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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2806/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ATTRICI contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero
Conclusioni
Attrici in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento del signor per non avere contributi al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della GL nata a [...] in data [...] Parte_2 con decorrenza dal gennaio 2007 alla data di notificazione del presente atto di citazione e per l'effetto condannare il signor a corrispondere alla signora madre di la CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 55.250,00= a titolo di mancata corresponsione di mantenimenti ordinari, con decorrenza dall'anno 2007 al maggio 2022, oltre ad € 7.500,00= quale contributo forfettario al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopportate sempre nel medesimo periodo e quindi in totale € 62.650,00= oltre ad interessi dal dovuto al saldo, ovvero ogni altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 condannare a risarcire alla GL il danno endofamiliare causato alla stessa CP_1 Parte_2
la parte attrice chiede sia quantificato in via equitativa. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con atto di citazione notificato il 11/5/2022, (27/10/1972) e Parte_1 Parte_3
(21/6/2000), residenti a [...]), hanno convenuto in giudizio CP_2
(21/6/1974), residente a [...].
Espongono che dalla relazione, poi cessata nel 2006, tra e è nata la GL Parte_1 CP_2
(21/6/2000), riconosciuta anche dal padre;
che a quando ha lasciato la casa famigliare Pt_2 CP_2
si è disinteressato della GL, non ha provveduto al suo mantenimento e non ha mantenuto alcun contatto.
Chiedono la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro CP_2
62.650,00, a titolo di mantenimento arretrato, ordinario e straordinario, della GL altre al risarcimento del danno endofamiliare.
Il convenuto non si è costituito, ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
E' quindi stata rimessa in decisione al Collegio, con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
2. – Dal certificato di nascita (doc. 1) risulta che (nata il [...]) è GL di Parte_3 [...]
e . Pt_1 CP_2
Sono stati sentiti come testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Può ritenersi provato che ha lasciato la casa familiare nel 2006 e da quel momento si è CP_2
totalmente disinteressato della GL, non ha provveduto al suo mantenimento e non ha mantenuto alcun contatto.
L'attrice allega di avere provveduto da quel momento da sola al mantenimento della Parte_1
GL. Allega ma non prova (poteva produrre contratto di lavoro, buste paga e dichiarazioni fiscali) di avere sempre lavorato con contratto a tempo indeterminato come dipendente presso il Centro
Commerciale Carrefour di Casalecchio di Reno, con stipendio mensile netto di euro 1.200 circa.
In realtà dalle stesse prove testimoniali risulta che anche dopo l'allontanamento di CP_2 [...]
con la GL , ha continuato ad abitare a casa dello zio, senza quindi Pt_1 Pt_2 CP_3
pagina 2 di 7 sostenere oneri abitativi, ed ha da questi ricevuto un aiuto economico (non indicato) per il mantenimento della GL, e ciò fino al momento della sua morte avvenuta nel 2018.
La stessa inoltre allega (pag. 2 atto di citazione e comparsa conclusionale), che alcuni anni prima Pt_1
della proposizione del presente giudizio (non è indicato quando) si è spostata (non è indicato il nome del marito), e che il marito ha contributo al mantenimento di . Pt_2
, dopo il 2006, non ha dunque provveduto da sola al mantenimento della GL , Parte_1 Pt_2
ma ha ricevuto l'aiuto economico di terzi ( e poi il marito). CP_3
Parte attrice allega che ha frequentato il liceo scienze umane di Bologna, Pt_2 Persona_1
lasciandolo al secondo anno. Poi si è iscritta ad una scuola serale, settore marketing, fino al quinto anno, ma è stata bocciata alla maturità nel 2019: non sono allegate né documentate le spese scolastiche sostenute dalla madre. Nell'anno 2009 è stata coinvolta in un incidente stradale (con concorso Pt_2
di colpa). Non allega l'eventuale successivo percorso e scelte scolastiche e lavorative. Allega soltanto, ma non documenta, che al momento della proposizione del presente giudizio (maggio 2022) Pt_2
svolgeva lavori saltuari (l'ultimo presso l'aeroporto di Bologna, un contratto di vigilanza della durata di
5 mesi: nulla però è stato prodotto). Successivamente a tale epoca nulla è indicato.
Parte attrice infine non allega né documenta (poteva ad esempio essere chiesto l'accesso alle banche dati) le condizioni economiche del convenuto CP_2
Non è quindi possibile alcun confronto tra le condizioni economiche dei genitori.
3. – chiede la condanna del convenuto al rimborso delle somme sborsate per il mantenimento Pt_1
della GL . Pt_2
Somme che così quantifica: la somma di € 250,00 al mese con decorrenza dal mese di gennaio 2007, quando aveva sei anni e mezzo, fino alla fine dell'anno 2014, inizio delle scuole superiori e quindi Pt_2 in totale € 3.000,00 all'anno e ciò con decorrenza dal 2007 per 8 anni (fino al 2014) e in totale € 24.000,00;
l'importo del mantenimento dovrà essere aumentato ad € 350,00 dal 2015 alla data di notificazione della presente citazione, attesa la crescita e le mutate esigenze della signorina Pertanto, dovrà Parte_2
essere corrisposta la somma di annua di € 4.200,00 dal 2015 e così per gli anni fino al 2021 e in totale
29.400,00 e sempre € 350,00 al mese per il periodo gennaio – maggio 2022 e quindi € 1.750,00. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo. Il convenuto dovrà corrispondere a la somma di Parte_1
€ 24.000,00 + 29.400,00 + 1.750,00 e così in totale € 55.250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Parte attrice quantifica in € 1.000,00 all'anno, con decorrenza dal 2007 al 2021 le spese straordinarie sopportate dalla madre per conto della GL e quindi complessivi € 15.000,00; quindi il padre sarà tenuto a versare la somma di € 7.500,00= ossia il 50% di quanto forfettariamente quantificato. La somma complessivamente richiesta ammonta ad € 62.650,00 (v. tabella pag. 7 conclusionale).
pagina 3 di 7 La domanda può essere solo in parte accolta.
Sulla base dei limitati elementi probatori acquisiti, può ritenersi presuntivamente provato il sacrificio economico affrontato dalla madre per il mantenimento della GL , seppure con Parte_1 Pt_2
l'aiuto di terzi (lo zio e poi il marito). CP_4
Il convenuto è dunque tenuto al mantenimento pro-quota con diritto al rimborso di quanto CP_2
sborsato dalla madre attrice.
Si può presuntivamente ritenere che l'attrice, che non ha mai sostenuto oneri abitativi, abbia destinato al mantenimento della GL circa un terzo del suo stipendio, e quindi euro 400.
Il contributo pro-quota dovuto dal convenuto per il mantenimento della GL , per il periodo da Pt_2
gennaio 2007 (domanda) a giugno 2018 (raggiungimento della maggiore età) può dunque essere presuntivamente quantificato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., nella somma minimale omnicomprensiva di euro 200,00 mensili (la metà di euro 400), e quindi in complessivi euro 27.600, calcolati all'attualità.
Non sono allegate né documentate spese cd. straordinarie, ad esempio quelle scolastiche e sanitarie, che non possono pertanto essere riconosciute.
Il convenuto va dunque condannato al pagamento della complessiva somma di € 27.600,00 in favore dell'attrice , oltre interessi legali. Parte_1
4. – Domanda relativa al rimborso per il mantenimento di dopo la maggiore età e fino a Pt_2
maggio 2022 (essendo in tali termini limitata la domanda).
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) ha analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute.
Secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”.
In particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruota la decisione, impone che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo:
- se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
pagina 4 di 7 - se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno “mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”.
Quanto all'onere della prova, la decisione in esame ha precisato: “L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.”
La Corte di cassazione, nella pronuncia citata poc'anzi, ha chiarito che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”.
Analizzando la situazione in esame alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, si deve affermare che la domanda di rimborso per il mantenimento successivo alla maggiore età è rimasta totalmente sfornita di prova.
Infatti le allegazioni, peraltro molto limitate e generiche, in ordine al percorso scolastico di , ed Pt_2 alla bocciatura alla maturità nell'anno 2019, nonché sui lavori saltuari successivamente svolti, sono prive di qualsiasi riscontro probatorio.
pagina 5 di 7 5. – Domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta da . Parte_3
ha chiesto la condanna del padre convenuto al risarcimento del danno, deve intendersi Parte_3
solo di quello non patrimoniale in relazione al tenore della domanda, derivante dal fatto di averla abbandonata quando aveva sei anni, e di avere da quel momento totalmente trascurato i suoi doveri di padre, con quantificazione del danno in via equitativa.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. tra le tante Cassazione civile sez.
I - 06/10/2021, n. 27139).
Con la precisazione che si deve evitare una duplicazione tra le somme dovute a titolo di mantenimento pro-quota con diritto al rimborso da parte della madre e quelle dovute per gli obblighi risarcitori nei confronti della GL.
Nel caso in esame può ritenersi provata la condotta del convenuto di violazione dei suoi doveri di padre nei confronti della GL . Pt_2
Ciò non è però sufficiente per l'accoglimento della domanda risarcitoria in quanto è necessario accertare quali siano stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall'assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico della bambina, nella fase evolutiva della sua vita.
Parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onore, non ha però fornito allegazioni specifiche né ha offerto alcun elemento di prova che consenta, anche in via presuntiva, un tale accertamento.
La domanda va dunque rigettata per difetto di prova.
6. – Spese di lite
Il convenuto prevalentemente soccombente in relazione alla domanda proposta da va Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria e/o di trattazione se effettivamente svolta, fase decisoria) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento, determinato il valore in relazione al criterio del decisum (da 26.000,01 a 52.000,00 euro) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
pagina 6 di 7 Nulla sulle spese nei confronti di la cui domanda risarcitoria è stata rigettata. Parte_3
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale
definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
I – in parziale accoglimento delle domande proposte da dichiara tenuto e condanna Parte_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 27.600,00 oltre interessi CP_2
legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo;
II – rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
Parte_3 CP_2
III – condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che CP_2 Parte_1
liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge;
IV – nulla sulle spese tra e . Parte_3 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2806/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ATTRICI contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero
Conclusioni
Attrici in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento del signor per non avere contributi al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della GL nata a [...] in data [...] Parte_2 con decorrenza dal gennaio 2007 alla data di notificazione del presente atto di citazione e per l'effetto condannare il signor a corrispondere alla signora madre di la CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 55.250,00= a titolo di mancata corresponsione di mantenimenti ordinari, con decorrenza dall'anno 2007 al maggio 2022, oltre ad € 7.500,00= quale contributo forfettario al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopportate sempre nel medesimo periodo e quindi in totale € 62.650,00= oltre ad interessi dal dovuto al saldo, ovvero ogni altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 condannare a risarcire alla GL il danno endofamiliare causato alla stessa CP_1 Parte_2
la parte attrice chiede sia quantificato in via equitativa. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con atto di citazione notificato il 11/5/2022, (27/10/1972) e Parte_1 Parte_3
(21/6/2000), residenti a [...]), hanno convenuto in giudizio CP_2
(21/6/1974), residente a [...].
Espongono che dalla relazione, poi cessata nel 2006, tra e è nata la GL Parte_1 CP_2
(21/6/2000), riconosciuta anche dal padre;
che a quando ha lasciato la casa famigliare Pt_2 CP_2
si è disinteressato della GL, non ha provveduto al suo mantenimento e non ha mantenuto alcun contatto.
Chiedono la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro CP_2
62.650,00, a titolo di mantenimento arretrato, ordinario e straordinario, della GL altre al risarcimento del danno endofamiliare.
Il convenuto non si è costituito, ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
E' quindi stata rimessa in decisione al Collegio, con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
2. – Dal certificato di nascita (doc. 1) risulta che (nata il [...]) è GL di Parte_3 [...]
e . Pt_1 CP_2
Sono stati sentiti come testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Può ritenersi provato che ha lasciato la casa familiare nel 2006 e da quel momento si è CP_2
totalmente disinteressato della GL, non ha provveduto al suo mantenimento e non ha mantenuto alcun contatto.
L'attrice allega di avere provveduto da quel momento da sola al mantenimento della Parte_1
GL. Allega ma non prova (poteva produrre contratto di lavoro, buste paga e dichiarazioni fiscali) di avere sempre lavorato con contratto a tempo indeterminato come dipendente presso il Centro
Commerciale Carrefour di Casalecchio di Reno, con stipendio mensile netto di euro 1.200 circa.
In realtà dalle stesse prove testimoniali risulta che anche dopo l'allontanamento di CP_2 [...]
con la GL , ha continuato ad abitare a casa dello zio, senza quindi Pt_1 Pt_2 CP_3
pagina 2 di 7 sostenere oneri abitativi, ed ha da questi ricevuto un aiuto economico (non indicato) per il mantenimento della GL, e ciò fino al momento della sua morte avvenuta nel 2018.
La stessa inoltre allega (pag. 2 atto di citazione e comparsa conclusionale), che alcuni anni prima Pt_1
della proposizione del presente giudizio (non è indicato quando) si è spostata (non è indicato il nome del marito), e che il marito ha contributo al mantenimento di . Pt_2
, dopo il 2006, non ha dunque provveduto da sola al mantenimento della GL , Parte_1 Pt_2
ma ha ricevuto l'aiuto economico di terzi ( e poi il marito). CP_3
Parte attrice allega che ha frequentato il liceo scienze umane di Bologna, Pt_2 Persona_1
lasciandolo al secondo anno. Poi si è iscritta ad una scuola serale, settore marketing, fino al quinto anno, ma è stata bocciata alla maturità nel 2019: non sono allegate né documentate le spese scolastiche sostenute dalla madre. Nell'anno 2009 è stata coinvolta in un incidente stradale (con concorso Pt_2
di colpa). Non allega l'eventuale successivo percorso e scelte scolastiche e lavorative. Allega soltanto, ma non documenta, che al momento della proposizione del presente giudizio (maggio 2022) Pt_2
svolgeva lavori saltuari (l'ultimo presso l'aeroporto di Bologna, un contratto di vigilanza della durata di
5 mesi: nulla però è stato prodotto). Successivamente a tale epoca nulla è indicato.
Parte attrice infine non allega né documenta (poteva ad esempio essere chiesto l'accesso alle banche dati) le condizioni economiche del convenuto CP_2
Non è quindi possibile alcun confronto tra le condizioni economiche dei genitori.
3. – chiede la condanna del convenuto al rimborso delle somme sborsate per il mantenimento Pt_1
della GL . Pt_2
Somme che così quantifica: la somma di € 250,00 al mese con decorrenza dal mese di gennaio 2007, quando aveva sei anni e mezzo, fino alla fine dell'anno 2014, inizio delle scuole superiori e quindi Pt_2 in totale € 3.000,00 all'anno e ciò con decorrenza dal 2007 per 8 anni (fino al 2014) e in totale € 24.000,00;
l'importo del mantenimento dovrà essere aumentato ad € 350,00 dal 2015 alla data di notificazione della presente citazione, attesa la crescita e le mutate esigenze della signorina Pertanto, dovrà Parte_2
essere corrisposta la somma di annua di € 4.200,00 dal 2015 e così per gli anni fino al 2021 e in totale
29.400,00 e sempre € 350,00 al mese per il periodo gennaio – maggio 2022 e quindi € 1.750,00. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo. Il convenuto dovrà corrispondere a la somma di Parte_1
€ 24.000,00 + 29.400,00 + 1.750,00 e così in totale € 55.250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Parte attrice quantifica in € 1.000,00 all'anno, con decorrenza dal 2007 al 2021 le spese straordinarie sopportate dalla madre per conto della GL e quindi complessivi € 15.000,00; quindi il padre sarà tenuto a versare la somma di € 7.500,00= ossia il 50% di quanto forfettariamente quantificato. La somma complessivamente richiesta ammonta ad € 62.650,00 (v. tabella pag. 7 conclusionale).
pagina 3 di 7 La domanda può essere solo in parte accolta.
Sulla base dei limitati elementi probatori acquisiti, può ritenersi presuntivamente provato il sacrificio economico affrontato dalla madre per il mantenimento della GL , seppure con Parte_1 Pt_2
l'aiuto di terzi (lo zio e poi il marito). CP_4
Il convenuto è dunque tenuto al mantenimento pro-quota con diritto al rimborso di quanto CP_2
sborsato dalla madre attrice.
Si può presuntivamente ritenere che l'attrice, che non ha mai sostenuto oneri abitativi, abbia destinato al mantenimento della GL circa un terzo del suo stipendio, e quindi euro 400.
Il contributo pro-quota dovuto dal convenuto per il mantenimento della GL , per il periodo da Pt_2
gennaio 2007 (domanda) a giugno 2018 (raggiungimento della maggiore età) può dunque essere presuntivamente quantificato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., nella somma minimale omnicomprensiva di euro 200,00 mensili (la metà di euro 400), e quindi in complessivi euro 27.600, calcolati all'attualità.
Non sono allegate né documentate spese cd. straordinarie, ad esempio quelle scolastiche e sanitarie, che non possono pertanto essere riconosciute.
Il convenuto va dunque condannato al pagamento della complessiva somma di € 27.600,00 in favore dell'attrice , oltre interessi legali. Parte_1
4. – Domanda relativa al rimborso per il mantenimento di dopo la maggiore età e fino a Pt_2
maggio 2022 (essendo in tali termini limitata la domanda).
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) ha analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute.
Secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”.
In particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruota la decisione, impone che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo:
- se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
pagina 4 di 7 - se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno “mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”.
Quanto all'onere della prova, la decisione in esame ha precisato: “L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.”
La Corte di cassazione, nella pronuncia citata poc'anzi, ha chiarito che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”.
Analizzando la situazione in esame alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, si deve affermare che la domanda di rimborso per il mantenimento successivo alla maggiore età è rimasta totalmente sfornita di prova.
Infatti le allegazioni, peraltro molto limitate e generiche, in ordine al percorso scolastico di , ed Pt_2 alla bocciatura alla maturità nell'anno 2019, nonché sui lavori saltuari successivamente svolti, sono prive di qualsiasi riscontro probatorio.
pagina 5 di 7 5. – Domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta da . Parte_3
ha chiesto la condanna del padre convenuto al risarcimento del danno, deve intendersi Parte_3
solo di quello non patrimoniale in relazione al tenore della domanda, derivante dal fatto di averla abbandonata quando aveva sei anni, e di avere da quel momento totalmente trascurato i suoi doveri di padre, con quantificazione del danno in via equitativa.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. tra le tante Cassazione civile sez.
I - 06/10/2021, n. 27139).
Con la precisazione che si deve evitare una duplicazione tra le somme dovute a titolo di mantenimento pro-quota con diritto al rimborso da parte della madre e quelle dovute per gli obblighi risarcitori nei confronti della GL.
Nel caso in esame può ritenersi provata la condotta del convenuto di violazione dei suoi doveri di padre nei confronti della GL . Pt_2
Ciò non è però sufficiente per l'accoglimento della domanda risarcitoria in quanto è necessario accertare quali siano stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall'assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico della bambina, nella fase evolutiva della sua vita.
Parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onore, non ha però fornito allegazioni specifiche né ha offerto alcun elemento di prova che consenta, anche in via presuntiva, un tale accertamento.
La domanda va dunque rigettata per difetto di prova.
6. – Spese di lite
Il convenuto prevalentemente soccombente in relazione alla domanda proposta da va Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria e/o di trattazione se effettivamente svolta, fase decisoria) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento, determinato il valore in relazione al criterio del decisum (da 26.000,01 a 52.000,00 euro) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
pagina 6 di 7 Nulla sulle spese nei confronti di la cui domanda risarcitoria è stata rigettata. Parte_3
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale
definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
I – in parziale accoglimento delle domande proposte da dichiara tenuto e condanna Parte_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 27.600,00 oltre interessi CP_2
legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo;
II – rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
Parte_3 CP_2
III – condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che CP_2 Parte_1
liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge;
IV – nulla sulle spese tra e . Parte_3 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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