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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.° 650/24 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 650/2024 del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 10.05.1976
E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2
ALLO JONIO (CS) in data 4.10.1974 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO M. FALBO, tutti elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. ha espresso parere favorevole (“Visto, nulla si oppone”). FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/04/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Cassano allo Jonio in data 26.07.1997 (Atto anno 1997, n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 2) alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione della stessa, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Tuttavia, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha fissato udienza per la comparazione personale delle parti, al fine di acquisire chiarimenti sulle condizioni dell'accordo indicato in ricorso. All'esito dell'udienza del 25/09/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. R.G. n.° 650/24 - Pag. 2 di 2
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 21.12.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, n. 1940/2022 R.G., definito con decreto di omologa di questo Tribunale n. 381/2023 del 4.01.2023, pubblicato il 9.01.2023(v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati (il 01.03.1999), Persona_1 Parte_3
(il 16.01.2004) e (il 14.03.2002), maggiorenni ma non economicamente Parte_4 autosufficienti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni stabilite dalle parti in sede di separazione consensuale, come meglio esplicitate all'udienza del 25/09/2024, e di seguito riportate:
- verserà a titolo di mantenimento dei tre figli Antonio, e , Parte_2 Pt_4 Parte_2 maggiorenni e non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 300,00 (100,00 euro per ciascun figlio) in favore , genitore convivente con i tre figli;
Parte_1
- la casa familiare, con tutti gli arredi, resta assegnata a che l'abiterà Parte_1 con i figli;
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASSANO ALLO
JONIO (CS) in data 26.07.1997 tra e Parte_5 Parte_2
, come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
[...]
sulle spese del procedimento;
CP_1
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASSANO ALLO JONIO (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'articolo 10 della L.
1.12.70 n. 898, come modificata, dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Umile Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 650/2024 del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 10.05.1976
E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2
ALLO JONIO (CS) in data 4.10.1974 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO M. FALBO, tutti elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. ha espresso parere favorevole (“Visto, nulla si oppone”). FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/04/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Cassano allo Jonio in data 26.07.1997 (Atto anno 1997, n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 2) alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione della stessa, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Tuttavia, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha fissato udienza per la comparazione personale delle parti, al fine di acquisire chiarimenti sulle condizioni dell'accordo indicato in ricorso. All'esito dell'udienza del 25/09/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. R.G. n.° 650/24 - Pag. 2 di 2
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 21.12.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, n. 1940/2022 R.G., definito con decreto di omologa di questo Tribunale n. 381/2023 del 4.01.2023, pubblicato il 9.01.2023(v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati (il 01.03.1999), Persona_1 Parte_3
(il 16.01.2004) e (il 14.03.2002), maggiorenni ma non economicamente Parte_4 autosufficienti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni stabilite dalle parti in sede di separazione consensuale, come meglio esplicitate all'udienza del 25/09/2024, e di seguito riportate:
- verserà a titolo di mantenimento dei tre figli Antonio, e , Parte_2 Pt_4 Parte_2 maggiorenni e non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 300,00 (100,00 euro per ciascun figlio) in favore , genitore convivente con i tre figli;
Parte_1
- la casa familiare, con tutti gli arredi, resta assegnata a che l'abiterà Parte_1 con i figli;
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASSANO ALLO
JONIO (CS) in data 26.07.1997 tra e Parte_5 Parte_2
, come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
[...]
sulle spese del procedimento;
CP_1
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASSANO ALLO JONIO (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'articolo 10 della L.
1.12.70 n. 898, come modificata, dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Umile Terranova