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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16586 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44592/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna De Padova, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (29.05.2018). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. (dal 2015 sino al 2024); la relazione terminava, a causa di una profonda CP_1 crisi che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
in data
10.04.2024 il sig. si allontanava dalla casa familiare, portando con sé i CP_1 propri beni ed effetti personali, rendendosi di fatto irreperibile, incontrando il figlio solo in occasione del suo compleanno;
dallo scioglimento della loro unione, si era sempre fatta interamente carico della cura, educazione e crescita del bambino, provvedendo in via esclusiva anche dal punto di vista economico a tutte le spese.
1 Tanto premesso, stante l'irreperibilità di parte resistente, la signora Parte_1 chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore e il suo Per_1 collocamento presso di sé nell'abitazione familiare sita in Roma, Via Crescitelli n. 22 (acquistata in data 10.04.2024 con l'assunzione di un mutuo la cui rata ammonta a € 620 mensili circa), un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
In data 25.09.2025 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio X a firma dell'Assistente Sociale Anna Bello del Centro Famiglia “Stella Polare” con la quale veniva rappresentato che: “… non risultano criticità relative al ruolo genitoriale svolto dalla sig.ra ed il rapporto con figlio , a cui Parte_1 Per_1 dedica tempo, attenzione e cura;
in considerazione dell'età del minore, si richiede, tuttavia, il monitoraggio del nucleo familiare. Altresì considerata la scelta presa dal padre del minore di vivere all'estero (definita dallo stesso non temporanea), pertanto dell'assenza generata nel vissuto quotidiano del minore e non mostrando parimenti alcun interesse nei confronti del figlio, si osserva la necessità di avallare alla sig.ra la richiesta dell'affido super esclusivo del minore ad Parte_1 esclusione del sig. dalla responsabilità genitoriale”. CP_1
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo e frequentazione formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio . Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (7 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza e al rilascio dei documenti, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti del minore, nonché il fatto che il signor trasferendosi verosimilmente all'estero, si è reso irreperibile, non CP_1 rispondendo alle ripetute richieste della signora di sostegno, morale ed Parte_1 economico, nonché di avere un qualsiasi rapporto con il bambino.
2 Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO X) incaricato del monitoraggio del minore, è emerso che il bambino vive assieme alla madre nella casa di proprietà di quest'ultima (sita in Roma, Via Crescitelli n. 22), gravata da mutuo la cui rata ammonta a€ 600/620 mensili. Il bambino mantiene rapporti costanti e significativi con i nonni materni, i quali si occupano di prenderlo da scuola e tenerlo sino a quando la madre non ha terminato il turno lavorativo. È iscritto presso l'Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi” di Ostia, frequenta il II^ anno di scuola elementare.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n.
154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il rapporto padre-figlio si è diradato nel tempo.
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire al figlio più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età del bambino, appena 7 anni, dispone Per_1 che il sig. frequenti il figlio solo previo accordo con la madre, con le CP_1 seguenti modalità
a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola sino al pomeriggio della domenica allorquando lo riaccompagnerà dalla madre prima di cena, senza pernotto,
- nonché dividendo equamente la frequentazione del figlio durante le vacanze scolastiche natalizie, in particolare alternando negli anni dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze Pasquali coincidenti con la sospensione dell'attività scolastica con il metodo dell'alternanza annuale, oltre che per le vacanze estive per 20 giorni non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
3 Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che il figlio minore sia collocato presso il domicilio materno, dando continuità a quanto di Per_1 fatto sta già avvenendo, atteso che la madre ha dato buona prova di gestione e cura.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora è impiegata, con contratto Parte_1
a tempo indeterminato full time (oltre 13° e 14°annualità), presso la società LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.r.l. (gestione dei duty free) all'interno dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino, percependo uno stipendio mensile netto di circa
€ 1.400/1.450 (redditi lordi annui: anno 2021 €13.697; anno 2022 €11.110; anno 2023 €20.780). La ricorrente riceve percepisce per intero l'Assegno Unico per il figlio dell'importo di e 220/240 mensili ed è proprietaria della casa familiare (sita in Roma, Via Crescitelli n. 22, acquistata in data 10.04.2024), per la quale corrisponde un mutuo di € 620 circa mensili. Con riguardo alla situazione economica del signore, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha provveduto al mantenimento, morale e spirituale, del figlio.
Peraltro, parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore al figlio minore , collocato presso la madre, considerate le esigenze connesse Per_1 all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità del bambino, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora CP_1
la somma complessiva di € 300 mensili, con decorrenza dal mese Parte_1 successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
4 Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 44592/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale Per_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno (immobile sito sita in Roma, Via Crescitelli n. 22), con conseguente assegnazione della casa familiare a
Parte_1
- dispone che la frequentazione padre figlio sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 300 il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento del figlio, da corrispondere alla signora entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44592/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna De Padova, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (29.05.2018). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. (dal 2015 sino al 2024); la relazione terminava, a causa di una profonda CP_1 crisi che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
in data
10.04.2024 il sig. si allontanava dalla casa familiare, portando con sé i CP_1 propri beni ed effetti personali, rendendosi di fatto irreperibile, incontrando il figlio solo in occasione del suo compleanno;
dallo scioglimento della loro unione, si era sempre fatta interamente carico della cura, educazione e crescita del bambino, provvedendo in via esclusiva anche dal punto di vista economico a tutte le spese.
1 Tanto premesso, stante l'irreperibilità di parte resistente, la signora Parte_1 chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore e il suo Per_1 collocamento presso di sé nell'abitazione familiare sita in Roma, Via Crescitelli n. 22 (acquistata in data 10.04.2024 con l'assunzione di un mutuo la cui rata ammonta a € 620 mensili circa), un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
In data 25.09.2025 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio X a firma dell'Assistente Sociale Anna Bello del Centro Famiglia “Stella Polare” con la quale veniva rappresentato che: “… non risultano criticità relative al ruolo genitoriale svolto dalla sig.ra ed il rapporto con figlio , a cui Parte_1 Per_1 dedica tempo, attenzione e cura;
in considerazione dell'età del minore, si richiede, tuttavia, il monitoraggio del nucleo familiare. Altresì considerata la scelta presa dal padre del minore di vivere all'estero (definita dallo stesso non temporanea), pertanto dell'assenza generata nel vissuto quotidiano del minore e non mostrando parimenti alcun interesse nei confronti del figlio, si osserva la necessità di avallare alla sig.ra la richiesta dell'affido super esclusivo del minore ad Parte_1 esclusione del sig. dalla responsabilità genitoriale”. CP_1
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo e frequentazione formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio . Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (7 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza e al rilascio dei documenti, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti del minore, nonché il fatto che il signor trasferendosi verosimilmente all'estero, si è reso irreperibile, non CP_1 rispondendo alle ripetute richieste della signora di sostegno, morale ed Parte_1 economico, nonché di avere un qualsiasi rapporto con il bambino.
2 Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO X) incaricato del monitoraggio del minore, è emerso che il bambino vive assieme alla madre nella casa di proprietà di quest'ultima (sita in Roma, Via Crescitelli n. 22), gravata da mutuo la cui rata ammonta a€ 600/620 mensili. Il bambino mantiene rapporti costanti e significativi con i nonni materni, i quali si occupano di prenderlo da scuola e tenerlo sino a quando la madre non ha terminato il turno lavorativo. È iscritto presso l'Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi” di Ostia, frequenta il II^ anno di scuola elementare.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n.
154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il rapporto padre-figlio si è diradato nel tempo.
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire al figlio più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età del bambino, appena 7 anni, dispone Per_1 che il sig. frequenti il figlio solo previo accordo con la madre, con le CP_1 seguenti modalità
a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola sino al pomeriggio della domenica allorquando lo riaccompagnerà dalla madre prima di cena, senza pernotto,
- nonché dividendo equamente la frequentazione del figlio durante le vacanze scolastiche natalizie, in particolare alternando negli anni dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze Pasquali coincidenti con la sospensione dell'attività scolastica con il metodo dell'alternanza annuale, oltre che per le vacanze estive per 20 giorni non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
3 Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che il figlio minore sia collocato presso il domicilio materno, dando continuità a quanto di Per_1 fatto sta già avvenendo, atteso che la madre ha dato buona prova di gestione e cura.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora è impiegata, con contratto Parte_1
a tempo indeterminato full time (oltre 13° e 14°annualità), presso la società LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.r.l. (gestione dei duty free) all'interno dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino, percependo uno stipendio mensile netto di circa
€ 1.400/1.450 (redditi lordi annui: anno 2021 €13.697; anno 2022 €11.110; anno 2023 €20.780). La ricorrente riceve percepisce per intero l'Assegno Unico per il figlio dell'importo di e 220/240 mensili ed è proprietaria della casa familiare (sita in Roma, Via Crescitelli n. 22, acquistata in data 10.04.2024), per la quale corrisponde un mutuo di € 620 circa mensili. Con riguardo alla situazione economica del signore, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha provveduto al mantenimento, morale e spirituale, del figlio.
Peraltro, parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore al figlio minore , collocato presso la madre, considerate le esigenze connesse Per_1 all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità del bambino, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora CP_1
la somma complessiva di € 300 mensili, con decorrenza dal mese Parte_1 successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
4 Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 44592/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale Per_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno (immobile sito sita in Roma, Via Crescitelli n. 22), con conseguente assegnazione della casa familiare a
Parte_1
- dispone che la frequentazione padre figlio sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 300 il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento del figlio, da corrispondere alla signora entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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