CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5205/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5205/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Trinchi Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in CodiceFiscale_2 calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
e
(p.Iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Bielli (c.f. e CodiceFiscale_3
Vanessa Sacchi (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, come da C.F._4
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3485/2018 pubblicata il
15/02/2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma la per “previo accertamento della provenienza dai locali CP_1
condotti in locazione dalla di illegittime ed intollerabili immissioni sonore e di cattivi odori: CP_2
Pagina 1 1) ordinare la cessazione delle immissioni rumorose e di cattivi odori direttamente collegate all'utilizzo degli impianti presenti nei locali sottostanti all'abitazione della attrice nonché alle attività svolte al suo interno, ovvero, in subordine, la loro riduzione nei limiti previsti dalla legge ordinando alla convenuta di realizzare tutti i lavori necessari a riportare le immissioni nei limiti della tollerabilità. 2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di cui sopra. Il tutto con vittoria di spese, compenso di avvocato ed accessori come per legge.” Al riguardo l'attrice ha dedotto:
1) di essere proprietaria di un appartamento sito in Via Ludovisi nr. 35 piano primo, i cui locali sottostanti sono condotti in locazione dalla e adibiti a ristorante con denominazione CP_1
”: l'appartamento così come il ristorante, oltre all'affaccio ed ingresso sulla Via Ludovisi CP_2
hanno rispettivamente un affaccio ed un ingresso sui cortili interni;
2) di essere sottoposta ad immissioni sonore che superano la soglia di normale tollerabilità provenienti dal ristorante sia durante gli orari di apertura che nelle ore notturne, percepibili sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e di aver interessato più volte nel corso degli anni le autorità amministrative competenti;
4) di aver subito sia danni alla salute, quali stati d'ansia, umore irascibile, mancanza di concentrazione ed insonnia, inquadrati dalla Dott.ssa come “Disturbo Controparte_3 dell'Adattamento con sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significativi, e della mancanza di altre cause e della caratteristica evoluzione, della sintomatologia”, sia per aver visto limitato l'utilizzo del proprio immobile, avendo la stessa più volte dovuto cambiare la collocazione della camera da letto. Infine, ha lamentato danni patrimoniali dovuti alla perdita di valore del proprio appartamento a causa di tali immissioni e, poiché l'immobile è in realtà suddiviso in due appartamenti, l'impossibilità di locare il secondo;
5) di aver presentato in data 26.11.2013 ricorso ex art. 700 c.p.c. (proc. nr. 78656/2013 R.G.) per l'immediata cessazione delle immissioni sonore, conclusosi con ordinanza depositata il 30.07.2014 con la quale il Tribunale di Roma ordinava alla “di eseguire entro quaranta giorni le CP_1 opere indicate nella CTU ing. depositata il 5.6.2014 alle pag. da 45 a 50”: lavori che Per_1 non venivano svolti e che costringevano l'attrice a presentare ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.
(proc. nr. 65279/2014 R.G.). In tale procedimento veniva nuovamente incaricato il CTU ing.
[...]
il quale rilevava come gli interventi compiuti, seppur avessero avuto una notevole efficacia, Per_1
non fossero sufficienti a ricondurre le immissioni sonore in orario notturno nei limiti previsti dalla normativa e prescriveva per l'effetto una serie di interventi la cui esecuzione veniva ordinata con provvedimento del tribunale emesso in data 24.05.2015;
Pagina 2 6) di non aver ricevuto dalla convenuta documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei lavori ordinati e che, alla data di notifica dell'atto di citazione, le immissioni sonore erano ancora presenti sia durante gli orari di apertura del locale che in quelle di chiusura quando i macchinari vengono lasciati accesi: a ciò si è aggiunto peraltro un aumento di cattivi odori e fumi provenienti dalla cucina.
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese attoree ed eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 844 c.c. per carenza di legittimazione passiva poiché trattasi di azione inibitoria avente carattere reale e come tale da esperire nei confronti del proprietario dell'immobile e non del conduttore, quale è la società convenuta. Nel merito, la convenuta ha rilevato di aver eseguito gli interventi così come indicati nel secondo elaborato peritale per quanto attiene alle immissioni sonore, mentre per i fumi ed i cattivi odori ne ha contestato la presenza poiché la canna fumaria è predisposta in modo da non creare interferenza con gli ambienti dell'attrice. Ha infine contestato la domanda risarcitoria eccependone la nullità “poiché non quantificata e genericamente dedotta e sfornita delle necessarie allegazioni”, ed in via cautelativa l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, rilevandone altresì l'infondatezza nel merito comunque sollecitando il tribunale a tener conto, ai fini dell'art. 1227 c.c., della condotta dell'attrice che si è rifiutata di collaborare non permettendo l'accesso nel proprio immobili ai tecnici della convenuta.
Il Tribunale, istruita la causa, ha rigettato le domande avanzate dall'attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della pari ad auro 4.100,00 per compensi, oltre CP_1
accessori e rimborso forfettario.
Nel merito il giudice ha rilevato che in ordine alla questione delle immissioni sonore e della loro cessazione, queste erano state già accertate con il procedimento ex art. 700 c.p.c. e la loro persistenza, anche se in misura ridotta, nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. nel quale il tribunale aveva ordinato alla convenuta l'esecuzione degli interventi integrativi: dunque “esiste già un provvedimento avente valore di titolo esecutivo che eventualmente andava posto in essere e attuato”, evidenziando altresì come non si fosse raggiunta la prova della persistenza delle suddette immissioni rispetto ai due giudizi precedenti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il giudice ha evidenziato come non sia stata raggiunta la prova per quanto riguarda l'accensione continua – anche in orario notturno– degli impianti di estrazione dell'aria e della macchina del ghiaccio che avrebbero avuto conseguenze deteriori sul sonno. Altresì, per quanto attiene la lesione alla integrità psico fisica, ha rilevato come l'attrice non ha prodotto alcuna certificazione medica né accertamento specialistico e diagnostico da cui evincere l'insorgere di patologie o disagi riconducibili alle immissioni,
Pagina 3 limitandosi ad allegare “un certificato medico redatto dal c.d. medico di base del 20.9.2013 nel quale si da atto che l'attrice “riferisce insonnia, stato ansioso” e due prescrizioni mediche del
18.9.2015 per un ecocolordoppler e una RM celebrale per “episodi confusionali””. Medesima conclusione vale anche per il danno patrimoniale richiesto che il giudice ha considerato non provato.
La sentenza è stata impugnata dalla alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1
necessaria della presente decisione, che ha chiesto “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado dalla , con conseguente condanna Parte_1 della alla restituzione della somma di euro 5.982,39 corrisposti dall'appellante a titolo CP_1 di spese di lite come da sentenza di primo grado, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata;
il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Deduce in particolare l'appellante:
a) “Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata nonché illogicità della motivazione
e violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui il giudice, mal interpretando il contenuto della domanda giudiziale proposta, ha ritenuto che non vi siano più immissioni intollerabili”;
b) “Ingiustizia ed illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno”;
c) “Illegittimità della decisione appellata nella parte in cui ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite”.
Si è costituita la contestando la fondatezza in fatto e diritto del gravame proposto e CP_1
chiedendo il rigetto con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.06.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante imputa al giudice di primo grado di aver frainteso la domanda proposta, la quale aveva ad oggetto da una parte l'accertamento delle immissioni relative al periodo già esaminato nei giudizi cautelari e dall'altra la persistenza, seppur in misura ridotta, di tali immissioni alla data di proposizione della domanda giudiziale. Rileva l'appellante come tale accertamento sia funzionale alla contestuale domanda di risarcimento del danno, evidenziando che nelle fasi cautelari “non vi era stato un vero e proprio accertamento sulle circostanze denunciate, ma un accertamento limitato e finalizzato all'ottenimento della misura cautelare invocata della cessazione delle immissioni provenienti dai locali” e pertanto manifestando l'interesse ad ottenere
Pagina 4 “una pronuncia idonea al giudicato e dotata anche di stabilità (…) in funzione della contestuale richiesta del risarcimento del danno subito a causa delle immissioni suddette”.
Sul punto, la Corte rileva, in ragione del noto principio della "ragione più liquida" che la mancanza di prova del danno, che in questa sede va confermata, per le ragioni che seguano, assorbe ogni altro motivo.
Va premesso che il danno alla salute lamentato dall'appellante in conseguenza delle immissioni non può ritenersi è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato in modo circostanziato su fatti specifici e non basarsi su generiche ed astratte enunciazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. nr. 28742 del 09.11.2018 e Cas. Civ. Sez. 3, Ord. 33276 del 29.11.2023). In merito alla questione in oggetto, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che: “il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed
a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità” (Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. 19434 del 18.07.2019). E ancora più recentemente:
“In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (…)” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. nr. 2203 del 22.01.2024).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte ritiene che l'appellante non abbia fornito la prova, neppure tramite presunzioni, del danno non patrimoniale lamentato. Quest'ultima ha dedotto genericamente la difficoltà a conciliare il sonno notturno con tali immissioni, l'impossibilità di aprire le finestre sia per i rumori che per i fumi, ma di fatto non ha fornito elementi che permettano al giudice di poter effettuare un raffronto tra la situazione precedente e quella attuale, rilevando dunque un peggioramento qualitativo della vita. La documentazione medica presentata, compresa la relazione psichiatrica a firma della Dott.ssa descrive quanto di fatto riportato verbalmente CP_3
Pagina 5 dalla ai medici con i quali la stessa si è rapportata, non fornendo una diagnosi idonea a Parte_1
supportare il danno dedotto, e quindi il nesso causale di tali danni con le immissioni contestate.
Anche dall'istruttoria svolta in primo grado, non sono emersi elementi a sostegno della domanda: il teste addotto dalla ha dichiarato “io francamente non ho Testimone_1 Parte_1
rilevato rumori dal ristorante ma andai lì perché lei mi aveva chiamato per farmi notare questa problematica, era di giorno, lei cambiava stanza come camera da letto in continuarne” , e ancora
“Posso solo dire che durante il giorno io non ho percepito rumori molesti;
ho notato che all'interno della chiostrina transita un canale di espulsione dell'aria; io non sono in grado di valutare il rumore anche perché le visite nella casa sono state brevi e occasionali” (verbale udienza 01.02.2017 pag. 1 e 2). Rilevante anche la testimonianza resa dal portiere dello stabile,
il quale se da una parte ha dichiarato: “su Via Ludovisi ho sentito Testimone_2
rumori alle 5,30 di mattina quando sono uscito per aprire, dovuti forse al fatto che avevano lasciato acceso dei macchinari;
i rumori provengono dal ristorante”; ha altresì precisato in risposta agli altri capitoli di prova: “io dalla guardiola non sento i rumori;
la guardiola ha il muro confinante con il ristorante non sento né vibrazioni né odori. Ci è stato un tempo in cui si sentivano ma poi sono cessati (più di un anno fa)” , e ancora “una volta la attrice mi ha portato a casa sua e si sentivano dei rumori, ma devo dire che vi sono diversi condizionatori che affacciano sul cortile su cui affaccia anche l'attrice; nella chiostrina sono posti almeno 5 condizionatori degli appartamenti che io ricordo (vi sono sia uffici che abitazioni)”, concludendo “non lo so, io ho sentito rumori solo su Via Ludovisi per i macchinari lasciati accesi dal ristorante (ma ciò è successo solo ultimamente si trattava delle ventole poste sopra la porta del ristorante)” (verbale udienza 01.02.2017 pag. 2 e 3).Da tale ultima testimonianza emerge anche una condotta - i macchinari lasciati accesi – occasionale, che è confliggente con quanto dedotto dall'appellante in ordine alla persistenza delle immissioni dovute al fatto che alcuni macchinari all'interno del locale verrebbero lasciati accesi tutta la notte.
Con riferimento al danno patrimoniale richiesto, la Corte rileva come sul punto non sia stata fornita alcuna prova, essendo il deprezzamento del valore commerciale dell'immobile – stimato dall'appellante almeno nel 30% ed imputato alle denunciate immissioni – un mero apprezzamento di parte, privo di fattivo riscontro.
Anche il terzo motivo deve essere rigettato.
L'appellante impugna la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese di lite, rilevando sul punto che il giudice anche se ha rigettato la domanda di risarcimento, ha altresì accertato l'esistenza delle immissioni, e pertanto semmai le spese di lite andavano compensate. La censura è infondata e non può trovare accoglimento. Il tribunale ha infatti rigettato tutte le domande avanzate e non solo
Pagina 6 quella di risarcimento danni, rilevando in merito alle immissioni come, da un lato fossero già state oggetto di accertamento in sede cautelare, e dall'altro che la loro persistenza non fosse stata provata, rigettando di fatto la domanda tanto che sul punto l'appellante ha promosso appello con il primo motivo di gravame. Condivisibile dunque, stante il rigetto, la condanna alle spese di lite operata nel giudizio di primo grado ex art. 91 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.473,00, oltre accessori di legge, e spese generali nella misura del 15%;
[...]
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Così deciso in Roma, il
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5205/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Trinchi Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in CodiceFiscale_2 calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
e
(p.Iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Bielli (c.f. e CodiceFiscale_3
Vanessa Sacchi (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, come da C.F._4
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3485/2018 pubblicata il
15/02/2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma la per “previo accertamento della provenienza dai locali CP_1
condotti in locazione dalla di illegittime ed intollerabili immissioni sonore e di cattivi odori: CP_2
Pagina 1 1) ordinare la cessazione delle immissioni rumorose e di cattivi odori direttamente collegate all'utilizzo degli impianti presenti nei locali sottostanti all'abitazione della attrice nonché alle attività svolte al suo interno, ovvero, in subordine, la loro riduzione nei limiti previsti dalla legge ordinando alla convenuta di realizzare tutti i lavori necessari a riportare le immissioni nei limiti della tollerabilità. 2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di cui sopra. Il tutto con vittoria di spese, compenso di avvocato ed accessori come per legge.” Al riguardo l'attrice ha dedotto:
1) di essere proprietaria di un appartamento sito in Via Ludovisi nr. 35 piano primo, i cui locali sottostanti sono condotti in locazione dalla e adibiti a ristorante con denominazione CP_1
”: l'appartamento così come il ristorante, oltre all'affaccio ed ingresso sulla Via Ludovisi CP_2
hanno rispettivamente un affaccio ed un ingresso sui cortili interni;
2) di essere sottoposta ad immissioni sonore che superano la soglia di normale tollerabilità provenienti dal ristorante sia durante gli orari di apertura che nelle ore notturne, percepibili sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e di aver interessato più volte nel corso degli anni le autorità amministrative competenti;
4) di aver subito sia danni alla salute, quali stati d'ansia, umore irascibile, mancanza di concentrazione ed insonnia, inquadrati dalla Dott.ssa come “Disturbo Controparte_3 dell'Adattamento con sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significativi, e della mancanza di altre cause e della caratteristica evoluzione, della sintomatologia”, sia per aver visto limitato l'utilizzo del proprio immobile, avendo la stessa più volte dovuto cambiare la collocazione della camera da letto. Infine, ha lamentato danni patrimoniali dovuti alla perdita di valore del proprio appartamento a causa di tali immissioni e, poiché l'immobile è in realtà suddiviso in due appartamenti, l'impossibilità di locare il secondo;
5) di aver presentato in data 26.11.2013 ricorso ex art. 700 c.p.c. (proc. nr. 78656/2013 R.G.) per l'immediata cessazione delle immissioni sonore, conclusosi con ordinanza depositata il 30.07.2014 con la quale il Tribunale di Roma ordinava alla “di eseguire entro quaranta giorni le CP_1 opere indicate nella CTU ing. depositata il 5.6.2014 alle pag. da 45 a 50”: lavori che Per_1 non venivano svolti e che costringevano l'attrice a presentare ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.
(proc. nr. 65279/2014 R.G.). In tale procedimento veniva nuovamente incaricato il CTU ing.
[...]
il quale rilevava come gli interventi compiuti, seppur avessero avuto una notevole efficacia, Per_1
non fossero sufficienti a ricondurre le immissioni sonore in orario notturno nei limiti previsti dalla normativa e prescriveva per l'effetto una serie di interventi la cui esecuzione veniva ordinata con provvedimento del tribunale emesso in data 24.05.2015;
Pagina 2 6) di non aver ricevuto dalla convenuta documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei lavori ordinati e che, alla data di notifica dell'atto di citazione, le immissioni sonore erano ancora presenti sia durante gli orari di apertura del locale che in quelle di chiusura quando i macchinari vengono lasciati accesi: a ciò si è aggiunto peraltro un aumento di cattivi odori e fumi provenienti dalla cucina.
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese attoree ed eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 844 c.c. per carenza di legittimazione passiva poiché trattasi di azione inibitoria avente carattere reale e come tale da esperire nei confronti del proprietario dell'immobile e non del conduttore, quale è la società convenuta. Nel merito, la convenuta ha rilevato di aver eseguito gli interventi così come indicati nel secondo elaborato peritale per quanto attiene alle immissioni sonore, mentre per i fumi ed i cattivi odori ne ha contestato la presenza poiché la canna fumaria è predisposta in modo da non creare interferenza con gli ambienti dell'attrice. Ha infine contestato la domanda risarcitoria eccependone la nullità “poiché non quantificata e genericamente dedotta e sfornita delle necessarie allegazioni”, ed in via cautelativa l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, rilevandone altresì l'infondatezza nel merito comunque sollecitando il tribunale a tener conto, ai fini dell'art. 1227 c.c., della condotta dell'attrice che si è rifiutata di collaborare non permettendo l'accesso nel proprio immobili ai tecnici della convenuta.
Il Tribunale, istruita la causa, ha rigettato le domande avanzate dall'attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della pari ad auro 4.100,00 per compensi, oltre CP_1
accessori e rimborso forfettario.
Nel merito il giudice ha rilevato che in ordine alla questione delle immissioni sonore e della loro cessazione, queste erano state già accertate con il procedimento ex art. 700 c.p.c. e la loro persistenza, anche se in misura ridotta, nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. nel quale il tribunale aveva ordinato alla convenuta l'esecuzione degli interventi integrativi: dunque “esiste già un provvedimento avente valore di titolo esecutivo che eventualmente andava posto in essere e attuato”, evidenziando altresì come non si fosse raggiunta la prova della persistenza delle suddette immissioni rispetto ai due giudizi precedenti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il giudice ha evidenziato come non sia stata raggiunta la prova per quanto riguarda l'accensione continua – anche in orario notturno– degli impianti di estrazione dell'aria e della macchina del ghiaccio che avrebbero avuto conseguenze deteriori sul sonno. Altresì, per quanto attiene la lesione alla integrità psico fisica, ha rilevato come l'attrice non ha prodotto alcuna certificazione medica né accertamento specialistico e diagnostico da cui evincere l'insorgere di patologie o disagi riconducibili alle immissioni,
Pagina 3 limitandosi ad allegare “un certificato medico redatto dal c.d. medico di base del 20.9.2013 nel quale si da atto che l'attrice “riferisce insonnia, stato ansioso” e due prescrizioni mediche del
18.9.2015 per un ecocolordoppler e una RM celebrale per “episodi confusionali””. Medesima conclusione vale anche per il danno patrimoniale richiesto che il giudice ha considerato non provato.
La sentenza è stata impugnata dalla alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1
necessaria della presente decisione, che ha chiesto “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado dalla , con conseguente condanna Parte_1 della alla restituzione della somma di euro 5.982,39 corrisposti dall'appellante a titolo CP_1 di spese di lite come da sentenza di primo grado, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata;
il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Deduce in particolare l'appellante:
a) “Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata nonché illogicità della motivazione
e violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui il giudice, mal interpretando il contenuto della domanda giudiziale proposta, ha ritenuto che non vi siano più immissioni intollerabili”;
b) “Ingiustizia ed illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno”;
c) “Illegittimità della decisione appellata nella parte in cui ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite”.
Si è costituita la contestando la fondatezza in fatto e diritto del gravame proposto e CP_1
chiedendo il rigetto con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.06.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante imputa al giudice di primo grado di aver frainteso la domanda proposta, la quale aveva ad oggetto da una parte l'accertamento delle immissioni relative al periodo già esaminato nei giudizi cautelari e dall'altra la persistenza, seppur in misura ridotta, di tali immissioni alla data di proposizione della domanda giudiziale. Rileva l'appellante come tale accertamento sia funzionale alla contestuale domanda di risarcimento del danno, evidenziando che nelle fasi cautelari “non vi era stato un vero e proprio accertamento sulle circostanze denunciate, ma un accertamento limitato e finalizzato all'ottenimento della misura cautelare invocata della cessazione delle immissioni provenienti dai locali” e pertanto manifestando l'interesse ad ottenere
Pagina 4 “una pronuncia idonea al giudicato e dotata anche di stabilità (…) in funzione della contestuale richiesta del risarcimento del danno subito a causa delle immissioni suddette”.
Sul punto, la Corte rileva, in ragione del noto principio della "ragione più liquida" che la mancanza di prova del danno, che in questa sede va confermata, per le ragioni che seguano, assorbe ogni altro motivo.
Va premesso che il danno alla salute lamentato dall'appellante in conseguenza delle immissioni non può ritenersi è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato in modo circostanziato su fatti specifici e non basarsi su generiche ed astratte enunciazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. nr. 28742 del 09.11.2018 e Cas. Civ. Sez. 3, Ord. 33276 del 29.11.2023). In merito alla questione in oggetto, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che: “il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed
a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità” (Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. 19434 del 18.07.2019). E ancora più recentemente:
“In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (…)” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. nr. 2203 del 22.01.2024).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte ritiene che l'appellante non abbia fornito la prova, neppure tramite presunzioni, del danno non patrimoniale lamentato. Quest'ultima ha dedotto genericamente la difficoltà a conciliare il sonno notturno con tali immissioni, l'impossibilità di aprire le finestre sia per i rumori che per i fumi, ma di fatto non ha fornito elementi che permettano al giudice di poter effettuare un raffronto tra la situazione precedente e quella attuale, rilevando dunque un peggioramento qualitativo della vita. La documentazione medica presentata, compresa la relazione psichiatrica a firma della Dott.ssa descrive quanto di fatto riportato verbalmente CP_3
Pagina 5 dalla ai medici con i quali la stessa si è rapportata, non fornendo una diagnosi idonea a Parte_1
supportare il danno dedotto, e quindi il nesso causale di tali danni con le immissioni contestate.
Anche dall'istruttoria svolta in primo grado, non sono emersi elementi a sostegno della domanda: il teste addotto dalla ha dichiarato “io francamente non ho Testimone_1 Parte_1
rilevato rumori dal ristorante ma andai lì perché lei mi aveva chiamato per farmi notare questa problematica, era di giorno, lei cambiava stanza come camera da letto in continuarne” , e ancora
“Posso solo dire che durante il giorno io non ho percepito rumori molesti;
ho notato che all'interno della chiostrina transita un canale di espulsione dell'aria; io non sono in grado di valutare il rumore anche perché le visite nella casa sono state brevi e occasionali” (verbale udienza 01.02.2017 pag. 1 e 2). Rilevante anche la testimonianza resa dal portiere dello stabile,
il quale se da una parte ha dichiarato: “su Via Ludovisi ho sentito Testimone_2
rumori alle 5,30 di mattina quando sono uscito per aprire, dovuti forse al fatto che avevano lasciato acceso dei macchinari;
i rumori provengono dal ristorante”; ha altresì precisato in risposta agli altri capitoli di prova: “io dalla guardiola non sento i rumori;
la guardiola ha il muro confinante con il ristorante non sento né vibrazioni né odori. Ci è stato un tempo in cui si sentivano ma poi sono cessati (più di un anno fa)” , e ancora “una volta la attrice mi ha portato a casa sua e si sentivano dei rumori, ma devo dire che vi sono diversi condizionatori che affacciano sul cortile su cui affaccia anche l'attrice; nella chiostrina sono posti almeno 5 condizionatori degli appartamenti che io ricordo (vi sono sia uffici che abitazioni)”, concludendo “non lo so, io ho sentito rumori solo su Via Ludovisi per i macchinari lasciati accesi dal ristorante (ma ciò è successo solo ultimamente si trattava delle ventole poste sopra la porta del ristorante)” (verbale udienza 01.02.2017 pag. 2 e 3).Da tale ultima testimonianza emerge anche una condotta - i macchinari lasciati accesi – occasionale, che è confliggente con quanto dedotto dall'appellante in ordine alla persistenza delle immissioni dovute al fatto che alcuni macchinari all'interno del locale verrebbero lasciati accesi tutta la notte.
Con riferimento al danno patrimoniale richiesto, la Corte rileva come sul punto non sia stata fornita alcuna prova, essendo il deprezzamento del valore commerciale dell'immobile – stimato dall'appellante almeno nel 30% ed imputato alle denunciate immissioni – un mero apprezzamento di parte, privo di fattivo riscontro.
Anche il terzo motivo deve essere rigettato.
L'appellante impugna la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese di lite, rilevando sul punto che il giudice anche se ha rigettato la domanda di risarcimento, ha altresì accertato l'esistenza delle immissioni, e pertanto semmai le spese di lite andavano compensate. La censura è infondata e non può trovare accoglimento. Il tribunale ha infatti rigettato tutte le domande avanzate e non solo
Pagina 6 quella di risarcimento danni, rilevando in merito alle immissioni come, da un lato fossero già state oggetto di accertamento in sede cautelare, e dall'altro che la loro persistenza non fosse stata provata, rigettando di fatto la domanda tanto che sul punto l'appellante ha promosso appello con il primo motivo di gravame. Condivisibile dunque, stante il rigetto, la condanna alle spese di lite operata nel giudizio di primo grado ex art. 91 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.473,00, oltre accessori di legge, e spese generali nella misura del 15%;
[...]
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Così deciso in Roma, il
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7