Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARI- Parte_1 P.IVA_1
NELLI MASSIMILIANO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. FALETTI GIANCARLO e dell'Avv. GENTILE SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/1/2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma del-
Corte di Appello di Palermo
nava la prima alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
CP_1
Avverso detta sentenza la proponeva ricorso per revocazione Parte_1
ex art. 395 c.p.c.
La si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per man-
canza di valida procura alle liti, sollevata dalla Controparte_1
Assume l' che la procura speciale al procuratore rilasciata dalla CP_1
ai sensi dell'art. 398, III comma, c.p.c., è stata conferita da un Parte_1
soggetto privo del potere di rappresentanza;
che il dott. Persona_1
che ha sottoscritto la procura all'avv. Marinelli, non era il legale rappresen- tante ma un procuratore speciale che, in forza dell'atto di nomina dell'1.3.2017, aveva solo il potere di rappresentare la società nei conten-
ziosi di natura giuslavoristica;
che detto titolo non lo legittimava a pro-
muovere il giudizio di revocazione e a conferire la procura speciale all'avv.
Marinelli.
Va premesso che dall'esame della procura speciale rilasciata l'1.3.2017
dalla a risulta che con detto atti è stato con- Parte_1 Persona_1
ferito il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio,
- 2 - Corte di Appello di Palermo con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative,
nominando avvocati, procuratori alle liti e periti, nonché procuratori per determinati atti, compresa la rappresentanza della società davanti alle se-
zioni lavoro dei tribunali competenti, nelle cause promosse contro la socie-
tà aventi ad oggetto qualsiasi contenzioso di natura giuslavoristica”.
Orbene, come ritenuto già dalla Corte di Cassazione in altro giudizio in cui
Parte era parte la (Cass. sez. lav. N. 10119/2022) in merito alla medesima questione, sulla base del tenore letterale dell'atto soprascritto, il potere conferito al comprende la rappresentanza della società “di fronte Per_1
ai terzi e in giudizio”, senza alcuna limitazione e l'espressione “compresa la rappresentanza della società davanti alle sezioni lavoro dei Tribunali
competenti” no e costituisce una specificazione.
Passando all'esame del merito, la propone revocazione e ai sen- Parte_1
si dell'art. 395 n. 5 c.p.c., assumendo che la decisione della Corte di Appel- lo del 18.10.2018 si fonda sull'esistenza di un pagamento effettuato dalla nei confronti degli eredi superiore al massimale previsto CP_1 Pt_2
dal contratto di assicurazione;
che detto presupposto, però, è in contrasto con quanto deciso con altra sentenza di questa Corte di Appello del
Parte 20.3.2018, emessa anche nei confronti della , con la quale è stato ac-
Cont certato che nessun pagamento era avvenuto da parte della in favore degli eredi Pt_2
Chiede quindi che, revocata la sentenza impugnata, la venga CP_1
condannata a corrisponderle la somma di € 105.728,42, oltre interessi.
Il ricorso va rigettato.
Con la sentenza oggetto della richiesta di revocazione la Corte di appello di
- 3 - Corte di Appello di Palermo Parte Cont Palermo ha rigettato la pretesa avanzata dalla nei confronti della al pagamento di € 105.328,72, da lei corrisposti ad a tito- Controparte_2
lo di risarcimento del danno in forza della sentenza della Corte di Appello
di Palermo n. 353/2008, ritenendo che controparte aveva corrisposto agli eredi una somma superiore al massimale di polizza. Pt_2
La ricorrente assume che la sentenza della Corte di Appello n. 353/2008 si
è pronunciata in ordine alla insussistenza di detto pagamento, ritenendo che la non avesse diritto ad alcuna restituzione da parte degli CP_3
eredi perché non vi era la prova dell'assegnazione ai danneggiati Pt_2
della somma di € 768.903,777, di cui all'atto di pignoramento presso terzi del 4.12.1998, fatto eseguire da questi ultimi in danno dell'assicuratrice
(…) ed era pacifico che l'unico pagamento risultava dalla dichiarazione, in data 3.12.1998, del procuratore della indicata società dell'esecuzione di un bonifico bancario di lire 100.000.000 in favore del procuratore speciale de-
gli Pt_2
La pronuncia passata in giudicato, quindi, ha deciso sulla domanda propo-
sta dalle società assicuratrici ( e nei confron- Controparte_4 CP_5
ti degli aventi causa di per ottenere la restituzione Controparte_6
delle somme asseritamente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre i massimali di polizza e, quindi, tra parti diverse (la e CP_1
Parte Cont gli rispetto a quelle del presente procedimento, la e l' Pt_2
La in quel giudizio, infatti, ha proposto appello incidentale con Parte_1
riguardo alla questione relativa alla sussistenza della responsabilità del suo dipendente ( ) e all'errata quantificazione del danno, cosic- Persona_2
chè era estranea alla domanda di restituzione azionata dalla CP_3
- 4 - Corte di Appello di Palermo s.p.a.(solo) nei confronti degli Pt_2
Ne consegue che non può ravvisarsi il presupposto di cui all'art. 395, n. 5,
c.p.c.
Ed invero, per un verso, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod.
proc. civ. (secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), perché
una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione,
occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la pre-
cedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico.
E ciò in considerazione del tenore letterale dell'art. 395 n. 5 c.p.c. (che con-
sente la revocazione solo «se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata») e dell'essere la revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. un mezzo d'impugnazione di ca-
rattere straordinario, con conseguente impossibilità di estenderne l'applica-
zione oltre i casi e i tempi ivi considerati, in ragione del divieto di cui all'art. 14 prel. c.c. (così già Cass. n. 1957 del 1983; Cass. n. 27348/17).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valo-
re medio, scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
P.Q.M.
- 5 - Corte di Appello di Palermo La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di revocazione della sentenza di questa Corte di Appello n. 2081 del
18.10.2018 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Condanna la al pagamento delle spese del giudizio, che si li- Parte_1
quidano in € 8.433,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 10.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Antonino Liberto Por- racciolo , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo