Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5256/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5256/2024, promossa con ricorso depositato il 14.12.2024 da:
1) Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...] con Avv. Ivana Martinello
e
2) Parte_2
(C.F. ) C.F._2
nata a [...] il [...] residente in [...] con Avv. Ivana Martinello quali hanno contratto matrimonio concordatario in Malnate in data 14 agosto 2000 ( anno 2000 atto n. 29 parte II serie A)
separati con verbale in data 31.05.2021 omologato con decreto del 10.09.2021 depositato il
10.09.2021 n. 348/21;
con la figlia maggiorenne nata a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.12.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Le parti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita dell'altro;
• Attualmente i coniugi vivono in residenze diverse e dichiarano di aver definito ogni aspetto economico patrimoniale relativo alla casa coniugale sita in Malnate (VA) – Via Kennedy n.15, in sede di separazione.
• La figlia – ormai maggiorenne - vivrà presso l'abitazione della madre sita in Malnate (VA) – Per_1
Via Kennedy n.15 - gestirà in modo autonomo la frequentazione con il padre e che la madre si impegna a favorire.
• I signori ed essendo economicamente autosufficienti dichiarano di Parte_1 Parte_2 non pretendere nulla, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
• Quanto al contributo per il mantenimento della figlia, gli ex coniugi, di comune accordo, dichiarano che il signor corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Parte_1 omnicomprensivo di Euro 450,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 155 c.c, sino a quando ancorchè maggiorenne, non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
• I versamenti avverranno mediante bonifico bancario su c/c acceso presso Banca Mediolanum, intestato alla figlia maggiorenne avente il seguente IBAN [...], Per_1
a partire dalla data di Udienza Presidenziale.
• Il signor contribuirà al versamento del 65% delle spese straordinarie in favore Parte_1 della figlia mentre la signora nella misura del 35%. Si considerano straordinarie Per_1 Parte_2 le spese per: acquisto libri scolastici, spese di cura non coperte da SSN, acquisto medicinali da banco superiori a 15.00 Euro;
acquisto di materiale di cancelleria per la scuola superiori ad Euro 15,00, spese extrascolastiche , quali gite scolastiche, gruppi estivi, doposcuola. Dette spese, in ogni caso dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, ad eccezione di quelle mediche aventi carattere di urgenza che potranno essere sostenute da e successivamente rimborsate al 65% da Parte_2
. Parte_3
• La signora beneficerà delle detrazioni fiscali relative a tali spese. Parte_2
• Le bambole, i santini, acquistati insieme dai genitori, rimarranno a Per_1
• Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver conseguentemente null'altro reciprocamente a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione dipendente dal rapporto di coniugio.
• Il signor si impegna a versare gli arretrati a titolo di mantenimento di per l'importo di Pt_1 Per_1
Euro 400,00 entro la data del 31.12.24.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14 agosto
2000, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malnate (VA)
(anno 2000 atto n. 29 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.