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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10155/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 10155 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Pindemonte n. 57/a (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura apposta CodiceFiscale_1
in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Burranca, del Foro di Cagliari (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio in Cagliari, Piazza Galilei n. 32, dichiara di eleggere domicilio;
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva n. Controparte_1
, C.F. , difesa dall'Avv. Paolo Carta (C.F. ), giusta P.IVA_1 P.IVA_2 C.F._3
procura generale alle liti a rogito del Notaio , Rep. n° 55418 Racc. n° 16104; Persona_1
resistente
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito mutato in ordinario con ordinanza del 2.4.2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30.10.2018, ha presentato un'azione volta ad ottenere Parte_1
la cessazione del vincolo/blocco giudiziario sui buoni postali dematerializzati e la conseguente restituzione dei medesimi titoli a lei intestati. In punto di fatto ha precisato che:
- è contitolare, insieme a di buoni postali dematerializzati del valore Parte_1 Persona_2
complessivo di 13.000 euro, emessi nel 2011 e con scadenza nel 2031;
- a causa di un debito di 3.435,86 euro contratto da con è stata avviata Persona_2 Parte_2
una procedura esecutiva presso terzi con pignoramento dei suddetti buoni;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10/07/2018, ha disposto l'assegnazione al creditore della quota pari al 50% del valore dei buoni (quota riferita al debitore , dichiarando Persona_2
estensivamente chiusa la procedura;
- , pur avendo ricevuto l'ordinanza e successiva diffida formale da parte della CP_1
ricorrente (19/10/2018), non ha provveduto allo svincolo della restante quota del 50% spettante a né ha fornito alcun riscontro. Parte_1
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per tutti i motivi in
fatto e in diritto indicati in ricorso:
1. Stante l'estinzione della procedura esecutiva indicata nella superiore espositiva, per tutti i
motivi in fatto e in diritto ivi indicati, ORDINARE alla Società Convenuta di cancellare il
vincolo/blocco giudiziario sui buoni postali dematerializzati oggetto di causa, per quanto di diritto
e/o, quantomeno, nella misura del 50% del loro interno valore, Ordinando alla Società
[...]
di mettere immediatamente a disposizione della ricorrente i buoni postali oggetto Controparte_1
di causa;
2. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, la convenuta Controparte_1
contestando integralmente le deduzioni del ricorrente, ha chiesto di rigettare ogni avversa
[...]
domanda, con le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice:
respingere integralmente l'avversa domanda proposta da e perché infondata in Parte_1
fatto e in diritto, dichiarando cessata prima della proposizione della causa, la materia del
contendere, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
3. Con decreto emesso in data 5.12.2018, il giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione al
2.4.2019, all'esito della quale, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, ha fissato una nuova prima udienza di comparizione, concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
4. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'odierna udienza del'8.4.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che è venuta meno la questione sostanziale sottesa al ricorso. Pertanto,
hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere. In particolare, la società ha provveduto allo sblocco dei buoni fruttiferi postali dell'odierna ricorrente CP_1
− non coinvolta da nessuna procedura esecutiva –, circostanza che formava l'oggetto della domanda giudiziale. Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno richiesto concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti.
****
5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (che hanno comportato il raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 10155 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Pindemonte n. 57/a (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura apposta CodiceFiscale_1
in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Burranca, del Foro di Cagliari (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio in Cagliari, Piazza Galilei n. 32, dichiara di eleggere domicilio;
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva n. Controparte_1
, C.F. , difesa dall'Avv. Paolo Carta (C.F. ), giusta P.IVA_1 P.IVA_2 C.F._3
procura generale alle liti a rogito del Notaio , Rep. n° 55418 Racc. n° 16104; Persona_1
resistente
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito mutato in ordinario con ordinanza del 2.4.2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30.10.2018, ha presentato un'azione volta ad ottenere Parte_1
la cessazione del vincolo/blocco giudiziario sui buoni postali dematerializzati e la conseguente restituzione dei medesimi titoli a lei intestati. In punto di fatto ha precisato che:
- è contitolare, insieme a di buoni postali dematerializzati del valore Parte_1 Persona_2
complessivo di 13.000 euro, emessi nel 2011 e con scadenza nel 2031;
- a causa di un debito di 3.435,86 euro contratto da con è stata avviata Persona_2 Parte_2
una procedura esecutiva presso terzi con pignoramento dei suddetti buoni;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10/07/2018, ha disposto l'assegnazione al creditore della quota pari al 50% del valore dei buoni (quota riferita al debitore , dichiarando Persona_2
estensivamente chiusa la procedura;
- , pur avendo ricevuto l'ordinanza e successiva diffida formale da parte della CP_1
ricorrente (19/10/2018), non ha provveduto allo svincolo della restante quota del 50% spettante a né ha fornito alcun riscontro. Parte_1
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per tutti i motivi in
fatto e in diritto indicati in ricorso:
1. Stante l'estinzione della procedura esecutiva indicata nella superiore espositiva, per tutti i
motivi in fatto e in diritto ivi indicati, ORDINARE alla Società Convenuta di cancellare il
vincolo/blocco giudiziario sui buoni postali dematerializzati oggetto di causa, per quanto di diritto
e/o, quantomeno, nella misura del 50% del loro interno valore, Ordinando alla Società
[...]
di mettere immediatamente a disposizione della ricorrente i buoni postali oggetto Controparte_1
di causa;
2. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, la convenuta Controparte_1
contestando integralmente le deduzioni del ricorrente, ha chiesto di rigettare ogni avversa
[...]
domanda, con le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice:
respingere integralmente l'avversa domanda proposta da e perché infondata in Parte_1
fatto e in diritto, dichiarando cessata prima della proposizione della causa, la materia del
contendere, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
3. Con decreto emesso in data 5.12.2018, il giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione al
2.4.2019, all'esito della quale, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, ha fissato una nuova prima udienza di comparizione, concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
4. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'odierna udienza del'8.4.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che è venuta meno la questione sostanziale sottesa al ricorso. Pertanto,
hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere. In particolare, la società ha provveduto allo sblocco dei buoni fruttiferi postali dell'odierna ricorrente CP_1
− non coinvolta da nessuna procedura esecutiva –, circostanza che formava l'oggetto della domanda giudiziale. Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno richiesto concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti.
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5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (che hanno comportato il raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”