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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Nicola Galdiero (C.F. ), Paolo Giannarini C.F._1
(C.F.: ) e Raffaele Agliata (C.F.: ) - (Studio Legale C.F._2 C.F._3
Associato GGA) - con essi elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Campana n. 246, nonché agli indirizzi PEC - Email_1
- Email_2 Email_3
APPELLANTE
1 E
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Carlo Poerio, n. 53 - PEC:
Email_4
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2212/20 del 28/10/2020 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26/01/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 23/02/2021 il ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal predetto ente avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della per l'importo di euro Controparte_1
97.510,99, oltre interessi e spese, preteso in pagamento di fatture emesse per somministrazione di energia elettrica nel periodo 25.10.2011 - 10.09.2013.
La Banca opposta aveva agito in monitorio deducendo di essere cessionaria dei crediti vantati da
[...] nei confronti dei in relazione alle prestazioni di beni e servizi resi, CP_2 Parte_1 allegando Estratto conto fatture al 25.2.2015, autenticato da notaio, attestante un credito insoddisfatto per l'importo che chiedeva ingiungersi al Pt_1
In sede di opposizione, l'ente eccepiva la mancata produzione, da parte di del Controparte_1 contratto di somministrazione sottoscritto con e la mancata notifica al debitore Controparte_2 ceduto dell'atto di cessione.
Si costituiva l'opposta, depositando copia dei contratti intercorsi tra il ed , copia Pt_1 CP_2 delle fatture azionate, l'atto di cessione notificato al unitamente all'elenco delle fatture cedute, Pt_1
l'estratto autentico delle scritture contabili, la lettera di sollecito di pagamento inviata al Comune il 2 dicembre 2014.
Il contestava la conformità agli originali delle copie dei contratti depositati, e depositava, a sua Pt_1 volta, copia della denuncia-querela sporta dall'ing. , apparente firmatario dei contratti Persona_1 per conto dell'ente, nella quale il funzionario asseriva di non aver mai sottoscritto i predetti contratti,
2 esibiti in copia dall'opposta, e che “…in ogni caso le firme sono assolutamente false e comunque in alcun modo attribuibili allo scrivente…”.
Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti e ordinava il deposito degli originali dei contratti ad che però non ottemperava. CP_2
All'esito la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che l'opposta avesse fornito la prova del credito, mentre l'opponente aveva adottato una difesa contraddittoria, poiché aveva contestato la conformità agli originali delle copie dei contratti esibiti da controparte e nel contempo eccepito la falsità della sottoscrizione, e “se si disconosce la conformità all'originale, non può nel contempo contestarsi l'autenticità della firma, che presuppone la conformità”.
Aveva compensato, infine, le spese di lite, in considerazione della “obiettiva complessità della questione trattata, e della particolarità del caso concreto”.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha chiesto riformarsi la Parte_1 sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa dell'1.6.2021 (per l'udienza del 22.6.2021, differita di ufficio al
25.6.2021), resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Negata la sospensiva, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
3 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della “ragione più liquida” - che rende irrilevante l'esame degli altri motivi,
i quali, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - va dato atto della mancanza di prova dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 d.lgs.
267/2000, trattandosi di questione rilevabile ex officio.
Come chiarito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024, l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n.
12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
4 impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez.
3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione 5 dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue come l'effettività o meno della somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640).
Né ancora assume rilievo la circostanza che la dedotta questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese dell'ente, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio (in tal senso Cass.
17197/2024 citata).
Ciò considerato, rispetto al credito azionato in monitorio è irrilevante la condotta stragiudiziale di non contestazione dell'Ente, così come lo è la questione inerente la veridicità dei contratti e delle sottoscrizioni.
Per altro verso, è infondata la deduzione di parte appellante che, sull'assunto della mancanza di consenso alla cessione, la ritiene inopponibile al trattandosi di crediti relativi a prestazioni già Pt_1 erogate nell'ambito di contratti di durata, non assimilabili alle ipotesi in cui la cessione del credito afferisca ad un contratto in corso di esecuzione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6934 del
2024).
Tutto ciò considerato, è fondata la deduzione di erronea valutazione delle prove addotte dall'opposta a fondamento della domanda azionata in sede monitoria.
Per nessuno dei crediti ceduti risultano, infatti, dimostrati l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere riformata con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
6 Resta assorbito l'appello incidentale proposto da sul governo delle spese del primo CP_1 grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere, peraltro, compensate, avuto riguardo al rilievo officioso della questione dirimente, e sussistendo, per l'effetto, le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Va condiviso, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assorbimento dell'impugnazione non è assimilabile né al rigetto, né all'improcedibilità, trattandosi, in effetti, di una forma di inammissibilità sopravvenuta derivante dallo sviluppo della lite, non equiparabile all'inammissibilità originaria contemplata dalla ratio sanzionatoria della norma (Cass. n. 19464/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dal con citazione del 2.7.2016 e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 9.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Nicola Galdiero (C.F. ), Paolo Giannarini C.F._1
(C.F.: ) e Raffaele Agliata (C.F.: ) - (Studio Legale C.F._2 C.F._3
Associato GGA) - con essi elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Campana n. 246, nonché agli indirizzi PEC - Email_1
- Email_2 Email_3
APPELLANTE
1 E
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Carlo Poerio, n. 53 - PEC:
Email_4
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2212/20 del 28/10/2020 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26/01/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 23/02/2021 il ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal predetto ente avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della per l'importo di euro Controparte_1
97.510,99, oltre interessi e spese, preteso in pagamento di fatture emesse per somministrazione di energia elettrica nel periodo 25.10.2011 - 10.09.2013.
La Banca opposta aveva agito in monitorio deducendo di essere cessionaria dei crediti vantati da
[...] nei confronti dei in relazione alle prestazioni di beni e servizi resi, CP_2 Parte_1 allegando Estratto conto fatture al 25.2.2015, autenticato da notaio, attestante un credito insoddisfatto per l'importo che chiedeva ingiungersi al Pt_1
In sede di opposizione, l'ente eccepiva la mancata produzione, da parte di del Controparte_1 contratto di somministrazione sottoscritto con e la mancata notifica al debitore Controparte_2 ceduto dell'atto di cessione.
Si costituiva l'opposta, depositando copia dei contratti intercorsi tra il ed , copia Pt_1 CP_2 delle fatture azionate, l'atto di cessione notificato al unitamente all'elenco delle fatture cedute, Pt_1
l'estratto autentico delle scritture contabili, la lettera di sollecito di pagamento inviata al Comune il 2 dicembre 2014.
Il contestava la conformità agli originali delle copie dei contratti depositati, e depositava, a sua Pt_1 volta, copia della denuncia-querela sporta dall'ing. , apparente firmatario dei contratti Persona_1 per conto dell'ente, nella quale il funzionario asseriva di non aver mai sottoscritto i predetti contratti,
2 esibiti in copia dall'opposta, e che “…in ogni caso le firme sono assolutamente false e comunque in alcun modo attribuibili allo scrivente…”.
Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti e ordinava il deposito degli originali dei contratti ad che però non ottemperava. CP_2
All'esito la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che l'opposta avesse fornito la prova del credito, mentre l'opponente aveva adottato una difesa contraddittoria, poiché aveva contestato la conformità agli originali delle copie dei contratti esibiti da controparte e nel contempo eccepito la falsità della sottoscrizione, e “se si disconosce la conformità all'originale, non può nel contempo contestarsi l'autenticità della firma, che presuppone la conformità”.
Aveva compensato, infine, le spese di lite, in considerazione della “obiettiva complessità della questione trattata, e della particolarità del caso concreto”.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha chiesto riformarsi la Parte_1 sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa dell'1.6.2021 (per l'udienza del 22.6.2021, differita di ufficio al
25.6.2021), resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Negata la sospensiva, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
3 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della “ragione più liquida” - che rende irrilevante l'esame degli altri motivi,
i quali, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - va dato atto della mancanza di prova dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 d.lgs.
267/2000, trattandosi di questione rilevabile ex officio.
Come chiarito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024, l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n.
12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
4 impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez.
3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione 5 dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue come l'effettività o meno della somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640).
Né ancora assume rilievo la circostanza che la dedotta questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese dell'ente, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio (in tal senso Cass.
17197/2024 citata).
Ciò considerato, rispetto al credito azionato in monitorio è irrilevante la condotta stragiudiziale di non contestazione dell'Ente, così come lo è la questione inerente la veridicità dei contratti e delle sottoscrizioni.
Per altro verso, è infondata la deduzione di parte appellante che, sull'assunto della mancanza di consenso alla cessione, la ritiene inopponibile al trattandosi di crediti relativi a prestazioni già Pt_1 erogate nell'ambito di contratti di durata, non assimilabili alle ipotesi in cui la cessione del credito afferisca ad un contratto in corso di esecuzione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6934 del
2024).
Tutto ciò considerato, è fondata la deduzione di erronea valutazione delle prove addotte dall'opposta a fondamento della domanda azionata in sede monitoria.
Per nessuno dei crediti ceduti risultano, infatti, dimostrati l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere riformata con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
6 Resta assorbito l'appello incidentale proposto da sul governo delle spese del primo CP_1 grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere, peraltro, compensate, avuto riguardo al rilievo officioso della questione dirimente, e sussistendo, per l'effetto, le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Va condiviso, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assorbimento dell'impugnazione non è assimilabile né al rigetto, né all'improcedibilità, trattandosi, in effetti, di una forma di inammissibilità sopravvenuta derivante dallo sviluppo della lite, non equiparabile all'inammissibilità originaria contemplata dalla ratio sanzionatoria della norma (Cass. n. 19464/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dal con citazione del 2.7.2016 e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 9.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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