Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1148/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1148/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
, (c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domiciliata in Gragnano alla via Nastro n.133 presso lo studio dell'avv. Giammichele Scarfato (c.f.
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio E INFANTE , (c.f. , nato il [...] a CP_1 C.F._3
Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Francesco Agozzino (c.f.
), presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via C.F._4
Denza n. 9 elettivamente domicilia RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 21.01.2025, i coniugi hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni del ricorso. Il P.M., in data 10.03.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31.05.2024, Parte_1
e chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Parte_2
1. che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nato il [...] e Persona_1
, nato il [...]; Per_2
2. che gli stessi erano separati sin dal 17.11.2021, allorquando comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 471/2022 del 17.01.2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disposta con decreto del 11.07.2024 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 26.02.2025 , resa all'esito delle predette note, il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 10.03.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (17.11.2021) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n.471/2022 del 17.01.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
d'altra parte, considerato che i coniugi, hanno dichiarato con note congiunte di trattazione scritta depositate nei termini loro assegnati, di non avere interesse alla conciliazione, ribadendo la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse dei figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso e dalle deduzioni delle parti, è emerso che svolge la prefessione di medico- Parte_2 legale ed ha percepito redditi per l'anno 2021 pari a complessivi € 54.167,00, per l'anno 2022 pari a complessivi € 67.995,00 e per l'anno 2023 pari a complessivi € 50.423,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2023 allegata alle note del 20.01.2025); mentre , di professione insegnante, ha Parte_1 percepito redditi per l'anno 2021 pari a complessivi € 27.728,25 per l'anno 2021,
€30.073,15 per l'anno 2022 ed € 31.857,00 per l'anno 2023 (cfr. dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 allegata alle note del 15.01.2025).
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 In ragione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, così come sopra illustrate, le pattuizioni relative all'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia appaiono congrue ed adeguate e possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 31.05.2024, così provvede: A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Castellammare di Stabia (NA) in data 05.06.1995 da Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] Pt_2
, nato a [...] [...] (atto n. 107, parte II,
[...] serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di
Stabia, anno 1995)
B. dà atto che nella casa coniugale sita alla via Nuova Eremitaggio n. 5 a
Castellammare di Stabia continuerà ad abitare la Sig.ra Parte_1
, unitamente ai figli e fino al raggiungimento della loro indipendenza
[...] economica. Il mutuo sulla stessa gravante sarà pagato in pari quota dai coniugi, così come le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile;
C. dispone che il padre versi in favore della moglie un assegno mensile di euro
500,00 per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento da parte del genitore non collocatario. Il pagamento dell'indicato importo, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese;
D. dispone che resteranno ad esclusivo carico del marito le spese universitarie e di istruzione e formazione post-universitaria o post diploma di secondo grado dei figli e (che hanno rispettivamente anni 22 e Per_1 Per_2 anni 20), nonché i costi inerenti a motoveicoli e autovetture che i figli utilizzano, valendo il presente patto anche per i veicoli che eventualmente dovessero essere acquistati per sostituire o integrare quelli esistenti;
E. dispone che le ulteriori spese straordinarie dei figli saranno divise al 50% tra i coniugi. Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie le parti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 dichiarano di avere preso visione ed accettato quale criterio interpretativo delle stesse le linee guida del;
Controparte_2
F. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
G. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4