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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2024, n. 12701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12701 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RG TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 18 ottobre 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto PA Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha rigettato il riesame proposto dalla difesa di TO RG avverso il decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata con il quale è stato convalidato il sequestro probatorio caduto su una struttura prefabbricata adibita ad officina meccanica e su due carcasse di autovetture rivenute all'interno della detta struttura. Beni, questi, rivenuti nella disponibilità del ricorrente e ritenuti corpo o cose pertinenti ai reati allo stesso ascritti, individuati nelle ipotesi di cui agli artt. 348 cod. pen. (per l'esercizio abusivo dell'attività di meccanico), 646 cod. pen. (quanto 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 12701 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 all'appropriazione indebita di una autovettura consegnatagli per effettuare delle riparazioni e mai restituita al proprietario) e 334 cod. pen. (perché una delle autovetture sequestrate, rinvenuta all'interno dell'autofficina, risultava sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla custodia del titolare di altra autofficina). 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e lamenta vizio di motivazione, ritenuta apparente o integralmente insussistente, e violazione di legge con riguardo ai requisiti strutturali del sequestro applicato e in particolare con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze da cautelare, ai periculum in mora, al nesso di strumentalità tra i reati contestati e i beni sottoposti al vincolo, alla proporzione tra la misura adottata e le esigenze riscontrate e alla puntuale indicazione argomentativa degli estremi in fatto da valorizzare in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 334 cp. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L' ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero con il quale è stato convalidato il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria, confermato dalla decisione gravata, vanno annullati senza rinvio per le ragioni precisate di seguito. 2. La situazione fotografata dal decreto di convalida e ribadita dal provvedimento impugnato dà conto della rinvenuta disponibilità, in capo al ricorrente, di un autoveicolo consegnatogli dal proprietario dello stesso per procedere ad alcune riparazioni e mai restituito l nonché del pacifico riscontro di una attività di autofficina non autorizzata, parimenti attribuibile al RG ed esercitata presso il prefabbricato sottoposto a vincolo, resa evidente dalle condizioni di rinvenimento dei veicoli sequestrati (integralmente smontati) nonchè dgla verificata presenza di strumenti utili a tale fine. 2.1. La lettura del provvedimento impugnato consente anche: a) di affermare che il sequestro del prefabbricato nel caso è stato correlato, quale "cosa pertinente al reato", all'attività di autofficina non autorizzata, contestata ai sensi dell'ad 348 cod. pen.; aa) di riferire a tale bene e alla detta ipotesi di reato, l'esigenza, espressamente prospettata, di evitare, tramite l'intervento cautelare, modificazioni o alterazioni dei luoghi teatro della ritenuta attività illecita;
aaa) di ascrivere all'ipotesi di reato suddetta nonché a quella di cui all'art. 334 cod. pen. il vincolo apposto sulla carcassa dell'autovettura "Mercedes c. 180", sottoposta a sequestro amministrativo e di attribuire a tale bene le medesime esigenze probatorie sopra rassegnate, da ritenersi conferenti, tuttavia, limitatamente alla contestazione relativa all'esercizio abusivo di cui al citato art. 348 (considerate le condizioni in cui il mezzo è stato rinvenuto); aaaa) di ritenere, di contro, con riguardo a tale autovettura, all'evidenza manifestamente inconferente l'ulteriore egida investigativa rassegnata dal Tribunale - l'esigenza di rintracciarne la provenienza-, se raccordata all'ipotesi di reato di cui all'art. 334 cod. pen (risultando tale 2 obiettivo già definito dalle indagini). 2.2. L'ordinanza impugnata non consente di comprendere, di contro, se l'altro bene sottoposto a sequestro (una carcassa di altro automezzo) coincideva o meno con il bene oggetto dell'appropriazione indebita parimenti contestata al RG;
a ben vedere, tuttavia, anche in tale ipotesi, le esigenze probatorie addotte dai giudici della cautela non potrebbero mai validamente sorreggere il titolo cautelare contestato, non bastando al fine l'aprioristico riferimento al fatto che il bene in questione costituisce corpo del reato ed apparendo manifestamente inconferenti le più volte rassegnate ulteriori finalità di indagine perseguite (la già rimarcata esigenza di accertarne la provenienza, essendone già incontroverse sia la titolarità in capo al soggetto che ebbe a denunziare il ricorrente, sia la causale della indebita detenzione del bene). 3. Ne consegue che, per tale ultimo bene, emerge con immediatezza l'illegittimità del sequestro impugnato. Quanto agli altri due (il prefabbricato e la "Mercedes") emerge, anche, che il titolo di reato che supporta il provvedimento contrastato dal ricorso è unicamente quello di cui all'art.348 cod. pen. 4. Sotto quest'ultimo versante, traspare con immediata evidenza, prescindendo anche dal tenore delle censure prospettate dal ricorso, l'illegittimità del sequestro in questione per la non configurabilità del reato che ne dovrebbe supportare il portato. Se, infatti, è lecito dubitare che l'attività di autoriparazione dei veicoli a motore, ascritta al ricorrente siccome esercitata abusivamente ( e che comprende, ai sensi della legge n. 192 del 1992 che ne disciplina l'esercizio, gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente oltre ad abbracciare l'attività meccatronica, quella riguardante la carrozzeria e quella inerente ai pneumatici: si vedano i commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge), rivesta le connotazioni ontologiche tipiche di una professione intellettuale, in ogni caso, la stessa, certamente, non rientra nell'ambito delle professioni "protette", di quelle cioè il cui esercizio sia disciplinato dallo Stato e risulti subordinato al conseguimento di una specifica abilitazione professionale, come richiesto dalla fattispecie in questione: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 7 della citata normativa di settore è, infatti, obbligatorio che l'impresa in questione risulti iscritta nel registro delle imprese con la indicazione nominativa obbligatoria di un responsabile tecnico il quale non deve, tuttavia, essere necessariamente in possesso di un titolo abilitativo (si veda l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 192). Ne consegue l'evidente insussistenza dei costituti fondanti (l'esercizio di una attività di matrice intellettuale riconducibile ad una delle professioni "protette") l'ipotesi di reato sulla quale riposa il titolo cautelare con riferimento al prefabbricato e all'altra carcassa di autoveicolo descritta dal sequestro. Da qui la violazione di legge che giustifica la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso il 21 settembre 2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, disponendo la restituzione dei beni in favore dell'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al ‹frocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Bene_de o PA OD NO e A icis a ,Th ‘...
udita la relazione del Consigliere Benedetto PA Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha rigettato il riesame proposto dalla difesa di TO RG avverso il decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata con il quale è stato convalidato il sequestro probatorio caduto su una struttura prefabbricata adibita ad officina meccanica e su due carcasse di autovetture rivenute all'interno della detta struttura. Beni, questi, rivenuti nella disponibilità del ricorrente e ritenuti corpo o cose pertinenti ai reati allo stesso ascritti, individuati nelle ipotesi di cui agli artt. 348 cod. pen. (per l'esercizio abusivo dell'attività di meccanico), 646 cod. pen. (quanto 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 12701 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 all'appropriazione indebita di una autovettura consegnatagli per effettuare delle riparazioni e mai restituita al proprietario) e 334 cod. pen. (perché una delle autovetture sequestrate, rinvenuta all'interno dell'autofficina, risultava sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla custodia del titolare di altra autofficina). 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e lamenta vizio di motivazione, ritenuta apparente o integralmente insussistente, e violazione di legge con riguardo ai requisiti strutturali del sequestro applicato e in particolare con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze da cautelare, ai periculum in mora, al nesso di strumentalità tra i reati contestati e i beni sottoposti al vincolo, alla proporzione tra la misura adottata e le esigenze riscontrate e alla puntuale indicazione argomentativa degli estremi in fatto da valorizzare in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 334 cp. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L' ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero con il quale è stato convalidato il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria, confermato dalla decisione gravata, vanno annullati senza rinvio per le ragioni precisate di seguito. 2. La situazione fotografata dal decreto di convalida e ribadita dal provvedimento impugnato dà conto della rinvenuta disponibilità, in capo al ricorrente, di un autoveicolo consegnatogli dal proprietario dello stesso per procedere ad alcune riparazioni e mai restituito l nonché del pacifico riscontro di una attività di autofficina non autorizzata, parimenti attribuibile al RG ed esercitata presso il prefabbricato sottoposto a vincolo, resa evidente dalle condizioni di rinvenimento dei veicoli sequestrati (integralmente smontati) nonchè dgla verificata presenza di strumenti utili a tale fine. 2.1. La lettura del provvedimento impugnato consente anche: a) di affermare che il sequestro del prefabbricato nel caso è stato correlato, quale "cosa pertinente al reato", all'attività di autofficina non autorizzata, contestata ai sensi dell'ad 348 cod. pen.; aa) di riferire a tale bene e alla detta ipotesi di reato, l'esigenza, espressamente prospettata, di evitare, tramite l'intervento cautelare, modificazioni o alterazioni dei luoghi teatro della ritenuta attività illecita;
aaa) di ascrivere all'ipotesi di reato suddetta nonché a quella di cui all'art. 334 cod. pen. il vincolo apposto sulla carcassa dell'autovettura "Mercedes c. 180", sottoposta a sequestro amministrativo e di attribuire a tale bene le medesime esigenze probatorie sopra rassegnate, da ritenersi conferenti, tuttavia, limitatamente alla contestazione relativa all'esercizio abusivo di cui al citato art. 348 (considerate le condizioni in cui il mezzo è stato rinvenuto); aaaa) di ritenere, di contro, con riguardo a tale autovettura, all'evidenza manifestamente inconferente l'ulteriore egida investigativa rassegnata dal Tribunale - l'esigenza di rintracciarne la provenienza-, se raccordata all'ipotesi di reato di cui all'art. 334 cod. pen (risultando tale 2 obiettivo già definito dalle indagini). 2.2. L'ordinanza impugnata non consente di comprendere, di contro, se l'altro bene sottoposto a sequestro (una carcassa di altro automezzo) coincideva o meno con il bene oggetto dell'appropriazione indebita parimenti contestata al RG;
a ben vedere, tuttavia, anche in tale ipotesi, le esigenze probatorie addotte dai giudici della cautela non potrebbero mai validamente sorreggere il titolo cautelare contestato, non bastando al fine l'aprioristico riferimento al fatto che il bene in questione costituisce corpo del reato ed apparendo manifestamente inconferenti le più volte rassegnate ulteriori finalità di indagine perseguite (la già rimarcata esigenza di accertarne la provenienza, essendone già incontroverse sia la titolarità in capo al soggetto che ebbe a denunziare il ricorrente, sia la causale della indebita detenzione del bene). 3. Ne consegue che, per tale ultimo bene, emerge con immediatezza l'illegittimità del sequestro impugnato. Quanto agli altri due (il prefabbricato e la "Mercedes") emerge, anche, che il titolo di reato che supporta il provvedimento contrastato dal ricorso è unicamente quello di cui all'art.348 cod. pen. 4. Sotto quest'ultimo versante, traspare con immediata evidenza, prescindendo anche dal tenore delle censure prospettate dal ricorso, l'illegittimità del sequestro in questione per la non configurabilità del reato che ne dovrebbe supportare il portato. Se, infatti, è lecito dubitare che l'attività di autoriparazione dei veicoli a motore, ascritta al ricorrente siccome esercitata abusivamente ( e che comprende, ai sensi della legge n. 192 del 1992 che ne disciplina l'esercizio, gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente oltre ad abbracciare l'attività meccatronica, quella riguardante la carrozzeria e quella inerente ai pneumatici: si vedano i commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge), rivesta le connotazioni ontologiche tipiche di una professione intellettuale, in ogni caso, la stessa, certamente, non rientra nell'ambito delle professioni "protette", di quelle cioè il cui esercizio sia disciplinato dallo Stato e risulti subordinato al conseguimento di una specifica abilitazione professionale, come richiesto dalla fattispecie in questione: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 7 della citata normativa di settore è, infatti, obbligatorio che l'impresa in questione risulti iscritta nel registro delle imprese con la indicazione nominativa obbligatoria di un responsabile tecnico il quale non deve, tuttavia, essere necessariamente in possesso di un titolo abilitativo (si veda l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 192). Ne consegue l'evidente insussistenza dei costituti fondanti (l'esercizio di una attività di matrice intellettuale riconducibile ad una delle professioni "protette") l'ipotesi di reato sulla quale riposa il titolo cautelare con riferimento al prefabbricato e all'altra carcassa di autoveicolo descritta dal sequestro. Da qui la violazione di legge che giustifica la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso il 21 settembre 2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, disponendo la restituzione dei beni in favore dell'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al ‹frocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Bene_de o PA OD NO e A icis a ,Th ‘...