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Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/03/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02040/2025REG.PROV.COLL.
N. 08423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8423 del 2024, proposto da
Meriano s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Faggiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via B. Drovetti 37;
contro
Boscoforte s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza ‘Moncalieri – La Loggia – Trofarello’, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 978/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e di Boscoforte s.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Faggiano, Boscolo e Mirabile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al TAR Piemonte notificato il 3 marzo 2024 la società Boscoforte s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale del Comune di Moncalieri n. 178 del 30 gennaio 2024, relativa alla procedura di affidamento del servizio di gestione del verde urbano per gli anni 2024/2025/2026/2027, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 a vantaggio di Meriano s.r.l, unitamente a tutti gli atti connessi, ivi espressamente incluso il verbale di valutazione delle offerte tecniche e i relativi allegati.
Con atto recante motivi aggiunti notificato il 10 aprile 2024 Boscoforte s.r.l. ha esteso l’impugnazione all’atto comunale prot. n. 16211/2024 dell’11 marzo 2024, non notificatole, né oggetto di pubblicazione, con il quale era attestato “ l’esito positivo nei confronti degli operatori in oggetto del controllo effettuato sul requisito previsto al punto 6.3 lettera d) del disciplinare di gara e art 8 del Capitolato, relativo al possesso/disponibilità minima di mezzi e attrezzature, sulla base della documentazione dagli operatori economici in sede di gara ”.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti essa ha articolato plurime violazioni della legge di gara, concludendo pertanto per l’annullamento dell’aggiudicazione, con lo scorrimento della graduatoria, e in subordine per la riedizione della valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante.
A seguito della notizia dell’avvenuta stipulazione del contratto tra la suddetta controinteressata ed il Comune, Boscoforte s.r.l. ha notificato in data 7 giugno 2024 un secondo atto recante motivi aggiunti, chiedendo l’inefficacia del contratto, e articolando, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Moncalieri e Meriano s.r.l. hanno preliminarmente eccepito la tardività dei proposti gravami, nonché la loro inammissibilità. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 978/24 il TAR Piemonte, rigettate le censure preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ha accolto il ricorso principale, annullando l’aggiudicazione, e rimettendo alla stazione appaltante “ il potere di valutare nuovamente la consistenza delle offerte tecniche secondo quanto rilevato in sentenza ”.
Avverso tale pronuncia giudiziale Meriano s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; plurime violazioni della legge di gara; errore nei presupposti; travisamento.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla controinteressata Boscoforte s.r.l. in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, il Comune di Moncalieri si è associata alle conclusioni di pare appellante, chiedendo il rigetto del ricorso proposto da Boscoforte s.r.l. in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Boscoforte s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello, e con lo spiegato appello incidentale ha chiesto sia la caducazione del contratto, ovvero, in subordine, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario, e sia la condanna di Meriano s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di appello.
All’udienza pubblica del 27.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
3. Secondo il Tar Piemonte, la presenza di n. 2 soci settantatreenni “ contemporaneamente responsabile cantieri, operaio di una squadra e persona reperibile h. 24/24 (…) non appare un fattore determinante del punteggio massimo ”.
Tuttavia, in base alla legge di gara, la Commissione non aveva il potere di sindacare le condizioni soggettive delle risorse umane, ma doveva soltanto limitarsi a verificare se l’offerente ne fosse o meno fornita (criterio on-off ). E poiché Meriano s.r.l. ne era fornita (non rileva in questa sede indagare se la relativa unità fosse o meno settantratrenne), stante la prova fornita in giudizio che entrambi i lavoratori erano tuttora attivi, il relativo punteggio andava senz’altro attribuito.
Sotto tale profilo, pertanto, l’impugnata sentenza va riformata, in accoglimento del relativo motivo di gravame da parte dell’appellante principale.
4. La pronuncia impugnata ha censurato la valutazione operata dalla stazione appaltante con riferimento all’art. 17, punto 1.3, del Disciplinare di gara, il quale stabiliva che i concorrenti dovessero indicare – tra i contenuti della relazione – “ mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel capitolato speciale d’appalto e non già oggetto di valutazione all’interno del criterio F ”.
In particolare, il giudice di prime cure ha attribuito rilievo decisivo all’irrazionale ( in thesi ) attribuzione del relativo punteggio all’aggiudicataria Meriano s.r.l. e alla seconda classificata Boscoforte s.r.l, in relazione al criterio del numero di mezzi, largamente superiore da parte di quest’ultima.
Senonché, come testé precisato, la legge di gara (art. 17, punto 1.3.) prevedeva, sul punto, un punteggio da assegnarsi in funzione non soltanto del numero dei mezzi, ma anche di altri parametri (“ attrezzature e immobili ”) messi a disposizione dall’offerente.
E al riguardo, l’odierna appellante principale ha dimostrato il possesso non solo di mezzi, ma anche di “ attrezzature e immobili ”. Segnatamente, in relazione al criterio delle “ attrezzature ”, essa ha proposto varie migliorie, quali il diserbo a vapore, la disinfestazione di piralide del bosso, la programmazione di tagli anticipati di ambrosia artemisifolia.
In relazione al criterio degli “ immobili ”, essa ha messo a disposizione due sedi operative.
Per tali ragioni, l’offerta di Meriano s.r.l. aveva un contenuto più ampio di quello considerato dal TAR, la cui valutazione, pertanto, in quanto incentrata unicamente sul criterio dei “mezzi”, non può essere condivisa.
Per tali ragioni, l’impugnata sentenza va riformata anche in relazione a tale motivo di gravame proposto dall’appellante principale.
5. Viceversa, non sono fondati gli ulteriori motivi di gravame principale, per le ragioni di seguito esposte.
6. In relazione al sub-criterio D-2 (“ Direzione lavori degli interventi su esemplari arborei da parte di tecnico abilitato all’albo degli agronomi ”), il TAR piemontese ha correttamente rilevato che il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di tre punti al concorrente che si impegnasse esplicitamente a conferire la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato all’albo degli agronomi. Ebbene, l’appellante principale ha allegato un impegno formulato da un soggetto terzo (dr. Mina), e una generica collaborazione, senza esplicita menzione della direzione lavori, nel mentre la controinteressata Boscoforte s.r.l. ha dichiarato di avere alle proprie dipendenze un agronomo, pronto ad assumere la qualifica di direttore dei lavori.
Pertanto, deve ritenersi irrazionale l’attribuzione a Meriano s.r.l. di 3 punti per tale sub-criterio, in quanto essa non lo possedeva.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
7. In relazione all’attribuzione a Meriano s.r.l. dei 6 punti di cui al criterio F3 per il “ possesso dichiarato di almeno l’80% di mezzi a motore (trattorini, falciatrici) attrezzati per il taglio mulching” , è corretta l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui: “ la mera disponibilità a noleggiare un mezzo – senza il contratto stipulato con il noleggiatore - non può essere considerata equivalente al possesso effettivo, costituendo una soluzione che non garantisce affatto alla stazione appaltante che al momento dell’effettuazione del servizio l’appaltatore sarà in grado effettivamente di disporre dei mezzi richiesti ”.
Tali conclusioni sono censurate dall’appellante, sulla base dell’assunto secondo cui il criterio F3 rileverebbe unicamente in sede di esecuzione del contratto.
La censura non coglie nel senso: trattandosi di requisito premiale, la sua carenza avrebbe invero dovuto rilevare in termini negativi, comportando la mancata attribuzione del punteggio. Così però non è avvenuto, sicché del tutto correttamente il giudice di prime cure ha stigmatizzato la relativa valutazione operata dalla stazione appaltante.
Pertanto, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
8. Venendo infine all’esame della censura relativa al sub-criterio tabellare F2, la pronuncia impugnata ha censurato l’attribuzione ad entrambi i concorrenti del massimo di 6 punti per l’utilizzo di “ apparecchi (motoseghe, decespugliatori) a motore elettrico e mezzi operativi omologati non inferiori ad euro 5 ”.
Tale valutazione deve ritenersi immune da censure, dovendosi condividere l’assunto che ne è alla base, vale a dire che un conto è il mero impegno pro futuro offerto da Meriano s.r.l, “ per cui in caso di aggiudicazione si sarebbe impegnata nell’uso superiore del 75% di apparecchi (…) a motore elettrico, dunque alimentati a batteria ”, e un altro conto è invece l’elencazione dettagliata, da parte di Boscoforte s.r.l, “ di tutti i mezzi elettrici di cui la stessa era attualmente proprietaria (…) e
che venivano messi a disposizione per l’appalto ”.
Per tali ragioni, l’attribuzione ai due concorrenti del medesimo punteggio, in dipendenza di elementi dell’offerta così macroscopicamente diversi tra loro, è elemento di palese irrazionalità da parte della stazione appaltante, come tale correttamente censurato dal giudice di prime cure.
Anche in relazione a tale sub-criterio, l’appellante deduce che si tratterebbe di requisito di esecuzione del contratto. Senonché, non diversamente da quanto sopra esposto, la relativa censura è infondata, in quanto l’attribuzione del criterio premiale (6 punti) è indice decisivo del fatto che si tratta di requisito rilevante ai fini dell’aggiudicazione.
Per tali ragioni, l’impugnata censura deve ritenersi, in parte qua , immune dalle dedotte censure, con la conseguenza che il relativo motivo di gravame non può che essere disatteso.
9. Conclusivamente, l’appello principale va accolto unicamente in relazione ai motivi di gravame descritti sub nn. 3) e 4) della presente pronuncia giudiziale, mentre deve essere, per il resto, rigettato.
10. Venendo ora all’esame dell’appello incidentale, lo stesso è fondato in relazione al capo di domanda con il quale si censura la mancata caducazione del contratto. Invero, la remissione “ alla
stazione appaltante (del) potere di valutare nuovamente la consistenza delle offerte tecniche secondo quanto rilevato in sentenza ”, disposta dal giudice di prime cure, non può che implicare la caducazione del contratto medio tempore stipulato tra l’appellante principale e il Comune di Moncalieri.
Sotto questo profilo, pertanto, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarata l’inefficacia del suddetto contratto.
11. L’appello incidentale è invece infondato, e va dunque rigettato, in relazione al capo di domanda concernente la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente monetario. Ciò per l’assorbente motivo secondo cui, a seguito della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione (nei limiti stabiliti dalla presente sentenza), non è in alcun modo certa la spettanza del “bene della vita” ( id est : l’aggiudicazione) in capo all’appellante principale, il quale non ha pertanto, allo stato, alcun titolo per rivendicare l’aggiudicazione della commessa in esame.
12. L’appello incidentale è parimenti infondato, e va dunque disatteso, anche in relazione al capo di domanda con il quale si censura la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo alla peculiare complessità della vicenda sottoposta al suo esame, sicché la relativa doglianza dell’appellante incidentale deve ritenersi infondata, e va dunque disattesa.
13. Sussistono giusti motivi, legati alla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte, nei termini descritti in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO