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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 2450/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa LL SI OR, ha pronunciato all'udienza del 16 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2450/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con gli avv.ti Alessandro Marini e Donatella Quattrociocchi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t
[...]
Elettivamente domiciliato in Frosinone Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bellassai, giusta procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
[...]
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., e ha
[...] chiesto di “- accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e mobilità;
- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992;
- dichiarare altresì che l' in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo le altre competenze;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_1 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 105,61) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 3.792,92 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione moneta-ria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere titolare, a decorrere dal 1.6.2020, del trattamento pensionistico n. 10058742 Cat. VO per un importo in pagamento di € 1.815,65; -che dall'estratto conto previdenziale in atti (Doc. 2 – 4), nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, il ricorrente ha usufruito di vari periodi di CIG, mobilità e malattia che l' ha computato ai fini della misura CP_1 del trattamento pensionistico;
-che in particolare i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono di seguito specificati:
• Anno 1992 (n. 3 settimane di malattia di cui 2 ad integrazione)
• Anno 1993 (n. 4 settimane di malattia di cui 2 ad integrazione)
• Anno 1994 (n. 4 settimane di malattia e congedi ad integrazione n. 45 settimana di maternità)
• Anno 1995 (n. 26 settimane di maternità)
• Anno 1996 (n. 4 settimane di malattia di cui 3 ad integrazione)
• Anno 1996 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione)
• Anno 2013 (n. 23 settimane di cassa integrazione)
• Anno 2013 (n. 28 settimane di mobilità)
• Anno 2014 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2015 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2016 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2017 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2018 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2019 (n. 52 settimane di mobilità)
-che nel nostro sistema pensionistico, in presenza di eventi meritevoli di tutela sociale come la malattia e la mobilità, l' CP_1
è obbligato ad intervenire sulla retribuzione corrisposta in misura ridotta dal datore di lavoro (e che è diversamente disciplinata dai diversi CCNL di categoria), al fine di integrarne virtualmente l'importo e così raggiungere quanto potenzialmente avrebbe percepito ove avesse regolarmente lavorato;
-di aver presentato domanda diretta al corretto calcolo della contribuzione figurativa sia relativa alla malattia, che alla CIG e mobilità, rimasta tuttavia inevasa. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che l' non ha CP_1 correttamente valorizzato, ai fini pensionistici, i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al 2019.
Ha in particolare dedotto che l'illegittimo andamento decrescente della retribuzione imponibile dei periodi di CIG dal 2013, rispetto alla retribuzione imponibile calcolata dallo stesso Istituto e l'illegittimo disallineamento tra retribuzione media settimanale calcolata per i periodi di CIG dell'anno 2013, come correttamente rivalutata, e quella relativa ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, nonostante le due contribuzioni figurative avessero la medesima retribuzione di riferimento e la medesima base imponibile (ovvero la retribuzione globale fruita prima di essere collocato in c.i.g.).
Parte ricorrente ha infatti evidenziato che la retribuzione media settimanale relativa al periodo di mobilità anno 2013, anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello quantificato dall'Istituto per la CIG del medesimo anno (ovvero 548,01) così come, negli anni, rivalutato ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980 (indice Istat FOI), reca al contrario l'inferiore importo di 500,39.
Con riguardo invece ai periodi di assenza per malattia, parte ricorrente ha dedotto che l' - nel calcolare la media delle CP_1 retribuzioni settimanali (ai fini della determinazione della retribuzione figurativa) – aveva escluso, per i periodi antecedenti l'evento figurativo, l'intera retribuzione imponibile fruita in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, escludendo dal calcolo le c.d. altre competenze e così violando l'art. 8, commi 1, 2 e 3 della L. n. 155/1981 (così come interpretato dalla Cass. n.16313/2004 e seguenti).
Ha in conclusione chiesto la condanna dell'ente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di titolarità, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità, giusta applicazione delle norme richiamate in atti. Si è costituito l' e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza della CP_1 domanda ex art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/70 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.L. 98/2011.
Nel merito, l' ha chiesto di respingere il ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa rivendicata.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 16.07.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Con il presente ricorso, parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa a titolo di malattia con riguardo ai periodi relativa agli anni 1992,1993, 1994, 1995, 1996, nonché i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al 2019.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che l' , in relazione CP_1 ai dati contenuti negli estratti , in palese violazione dell'art. CP_1
8, commi 1, 2 e 3 della legge 155/1981 non ha incluso l'intera retribuzione imponibile fruita in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi escludendo illegittimamente dal calcolo una cospicua parte della retribuzione, ovvero le c.d. altre competenze (13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, lavoro straordinario ecc). Ha altresì richiamato l'art. 8 comma 4 l. 155 cit. e l'art. 7, comma 1 e 9 l. 223/1991 per quanto concerne i periodi di mobilità e l'art. 8, comma 4 L. 155/1981 per quanto concerne i periodi di CIG e mobilità.
In via preliminare, sulla eccepita decadenza, deve premettersi che l'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art 6 del D.L. n. 103 del 29 marzo 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) ha poi disposto che: “I termini previsti dall'art. 47 , commi 2^ e 3^ del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1^ hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111/2011, ha esteso il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 cit. anche alle prestazioni riconosciute in modo parziale.
In particolare, ha aggiunto all'art. 47 un ultimo comma del seguente tenore “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Con la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno 2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. Ed invero nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […] 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale
[…]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/ 2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Cassazione, deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione.
Alla luce dei predetti principi, la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati in epoca antecedente al 12 Luglio 2024, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 12 Luglio 2024.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di ricalcolo di prestazione a domanda (malattia-mobilità-CIG) si applica, ai sensi dell'art. 47 comma 6 bis d.l. n. 98/2011, la prescrizione quinquennale dei ratei decorrenti dalle domande amministrative del 11.10.2022 (all. 5, e 6 ricorso).
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia sia stata regolata, in successione, da due diverse normative.
Per la contribuzione figurativa per malattia accreditata fino 31 dicembre 2004, vigeva l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il cui primo comma stabiliva che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
La Cassazione, a partire dalla sentenza 19 agosto 2004, n. 16313 (conformi, tra le molte, Cass. n. 19234/2007; n. 17502/2009), ha ritenuto che nella determinazione del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” si debba tener conto anche degli emolumenti extramensili, come i ratei delle mensilità aggiuntive, o l'indennità sostituiva delle ferie non godute.
Ha ancora precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n.17990/2010 che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso (in tal senso Cass. n.1898/1997; Cass. n.3630/1999; Cass. 5002/1999).
Tali conclusioni valgono in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue
Di conseguenza, alla stregua dell'art. 8, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che la contribuzione figurativa per malattia accreditata al ricorrente negli anni analiticamente indicati nel ricorso deve essere calcolata tenendo conto del maggior valore retributivo derivante dal computo nella base imponibile delle competenze extramensili.
Nella memoria di costituzione, l'Ente si limita a riportare le proprie interne prassi operative (Delibere e Circolari interne) che tuttavia delineano una linea interpretativa contraria all'insegnamento dalla Corte di Cassazione che, come detto, impone di computare nel calcolo l'intero imponibile contributivo e non come sostenuto dall'Ente la retribuzione corrente (ovvero l'imponibile contributivo meno le altre competenza).
L'assunto dell' è quindi privo di ogni fondamento ed è del CP_1 tutto inconferente.
L' invero da atto che nel calcolare la malattia ad integrazione, CP_1 anzichè prendere le mosse dalla intera retribuzione imponibile, prende a riferimento la retribuzione corrente escludendo per tabulas le retribuzioni extramensili e così penalizzando economicamente il pensionato (fatto pacifico).
Orbene, come detto, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr. Cass. n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n.17502/2009; Cass., n.17990/2010).
Tali conclusioni valgono quindi in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue. Alla luce delle osservazioni descritte, va accertato il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia attraverso il computo degli emolumenti extramensili per l'anno 1992,1993,1994, 1995 e 1996.
La domanda sul punto appare quindi fondata.
Per mera completezza, si osserva che per il periodo successivo al 2004, che tuttavia non riguarda il caso di specie, è, invece, applicabile l'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”), a mente de quale: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Va evidenziato, in linea generale, che per le contribuzioni figurative accreditate dal 1 gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, anche il rateo delle competenze extramensili (cfr. Cass., Sez. Lav., 10 novembre 2021, n. 33202).
Quanto alla contribuzione figurativa per i periodi nei quali l'attore ha fruito dell'indennità CIG e mobilità dal 2009 al 2016, va osservato che l' ha sostenuto che il ricorrente ha CP_1 illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge 183/2010. Va brevemente inquadrata la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di
“retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, per detta retribuzione di riferimento, ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980, è prevista, a partire dal 1.1.1995, la rivalutazione dell'80% derivante dall'aumento dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Infine, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in cui al ricorrente sono stati riconosciuti i contributi figurativi per mobilità, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione con del 14.3.2018 n. 6161 emessa in tema di retribuzione pensionabile in costanza di periodi di mobilità, che ha confermato un orientamento già espresso sin dal 2007, e ha così statuito “La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; e l'art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti " nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro". Pertanto, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente. Il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa Corte ha già chiarito in più occasioni;
affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sul punto invero, va osservato che l' si è limitato a CP_1 sostenere che il ricorrente ha illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge 183/2010.
In realtà, il ricorrente ha solo – e fondatamente - evidenziato di Part aver goduto la e la mobilità in continuità (cfr. estratto dal 2013 al 2019) e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo, ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato, come chiarito da Cass n. 6161/2018.
In altri termini, il richiamo dell'art. 40 legge 183/2010 nel caso specifico, è del tutto irrilevante perché il ricorrente, nel fare esclusivamente leva all'identità di disciplina delle due contribuzioni figurative, prende le mosse dal valore della RMS calcolata dallo stesso Istituto per la CIG del primo anno (ovvero il 2013), rimarcando poi esclusivamente il successivo illegittimo andamento decrescente della successiva contribuzione figurativa.
Parte ricorrente, pertanto – preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso per la CIG dell'anno 2013 si è CP_1 limitato a chiedere di riallineare l'importo della retribuzione imponibile del precedente periodo di CIG a quello stabilito dall' per la mobilità, avendo ravvisato, per la CIG, una CP_1 retribuzione media settimanale illegittimamente inferiore nell'estratto INPS (€ 548,01 cfr., sul punto, Corte Appello di Perugia n.200/2022).
Pertanto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, deve ritenersi che, contrariamente da quanto sostenuto dall' , nel concetto di retribuzione globale che concorre alla CP_1 base di calcolo dell'indennità di mobilità ai fini pensionistici, devono necessariamente rientrare i ratei di mensilità aggiuntive (ovvero 13^ e 14^ mensilità, quest'ultima ove esistente) a cui devono aggiungersi tutte le eventuali altre maggiorazioni che rientrino nella normale retribuzione.
In altri termini, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'integrazione salariale deve necessariamente ricomprendere la retribuzione globale (pacificamente comprensiva delle ultramensilità) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare.
Tutto ciò chiarito, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto degli emolumenti che, nell'estratto conto , sono stati annoverati sotto al codice CP_1
340 per la cassa integrazione e sotto al codice 319 per la malattia.
Inoltre, dal conteggio attoreo depositato come allegato n. 16 ricorso emerge che - a seguito del corretto calcolo della Part contribuzione figurativa per operato effettuando l'allineamento tra la mobilità del 2013, così come calcolata dall' , e la CIG del medesimo anno, e per la malattia, nl CP_1 senso sopraindicato, la differenza sul rateo pensionistico per l'attore ammonta ad €. 105,61.
In particolare, l' ha contestato il conteggio della parte CP_1 ricorrente solo genericamente, deducendo l'erroneità dei calcoli prospettati da parte avversa, per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità che per quanto riguarda i ratei pensionistici pretesi ed evidenziando che in realtà l'imponibile contestato è stato esattamente quantificato dall'ente alla luce delle norme e disposizioni regolamentari.
I conteggi allegati al ricorso possono quindi essere posti alla base della presente decisione.
Per le svolte considerazioni, in definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_3 CP_1
12.7.2024, nella causa iscritta al n. 2450/2024 R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara che la sig.ra Sig. , titolare Parte_3 della pensione n. 10058742 Cat. VO nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia/donazione sangue, mobilità e CIG;
b) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di CIG e mobilità ha, quanto ai periodi di CIG del 2013 omesso la prescritta rivalutazione della retribuzione imponibile secondo l'indice F.O.I. e, quanto ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non parametrata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG, così come rivalutata secondo l'indice F.O.I.; c) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia/donazione sangue, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo le altre competenze;
d) Condanna l , alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente, con decorrenza dal 12.7.2021, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia, mobilità e CIG tenendo conto di quanto sopra, e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle differenze di rateo CP_1 mensile sulla pensione n. 10058742 Cat. VO pari ad € 105,61, con decorrenza dal 12.7.2021 ed al pagamento delle somme differenziali maturate dal 12.7.2021, pari ad € 3792,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
e) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 17 Luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
LL SI OR
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa LL SI OR, ha pronunciato all'udienza del 16 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2450/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con gli avv.ti Alessandro Marini e Donatella Quattrociocchi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t
[...]
Elettivamente domiciliato in Frosinone Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bellassai, giusta procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
[...]
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., e ha
[...] chiesto di “- accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e mobilità;
- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992;
- dichiarare altresì che l' in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo le altre competenze;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_1 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 105,61) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 3.792,92 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione moneta-ria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere titolare, a decorrere dal 1.6.2020, del trattamento pensionistico n. 10058742 Cat. VO per un importo in pagamento di € 1.815,65; -che dall'estratto conto previdenziale in atti (Doc. 2 – 4), nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, il ricorrente ha usufruito di vari periodi di CIG, mobilità e malattia che l' ha computato ai fini della misura CP_1 del trattamento pensionistico;
-che in particolare i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono di seguito specificati:
• Anno 1992 (n. 3 settimane di malattia di cui 2 ad integrazione)
• Anno 1993 (n. 4 settimane di malattia di cui 2 ad integrazione)
• Anno 1994 (n. 4 settimane di malattia e congedi ad integrazione n. 45 settimana di maternità)
• Anno 1995 (n. 26 settimane di maternità)
• Anno 1996 (n. 4 settimane di malattia di cui 3 ad integrazione)
• Anno 1996 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione)
• Anno 2013 (n. 23 settimane di cassa integrazione)
• Anno 2013 (n. 28 settimane di mobilità)
• Anno 2014 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2015 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2016 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2017 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2018 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2019 (n. 52 settimane di mobilità)
-che nel nostro sistema pensionistico, in presenza di eventi meritevoli di tutela sociale come la malattia e la mobilità, l' CP_1
è obbligato ad intervenire sulla retribuzione corrisposta in misura ridotta dal datore di lavoro (e che è diversamente disciplinata dai diversi CCNL di categoria), al fine di integrarne virtualmente l'importo e così raggiungere quanto potenzialmente avrebbe percepito ove avesse regolarmente lavorato;
-di aver presentato domanda diretta al corretto calcolo della contribuzione figurativa sia relativa alla malattia, che alla CIG e mobilità, rimasta tuttavia inevasa. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che l' non ha CP_1 correttamente valorizzato, ai fini pensionistici, i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al 2019.
Ha in particolare dedotto che l'illegittimo andamento decrescente della retribuzione imponibile dei periodi di CIG dal 2013, rispetto alla retribuzione imponibile calcolata dallo stesso Istituto e l'illegittimo disallineamento tra retribuzione media settimanale calcolata per i periodi di CIG dell'anno 2013, come correttamente rivalutata, e quella relativa ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, nonostante le due contribuzioni figurative avessero la medesima retribuzione di riferimento e la medesima base imponibile (ovvero la retribuzione globale fruita prima di essere collocato in c.i.g.).
Parte ricorrente ha infatti evidenziato che la retribuzione media settimanale relativa al periodo di mobilità anno 2013, anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello quantificato dall'Istituto per la CIG del medesimo anno (ovvero 548,01) così come, negli anni, rivalutato ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980 (indice Istat FOI), reca al contrario l'inferiore importo di 500,39.
Con riguardo invece ai periodi di assenza per malattia, parte ricorrente ha dedotto che l' - nel calcolare la media delle CP_1 retribuzioni settimanali (ai fini della determinazione della retribuzione figurativa) – aveva escluso, per i periodi antecedenti l'evento figurativo, l'intera retribuzione imponibile fruita in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, escludendo dal calcolo le c.d. altre competenze e così violando l'art. 8, commi 1, 2 e 3 della L. n. 155/1981 (così come interpretato dalla Cass. n.16313/2004 e seguenti).
Ha in conclusione chiesto la condanna dell'ente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di titolarità, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità, giusta applicazione delle norme richiamate in atti. Si è costituito l' e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza della CP_1 domanda ex art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/70 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.L. 98/2011.
Nel merito, l' ha chiesto di respingere il ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa rivendicata.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 16.07.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Con il presente ricorso, parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa a titolo di malattia con riguardo ai periodi relativa agli anni 1992,1993, 1994, 1995, 1996, nonché i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al 2019.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che l' , in relazione CP_1 ai dati contenuti negli estratti , in palese violazione dell'art. CP_1
8, commi 1, 2 e 3 della legge 155/1981 non ha incluso l'intera retribuzione imponibile fruita in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi escludendo illegittimamente dal calcolo una cospicua parte della retribuzione, ovvero le c.d. altre competenze (13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, lavoro straordinario ecc). Ha altresì richiamato l'art. 8 comma 4 l. 155 cit. e l'art. 7, comma 1 e 9 l. 223/1991 per quanto concerne i periodi di mobilità e l'art. 8, comma 4 L. 155/1981 per quanto concerne i periodi di CIG e mobilità.
In via preliminare, sulla eccepita decadenza, deve premettersi che l'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art 6 del D.L. n. 103 del 29 marzo 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) ha poi disposto che: “I termini previsti dall'art. 47 , commi 2^ e 3^ del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1^ hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111/2011, ha esteso il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 cit. anche alle prestazioni riconosciute in modo parziale.
In particolare, ha aggiunto all'art. 47 un ultimo comma del seguente tenore “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Con la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno 2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. Ed invero nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […] 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale
[…]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/ 2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Cassazione, deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione.
Alla luce dei predetti principi, la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati in epoca antecedente al 12 Luglio 2024, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 12 Luglio 2024.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di ricalcolo di prestazione a domanda (malattia-mobilità-CIG) si applica, ai sensi dell'art. 47 comma 6 bis d.l. n. 98/2011, la prescrizione quinquennale dei ratei decorrenti dalle domande amministrative del 11.10.2022 (all. 5, e 6 ricorso).
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia sia stata regolata, in successione, da due diverse normative.
Per la contribuzione figurativa per malattia accreditata fino 31 dicembre 2004, vigeva l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il cui primo comma stabiliva che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
La Cassazione, a partire dalla sentenza 19 agosto 2004, n. 16313 (conformi, tra le molte, Cass. n. 19234/2007; n. 17502/2009), ha ritenuto che nella determinazione del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” si debba tener conto anche degli emolumenti extramensili, come i ratei delle mensilità aggiuntive, o l'indennità sostituiva delle ferie non godute.
Ha ancora precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n.17990/2010 che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso (in tal senso Cass. n.1898/1997; Cass. n.3630/1999; Cass. 5002/1999).
Tali conclusioni valgono in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue
Di conseguenza, alla stregua dell'art. 8, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che la contribuzione figurativa per malattia accreditata al ricorrente negli anni analiticamente indicati nel ricorso deve essere calcolata tenendo conto del maggior valore retributivo derivante dal computo nella base imponibile delle competenze extramensili.
Nella memoria di costituzione, l'Ente si limita a riportare le proprie interne prassi operative (Delibere e Circolari interne) che tuttavia delineano una linea interpretativa contraria all'insegnamento dalla Corte di Cassazione che, come detto, impone di computare nel calcolo l'intero imponibile contributivo e non come sostenuto dall'Ente la retribuzione corrente (ovvero l'imponibile contributivo meno le altre competenza).
L'assunto dell' è quindi privo di ogni fondamento ed è del CP_1 tutto inconferente.
L' invero da atto che nel calcolare la malattia ad integrazione, CP_1 anzichè prendere le mosse dalla intera retribuzione imponibile, prende a riferimento la retribuzione corrente escludendo per tabulas le retribuzioni extramensili e così penalizzando economicamente il pensionato (fatto pacifico).
Orbene, come detto, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr. Cass. n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n.17502/2009; Cass., n.17990/2010).
Tali conclusioni valgono quindi in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue. Alla luce delle osservazioni descritte, va accertato il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia attraverso il computo degli emolumenti extramensili per l'anno 1992,1993,1994, 1995 e 1996.
La domanda sul punto appare quindi fondata.
Per mera completezza, si osserva che per il periodo successivo al 2004, che tuttavia non riguarda il caso di specie, è, invece, applicabile l'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”), a mente de quale: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Va evidenziato, in linea generale, che per le contribuzioni figurative accreditate dal 1 gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, anche il rateo delle competenze extramensili (cfr. Cass., Sez. Lav., 10 novembre 2021, n. 33202).
Quanto alla contribuzione figurativa per i periodi nei quali l'attore ha fruito dell'indennità CIG e mobilità dal 2009 al 2016, va osservato che l' ha sostenuto che il ricorrente ha CP_1 illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge 183/2010. Va brevemente inquadrata la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di
“retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, per detta retribuzione di riferimento, ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980, è prevista, a partire dal 1.1.1995, la rivalutazione dell'80% derivante dall'aumento dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Infine, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in cui al ricorrente sono stati riconosciuti i contributi figurativi per mobilità, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione con del 14.3.2018 n. 6161 emessa in tema di retribuzione pensionabile in costanza di periodi di mobilità, che ha confermato un orientamento già espresso sin dal 2007, e ha così statuito “La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; e l'art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti " nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro". Pertanto, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente. Il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa Corte ha già chiarito in più occasioni;
affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sul punto invero, va osservato che l' si è limitato a CP_1 sostenere che il ricorrente ha illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge 183/2010.
In realtà, il ricorrente ha solo – e fondatamente - evidenziato di Part aver goduto la e la mobilità in continuità (cfr. estratto dal 2013 al 2019) e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo, ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato, come chiarito da Cass n. 6161/2018.
In altri termini, il richiamo dell'art. 40 legge 183/2010 nel caso specifico, è del tutto irrilevante perché il ricorrente, nel fare esclusivamente leva all'identità di disciplina delle due contribuzioni figurative, prende le mosse dal valore della RMS calcolata dallo stesso Istituto per la CIG del primo anno (ovvero il 2013), rimarcando poi esclusivamente il successivo illegittimo andamento decrescente della successiva contribuzione figurativa.
Parte ricorrente, pertanto – preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso per la CIG dell'anno 2013 si è CP_1 limitato a chiedere di riallineare l'importo della retribuzione imponibile del precedente periodo di CIG a quello stabilito dall' per la mobilità, avendo ravvisato, per la CIG, una CP_1 retribuzione media settimanale illegittimamente inferiore nell'estratto INPS (€ 548,01 cfr., sul punto, Corte Appello di Perugia n.200/2022).
Pertanto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, deve ritenersi che, contrariamente da quanto sostenuto dall' , nel concetto di retribuzione globale che concorre alla CP_1 base di calcolo dell'indennità di mobilità ai fini pensionistici, devono necessariamente rientrare i ratei di mensilità aggiuntive (ovvero 13^ e 14^ mensilità, quest'ultima ove esistente) a cui devono aggiungersi tutte le eventuali altre maggiorazioni che rientrino nella normale retribuzione.
In altri termini, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'integrazione salariale deve necessariamente ricomprendere la retribuzione globale (pacificamente comprensiva delle ultramensilità) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare.
Tutto ciò chiarito, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto degli emolumenti che, nell'estratto conto , sono stati annoverati sotto al codice CP_1
340 per la cassa integrazione e sotto al codice 319 per la malattia.
Inoltre, dal conteggio attoreo depositato come allegato n. 16 ricorso emerge che - a seguito del corretto calcolo della Part contribuzione figurativa per operato effettuando l'allineamento tra la mobilità del 2013, così come calcolata dall' , e la CIG del medesimo anno, e per la malattia, nl CP_1 senso sopraindicato, la differenza sul rateo pensionistico per l'attore ammonta ad €. 105,61.
In particolare, l' ha contestato il conteggio della parte CP_1 ricorrente solo genericamente, deducendo l'erroneità dei calcoli prospettati da parte avversa, per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità che per quanto riguarda i ratei pensionistici pretesi ed evidenziando che in realtà l'imponibile contestato è stato esattamente quantificato dall'ente alla luce delle norme e disposizioni regolamentari.
I conteggi allegati al ricorso possono quindi essere posti alla base della presente decisione.
Per le svolte considerazioni, in definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_3 CP_1
12.7.2024, nella causa iscritta al n. 2450/2024 R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara che la sig.ra Sig. , titolare Parte_3 della pensione n. 10058742 Cat. VO nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia/donazione sangue, mobilità e CIG;
b) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di CIG e mobilità ha, quanto ai periodi di CIG del 2013 omesso la prescritta rivalutazione della retribuzione imponibile secondo l'indice F.O.I. e, quanto ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non parametrata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG, così come rivalutata secondo l'indice F.O.I.; c) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia/donazione sangue, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo le altre competenze;
d) Condanna l , alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente, con decorrenza dal 12.7.2021, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia, mobilità e CIG tenendo conto di quanto sopra, e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle differenze di rateo CP_1 mensile sulla pensione n. 10058742 Cat. VO pari ad € 105,61, con decorrenza dal 12.7.2021 ed al pagamento delle somme differenziali maturate dal 12.7.2021, pari ad € 3792,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
e) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 17 Luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
LL SI OR