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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 14.04.2025 ,
, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4726/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Caturano ed elettivamente domiciliata Parte_1
Caserta via Roma n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 uca PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27/06/2024, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti al CTU chiarimenti telematici, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali .
****
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la ricorrente aveva ritenuto che quest'ultima , a causa delle patologie sofferte, presentava un grado di invalidità inferiore al 74%.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa. Il CTU ha depositato l'integrazione peritale in data 11.02.2025
Nel merito la domanda è fondata riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nel supplemento di perizia in atti, depositato telematicamente, in data 11.02.2025 qui da intendersi integralmente trascritto.
Il Ctu ha ritenuto, alla luce della nuova documentazione sanitaria, la ricorrente è invalida nella misura dell'80% dal mese di giugno 2024 (cfr. integrazione peritale in atti) .
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate nella misura della metà, tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione CP_ della domanda amministrativa, alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara che la ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80 % dal mese di giugno 2024 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.820,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Caturano , compensando tra le parti la restante metà CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.04.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Gambardella
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 14.04.2025 ,
, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4726/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Caturano ed elettivamente domiciliata Parte_1
Caserta via Roma n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 uca PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27/06/2024, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti al CTU chiarimenti telematici, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali .
****
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la ricorrente aveva ritenuto che quest'ultima , a causa delle patologie sofferte, presentava un grado di invalidità inferiore al 74%.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa. Il CTU ha depositato l'integrazione peritale in data 11.02.2025
Nel merito la domanda è fondata riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nel supplemento di perizia in atti, depositato telematicamente, in data 11.02.2025 qui da intendersi integralmente trascritto.
Il Ctu ha ritenuto, alla luce della nuova documentazione sanitaria, la ricorrente è invalida nella misura dell'80% dal mese di giugno 2024 (cfr. integrazione peritale in atti) .
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate nella misura della metà, tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione CP_ della domanda amministrativa, alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara che la ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80 % dal mese di giugno 2024 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.820,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Caturano , compensando tra le parti la restante metà CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.04.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Gambardella