Articolo 51 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 50Articolo 52
Versione
7 maggio 1958
Art. 51.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quelli cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.
Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.
Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 49, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958