Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Caterina Di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2366 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2020 , avente ad oggetto: opposizione a D.I. in materia di fornitura idrica in convenzione
TRA
Parte_1
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Paone in
[...] P.IVA_1
virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
n persona del legale rappresentante, con sede in _1 Pt_1
alla Via G. Porzio n. 4, isola C/5 (cod. fisc./P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Mario Milo (cod. fisc.: ), giusta procura in calce alla C.F._1
comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, nei rispettivi atti introduttivi.
Con una citazione notificata il 25 giugno 2020, il
[...]
( in sintesi, ha convenuto dinanzi Parte_1 Parte_2
alla Corte d'Appello di Napoli la società al fine di ottenere la _1
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 9728/2019 pubblicata in data
04/11/2019, resa nel procedimento recante il n. di R. G. 33814/2016, con la quale il
Tribunale rigettava l'opposizione del al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1 [...]
con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.812.103,63 oltre _1
accessori e spese quale corrispettivo per la fornitura di acqua potabile resa tramite la rete cd. “ex Casmez” dal primo trimestre 2011 al quarto trimestre 2015 .
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Sospendere ex art. 283 c.p.c.,anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della Sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Dott. Fabio Perrel-la, n. 9728/2019 pubblicata in data 04/11/2019, resa nel procedimento recante il n. di R. G. 33814/2016, non notificata, per le motivazioni in-nanzi riportate;
Nel merito:
In accoglimento dei motivi di gravame di cui ai punti sub 1) e sub 2) del pre-sente atto e in integrale riforma della impugnata Sentenza di primo grado, re-vocare il decreto ingiuntivo n. 4903/2013;
In via gradata e subordinata, a seguito di un'esatta ricognizione tecnico-giuridica della effettiva fornitura idropotabile somministrata al alla luce della C.T.U., rideterminare gli importi Controparte_2
effettivamente dovuti e se dovuti dal Controparte_2
Condannare alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, _1
aumentate del rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Radicatosi il contraddittorio, con la comparsa depositata il 23.3.2021 si è costituita la società appellata per resistere al gravame ed ottenerne l'integrale rigetto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Con ordinanza depositata in data 1.4.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza collegiale del 21.1.2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle memorie conclusionali depositate le parti non hanno mutato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appellante ha dato prova di aver notificato ritualmente l'appello alla controparte;
la costituzione dell'appellante, infatti, è avvenuta con modalità cartacea presso la cancelleria della Corte ove l'appellante ha depositato l'atto di appello in originale con le ricevute telematiche di notifica di accettazione e consegna. Inoltre, su sollecitazione della Corte, ha provveduto a depositare le ricevute di accettazione e consegna in formato eml nel fascicolo telematico di appello.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata è infondata, considerato che l'appello proposto dal supera il vaglio di Parte_1
ammissibilità a norma dell'art.342 c.p.c. nella formulazione applicabile, anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 149/2022. Le doglianze in esso contenute, infatti, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
A superamento del primo motivo di appello ( “erronea interpretazione del difetto di legittimazione attiva dell'appellata”) sta la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno proposta dall'appellata, basata sulle pronunzie del Tribunale di Napoli – passate in giudicato - rese tra le stesse parti in relazione a pregressi segmenti temporali dello stesso rapporto negoziale, con le quali è stata affrontata espressamente - e risolta in termini sfavorevoli al – la questione oggetto del primo motivo di appello, rubricato al n. 1 dell'atto Parte_1
di appello.
Ed infatti, unitamente alla comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, la società oggi appellata documentava che con le sentenze nn. 8103/13, 11409/2013 e 5101/2016 il
Tribunale di Napoli giudicava sulle pretese monitorie dell' nei _1 confronti del per la fornitura idrica di cui alla medesima convenzione di utenza Parte_1
inter partes del 02.08.1996, per periodi di fornitura antecedenti a quello oggetto di causa.
In particolare, con la pronuncia n. 8103/2013 – passata in giudicato - il Tribunale, nel disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di riteneva CP_1
che “la legittimazione ad agire in via monitoria discende dal subentro della Controparte_3
al , cosi come autorizzato della delibera di Giunta Regionale n. 3653 del Controparte_4
27.5.94, e come poi cristallizzato con atto pubblico del 23.12.1994 (in atti) ; dunque dal 1.12.94
l'odierna opposta è titolare assoluta di tutti rapporti attivi e passivi facenti capo al e dunque in Parte_1
tutti i contratti e le convenzione da esso stipulate in epoca antecedente. La successiva denominazione in
“ ” del soggetto subentrate nulla toglie alla legittimazione nascente dal precedente _1
subentro” . Allo stesso modo statuiva la sentenza n. 5101/16 – anch'essa passata in giudicato - confermando la validità della convenzione di utenza inter partes e per l'effetto la legittimazione dell'odierna appellata ad agire in giudizio per la soddisfazione dei crediti derivanti dalla fornitura idropotabile erogata in favore del in forza della CP_2
Convenzione medesima.
Le decisioni suddette ricevevano, inoltre, l'avallo della Corte di Appello di Napoli III
Sezione Civile che, con la sentenza n. 1559/2019 a definizione del giudizio R.G. n.
4896/2014, in relazione alla fornitura nel periodo 1.1.1999 - 9.8.2001, esaminava in termini sfavorevoli al la questione della legittimazione qui riproposta. In Parte_1
particolare la Corte territoriale affermava, per quel che qui rileva, che _1
“ha allegato che, con atto notarile del 6.12.1994, il aveva ceduto
[...] Controparte_5
il complesso aziendale ad poi per cambio di Controparte_3 _1
denominazione. Tale circostanza non risulta contestata né in primo grado né in grado di appello. Neanche risulta contestato che il aveva sottoscritto, in data 2.08.1996, con il Controparte_2 [...]
una convenzione avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto di fornitura Controparte_5
dell'acqua potabile attraverso gli acquedotti regionali e che, nel corpo della stessa, si prevedeva il subentro di subentro già autorizzato dalla Regione Campania con delibera n. Controparte_3
3653/94 e realizzatosi in virtù del citato atto di cessione di azienda. Il trasferimento di azienda, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima comporta un meccanismo di attrazione dei contratti/convenzioni nella circolazione dell'azienda, meccanismo che costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti. Pertanto gli effetti del contratto trasferito ( e/o convenzione ) si produco ipso iure obbligando il terzo nei confronti del cessionario a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione. Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2558 comma 2 c.c. si configura esclusivamente come un onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento e dei soggetti ad esse equiparati, finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa ( cfr. Cass.
27011/2005). Per quanto esposto non vi è dubbio che già _1 CP_5
nella qualità di cessionaria d'azienda del era pienamente
[...] Controparte_5
legittimata ad agire nei confronti del per il pagamento del corrispettivo relativo alla Controparte_2
fornitura idrica in virtù di convenzione che quest'ultimo aveva stipulato con il Controparte_5
quale cedente del complesso aziendale ad .
[...] Controparte_3
A parere dell'appellata il decisum della Corte è di limpida chiarezza;
ad esso fanno eco le pronunzie passate in giudicato di cui si è detto, in base alle quali la legittimazione creditoria della costituisce circostanza accertata e definitivamente _1
cristallizzata tra le parti con i titoli giudiziari innanzi elencati, in particolare quelli definitivi in quanto divenuti res iudicata, con conseguente inammissibilità del motivo di appello relativo alla legittimazione per violazione del principio del ne bis in idem.
Come anticipato la tesi dell'appellata va condivisa. Va premesso che con il termine
“giudicato esterno” si intende il giudicato che si è formato in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza, ma tra le stesse parti.
Negli ultimi anni il tema è stato spesso affrontato dai giudici di legittimità in relazione ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche traenti origine da una medesima relazione negoziale tre le stesse parti. Ebbene, con la pronunzia n. 37629/2021, la S.C. ha affermato “ in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento ( principi già espressi in Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n.
8379 del 2009)”.
Secondo tale interpretazione – che la Corte non esita a condividere - a meno che non intervengano elementi idonei a variare il rapporto da cui la pretesa trae origine, le parti non hanno la facoltà di disporre del giudicato esterno per invocare una nuova pronuncia sulla stessa controversia. In pratica, deve ritenersi che nel caso di rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche intercorrenti tra le stesse parti, sussiste l'effetto vincolante del giudicato esterno se il giudice di merito accerta la pacifica identità della situazione di fatto e quindi la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati relativamente ad un segmento temporale diverso del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, se non sono intervenuti fattori varianti del rapporto
( cfr. anche Cass. n. 16589/2021).
Nel caso in esame la questione oggetto del primo motivo di appello ( legittimazione creditoria dell' è stata risolta con valore di giudicato esterno nella _1
pronunzie del Tribunale riportate in motivazione e non può essere ulteriormente dibattuta con il rischio che il suo accertamento produca la formazione di giudicati contrastanti, evenienza che corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Sul ragionamento esposto non assume rilievo il fatto – predicato dall'appellante – che la pronunzia di primo grado avrebbe erroneamente ignorato che l'azione monitoria è stata proposta da ritenuta una società “del tutto nuova ed estranea alla _1 convenzione stupulata tra le parti e , pure richiamata Parte_2 Controparte_6
dal giudicante” poiché il suddetto rilievo costituisce il cuore delle decisioni richiamate aventi l'effetto vincolante assicurato dal giudicato esterno, che ruota intorno alla cessione dell'intero complesso aziendale ad ( poi Controparte_3 _1
er cambio di denominazione) da parte del ragione
[...] Controparte_5
del subentro di - autorizzato della delibera di Giunta Regionale n. _1
3653 del 27.5.94 – in tutti i “rapporti attivi e passivi facenti capo al e dunque in tutti i Parte_1
contratti e le convenzione da esso stipulate in epoca antecedente”. Quindi disquisire ancora dell'estraneità dell'odierna appellata alla convenzione non è consentito.
Neppure può condividersi quanto affermato dal in comparsa conclusionale Parte_1
laddove parla di inutilizzabilità del giudicato esterno sulla legittimazione creditoria in quanto il formulato motivo di appello si fonderebbe su un altro tema, quello della ritenuta mancanza di necessità della comunicazione della cessione al ceduto;
ed infatti, Parte_1
la legittimazione suddetta è stata affermata con valore di giudicato esterno presupponendo logicamente e giuridicamente – in coerenza con il contenuto dell'art. 2558 co. 2 c.c. - la volontà dei contraenti di ottenere effetti propri della cessione, senza che, peraltro,
l'odierna appellante abbia mai rappresentato il proprio intento di recesso evocando una
“giusta causa” come richiesto dalla suddetta norma.
Con il secondo motivo ( definito “vizio di motivazione sul tema del maggior consumo derivato da vetustà degli impianti e sottrazioni illecite da parte di terzi”) il lamenta che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nell'affermare che era imputabile allo stesso la omessa Parte_1
manutenzione e sorveglianza dei contatori. Allega, infatti, di aver documentato nel giudizio di primo grado che vi erano state perdite di acqua ed allacciamenti abusivi accertati in diverse località servite dalla rete.
La censura è generica nonché sterile per diversi motivi. Da un lato, infatti, la documentazione cui il fa genericamente riferimento – senza indicazioni Parte_1
specifiche - è costituita da tre note di servizio redatte, rispettivamente, dal Commissario
Straordinario del il 15.5.2003 e dal funzionario di area tecnica dello stesso Parte_2
il 19.7.2013 ed il 21.3.2014; tutte e tre le note non investono temi di dispersioni idriche per difetti di manutenzione della rete ma riguardano il problema di un allaccio alla rete idrica al servizio del campo nomadi Rom sito in Comune di Giugliano ( in Caivano, quella del Commissario Straordinario), ritenuto abusivo. Ebbene, la nota del Commissario risale al 2003, quindi il suo oggetto certamente non riguarda il presente giudizio;
le note dell'ufficio tecnico – pur astrattamente coerenti dal punto di vista cronologico - sono atti interni rivolti ai superiori gerarchici del tecnico firmatario, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio con la società appellata allo scopo di individuare se l'allaccio abusivo avesse determinato problemi manutentivi specifici e a chi essi fossero addebitabili. A monte di tale incongruente doglianza sta il fatto che l'appellante non sembra aver colto il fondamento della decisione di primo grado che ha richiamato espressamente l'art. 4 della Convenzione in cui è subentrata ( Conv. del CP_1
2.8.1996 intercorsa da e ) che prevedeva ( Controparte_5 Parte_2
e prevede) che l'onere manutentivo ( e di sorveglianza ) della rete fosse distribuito tra fornitore ed utente in base alla collocazione delle “rotture e perdite”. Quindi, per incrinare il sostrato logico della decisione sul punto, l'appellante avrebbe dovuto mettere in discussione il richiamo al contratto rappresentando che esso non era applicabile e/o che tale pattuizione aveva contenuto diverso, quindi confutare con argomentazioni logiche il richiamo del Tribunale all'art. 4 della suddetta convenzione. A tali oneri il Parte_2
si è sottratto, ricorrendo a generiche lagnanze sulla vetustà della rete idropotabile, di cui, peraltro, non è proprietaria;
ne consegue l'inammissibilità del _1
motivo.
In conclusione, l'appello è interamente inammissibile.
A carico dell'appellante vanno poste le spese processuali del grado, in conformità al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile ( parametrato all'importo del decreto ingiuntivo n. 4903/2016), valutata la qualità e quantità dell'attività difensiva, spettano € 7000,00 per la fase di studio, €
4000,00 per la fase introduttiva, € 8400,00 per la fase di trattazione ed € 12.000,00 per la fase decisoria. In totale € 31.400,00 che ascendono a € 36.110,00 con l'aggiunta del rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9728/2019 pubblicata _1
il 4.11.2019, dichiara inammissibile l'appello e condanna il appellante al Parte_1
rimborso delle spese del grado sostenute dalla parte appellate, liquidate in € 36.110,00 oltre diversi oneri di legge, se dovuti.
Secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del appellante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/4/2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino