Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2025, proposto da
AN HI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Capotorto e Maria Carmela HI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
TO CO e Iaco Group S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Dezio e Stefano D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dominus S.r.l., in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, privo di data e numero di protocollo, comunicato a mezzo p.e.c. in data 11/09/2025 recante il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 04/07/2025, Prot. n. 82422/2025;
- di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti all'atto della sua piena conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, di TO CO e di Iaco Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate ad ai controinteressati il 10 ottobre 2025 e depositato il 23 ottobre 2025, parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento dell’11 settembre 2025 di diniego dell’istanza di accesso agli atti presentata il 4 luglio 2025.
Con la suddetta istanza, l’interessata aveva chiesto i dati relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali contenuti all’interno dell’anagrafe tributaria facenti capo al controinteressato, nei confronti del quale è in corso un procedimento per separazione giudiziale, sia in quanto persona fisica, sia nella qualità di amministratore delegato e socio di una società a responsabilità limitata, nonché amministratore e socio unico di altra società a responsabilità limitata. Ciò al fine di produrre tali dati nel giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi. L’istante, quindi, ha rappresentato il proprio interesse giuridicamente tutelabile e collegato ai documenti oggetto dell’istanza di accesso, al fine di vedersi riconoscere in sede giudiziaria un assegno di mantenimento coerente al dettato normativo. Nello specifico, ha chiesto di esaminare ed estrarre copia dei documenti patrimoniali, finanziari, contabili e reddituali contenuti all’interno dell’anagrafe tributaria a partire dal 2018 e facenti capo al coniuge separato, alla società a responsabilità limitata Iaco Group, alla società a responsabilità limitata Dominus, all’unione sportiva Carotenuto Calcio, della quale il coniuge separato è socio e presidente onorario, in particolare chiedendo l’acquisizione di: cassetto fiscale, dichiarazioni dei redditi, rapporti patrimoniali, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, bilanci e documenti contabili, rapporti bancari e finanziari, contratti di leasing, contratti di noleggio, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, in Italia e all’estero, in particolare in Svizzera.
Con il provvedimento impugnato, l’Agenzia delle Entrate, valutata la motivata opposizione del controinteressato, ha negato l’accesso, rilevando che l’istante aveva già presentato il 3 aprile 2023 analoga richiesta di accesso e che tale istanza era stata respinta con provvedimento dell’11 settembre 2023, impugnato dall’interessata innanzi al Tar di Salerno con ricorso respinto con la sentenza numero 617 del 7 marzo 2024, passata in giudicato. Il passaggio in giudicato avrebbe precluso la reiterazione dell’istanza di accesso, non essendo stati allegati fatti nuovi o la diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Inoltre i documenti non sarebbero strumentali alle finalità dell’accesso e non sarebbe stata dimostrata la indispensabilità dell’acquisizione dei documenti. Nel procedimento di separazione giudiziale, pendente innanzi alla Corte d’appello di Napoli, la Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio, avrebbe già enunciato i principi di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi per la determinazione dell’assegno di mantenimento, sulla scorta della documentazione già versata in atti, rimanendo esclusa ogni ricostruzione del patrimonio del controinteressato fondata su nuovi documenti. Pertanto, l’eventuale acquisizione di ulteriori dati fiscali non potrebbe spiegare alcun effetto ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento. Infine, l’istanza sarebbe inammissibile nella parte in cui si chiede l’accesso a tutti i rapporti patrimoniali e finanziari comunque riconducibili al controinteressato, per la formulazione generalizzata e riferita a un numero di atti indefinito.
Parte ricorrente censura il provvedimento negativo per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 (primo motivo); per travisamento dei fatti, con riferimento al giudicato discendente dalla sentenza del Tar Salerno numero 617 del 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, non avendo la ricorrente contestato specificamente una delle tre autonome motivazioni poste a base del precedente diniego; tale pronuncia non avrebbe valore di giudicato sostanziale, essendosi limitata a rilevare un vizio processuale; il diritto di accesso comunque costituirebbe un interesse giuridico autonomo e distinto rispetto alla impugnazione degli atti amministrativi; inoltre l’istanza di accesso in esame sarebbe fondata su presupposti diversi rispetto alla precedente istanza, essendo stato rappresentato un nuovo interesse difensivo derivante dalla riassunzione innanzi alla Corte di appello del giudizio di separazione coniugale, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (secondo motivo); per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto sarebbero sussistenti tutti i presupposti per l’acquisizione dei documenti richiesti, l’accesso difensivo dovrebbe prevalere su eventuali interessi contrapposti e in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi; l’Agenzia delle Entrate non sarebbe dovuta entrare nel merito del giudizio civile di separazione, non potendo essa valutare l’eventuale inammissibilità nel giudizio civile della documentazione di cui è stata chiesta la copia; tale valutazione spetterà esclusivamente alla Corte d’appello di Napoli; diversamente si introdurrebbero nella disciplina dell’accesso difensivo limiti e preclusioni non contemplati dalla legge; erroneamente, nella motivazione del provvedimento impugnato, verrebbe identificato l’interesse dedotto con quello sotteso alla precedente istanza di accesso, mentre i due interessi sarebbero distinti, trattandosi nella precedente istanza di un interesse connesso al giudizio di divorzio e nella presente istanza di un interesse rappresentato con riferimento a un giudizio di separazione (terzo motivo); per ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere in quanto non si sarebbe trattato di un accesso generalizzato, essendo precisamente indicati gli atti di cui è stata chiesta l’ostensione, con sufficiente e chiara delimitazione degli atti da acquisire; neppure sarebbe possibile respingere l’istanza di accesso limitando l’acquisizione degli atti in applicazione dei requisiti di stretta indispensabilità e di necessità, non risultando tale limite per l’accesso agli atti di natura economica e finanziaria; neppure il diniego potrebbe essere fondato sulla violazione del diritto alla riservatezza, essendo prevalente l’esigenza difensiva rispetto alla tutela della riservatezza (quarto motivo).
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il ricorso per l'accesso agli atti introduce, nonostante la sua struttura impugnatoria, un giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice non può, quindi, limitarsi a verificare l'eventuale esistenza di vizi nella determinazione amministrativa impugnata, ma deve accertare la sussistenza del diritto all'accesso, di modo che nulla impedisce che la sentenza accerti o neghi l'eccesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dall'autorità amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13/05/2025, n. 1648).
Quindi, indipendentemente dai vizi dedotti nei confronti del provvedimento negativo impugnato, è decisivo per la definizione della controversia l’accertamento della eventuale sussistenza del diritto di accesso oggetto dell’istanza presentata dalla ricorrente.
Nella fattispecie, prescindendo da ogni valutazione sulla natura sensibile dei dati fiscali richiesti nei confronti di più soggetti, comprese alcune società di capitali e da ogni considerazione sul rapporto strumentale che deve intercorrere tra i documenti richiesti e le concrete esigenze difensive, è ravvisabile un abuso del diritto di accesso, essendo stata presentata un’istanza generalizzata di accesso a tutti i dati patrimoniali, finanziari, contabili e reddituali riferiti al controinteressato, nella qualità di persona fisica e ad alcune società di cui il controinteressato è socio; sono stati richiesti, tra l’altro, il cassetto fiscale, i bilanci e i documenti contabili, i contratti di leasing e di noleggio, i documenti sui rapporti bancari e finanziari, le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, in Italia e in Svizzera
L'abuso commesso mediante la presentazione di istanze di accesso massive costituisce un limite invalicabile al loro accoglimento. Sono, infatti, da respingere le richieste di accesso manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Questo principio di diritto, espressamente enunciato sia con riferimento all'accesso civico che a quello documentale, costituisce applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all'esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. IV, 25/11/2024, n. 9470).
Nel caso di specie l’istanza di accesso, essendo riferita a una massa di documenti, di informazioni e di dati fiscali ed extrafiscali, oltretutto inerenti società di capitali collegate alle vicende familiari oggetto di giudizio civile solo per la circostanza che il coniuge separato possiede quote di tali società, configura la fattispecie dell’abuso del diritto di accesso.
Inoltre, per alcune delle informazioni richieste, quali l’acquisizione del cassetto fiscale e la situazione patrimoniale delle società, compresi i contratti stipulati dalle suddette società, è plausibile la inesistenza di documenti specifici, trattandosi piuttosto di dati e di informazioni, non sempre necessariamente a disposizione dell’agenzia fiscale. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può spingersi fino al punto di costringere l’amministrazione pubblica a redigere e formare documenti ancora non esistenti, elaborando dati e acquisendo informazioni su richiesta della parte richiedente. Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali sostenute dalle controparti devono essere poste a carico della parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1000,00, oltre accessori dovuti per legge, da corrispondere a ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ZA, Presidente
IO DO, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO DO | SA ZA |
IL SEGRETARIO