Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1170
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1960
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1960