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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 345 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIOFFI ADRIANA, Parte_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 171/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
15/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Chieti che ha respinto la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del punteggio di 12 punti aggiuntivi pe il servizio militare svolto non in costanza del rapporto di impiego (servizio militare volontario negli anni 2005-2007), ai fini delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2024 a cui è iscritta, aggiornate anche per il periodo
2024/2026.
La sig.ra aveva dedotto già in primo grado l'illegittimità (e la conseguente necessità di Pt_1
disapplicazione) del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 nella parte in cui avrebbe stabilito che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il decreto ministeriale, evidenziando che esso riconosce un punteggio per lo svolgimento di servizio militare, parificandolo al servizio svolto presso altra amministrazione, seppur non equiparandolo a quello svolto in costanza di rapporto.
La sig.ra ha proposto appello Disparità di trattamento – contraddittorietà – ingiustizia Pt_1
manifesta – illogicità – violazione e falsa applicazione articolo 485 e Dlsg 297/94 – omessa lettura orientata dell' articolo 2050, contrasto con la giurisprudenza, del Consiglio di Stato e della Cassazione, per cui il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - senza che tale argomentazione sia stata investita da specifica censura volta ad incrinarne il percorso logico-giuridico - la giurisprudenza di Cassazione citata dall'appellante a supporto della rivendicazione del proprio diritto al riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto non equipara affatto tale servizio a quello prestato in costanza di rapporto. La pronuncia n. 5679/2020, riferita ad un decreto ministeriale diverso a quello in questione (ovvero il DM n. 44 del 2001) , ha invero rilevato che l'art. 2050 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
La Cassazione ha quindi evidenziato che il servizio di leva obbligatorio, anche se non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato in misura quantomeno pari al diverso servizio prestato presso una diversa amministrazione dello Stato.
Ciò non toglie che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare
(di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscano due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. (Si veda, in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso. Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità all'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello stato.
Non è quindi illecito differenziare il punteggio a seconda che il servizio militare sia svolto in costanza di rapporto o meno, purchè la seconda ipotesi venga trattata in maniera analoga ad altro servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
Non si pone in questo caso un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello Controparte_1
svolgimento del servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro non vi è prova che il servizio militare sia stato considerato diversamente da altro servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della difesa) ai fini delle specifiche graduatorie per il personale ATA.
Ne consegue che l'appellante non vanta alcun diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 12 punti, dalla stessa richiesto.
Nulla deve disporsi per le spese di lite, nella contumacia del ministero.
PQM
- Respinge l'appello
- Nulla per le spese
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20/02/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga