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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7355/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1 DIMARTINO e dell'avv. GIANNATTASIO GIUDITTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA Controparte_1 C.F._2 SI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il fratello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 483.281,31, previo storno delle spese legali documentate e
[...] anticipate dal solo fratello in qualità di legittimo proprietario della quota di 1/2 Controparte_1 dell'immobile sito a Foggia, in via Matteotti nn. 69, 71, nonchè in qualità di richiedente la concessione edilizia illegittimamente negata, vedendosi all'uopo riconoscere e versare la propria quota di spettanza, di quanto versato e/o ancora da versare, a titolo risarcitorio dal Comune ”. CP_2
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: con procura notarile del 28.10.1992 i fratelli hanno congiuntamente designato quale loro CP_1 procuratrice generale la madre “per il compimento di tutti gli atti, di ordinaria e Controparte_3 straordinaria amministrazione, rispetto ai propri patrimoni sia mobiliari che immobiliari, con facoltà di rappresentare i mandanti in tutte le controversie giudiziarie”;
i fratelli a seguito di una serie di vicende traslative, sono comproprietari per la quota di ½ CP_1 ciascuno degli immobili siti in Foggia alla via Matteotti ai civici 69 (foglio 96, mappale 2437) e 71
pagina 1 di 4 (foglio 96, mappale 3770);
in forza della procura generale conferitale nel 1992, ha presentato in data 10.9.2001 Controparte_3 al Comune di Foggia, per conto dei figli, una domanda per il rilascio di una concessione edilizia relativa ai due predetti immobili in comproprietà tra i fratelli CP_1
l'Ufficio Tecnico del Comune di Foggia ha negato il rilascio del titolo abilitativo richiesto;
quale comproprietario dei predetti immobili censiti in catasto al fg. 96 plle 2437 e Controparte_1 3770, unitamente allo zio , quale proprietario degli immobili siti al Corso Matteotti Persona_1 n. 63 pure interessati dal progetto edilizio, ha proposto ricorso al TAR avverso il diniego della concessione edilizia, ed il giudizio si è concluso in senso favorevole ai ricorrenti con la sentenza n. 1631/2011 che ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego;
con la successiva sentenza n. 153/15 il TAR, accogliendo la domanda proposta dagli stessi ricorrenti e , ha ordinato al di presentare ai ricorrenti, Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, una proposta di risarcimento per equivalente dei danni conseguiti all'illegittimo diniego in base ai criteri di quantificazione indicati nella parte motiva della stessa sentenza;
il è rimasto inerte nel termine assegnato, e pertanto il TAR, su istanza degli stessi Controparte_4 ricorrenti, ha nominato un Commissario ad acta, il quale con la delibera n. 208/19 ha quantificato in complessivi euro 1.933.125,24 il danno risarcibile in favore dei ricorrenti;
esso attore è “fermamente convinto” di aver partecipato, quale parte sostanziale, al giudizio amministrativo vittoriosamente esperito dal fratello odierno resistente, essendo egli comproprietario delle aree edificabili ed avendo la madre presentato l'istanza di concessione edilizia nella qualità di rappresentante di entrambi i figli in forza della procura notarile congiunta del 1992; la procura notarile congiunta in favore della madre, la gestione “familiare” degli altri contenziosi relativi agli immobili in comproprietà, la sottoscrizione congiunta del contratto preliminare di permuta delle aree edificabili in comproprietà stipulato con l'impresa costruttrice prima della presentazione dell'istanza di concessione edilizia, sono tutti elementi di fatto che consentono di “supporre” l'esistenza di un “pactum fiduciae” e di un “vincolo di solidarietà attiva” tra i fratelli comproprietari odierne parti in causa, con la conseguente estensione nei confronti di esso attore degli effetti favorevoli del giudicato amministrativo.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_1
Orbene, osserva in tesi generale questo giudicante che il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.
I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.
Utilizzando tale criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato.
Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell'atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto pagina 2 di 4 prodotto dal giudicato della cui estensione si discute.
Più nel dettaglio, secondo l'orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato;
b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto;
c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l'estensione.
Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes:
a) l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell'art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l'annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell'atto annullato);
b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);
c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune);
d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).
In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.
Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi).
Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo, gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi, operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o l'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561).
Ora, nel caso di specie, il solo unitamente ad un altro ricorrente ( Controparte_1 Persona_1
), ha promosso i giudizi amministrativi definiti con l'accertamento dell'illegittimità del
[...] provvedimento di diniego della concessione edilizia e con la successiva determinazione del risarcimento per equivalente spettante ai ricorrenti danneggiati. In particolare, con la prima sentenza (n. 1631/11), il TAR ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento dell'atto impugnato (attesa la sopravvenuta variazione del piano regolatore generale), ma ha contestualmente accertato l'illegittimità dell'atto a fini risarcitori;
con la successiva sentenza n. 153/15 il TAR ha accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente, indicando i relativi criteri di quantificazione;
infine, in sede di ottemperanza, il TAR ha nominato un Commissario ad acta per la determinazione del risarcimento in base ai criteri precedentemente indicati.
e la madre non hanno partecipato ai predetti giudizi, né quali parti formali né quali Parte_1 parti sostanziali, e pertanto l'attore non può invocare l'estensione nei suoi confronti degli effetti del giudicato di accertamento e di condanna.
Come sopra esposto, l'estensione dell'efficacia soggettiva del giudicato amministrativo opera, in pagina 3 di 4 deroga alla regola generale di cui all'art. 2909 c.c., soltanto nelle ipotesi limitate di effetto caducatorio inscindibile, e non anche per le statuizioni dichiarative, conformative o di condanna.
Del tutto indimostrata è rimasta la “supposta” esistenza di un pactum fiduciae tra i fratelli idoneo a giustificare la pretesa condivisione degli effetti favorevoli del giudicato amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, considerata la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni trattate.
Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7355/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1 DIMARTINO e dell'avv. GIANNATTASIO GIUDITTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA Controparte_1 C.F._2 SI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il fratello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 483.281,31, previo storno delle spese legali documentate e
[...] anticipate dal solo fratello in qualità di legittimo proprietario della quota di 1/2 Controparte_1 dell'immobile sito a Foggia, in via Matteotti nn. 69, 71, nonchè in qualità di richiedente la concessione edilizia illegittimamente negata, vedendosi all'uopo riconoscere e versare la propria quota di spettanza, di quanto versato e/o ancora da versare, a titolo risarcitorio dal Comune ”. CP_2
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: con procura notarile del 28.10.1992 i fratelli hanno congiuntamente designato quale loro CP_1 procuratrice generale la madre “per il compimento di tutti gli atti, di ordinaria e Controparte_3 straordinaria amministrazione, rispetto ai propri patrimoni sia mobiliari che immobiliari, con facoltà di rappresentare i mandanti in tutte le controversie giudiziarie”;
i fratelli a seguito di una serie di vicende traslative, sono comproprietari per la quota di ½ CP_1 ciascuno degli immobili siti in Foggia alla via Matteotti ai civici 69 (foglio 96, mappale 2437) e 71
pagina 1 di 4 (foglio 96, mappale 3770);
in forza della procura generale conferitale nel 1992, ha presentato in data 10.9.2001 Controparte_3 al Comune di Foggia, per conto dei figli, una domanda per il rilascio di una concessione edilizia relativa ai due predetti immobili in comproprietà tra i fratelli CP_1
l'Ufficio Tecnico del Comune di Foggia ha negato il rilascio del titolo abilitativo richiesto;
quale comproprietario dei predetti immobili censiti in catasto al fg. 96 plle 2437 e Controparte_1 3770, unitamente allo zio , quale proprietario degli immobili siti al Corso Matteotti Persona_1 n. 63 pure interessati dal progetto edilizio, ha proposto ricorso al TAR avverso il diniego della concessione edilizia, ed il giudizio si è concluso in senso favorevole ai ricorrenti con la sentenza n. 1631/2011 che ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego;
con la successiva sentenza n. 153/15 il TAR, accogliendo la domanda proposta dagli stessi ricorrenti e , ha ordinato al di presentare ai ricorrenti, Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, una proposta di risarcimento per equivalente dei danni conseguiti all'illegittimo diniego in base ai criteri di quantificazione indicati nella parte motiva della stessa sentenza;
il è rimasto inerte nel termine assegnato, e pertanto il TAR, su istanza degli stessi Controparte_4 ricorrenti, ha nominato un Commissario ad acta, il quale con la delibera n. 208/19 ha quantificato in complessivi euro 1.933.125,24 il danno risarcibile in favore dei ricorrenti;
esso attore è “fermamente convinto” di aver partecipato, quale parte sostanziale, al giudizio amministrativo vittoriosamente esperito dal fratello odierno resistente, essendo egli comproprietario delle aree edificabili ed avendo la madre presentato l'istanza di concessione edilizia nella qualità di rappresentante di entrambi i figli in forza della procura notarile congiunta del 1992; la procura notarile congiunta in favore della madre, la gestione “familiare” degli altri contenziosi relativi agli immobili in comproprietà, la sottoscrizione congiunta del contratto preliminare di permuta delle aree edificabili in comproprietà stipulato con l'impresa costruttrice prima della presentazione dell'istanza di concessione edilizia, sono tutti elementi di fatto che consentono di “supporre” l'esistenza di un “pactum fiduciae” e di un “vincolo di solidarietà attiva” tra i fratelli comproprietari odierne parti in causa, con la conseguente estensione nei confronti di esso attore degli effetti favorevoli del giudicato amministrativo.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_1
Orbene, osserva in tesi generale questo giudicante che il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.
I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.
Utilizzando tale criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato.
Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell'atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto pagina 2 di 4 prodotto dal giudicato della cui estensione si discute.
Più nel dettaglio, secondo l'orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato;
b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto;
c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l'estensione.
Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes:
a) l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell'art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l'annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell'atto annullato);
b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);
c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune);
d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).
In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.
Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi).
Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo, gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi, operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o l'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561).
Ora, nel caso di specie, il solo unitamente ad un altro ricorrente ( Controparte_1 Persona_1
), ha promosso i giudizi amministrativi definiti con l'accertamento dell'illegittimità del
[...] provvedimento di diniego della concessione edilizia e con la successiva determinazione del risarcimento per equivalente spettante ai ricorrenti danneggiati. In particolare, con la prima sentenza (n. 1631/11), il TAR ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento dell'atto impugnato (attesa la sopravvenuta variazione del piano regolatore generale), ma ha contestualmente accertato l'illegittimità dell'atto a fini risarcitori;
con la successiva sentenza n. 153/15 il TAR ha accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente, indicando i relativi criteri di quantificazione;
infine, in sede di ottemperanza, il TAR ha nominato un Commissario ad acta per la determinazione del risarcimento in base ai criteri precedentemente indicati.
e la madre non hanno partecipato ai predetti giudizi, né quali parti formali né quali Parte_1 parti sostanziali, e pertanto l'attore non può invocare l'estensione nei suoi confronti degli effetti del giudicato di accertamento e di condanna.
Come sopra esposto, l'estensione dell'efficacia soggettiva del giudicato amministrativo opera, in pagina 3 di 4 deroga alla regola generale di cui all'art. 2909 c.c., soltanto nelle ipotesi limitate di effetto caducatorio inscindibile, e non anche per le statuizioni dichiarative, conformative o di condanna.
Del tutto indimostrata è rimasta la “supposta” esistenza di un pactum fiduciae tra i fratelli idoneo a giustificare la pretesa condivisione degli effetti favorevoli del giudicato amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, considerata la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni trattate.
Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4