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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 13.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5570 R.G.L. dell'anno 2024
tra
, nata a [...] in data [...], Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Persona_1
Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso gli avv.ti Elvira Ricciardi e Ciro Gatta che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono ricorrente
E
in persona del Direttore p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'avv. Roberto Maisto, che la rappresenta e difende resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.24 la ricorrente in epigrafe identificata asseriva che la figlia minore con decorrenza dal 01.12.2020 era stata Persona_2 riconosciuta beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, con revisione fissata nel novembre 2022; che per mero disguido non era stata presente alla disposta visita di revisione e che in data 13.06.2022 aveva ricevuto la notifica di provvedimento di indebito con cui l chiedeva la ripetizione della somma di € 5.764,59 quale CP_1 emolumento pensionistico percepito da settembre 2021 ad agosto 2022. Denunciando l'illegittimità del provvedimento per violazione del messaggio n. 1835 del CP_1
06.05.2021, concludeva chiedendo:
“annullare il provvedimento di restituzione indebito del 13.06.2022 ed i provvedimenti ad esso consequenziali;
condannare, altresì, parte resistente, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalla tabella forense, in conformità della nota spese (doc.12) che si deposita, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva il resistente , il quale deduceva la mancata prova da parte della CP_1 ricorrente della comunicazione dell'impedimento a presenziare alla vista di revisione, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
In esito alla odierna udienza di trattazione scritta, dato atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. a opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la causa mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta comunicazione.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va rilevato che il resistente non ha prodotto la comunicazione di CP_1 convocazione della minore a visita di revisione notificata nell'agosto 2021 ( come asserito in memoria) né ha dato prova di aver notificato provvedimento di revoca della prestazione pensionistica. In particolare, l'Istituto è stato onerato da questo Giudice di depositare “.. prova documentale dell'avvenuta convocazione della minore per la visita di revisione dell'agosto 2021 ovvero nota istruttoria dell' in merito all'eventuale mancata CP_1 disponibilità nel proprio archivio della documentazione stessa”. Il procuratore con le note da ultimo depositate ha sul punto precisato: La prova CP_1 documentale della convocazione a visita di revisione per l'agosto 2021 era già stata richiesta da quest'Ufficio legale, in vista della costituzione in giudizio, al Centro Medico Legale. Il Dirigente Medico, dott. , con due mail del 7.10.2024, che si Persona_3 producono, chiariva come gli inviti dell'Ispettorato Tecnico medico legale seguissero modalità diversa da quella ordinaria, ragion per cui non comparivano nell'archivio informatico delle lettere raccomandate, denominato “Piattaforma Centralizzata di postalizzazione”. Il Dirigente Medico precisava:
“Purtroppo, trattandosi di pratica remota, non è possibile fornire risposta. Peraltro, la modalità di invito era allora diversa da quella vigente da un paio d'anni, nella procedura ITML non compare nulla al riguardo dell'assistita in oggetto”. Non è dunque stato possibile reperire documentazione comprovante la convocazione della ricorrente alla visita di revisione dell'agosto 2021.
Pertanto, l'unico provvedimento amministrativo versato in atti è l'avviso di indebito impugnato.
2 L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in uno a quanto disposto del Messaggio n. 1835 del 06.05.2021, statuisce che CP_1 allorquando il beneficiario della prestazione pensionistica non presenzia alla visita di revisione, l'istituto erogante è tenuto a fissare altra data e, in caso di ulteriore assenza, deve richiedere documentazione giustificativa. In caso ulteriore inerzia, deve emettere provvedimento di sospensione della prestazione pensionistica a far data dal mese successivo alla disposta visita di revisione. La mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione .
Nella fattispecie in esame, l ha erogato la prestazione pensionistica sino all'agosto CP_1
2022, nonostante la pacifica circostanza della mancata presentazione a visita di revisione della beneficiaria fissata, appunto, per l'agosto 2021. Tuttavia, come visto sopra, il resistente non ha dimostrato la regolare convocazione a visita di revisione per l'agosto 2021 né ha dedotto (e tanto meno provato) di avere riconvocato a visita la minore. In materia di ripetizione dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. sez. lavoro, sent. n. 5606 del 23.02.2023; ord, n. 24180 del 04.08.2022; Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020).
3 Pertanto, in assenza della prova della convocazione a visita e della conseguente consapevole mancata presenza della minore alla visita, non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente, nella spiegata qualità, alla percezione dei ratei di prestazione assistenziali oggetto del presente giudizio.
In sostanza, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai CP_1 diritti precedentemente acquisiti, ossia la mancata presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione. Il ricorso merita quindi accoglimento, con la conseguenza che deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di restituzione indebito del 13.06.2022 comunicato alla ricorrente e i provvedimenti ad esso conseguenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se la menzione in ricorso di un mero disguido che aveva impedito la presenza della minore alla visita rende corretta la relativa compensazione cin misura pari a un terzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo l'avviso di indebito notificato alla ricorrente in data 13.06.2022; condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in complessivi euro 1690,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi in ricorso anticipatari, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo .
Si comunichi. Napoli, 13.2.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Maria Giusi Vetrella, tirocinante g.o.p.
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in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 13.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5570 R.G.L. dell'anno 2024
tra
, nata a [...] in data [...], Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Persona_1
Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso gli avv.ti Elvira Ricciardi e Ciro Gatta che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono ricorrente
E
in persona del Direttore p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'avv. Roberto Maisto, che la rappresenta e difende resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.24 la ricorrente in epigrafe identificata asseriva che la figlia minore con decorrenza dal 01.12.2020 era stata Persona_2 riconosciuta beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, con revisione fissata nel novembre 2022; che per mero disguido non era stata presente alla disposta visita di revisione e che in data 13.06.2022 aveva ricevuto la notifica di provvedimento di indebito con cui l chiedeva la ripetizione della somma di € 5.764,59 quale CP_1 emolumento pensionistico percepito da settembre 2021 ad agosto 2022. Denunciando l'illegittimità del provvedimento per violazione del messaggio n. 1835 del CP_1
06.05.2021, concludeva chiedendo:
“annullare il provvedimento di restituzione indebito del 13.06.2022 ed i provvedimenti ad esso consequenziali;
condannare, altresì, parte resistente, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalla tabella forense, in conformità della nota spese (doc.12) che si deposita, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva il resistente , il quale deduceva la mancata prova da parte della CP_1 ricorrente della comunicazione dell'impedimento a presenziare alla vista di revisione, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
In esito alla odierna udienza di trattazione scritta, dato atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. a opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la causa mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta comunicazione.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va rilevato che il resistente non ha prodotto la comunicazione di CP_1 convocazione della minore a visita di revisione notificata nell'agosto 2021 ( come asserito in memoria) né ha dato prova di aver notificato provvedimento di revoca della prestazione pensionistica. In particolare, l'Istituto è stato onerato da questo Giudice di depositare “.. prova documentale dell'avvenuta convocazione della minore per la visita di revisione dell'agosto 2021 ovvero nota istruttoria dell' in merito all'eventuale mancata CP_1 disponibilità nel proprio archivio della documentazione stessa”. Il procuratore con le note da ultimo depositate ha sul punto precisato: La prova CP_1 documentale della convocazione a visita di revisione per l'agosto 2021 era già stata richiesta da quest'Ufficio legale, in vista della costituzione in giudizio, al Centro Medico Legale. Il Dirigente Medico, dott. , con due mail del 7.10.2024, che si Persona_3 producono, chiariva come gli inviti dell'Ispettorato Tecnico medico legale seguissero modalità diversa da quella ordinaria, ragion per cui non comparivano nell'archivio informatico delle lettere raccomandate, denominato “Piattaforma Centralizzata di postalizzazione”. Il Dirigente Medico precisava:
“Purtroppo, trattandosi di pratica remota, non è possibile fornire risposta. Peraltro, la modalità di invito era allora diversa da quella vigente da un paio d'anni, nella procedura ITML non compare nulla al riguardo dell'assistita in oggetto”. Non è dunque stato possibile reperire documentazione comprovante la convocazione della ricorrente alla visita di revisione dell'agosto 2021.
Pertanto, l'unico provvedimento amministrativo versato in atti è l'avviso di indebito impugnato.
2 L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in uno a quanto disposto del Messaggio n. 1835 del 06.05.2021, statuisce che CP_1 allorquando il beneficiario della prestazione pensionistica non presenzia alla visita di revisione, l'istituto erogante è tenuto a fissare altra data e, in caso di ulteriore assenza, deve richiedere documentazione giustificativa. In caso ulteriore inerzia, deve emettere provvedimento di sospensione della prestazione pensionistica a far data dal mese successivo alla disposta visita di revisione. La mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione .
Nella fattispecie in esame, l ha erogato la prestazione pensionistica sino all'agosto CP_1
2022, nonostante la pacifica circostanza della mancata presentazione a visita di revisione della beneficiaria fissata, appunto, per l'agosto 2021. Tuttavia, come visto sopra, il resistente non ha dimostrato la regolare convocazione a visita di revisione per l'agosto 2021 né ha dedotto (e tanto meno provato) di avere riconvocato a visita la minore. In materia di ripetizione dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. sez. lavoro, sent. n. 5606 del 23.02.2023; ord, n. 24180 del 04.08.2022; Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020).
3 Pertanto, in assenza della prova della convocazione a visita e della conseguente consapevole mancata presenza della minore alla visita, non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente, nella spiegata qualità, alla percezione dei ratei di prestazione assistenziali oggetto del presente giudizio.
In sostanza, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai CP_1 diritti precedentemente acquisiti, ossia la mancata presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione. Il ricorso merita quindi accoglimento, con la conseguenza che deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di restituzione indebito del 13.06.2022 comunicato alla ricorrente e i provvedimenti ad esso conseguenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se la menzione in ricorso di un mero disguido che aveva impedito la presenza della minore alla visita rende corretta la relativa compensazione cin misura pari a un terzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo l'avviso di indebito notificato alla ricorrente in data 13.06.2022; condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in complessivi euro 1690,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi in ricorso anticipatari, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo .
Si comunichi. Napoli, 13.2.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Maria Giusi Vetrella, tirocinante g.o.p.
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