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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 54927 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Valenti (C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._1
- appellante -
e
(C.F. ), domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, in Largo Ugo Bartolomei n.5;
- appellata contumace - nonchè
domiciliata in Roma, alla Via Jesolo n. 10. CP_2
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12777/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 14/05/2023, pubblicata il successivo
06/06/2023, ad esito del giudizio iscritto al n. 44346/2021 R.G. conclusioni per «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, in Parte_1
accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno della cessionaria del Parte_1
credito risarcitorio del sig. ; 2) dichiarare la civile Parte_2
1 responsabilità della sig.ra , proprietaria della vettura Ford Ka CP_2
targata EW002KT, condotta dal sig. , nel sinistro per cui è Parte_3
causa; 3) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido, in regime di risarcimento ordinario ex art. 148 cod. assicurazioni al pagamento in favore della società istante della complessiva somma di € 2.103,72 per le opere di riparazione eseguite sul veicolo di proprietà del cedente, sig.
, come da fattura in atti, dal dì dell'evento fino al Parte_2
soddisfo. Dall'importo di cui sopra dovrà essere defalcata la somma di €
1.035,96, comprensiva di sorte e interessi legali, già pagati dalla compagnia di assicurazioni. Con vittorie di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 04/12/2023, la Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la e Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza n. 12777/2023, CP_2
pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 14/05/2023 e pubblicata il successivo 06/06/2023.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente a Parte_2
, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma le
[...]
odierne appellate, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 17/01/2020 in Roma, alla via Portuense, tra la l'autovettura “Honda Civic” - tg. CC753VL – (di proprietà di
[...]
, il quale ha successivamente ceduto all'appellante il credito Parte_2
risarcitorio per cui si procede) e la “Ford Ka” - tg. EW002KT- di proprietà di e condotta da;
che, in particolare, in primo CP_2 Parte_3
grado, l'attore chiedeva il risarcimento di € 6.997,98 per le Parte_2
lesioni da esso riportate a seguito del sinistro, mentre la Parte_1
invocava il risarcimento della somma di € 2.103,72 (credito cedutole dal primo) corrispondente al complessivo ammontare dell'importo delle riparazioni eseguite per far fronte ai danni materiali riportati dalla vettura;
2 iscritta la causa a ruolo al n. 44346/2021 R.G., in data 10/03/2022 si costituiva tardivamente la la quale, pur non contestando Controparte_1
l'an della pretesa risarcitoria, sollevava dubbi circa l'effettivo ammontare dei danni lamentati, ritenendo satisfattiva la somma già offerta in via stragiudiziale in favore di (pari ad € 200,00) e Parte_4
riportandosi alla relazione tecnica predisposta dal perito assicurativo per quanto concerne i danni materiali subiti dalla vettura, da quantificare – a suo dire – in complessivi € 800,00; di contro, la convenuta CP_2
restava contumace;
che, ad esito del giudizio, con la sentenza n.12777/2023, il giudicante accoglieva la domanda e - nel ritenere congrua la quantificazione del danno indicata dalla PA assicurativa, sulla base dell'esiguo valore commerciale del mezzo – condannava la l risarcimento (per equivalente) della somma di CP_1
€ 1.000,00 in favore della nonché della differenza di € Parte_1
469,50 per i danni fisici subiti da (precedentemente Parte_2
quantificati tramite apposita Ctu medico-legale), compensando le spese di lite;
che, avverso tale statuizione la proponeva appello Parte_1
con riguardo a tutti i suoi capi, chiedendo all'odierno giudicante di accertare il diritto al risarcimento del danno della Parte_1
(cessionaria del credito risarcitorio di ), dichiarare la Parte_2
responsabilità civile di nella causazione del sinistro in CP_2
discussione e, per l'effetto, condannare la l risarcimento della CP_1
complessiva somma di € 2.103,72 (pari all'ammontare delle riparazioni eseguite sul veicolo di proprietà del cedente), con detrazione della somma di € 1.000,00 già ricevuta in ragione della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame i seguenti motivi: a) «Errore di diritto. Violazione degli artt. 2058,
2727, 2729 e degli artt. 1223 e 1226 Cc. Errore di diritto violazione dell'art.
320 Cpc. Errata valutazione delle risultanze documentali illogicità e
3 incomprensibilità della motivazione»; b) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 Cpc».
4. Di contro, e (quest'ultima contumace Controparte_1 CP_2
anche in primo grado) non si costituivano in giudizio.
5. Alla prima udienza del 23/05/2024, il giudicante rinviava la causa al
12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni;
in pari data, rinviava al
20/03/2025 per la decisione;
indi, lette le note pervenute, tratteneva la stessa in decisione.
6. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia delle convenute e , le quali, nonostante la rituale Controparte_1 CP_2
notifica dell'appello non hanno inteso costituirsi in giudizio (v. ricevuta di consegna notifica a mezzo pec del 29/11/2023 e avvenuta consegna in mani di n data 09/01/2024). Persona_1
7. L'appello proposto da è infondato e merita di essere Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
8. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza di prime cure in quanto, a suo dire, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel calcolare l'importo risarcitorio ad essa dovuto in ragione del sinistro occorso in Roma in data 17/01/2020. Più precisamente, narrava: di aver inoltrato alla una fattura di € CP_1
2.103,72 (datata 4/3/2021 a distanza di oltre un anno dal sinistro) per la riparazione (già effettuata) del veicolo danneggiato;
che, di contro,
l'Assicurazione aveva prodotto una perizia in cui un tecnico fiduciario aveva accertato l'antieconomicità delle relative riparazioni e stimato il valore ante sinistro del mezzo in € 1.000,00; che, inoltre, il primo giudice, pur avendo ordinato lo stralcio della documentazione depositata dalla
PA (in ragione della sua tardiva costituzione), aveva ritenuto congruo il citato quantum, liquidando il danno materiale per equivalente;
che, infatti, aveva convalidato sia pure per via equitativa la valutazione del danno fornita dalla nonostante l'odierna appellante avesse CP_1
4 altresì depositato una relazione sul valore di mercato di veicoli simili a dimostrazione della congruità della fattura emessa (allegato n. 17).
9. Ciò posto, rileva il decidente che, innanzitutto, non è in discussione la responsabilità del sinistro, ed infatti, nonostante entrambi i convenuti siano rimasti contumaci nel presente giudizio, in primo grado la CP_1
non ha dedotto specifiche contestazioni sull'an della pretesa
[...]
risarcitoria, non avendo negato la responsabilità della propria assicurata
, proprietaria della Ford Ka, condotta da al CP_2 Parte_3
momento del sinistro), neanche in sede stragiudiziale.
10. Parimenti, per quanto concerne i danni fisici subiti da Parte_2
, la liquidazione operata dal giudice di prime cure non è stata
[...]
contestata e non è oggetto del presente gravame.
11. Quanto ai danni materiali riportati dalla vettura Honda Civic, la sentenza gravata ha ritenuto che la domanda risarcitoria trovasse il proprio limite nel valore del mezzo coinvolto, dunque, nel principio di antieconomicità delle riparazioni, sulla base della prova fornita dall'Assicurazione convenuta circa il valore commerciale della vettura al tempo del fatto (v. allegato 5 comparsa primo grado).
In ordine al citato profilo, in adesione al più recente indirizzo di legittimità, occorre ricordare che la disposizione dell'art. 2058 Cc prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Ciò posto, seppur sia pacifica la titolarità del diritto al risarcimento della cessionaria del credito in discussione (v. allegato 1 alla Parte_1
citazione in primo grado), rileva il decidente che, in ordine al quantum debeatur, l'odierna appellante non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente: ed infatti, in primo luogo, ha allegato una serie di riproduzioni fotografiche concernenti la vettura coinvolta nel sinistro (v.
5 doc. 4), le quali – di per sé - non costituiscono un elemento rilevante per un'eventuale rideterminazione in aumento del risarcimento già determinato;
in secondo luogo, ha prodotto un preventivo ed una fattura che – a suo dire - dimostrerebbero gli esborsi effettuati per la riparazione del veicolo in discussione, nonché il valore del mezzo prima e dopo il sinistro.
Relativamente a tale ultimo aspetto, occorre evidenziare che - in ossequio a quanto statuito più volte dalla Corte di legittimità - non può darsi valore concludente alla fattura emessa e prodotta dalla stessa parte che vuole avvalersene, poiché «la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto» (v. Cass.
n.19820/2023); ed ancora, «un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza» (v. Cass. n. 8290/2016).
Tanto premesso, sulla scorta della documentazione in atti, il decidente stima congruo l'importo risarcitorio liquidato dal giudice di prime cure
(€1.000,00): ed infatti, a prescindere dal valore (controverso) del relitto, considerando la data di immatricolazione del veicolo (30/12/2002), il chilometraggio dello stesso al momento del fatto (203 mila km.), nonché la valutazione di mercato di veicoli simili (v. allegato 17 citazione primo
6 grado) il risarcimento riconosciuto in favore dell'odierna appellante risulta adeguato in assenza di altri validi elementi di segno opposto.
12. In ragione di tanto, null'altro è dovuto in favore della Parte_1
né - in assenza di altre prove - può sopperirsi all'infondatezza del gravame con l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul quantum che – in quanto non mezzo di prova nella disponibilità delle parti – ma strumento di integrazione delle conoscenze del giudice (Cass.
15/06/2018, n. 15774) necessitava dell'allegazione di circostanze di fatto da cui poter desumere l'ammontare dei danni e il valore delle riparazioni
(già eseguite al tempo della lite).
13. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
14. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 12777/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data
14/05/2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_2
2) nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 02 aprile 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 54927 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Valenti (C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._1
- appellante -
e
(C.F. ), domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, in Largo Ugo Bartolomei n.5;
- appellata contumace - nonchè
domiciliata in Roma, alla Via Jesolo n. 10. CP_2
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12777/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 14/05/2023, pubblicata il successivo
06/06/2023, ad esito del giudizio iscritto al n. 44346/2021 R.G. conclusioni per «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, in Parte_1
accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno della cessionaria del Parte_1
credito risarcitorio del sig. ; 2) dichiarare la civile Parte_2
1 responsabilità della sig.ra , proprietaria della vettura Ford Ka CP_2
targata EW002KT, condotta dal sig. , nel sinistro per cui è Parte_3
causa; 3) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido, in regime di risarcimento ordinario ex art. 148 cod. assicurazioni al pagamento in favore della società istante della complessiva somma di € 2.103,72 per le opere di riparazione eseguite sul veicolo di proprietà del cedente, sig.
, come da fattura in atti, dal dì dell'evento fino al Parte_2
soddisfo. Dall'importo di cui sopra dovrà essere defalcata la somma di €
1.035,96, comprensiva di sorte e interessi legali, già pagati dalla compagnia di assicurazioni. Con vittorie di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 04/12/2023, la Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la e Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza n. 12777/2023, CP_2
pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 14/05/2023 e pubblicata il successivo 06/06/2023.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente a Parte_2
, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma le
[...]
odierne appellate, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 17/01/2020 in Roma, alla via Portuense, tra la l'autovettura “Honda Civic” - tg. CC753VL – (di proprietà di
[...]
, il quale ha successivamente ceduto all'appellante il credito Parte_2
risarcitorio per cui si procede) e la “Ford Ka” - tg. EW002KT- di proprietà di e condotta da;
che, in particolare, in primo CP_2 Parte_3
grado, l'attore chiedeva il risarcimento di € 6.997,98 per le Parte_2
lesioni da esso riportate a seguito del sinistro, mentre la Parte_1
invocava il risarcimento della somma di € 2.103,72 (credito cedutole dal primo) corrispondente al complessivo ammontare dell'importo delle riparazioni eseguite per far fronte ai danni materiali riportati dalla vettura;
2 iscritta la causa a ruolo al n. 44346/2021 R.G., in data 10/03/2022 si costituiva tardivamente la la quale, pur non contestando Controparte_1
l'an della pretesa risarcitoria, sollevava dubbi circa l'effettivo ammontare dei danni lamentati, ritenendo satisfattiva la somma già offerta in via stragiudiziale in favore di (pari ad € 200,00) e Parte_4
riportandosi alla relazione tecnica predisposta dal perito assicurativo per quanto concerne i danni materiali subiti dalla vettura, da quantificare – a suo dire – in complessivi € 800,00; di contro, la convenuta CP_2
restava contumace;
che, ad esito del giudizio, con la sentenza n.12777/2023, il giudicante accoglieva la domanda e - nel ritenere congrua la quantificazione del danno indicata dalla PA assicurativa, sulla base dell'esiguo valore commerciale del mezzo – condannava la l risarcimento (per equivalente) della somma di CP_1
€ 1.000,00 in favore della nonché della differenza di € Parte_1
469,50 per i danni fisici subiti da (precedentemente Parte_2
quantificati tramite apposita Ctu medico-legale), compensando le spese di lite;
che, avverso tale statuizione la proponeva appello Parte_1
con riguardo a tutti i suoi capi, chiedendo all'odierno giudicante di accertare il diritto al risarcimento del danno della Parte_1
(cessionaria del credito risarcitorio di ), dichiarare la Parte_2
responsabilità civile di nella causazione del sinistro in CP_2
discussione e, per l'effetto, condannare la l risarcimento della CP_1
complessiva somma di € 2.103,72 (pari all'ammontare delle riparazioni eseguite sul veicolo di proprietà del cedente), con detrazione della somma di € 1.000,00 già ricevuta in ragione della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame i seguenti motivi: a) «Errore di diritto. Violazione degli artt. 2058,
2727, 2729 e degli artt. 1223 e 1226 Cc. Errore di diritto violazione dell'art.
320 Cpc. Errata valutazione delle risultanze documentali illogicità e
3 incomprensibilità della motivazione»; b) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 Cpc».
4. Di contro, e (quest'ultima contumace Controparte_1 CP_2
anche in primo grado) non si costituivano in giudizio.
5. Alla prima udienza del 23/05/2024, il giudicante rinviava la causa al
12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni;
in pari data, rinviava al
20/03/2025 per la decisione;
indi, lette le note pervenute, tratteneva la stessa in decisione.
6. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia delle convenute e , le quali, nonostante la rituale Controparte_1 CP_2
notifica dell'appello non hanno inteso costituirsi in giudizio (v. ricevuta di consegna notifica a mezzo pec del 29/11/2023 e avvenuta consegna in mani di n data 09/01/2024). Persona_1
7. L'appello proposto da è infondato e merita di essere Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
8. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza di prime cure in quanto, a suo dire, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel calcolare l'importo risarcitorio ad essa dovuto in ragione del sinistro occorso in Roma in data 17/01/2020. Più precisamente, narrava: di aver inoltrato alla una fattura di € CP_1
2.103,72 (datata 4/3/2021 a distanza di oltre un anno dal sinistro) per la riparazione (già effettuata) del veicolo danneggiato;
che, di contro,
l'Assicurazione aveva prodotto una perizia in cui un tecnico fiduciario aveva accertato l'antieconomicità delle relative riparazioni e stimato il valore ante sinistro del mezzo in € 1.000,00; che, inoltre, il primo giudice, pur avendo ordinato lo stralcio della documentazione depositata dalla
PA (in ragione della sua tardiva costituzione), aveva ritenuto congruo il citato quantum, liquidando il danno materiale per equivalente;
che, infatti, aveva convalidato sia pure per via equitativa la valutazione del danno fornita dalla nonostante l'odierna appellante avesse CP_1
4 altresì depositato una relazione sul valore di mercato di veicoli simili a dimostrazione della congruità della fattura emessa (allegato n. 17).
9. Ciò posto, rileva il decidente che, innanzitutto, non è in discussione la responsabilità del sinistro, ed infatti, nonostante entrambi i convenuti siano rimasti contumaci nel presente giudizio, in primo grado la CP_1
non ha dedotto specifiche contestazioni sull'an della pretesa
[...]
risarcitoria, non avendo negato la responsabilità della propria assicurata
, proprietaria della Ford Ka, condotta da al CP_2 Parte_3
momento del sinistro), neanche in sede stragiudiziale.
10. Parimenti, per quanto concerne i danni fisici subiti da Parte_2
, la liquidazione operata dal giudice di prime cure non è stata
[...]
contestata e non è oggetto del presente gravame.
11. Quanto ai danni materiali riportati dalla vettura Honda Civic, la sentenza gravata ha ritenuto che la domanda risarcitoria trovasse il proprio limite nel valore del mezzo coinvolto, dunque, nel principio di antieconomicità delle riparazioni, sulla base della prova fornita dall'Assicurazione convenuta circa il valore commerciale della vettura al tempo del fatto (v. allegato 5 comparsa primo grado).
In ordine al citato profilo, in adesione al più recente indirizzo di legittimità, occorre ricordare che la disposizione dell'art. 2058 Cc prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Ciò posto, seppur sia pacifica la titolarità del diritto al risarcimento della cessionaria del credito in discussione (v. allegato 1 alla Parte_1
citazione in primo grado), rileva il decidente che, in ordine al quantum debeatur, l'odierna appellante non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente: ed infatti, in primo luogo, ha allegato una serie di riproduzioni fotografiche concernenti la vettura coinvolta nel sinistro (v.
5 doc. 4), le quali – di per sé - non costituiscono un elemento rilevante per un'eventuale rideterminazione in aumento del risarcimento già determinato;
in secondo luogo, ha prodotto un preventivo ed una fattura che – a suo dire - dimostrerebbero gli esborsi effettuati per la riparazione del veicolo in discussione, nonché il valore del mezzo prima e dopo il sinistro.
Relativamente a tale ultimo aspetto, occorre evidenziare che - in ossequio a quanto statuito più volte dalla Corte di legittimità - non può darsi valore concludente alla fattura emessa e prodotta dalla stessa parte che vuole avvalersene, poiché «la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto» (v. Cass.
n.19820/2023); ed ancora, «un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza» (v. Cass. n. 8290/2016).
Tanto premesso, sulla scorta della documentazione in atti, il decidente stima congruo l'importo risarcitorio liquidato dal giudice di prime cure
(€1.000,00): ed infatti, a prescindere dal valore (controverso) del relitto, considerando la data di immatricolazione del veicolo (30/12/2002), il chilometraggio dello stesso al momento del fatto (203 mila km.), nonché la valutazione di mercato di veicoli simili (v. allegato 17 citazione primo
6 grado) il risarcimento riconosciuto in favore dell'odierna appellante risulta adeguato in assenza di altri validi elementi di segno opposto.
12. In ragione di tanto, null'altro è dovuto in favore della Parte_1
né - in assenza di altre prove - può sopperirsi all'infondatezza del gravame con l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul quantum che – in quanto non mezzo di prova nella disponibilità delle parti – ma strumento di integrazione delle conoscenze del giudice (Cass.
15/06/2018, n. 15774) necessitava dell'allegazione di circostanze di fatto da cui poter desumere l'ammontare dei danni e il valore delle riparazioni
(già eseguite al tempo della lite).
13. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
14. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 12777/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data
14/05/2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_2
2) nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 02 aprile 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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