Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2802
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Sentenza 30 gennaio 2024

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In tema di imposta di registro per la cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, estensibile alla direttiva n. 08/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 1969, la base imponibile va determinata tenendo conto del valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri ad essi inerenti, con esclusione di quelli non collegati all'oggetto del trasferimento, sussistendo l'inerenza non solo quando gli investimenti, ovvero le passività, siano riferibili ad operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa.

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale, in virtù del combinato disposto degli artt. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto dal cit. art. 2, comma 4, che ha la funzione di parametro minimo del valore d'avviamento, di talché la capacità di profitto dell'azienda si presume non inferiore a quella risultante dall'applicazione di tale coefficiente, anche ove l'amministrazione finanziaria ne abbia utilizzato uno inferiore, salva la prova contraria del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2802
    Data del deposito : 30 gennaio 2024

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