
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 27 cod proc pen (sentenza n 99 del 27 giugno 1973 della Corte costituzionale) esclude che la sentenza penale abbia, nel giudizio civile, autorita di giudicato nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perche non posto in condizione di parteciparvi, ma non impedisce che ai fatti accertati dal giudice penale possa riconoscersi, specie in difetto di prova contraria, il valore di indizi, liberamente apprezzabili dal giudice civile, il quale, attraverso un autonomo riesame dei fatti anzidetti, puo, quindi, ritenere che essi offrano una prova, pur se di natura indiziaria, sufficiente per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti del responsabile civile.*