Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1430/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1430/2019
TRA
C.F. ) -Avv. Salvatore Neri Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(P.IVA. ) – Avv. Rosario Ventimiglia CP_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) preliminarmente, revocare e/o non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 258/2019 del 28 maggio 2019;
2) ancora in via preliminare, rilevare il difetto di giurisdizione in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto vigente tra le parti, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo n. 258/2019 del 28 maggio
2019 e deferimento della controversia al relativo giudizio arbitrale;
3) in via ulteriormente preliminare, rilevare l'eccepito difetto di competenza territoriale, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo n. 258/2019 del 28 maggio 2019;
4) nel merito, annullare il decreto ingiuntivo n. 258/2019 del 28 maggio 2019 per le ragioni di cui al presente atto;
5) condannare l'opposto alle spese del presente giudizio.
Conclusioni di parte opposta:
1
Confermare il decreto ingiuntivo n. 258\19 emesso il 27-28\05\19, rigettando la proposta opposizione, perché infondata”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 258/2019, notificato ad istanza della società al fine di ottenere il pagamento della fattura CP_1
n. 25/2017 del 28.02.2017, dell'importo di € 16.189,00, quale corrispettivo per lavori edili eseguiti su incarico della società opponente.
L'opponente deduceva che le parti avevano sottoscritto un contratto di subaffidamento in data 25.01.2017, che prevedeva l'esecuzione da parte della di CP_1 alcune opere di trivellazione e realizzazione di pali di fondazione nel cantiere in cui operava la , sito in Messina, Vill. Torre Faro. Parte_1
Eccepiva quindi, in via preliminare:
- il difetto di giurisdizione, per avere le parti concordato e sottoscritto in contratto del 25.01.2017 la clausola compromissoria in virtù della quale ogni controversia, anche inerente i pagamenti, deve essere devoluta a ad Collegio Arbitrale avente sede in Catania;
- il difetto di competenza territoriale, essendo stato convenuto tra le parti all'art. art. 24 del contratto del 25.01.2017, il foro esclusivo di Catania “per ogni questione di competenza esclusiva del giudice ordinario”.
Nel merito, l'opponente si doleva della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite, essendo stati rilevati vizi consistenti - a cagione dei quali contestava di essere debitrice della società opposta – per come meglio indicato dalla D.L. nel verbale del 09.03.2017, laddove espressamente si afferma che:
“Le testate dei pali non corrispondono alla quota stabilita rispetto al piano di campagna. In particolare le testate dei pali n. 17, n. 8 e n. 2 sono a quota -2,00 mt circa dal piano di campagna. Le armature del palo n. 17 sono a vista mentre nei pali n. 8 e n.
2 non sono visibili. Nei rimanenti pali le testate sono in eccesso rispetto alle quote fissate.
Considerata la superiore profondità raggiunta delle testate di pali 17, 2 e 8 essa comporta un aggravio di spese sia per il maggior sbancamento e sia per una profondità maggiore della sottomurazione da eseguire. Inoltre si avrà un aggravio di spese per la demolizione del conglomerato e delle armature da tagliare in eccesso dei rimanenti pali”
In mancanza di accettazione dell'opera, pertanto, la fattura non avrebbe neppure potuto essere emessa.
2 In subordine, l'opponente allegava comunque l'errata quantificazione delle somme pretese, avendo le parti espressamente concordato nel contratto del 25.01.2017 la minor somma di € 9.500,00. Tale importo andrebbe inoltre ulteriormente ridotto, dovendosi nel caso in esame anche applicare le penali previste dagli artt. 12 del contratto (per ritardo nella esecuzione dei lavori superiore a 15 giorni), così rideterminandosi la somma in €
8.645,00, da cui detrarre ulteriormente la penale prevista dall'art. 14 del contratto (per arbitraria sospensione dei lavori per n. 8 giorni), potendosi infine al più riconoscere la somma di € 4.645,00.
L'opponente esponeva poi di avere anche sostenuto costi per il ripristino di lavorazioni non eseguite a regola d'arte da parte della opposta per un ammontare pari a €
7.000,00, risultanti dal verbale redatto dal D.L. in data 09.03.2017, che eccepiva in compensazione ed a fronte dei quali l'opposta non potrebbe comunque avanzare alcuna pretesa economica.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando tutte le domande ed eccezioni CP_1 proposte dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, quanto alle eccezioni preliminari formulate dall'opponente, l'opposta formulava espresso disconoscimento della sottoscrizione presente (per la società opposta) sul contratto del 25.01.2017, per non essere mai stata apposta dal legale rappresentante della , e, in conseguenza di ciò, eccepiva l'inesistenza di una CP_2 Persona_1 valida clausola compromissoria o derogatoria della competenza (l'art. 24 prevede la clausola compromissoria a favore di un collegio arbitrale, oltre che il foro esclusivo del
Tribunale di Catania); pertanto, alla luce del criterio previsto dall'art. 20 c.p.c. ( foro in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve eseguirsi, ovvero, come nel caso di specie, quella del domicilio del creditore), doveva ritenersi sussistente la competenza del
Tribunale di Patti ad emettere il decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposta sosteneva l'inesistenza di alcun vizio, allegando di aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte. Come risulta infatti dalla nota del
03.02.2017, la dava dettagliatamente conto dei lavori eseguiti per l'importo di € CP_1
9.125,00 e richiedeva l'ulteriore somma di € 4.153,00 per maggiori oneri, comunicando, altresì, di dover sospendere i lavori in mancanza di pagamento della fattura di acconto già emessa (n. 9/2017); inoltre, esponeva di avere anche richiesto il pagamento di €
700,00 al giorno per il fermo delle proprie attrezzature sul cantiere.
Solo a fronte della nota di riscontro del 07.02.2017, a mezzo cui l'opponente riconosceva i maggiori oneri per € 4.365,00 ed un maggior costo sostenuto per la
3 perforazione di n. 11 pali per € 935,00, la riprendeva i lavori, completandoli in CP_1 data 22.02.2017, ed emettendo, a seguire, la fattura n. 25 del 28.02.2017.
Solo dopo il completamento dei lavori, secondo l'opposta, la avrebbe Parte_1 sollevato infondate doglianze, rifacendosi al verbale del D.L. del 09.03.2017 e rifiutando di effettuare ogni pagamento.
L'opposta, dal canto suo, affermava di avere invece puntualmente riscontrato ogni contestazione con nota del 20.03.2017 e, con specifico riguardo alla doglianza principale sollevata dalla D.L., secondo la quale “le testate dei pali infissi dalla non CP_1 corrispondevano alla quota stabilita e ….le armature di tre pali non apparivano regolari”, di avere chiaramente precisato che i rilievi, i tracciamenti e le quote erano state in realtà realizzate da tecnici della , essendosi l'opposta unicamente limitata Parte_1 ad eseguire quanto richiesto.
Infine, l'opposta contestava anche la quantificazione dei lavori svolti, e relativo corrispettivo, ritenendoli errati. La doglianza dell'opponente risulterebbe infatti in contrasto con il riconoscimento di debito del 07.02.2019, oltre che con i buoni di consegna prodotti in atti (e contenenti l'indicazione scrupolosa dei lavori giornalieri) e con il redatto dal responsabile tecnico della , a mezzo cui erano stati CP_3 Parte_1 riconosciuti specificamente € 17.689,00 complessivi, di cui € 9.372,00 per lavori ed €
7.957,00 per maggiori costi riconosciuti, tra cui € 5.400,00 per fermo macchine.
Quanto alle penali invocate dall'opponente, ne contestava la spettanza, anche per l'inesistenza dell'invocato contratto, da essa mai firmato.
1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, in riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione (così denominato) e di incompetenza territoriale sollevate dall'opponente, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza di rigetto del 06.07.2022.
Invero, per come già esposto nel provvedimento richiamato, la parte opposta ha formalmente e tempestivamente disconosciuto il contratto del 25.02.2017, dichiarando di non averlo mai sottoscritto. A fronte di ciò, l'opponente non ha formulato alcuna istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., rendendo così del tutto inutilizzabile il contratto e, con esso, ogni clausola compromissoria o derogatoria ivi contenuta (cfr Cass.
S.U. 3086/2022, “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza
4 probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.)
3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
3.1. Posta l'insussistenza di un contratto scritto, secondo gli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio è onere della parte creditrice provare il proprio credito, dimostrando il rapporto contrattuale e i lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, a fronte dell'eccezione di inadempimento avanzata dall'opponente, nella parte in cui denuncia la presenza di vizi nella esecuzione (affermando che “le testate dei pali infissi dalla non corrispondevano alla quota stabilita e che le armature CP_1 di tre pali non apparivano regolari”), dovrà altresì dimostrare di avere eseguito i lavori a regola d'arte.
Nel caso di specie, nonostante l'inutilizzabilità del contratto appare comunque provata l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In particolare, emerge dagli atti che tra le parti è intercorso un rapporto da ricondurre nell'alveo del subappalto (di parte dei lavori appaltati).
La prova emerge proprio dall'insieme degli atti prodotti dalle parti (senza tener conto del contratto disconosciuto), laddove nello scambio epistolare intercorso e nel verbale redatto dalla D.L., si afferma proprio l'esistenza di un rapporto in virtù del quale l'opposta si era obbligata ad eseguire in favore dell'opponente lavori di perforazione di micropali presso il cantiere di quest'ultima sito in Via Borrello n. 14 a Messina -
Villaggio Torre Faro.
Orbene, ai fini della prova dei lavori eseguiti, parte opponente ha prodotti in atti molteplici buoni di lavoro (in parte sottoscritti dalla opponente) oltre alla nota 1 S.I.L. di cantiere e il Certificato di pagamento n.1 al 24.02.2017 (contenete la specifica dei lavori eseguiti).
Il contenuto di tali documenti non è mai stato adeguatamente contestato dall'opposta, che si è limitata a contestare la spettanza del pagamento per l'asserita presenza di vizi nelle opere eseguite, per come rilevati dalla D.L. con verbale del
09.03.2017, laddove si afferma che “le testate dei pali n. 17, n. 8 e n. 2 sono a quota -
2,00 mt circa dal piano di campagna. Le armature del palo n. 17 sono a vista mentre nei pali n. 8 e n. 2 non sono visibili. Nei rimanenti pali le testate sono in eccesso rispetto alle
5 quote fissate. Considerata la superiore profondità raggiunta delle testate di pali 17, 2 e
8 essa comporta un aggravio di spese sia per il maggior sbancamento e sia per una profondità maggiore della sottomurazione da eseguire. Inoltre si avrà un aggravio di spese per la demolizione del conglomerato e delle armature da tagliare in eccesso dei rimanenti pali.”
Alla luce di ciò, pertanto, può quindi considerarsi pacifico che l'opposta ha eseguito i lavori di perforazione di micropali in favore dell'opponente.
3.2. Per quanto attiene invece i vizi contestati (anche con verbale di D.L.),
l'inutilizzabilità del contratto del 25.02.2017 determina l'obbligo in capo alla parte opponente di dimostrare che il compito di rilevare le quote fosse effettivamente di pertinenza proprio della , o comunque che tale attività sia stata effettivamente CP_1 eseguita da quest'ultima società.
Sotto tale profilo, non è stato dimostrato in giudizio in capo a quale parte incombesse l'onere di eseguire i rilievi delle quote. Unicamente in nota del 20.03.2017,
l'opposta ha precisato, rivolgendosi all'opponente (senza smentita alcuna), “che i rilievi,
i tracciamenti, le quote sono state fatti dai Vs. tecnici sotto controllo della D.L. …”.
In buona sostanza, ancor prima di procedere alla valutazione della effettiva sussistenza di vizi nella esecuzione dell'opera, a fronte della contestazione sollevata dalla parte opposta, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che i rilevamenti delle quote e l'armatura dei pali oggetto di contestazione fossero effettivamente stati commissionati all'opposta, la quale avrebbe dovuto – soltanto a questo punto – dimostrare di avere esattamente adempiuto.
Non essendo dunque stato provato il contenuto concreto della prestazione subappaltata, nessun inadempimento può essere ascritto alla subappaltatrice.
3.3. Ai fini della determinazione esatta dei lavori eseguiti e dell'esame dei vizi denunciati dall'opponente, nel corso del giudizio è stata disposta ctu, la quale ha rilevato che “Così come si evince dai passaggi dell'iter tecnico-amministrativo, i lavori effettuati dalla sono consistiti nella trivellazione di n.17 pali di fondazione del diametro CP_1 di 300 mm e lunghezza di 18 m e di 19,50 m. Dei 17 pali realizzati, un palo
(contraddistinto col n.2) non è andato a buon fine. Nel buono di lavoro è indicato
“calcestruzzo non conforme”. Si precisa che la lavorazione di competenza della CP_1
[... consisteva nella trivellazione del palo e non nella fornitura del calcestruzzo. Detto palo risulta contabilizzato nel del 24.02.2017 e indicato nel buono di lavoro n.05 CP_3 del 31.01.2017. Nello specifico è stata realizzata la perforazione di n. 10 pali profondi
m 18,00 e n. 7 pali profondi m 19,50. I suddetti pali hanno costituito la fondazione
6 profonda su cui elevare un corpo scala. I lavori di trivellazione sono iniziati in data
25.01.2017 e sono stati ultimati in data 22.02.2017. Non è presente agli atti un certificato di ultimazione. E' presente agli atti di causa l'ultimo buono di lavoro del 22.02.2017 per la perforazione del palo n.25. Da quanto si evince dai buoni di lavoro presenti agli atti di causa, la ha effettuato, oltre all'attività di perforazione, anche un'attività CP_1
(sembrerebbe parziale perché non è indicata per tutti i pali) di assistenza al getto. Di certo non ha effettuato l'attività di fornitura del getto in quanto la fornitura del calcestruzzo non risulta indicata nel SIL né tantomeno nei suddetti buoni di lavoro.
Per quanto attiene quindi alla quantificazione dei lavori il ctu ha affermato che:
“Il corrispettivo dovuto a per le lavorazioni effettuate, in assenza di CP_1 documentazione contrattuale di riferimento, può essere determinato sulla scorta dei prezzi vigenti all'epoca di effettuazione dei lavori e pubblicati sul prezzario regionale del 27 febbraio 2013.” Il ctu proseguiva nella relazione con puntuale elencazione, secondo tariffario delle effettive lavorazioni eseguite dalla e concludeva con il CP_1 ritenere che “il corrispettivo dovuto a per i lavori effettuati, secondo i CP_1 parametri normativi e i prezzi unitari vigenti all'epoca di effettuazione dei lavori ammonta complessivamente a € 24.202,05.”
Il ctu proseguiva poi col precisare che “nei buoni di lavoro presenti agli atti sono stati contabilizzati n.27 ore di fermo macchina perforatrice. Nel del 24.02.2017 CP_3 trasmesso per email dalla alla sono stati contabilizzati i Parte_1 CP_1 suddetti oneri per fermo macchina nella somma di €/h 200,00 x h 27 = € 5.400,00.
Il costo orario di €/h 200,00 si ritiene congruo per la tipologia di attrezzatura in oggetto. Lo scrivente non intende entrare nei meriti giuridici della controversia, ma ritiene che se detto onere è stato riconosciuto nel S.I.L. del 24.02.2017 dal responsabile della sta a significare che il fermo macchina verificatosi durante i lavori Parte_1 sia addebitabile alla Committenza ( , la quale ne ha riconosciuto il Parte_1 relativo pagamento nella formulazione del S.I.L.”
Alla luce di tali accertamenti, dovendosi effettivamente ritenere riconosciuti dalla parte opponente gli oneri per fermo macchina per l'importo di 5.400,00, il corrispettivo complessivo dovuto dall'opponente in favore dell'opposta ammonta a € 29.602,05.
Per quanto attiene invece alla tematica dei vizi ed onere di effettuare i rilievi del caso, il ctu è stato anche incaricato di “accertare se i lavori sono stati eseguiti a regola
d'arte o se presentano dei vizi, indicando l'incidenza degli eventuali vizi riscontrati sulla quantificazione del corrispettivo”.
7 A tal riguardo, il tecnico incaricato ha affermato che “L'accertamento richiesto può essere eseguito soltanto sulla scorta della documentazione presente agli atti di causa e di quella che lo scrivente ha reperito presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina. Infatti
i luoghi oggetto di causa si presentano ormai modificati in quanto è stata eseguita
l'opera strutturale (corpo scala) che ha occultato tutte le lavorazioni oggetto di causa realizzate nel sottosuolo. (…)
Così come indicato nella descrizione dell'iter cronologico delle vicende tecnico- amministrative, in data 09.03.2017 il Direttore dei Lavori Ing. ha Controparte_4 redatto il Verbale di sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori di sbancamento dei pali di fondazione ed ha comunicato alla quanto Parte_1 emerso:
- Le testate dei pali non corrispondono alla quota stabilita rispetto al piano campagna.
- In particolare le testate dei pali n.17, n.8 e n.2 sono a quota -2,00 mt circa dal piano di campagna. Le armature del palo n.17 sono a vista mentre nei pali n.8 e n.2 non sono visibili.
- Nei rimanenti pali le testate sono in eccesso rispetto alle quote fissate.
Considerata la superiore profondità raggiunta, delle testate dei pali 17, 2 e 8, essa comporta un aggravio di spese sia per il maggiore sbancamento e sia per una profondità maggiore della sottomurazione da eseguire. Inoltre si avrà un aggravio di spese per la demolizione del conglomerato e delle armature da tagliare in eccesso dei rimanenti pali.
Resta inteso che la committenza non potrà farsi carico dei maggiori costi che ne derivano.”
Sebbene appaiano provati i vizi lamentati dalla parte opponente, come già esposto non risulta affatto provato che essi abbiano riguardato attività subappaltate all'opposta.
Il ctu, a tal proposito, ha infatti affermato che, “Considerato che non esiste un documento contrattuale cui fare riferimento è del tutto impossibile potere oggi stabilire se le carenze e difformità lamentate dal Direttore dei Lavori siano da addebitare all'impresa oppure alla sub-affidataria Parte_1 CP_1
Le difformità lamentate dal Direttore dei Lavori riguardano carenze dovute ad un non corretto tracciamento delle quote di progetto della palificazione rispetto alla struttura esistente. Allo scrivente sembra per lo meno insolito che il Direttore dei Lavori soltanto in data 09.03.2017, dopo circa 15 giorni dall'ultimazione delle opere di perforazione eseguite dalla (22.02.2017), rilevi le suddette carenze, che a CP_1 giudizio dello scrivente dovevano essere accertate già in fase di esecuzione dei lavori.
8 Inoltre non è possibile oggi stabilire se l'onere dei tracciamenti ricadesse sulla ditta sub-affidataria. Nella norma i tracciamenti sono effettuati dal direttore di cantiere, sotto la sorveglianza della D.L.
La documentazione estratta in copia presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina
(Relazione a struttura ultimata e Certificato di Collaudo) non è per nulla di ausilio, nel caso in esame, perché non contempla per niente le problematiche sollevate dal D.L. nel verbale del 09.03.2017, che probabilmente sono state risolte con l'esecuzione di idonee opere di sottofondazione. L'opera è stata regolarmente collaudata in data 22.03.2021.”
Appare a tal punto anche evidente come nel caso di specie l'opponente non abbia fornito neppure un'adeguata prova della sussistenza dei vizi lamentati che, se da un lato sono stati apparentemente riscontrati dalla D.L., dall'altro lato, sono di certo stati eliminati, atteso il corretto collaudo intervenuto il 22.03.2021. Né la parte opponente ha mai dedotto di aver provveduto direttamente alla eliminazione dei vizi.
Inoltre, il ctu afferma che: “Nella norma i tracciamenti sono effettuati dal direttore di cantiere, sotto la sorveglianza della D.L.”; affermazione questa coincidente con quanto scritto nella nota del 20.03.2017, laddove la società , senza alcuna ulteriore CP_1 smentita, ha affermato rivolgendosi all'opponente: “considerato che i rilievi, i tracciamenti, le quote sono state fatti dai Vs. tecnici sotto controllo della D.L. …”.
Infine, il D.L. ing. , escusso all'udienza del 20.02.2024, ha Controparte_4 confermato che “i rilievi, i tracciamenti e le quote vennero realizzati da tecnici della
, con ciò, pertanto, dovendosi escludere - in mancanza della prova di Parte_1 un preciso obbligo in tal senso - che gli assunti vizi derivanti dai mancati rilievi delle quote possano essere ascritti alla società opposta.
In mancanza di ogni prova dei vizi lamentati e, financo, dell'obbligo in capo alla opposta di compiere i rilievi in concreto eseguiti dalla parte opponente a mezzo propri tecnici, l'opposizione deve essere rigettata anche sul punto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'opposta ed a carico della società opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, per come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1430/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 258/2019;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
3) 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 18/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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