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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da: nato in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n. 14, presso lo studio C.F._1 dell'avv. RACITI MARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], Controparte_1
c.f. residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Novara, via Azario n. 14, presso lo studio dell'avv. RACITI MARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: conclusioni formulate all'udienza del 07/01/2025.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda di divorzio
1.1) La giurisdizione
Deve essere affermata la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3 par. 1, lett. a) iv) e lett. b) del
Regolamento (UE) 2019/1111, il quale, alla lett. a) prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi. è residente in Italia, come risulta dalla documentazione Controparte_1 depositata agli atti del fascicolo.
1.2) La legge applicabile
Secondo il disposto dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010, “
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Secondo quanto previsto dal successivo art. 6, “l'accordo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo”.
Ebbene, nel caso di specie, con atto redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i coniugi (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), è stata designata quale legge applicabile quella del Marocco, Stato del quale il sig. ha la cittadinanza. Parte_1
1.3) Il merito della domanda
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in MAROCCO in data 06/05/2011, atto successivamente trascritto in ITALIA nei registri dello stato civile del comune di NOVARA al n. 323, parte II, serie C, anno 2022.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del divorzio secondo la legge marocchina, la quale, a differenza dell'ordinamento giuridico italiano, non conosce l'istituto della separazione personale dei coniugi. Secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice della famiglia marocchino (legge n. 70/03), i coniugi possono accordarsi per porre fine alla loro unione coniugale, sia senza condizioni, sia con condizioni, purché esse non siano incompatibili con le disposizioni del Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli.
Il tribunale al quale la domanda è proposta deve tentare la conciliazione dei coniugi e, nel caso in cui questa non riesca, autorizzerà il divorzio.
Ritiene il Tribunale che la domanda congiunta di divorzio proposta da Parte_1
e possa essere accolta,
[...] Controparte_1 essendovi prova agli atti della celebrazione del matrimonio in Marocco, della trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile del comune di residenza dei coniugi, ed avendo i coniugi ribadito al
Giudice relatore la propria volontà di porre fine al rapporto matrimoniale.
2) Le domande relative alla prole
Dall'unione delle parti ricorrenti è nata la figlia (Novara, 07/02/2011). Persona_1
2.1) La giurisdizione italiana in ordine alle domande all'affido e alla collocazione della prole e al regime di rapporti con il genitore non collocatario e la legge applicabile. La giurisdizione italiana in ordine alle domande economiche relative alla prole e la legge applicabile.
Dal 1° gennaio 2016 (per effetto del deposito in data 30.09.2015 dello strumento della ratifica ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a) è in vigore in Italia la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
Convenzione alla quale ha aderito anche il Marocco.
pag. 2 di 4 L'art. 1 della Convenzione così recita “
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l'espressione “responsabilità genitoriale” comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore”.
Il successivo art. 3 stabilisce che “Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore”. L'art. 5, co. 1, in tema di competenza, prevede che “Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”. Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale, la minore è residente in Italia (v. certificato di residenza depositato in data 31/10/2024), con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi del predetto art. 5, co. 1, della Convenzione.
La legge applicabile è quella italiana in forza di quanto previsto dall'art. 15, co. 1, della Convenzione (“Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alla domanda relativa al contributo paterno al mantenimento della prole.
Secondo il disposto dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 4/2009), sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa pag. 3 di 4 alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale, sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 5, lett. a), b) e d). L'applicabilità della legge italiana si fonda sull'art. 36-bis l. n. 218/1995, ai sensi del quale nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio.
2.2) Il merito delle domande relative alla prole
Nelle more del procedimento le parti hanno di comune accordo modificato le conclusioni inizialmente rassegnate con il ricorso introduttivo, adeguandosi ai rilievi formulati nell'interesse della minore dal
Giudice relatore e dagli enti incaricati.
Ritiene il Tribunale, dunque, che l'accordo raggiunto dai coniugi possa essere interamente recepito dalla presente decisione, atteso che non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e risulta rispondente agli interessi della minore, tenuto vieppiù conto della relazione aggiornata degli enti incaricati depositata agli atti del fascicolo e del fatto che il Pubblico Ministero non ha formulato rilievi.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile competente per le incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MAROCCO in data 06/05/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di NOVARA al n. 323, parte II, serie C, anno 2022;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, di seguito riportate:
a) affida la minore in via esclusiva alla madre, unico genitore attualmente titolare Persona_1 della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
9/5/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da: nato in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n. 14, presso lo studio C.F._1 dell'avv. RACITI MARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], Controparte_1
c.f. residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Novara, via Azario n. 14, presso lo studio dell'avv. RACITI MARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: conclusioni formulate all'udienza del 07/01/2025.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda di divorzio
1.1) La giurisdizione
Deve essere affermata la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3 par. 1, lett. a) iv) e lett. b) del
Regolamento (UE) 2019/1111, il quale, alla lett. a) prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi. è residente in Italia, come risulta dalla documentazione Controparte_1 depositata agli atti del fascicolo.
1.2) La legge applicabile
Secondo il disposto dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010, “
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Secondo quanto previsto dal successivo art. 6, “l'accordo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo”.
Ebbene, nel caso di specie, con atto redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i coniugi (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), è stata designata quale legge applicabile quella del Marocco, Stato del quale il sig. ha la cittadinanza. Parte_1
1.3) Il merito della domanda
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in MAROCCO in data 06/05/2011, atto successivamente trascritto in ITALIA nei registri dello stato civile del comune di NOVARA al n. 323, parte II, serie C, anno 2022.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del divorzio secondo la legge marocchina, la quale, a differenza dell'ordinamento giuridico italiano, non conosce l'istituto della separazione personale dei coniugi. Secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice della famiglia marocchino (legge n. 70/03), i coniugi possono accordarsi per porre fine alla loro unione coniugale, sia senza condizioni, sia con condizioni, purché esse non siano incompatibili con le disposizioni del Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli.
Il tribunale al quale la domanda è proposta deve tentare la conciliazione dei coniugi e, nel caso in cui questa non riesca, autorizzerà il divorzio.
Ritiene il Tribunale che la domanda congiunta di divorzio proposta da Parte_1
e possa essere accolta,
[...] Controparte_1 essendovi prova agli atti della celebrazione del matrimonio in Marocco, della trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile del comune di residenza dei coniugi, ed avendo i coniugi ribadito al
Giudice relatore la propria volontà di porre fine al rapporto matrimoniale.
2) Le domande relative alla prole
Dall'unione delle parti ricorrenti è nata la figlia (Novara, 07/02/2011). Persona_1
2.1) La giurisdizione italiana in ordine alle domande all'affido e alla collocazione della prole e al regime di rapporti con il genitore non collocatario e la legge applicabile. La giurisdizione italiana in ordine alle domande economiche relative alla prole e la legge applicabile.
Dal 1° gennaio 2016 (per effetto del deposito in data 30.09.2015 dello strumento della ratifica ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a) è in vigore in Italia la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
Convenzione alla quale ha aderito anche il Marocco.
pag. 2 di 4 L'art. 1 della Convenzione così recita “
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l'espressione “responsabilità genitoriale” comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore”.
Il successivo art. 3 stabilisce che “Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore”. L'art. 5, co. 1, in tema di competenza, prevede che “Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”. Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale, la minore è residente in Italia (v. certificato di residenza depositato in data 31/10/2024), con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi del predetto art. 5, co. 1, della Convenzione.
La legge applicabile è quella italiana in forza di quanto previsto dall'art. 15, co. 1, della Convenzione (“Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alla domanda relativa al contributo paterno al mantenimento della prole.
Secondo il disposto dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 4/2009), sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa pag. 3 di 4 alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale, sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 5, lett. a), b) e d). L'applicabilità della legge italiana si fonda sull'art. 36-bis l. n. 218/1995, ai sensi del quale nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio.
2.2) Il merito delle domande relative alla prole
Nelle more del procedimento le parti hanno di comune accordo modificato le conclusioni inizialmente rassegnate con il ricorso introduttivo, adeguandosi ai rilievi formulati nell'interesse della minore dal
Giudice relatore e dagli enti incaricati.
Ritiene il Tribunale, dunque, che l'accordo raggiunto dai coniugi possa essere interamente recepito dalla presente decisione, atteso che non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e risulta rispondente agli interessi della minore, tenuto vieppiù conto della relazione aggiornata degli enti incaricati depositata agli atti del fascicolo e del fatto che il Pubblico Ministero non ha formulato rilievi.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile competente per le incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MAROCCO in data 06/05/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di NOVARA al n. 323, parte II, serie C, anno 2022;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, di seguito riportate:
a) affida la minore in via esclusiva alla madre, unico genitore attualmente titolare Persona_1 della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
9/5/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
pag. 4 di 4