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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2022
REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE In funzione di giudice d'appello, in persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 87/2022 promossa da:
(P. Parte_1
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Tossani P.IVA_1
e
(P. Parte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Tossani P.IVA_2
- APPELLANTI - Contro
(C.F. ), residente in [...], già socio accomandatario e liquidatore di
[...]
(P. IVA I ), cancellata dal registro delle Controparte_2 P.IVA_3 imprese, rappresentato e difes dall'avv. Gloria Vicini
- APPELLATA - CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25.11.2025
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione le società e meglio indicate in Pt_1 Parte_2 epigrafe, proponevano appello avverso la sentenza n. 2016/2021 emessa il 03.06.2021 dal Giudice di Pace di Firenze, resa al termine di due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riunite, iscritte rispettivamente a ruolo dalla al numero di R.G. 11015/2018 e dalla al numero di R.G. Pt_1 Parte_2
11016/2018, entrambe avverso lo IO CC, come meglio indicato in epigrafe. Con l'atto di impugnazione chiedevano, in riforma dell'appellata sentenza, che venisse disposta la revoca dei decreti ingiuntivi n. 3077/2018 del 15.6.2018 e n. 3145/2018 del 18.6.2018, entrambi emessi dal Giudice di Pace di Firenze, con conseguente determinazione della somma dovuta all'appellata; che venisse dichiarato l'inadempimento dello relativamente alle obbligazioni CP_2 previste nella lettera d'incarico del 5.5.2016, con conseguente risarcimento del danno;
che, in ogni caso, venisse riformato il capo relativo alle spese dei precedenti giudizi e che venisse rigettato l'appello incidentale proposto dallo . CP_2
In via preliminare le società appellati evidenziavano che con due procedimenti Contr monitori separati lo IO aveva ingiunto alla il pagamento del credito Pt_1 derivante dalla fattura n. 3/2018 (per la rottamazione di cartelle esattoriali) e alla Riomaggiore il pagamento del credito derivante dalle fatture n. 1/2018 (per la prestazione di attività individuate in separata relazione) e n. 2/2018 (per la rottamazione di cartelle esattoriali); che a tali decreti era stata fatta, per ciascuna posizione, opposizione, in quanto le prestazioni effettuate dovevano ritenersi incluse nel contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 5.5.2016 e, pertanto, non dovevano essere oggetto di autonoma fatturazione;
che le opposizioni stanti l'identità del titolo e delle questioni giuridiche trattate erano state riunite;
che il Giudice di Pace confermava il decreto ingiuntivo relativo alla fattura 3/2018 ed al contrario revocava quello relativo alle fatture 1 e 2 del 2018, avendo riconosciuto la spettanza delle sole somme di cui alla fattura n. 2/2018; che alle società, nonostante la revoca di uno dei decreti ingiuntivi e il riconoscimento di un credito molto minore a quello azionato, venivano addossate in solido le spese di lite (sia per il monitorio che per il procedimento di opposizione), in quanto ritenute totalmente soccombenti. Con il primo motivo di appello le società deducevano che il Giudice di Pace aveva violato i principi dell'ermeneutica; che l'interpretazione del contratto di prestazione d'opera del 5.5.2016 era sbagliata;
che la rottamazione delle cartelle esattoriali era pagina 2 di 7 ricompresa nelle attività pattuite;
che non si poteva, dunque, convenire con quanto ritenuto dal Giudice di Pace per il quale: “Considerata la nota differenza tra il significato dell'aggettivo “necessario” ed il significato degli aggettivi “utile” od “opportuno”, e tenuto conto che, alla luce di quanto più sopra rilevato a proposito dell'antefatto della predisposizione dei moduli prodotti dalla convenuta opposta sub doc. 3 e 4, alla data della stipula del contratto lo stesso Ing. nulla sapeva o ricordava, verosimilmente, in ordine alla esistenza delle Pt_1
20 a suo tempo notificate a lui stesso ed alle altre tre società (o quanto meno, se qualcosa sapeva o ricordava, lo aveva completamente taciuto a ), alla luce dei criteri CP_2 ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. non sussistono i presupposti per ricomprendere nella previsione di cui al punto 7 del paragrafo 1 anche l'attività finalizzata alla definizione agevolata (“rottamazione”) delle cartelle esattoriali, con la conseguenza che il compenso dovuto a studio CC a fronte di tali attività non può essere fatto ricomprendere nel compenso
“forfettario” annuo di € 1.200,00 oltre IVA contrattualmente pattuito”; che le attività di rottamazione delle cartelle esattoriali dovevano essere ricomprese nel contratto a seguito della corretta interpretazione dei punti 6) e 7) dello stesso;
che, comunque, il contratto era relativo a tre diverse società e che l'importo complessivo pattuito era di euro 1.200,00 oltre IVA;
che, pertanto, il compenso per ogni società era di 400,00 euro annue;
che nel massimale di tale cifra andava calcolato il compenso per l'attività di rottamazione, tenendo conto, inoltre, che tale prestazione era l'unica che lo IO CC aveva concretamente effettuato. Con il secondo motivo di Appello deducevano l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla loro domanda riconvenzionale, con cui chiedevano dichiararsi l'inadempimento dello e il conseguente risarcimento del danno per i CP_2 maggiori oneri sostenuti. Sul punto evidenziavano che il Giudice di Pace aveva violato l'art. 112 c.p.c., nella misura in cui aveva omesso la pronuncia sulla domanda formulata e che l'unico passaggio motivazionale nella sentenza di primo grado relativo alle loro doglianze e alla richiesta di risarcimento del danno era il seguente:
“da tutto quanto sopra consegue, innanzitutto, che non sussistono i presupposti ex art. 1242 e 1243 c.c. per porre in compensazione, totale o parziale, con quanto dovuto a per CP_2
i titoli azionati, gli importi corrisposti dalle parti attrici opponenti ad altre imprese o professionisti per l'assistenza in materia contabile, fiscale e tributaria prestata da questi ultimi per gli anni 2016 e 2017 in sostituzione dello IO CC (ed in particolare gli importi di cui alle fatture n. 219 del 12.9.2017 e n. 58 del 18.4.2018 emesse nei confronti della Pt_1 rispettivamente dall' e dal Rag.
[...] Parte_3
, fondandosi le pretese creditorie de quibus, appunto, su attività di tipo Controparte_3 diverso, in ordine alle quali le stesse parti attrici opponenti non hanno sollevato una
pagina 3 di 7 specifica exceptio inadimpleti contractus”. Nel merito deducevano l'assoluta mancanza dello svolgimento in costanza di rapporto contrattuale e fino alla rinuncia al mandato del 23/3/2017 delle attività di tenuta dei libri contabili a norma di legge (punto 1); della redazione e invio telematico delle dichiarazioni IRPEF, IRAP e IMU e di ogni altra imposta o tassa dovuta e della comunicazione degli importi in acconto e a saldo alla affinché questa provveda al loro pagamento (punto 2); del pagamento CP_4 delle ritenute di acconto e certificazione agli aventi diritto (punto 3); di quelle accessorie di cui al punto 4; dell'aggiornamento normativo e delle circolari informative di cui al punto 5; dell'attività propedeutica del ritiro presso l'abitazione del socio accomandatario, almeno una volta al mese delle fatture, avvisi di pagamento e altro (punto 8); del deposito presso i locali dello CP_2 dell'archivio e dei fascicoli delle tre società (punto 9) e del trasferimento all'uopo necessario di mobili, archivio e fascicoli. Evidenziavano che tali circostanze erano state ammesse anche dallo IO CC, il quale aveva provato a difendersi evidenziando di non aver mai ricevuto la documentazione necessaria;
che, tuttavia, tali asserzioni erano suffragate da documentazione (mail e fax) non idonee alla prova, attesa l'impossibilità di sapere se effettivamente inviate o ricevute e da quali soggetti. Con il terzo ed il quarto motivo si dolevano della ripartizione delle spese processuali attribuite alla e alla così come effettuate dal Pt_1 Parte_2
Giudice di Pace e ne chiedevano, come da domanda, la riforma. Quanto all'appello incidentale chiedevano che lo stesso fosse rigettato, atteso che le attività di cui alla fattura n. 1/2018 erano state svolte in qualità di amministratore del condominio di Via del Romito n. 55 da legale Controparte_1 rappresentante dello , e non su incarico esclusivo della che CP_2 Parte_2 ciò era stato riconosciuto anche dal Giudice di Pace il quale aveva ritenuto che: “le prestazioni cui si riferisce la fattura n.1/ 2018 per la consistono in atti dovuti Parte_2 dal quale amministratore del condominio di via del Romito 55 e di custode CP_1 delle unita' sottoposte a sequestro nominato dagli ufficiali di P.G. ,con la conseguenza che l'importo di cui alla predetta fattura ,salvo se altri importi, non può essere considerato dovuto dalla sola (e tantomeno a titolo di compenso per assistenza prestata alla Parte_2 suddetta soc. in materia ammnistrativa civile fiscale e tributaria), bensì da tutti i condomini del predetto stabile condominiale ciascuno pro quota ex art 1123 cc a titolo di spese ex art 1123 cc e/o compenso dell'amministratore ex art 1129.cc” e nelle conclusioni pagina 5 in cui
“revoca integralmente ed in ogni sua parte il DI n.3145/2018” con la conseguente riduzione
pagina 4 di 7 del quantum dovuto dalle appellanti e delle spese legali di detto decreto”. Ribadiva, pertanto, che le spese andavano richieste al condominio e non alla società. 2. , costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva CP_2 appello incidentale, rispetto al capo di sentenza con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 3145/2018, atteso il mancato riconoscimento del credito derivante dalla fattura n. 1/2018. Quanto al primo motivo di appello deduceva che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato il contratto;
che l'attività di rottamazione non poteva essere ricompresa nelle attività previste nell'accordo; che la stessa non era necessaria per la società, ma costituiva una scelta eventuale;
che, in ogni caso, tale incombente risultava estremamente oneroso in termini di lavoro e tempo e, dunque, non poteva di certo essere ricompreso nel compenso contrattualmente previsto;
che l'incarico doveva intendersi conferito per ogni società singolarmente e che, pertanto, il compenso di euro 1.200,00 oltre IVA era da pagarsi per ognuna delle stesse;
che differentemente il compenso sarebbe del tutto insignificante ed ingiustificato rispetto alle obbligazioni assunte e che, inoltre, sarebbe del tutto esorbitante rispetto ai prezzi medi applicati ed alle tariffe professionali;
che l'attività non era comunque stata pagata né quanto alle fatture né quanto al contratto. Chiedeva, pertanto, il rigetto del motivo di appello od in subordine all'accoglimento il pagamento del compenso dovuto, da determinarsi secondo quanto ritenuto dal Giudice. Quanto al secondo motivo di appello deduceva che l'inadempimento, pur non contestato, non le era imputabile. Sul punto, infatti, deduceva di aver – già nel corso del procedimento di opposizione – dato conto della numerosa corrispondenza con la quale faceva presente al legale rappresentante delle società appellanti (ed ai suoi ausiliari) della necessità di ottenere la documentazione propedeutica all'adempimento delle proprie obbligazioni. Questa, tuttavia, non veniva mai consegnata ed a fronte dei molteplici solleciti e del ritardo nella consegna si vedeva costretta in data 23.03.2017 a rinunciare all'incarico. Evidenziava, inoltre, che le appellanti non avevano mai contestato in primo grado il contenuto della mail e che ogni contestazione svolta in sede di appello doveva intendersi come tardiva. Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni volte a sconfessare non il contenuto dei documenti, ma la loro eventuale ricezione. In ogni caso ribadiva che a seguito di tale eccezione l'onere della prova della consegna dei documenti o del mancato ricevimento delle mail era delle appellanti. Quanto al danno deduceva che lo stesso non era stato provato e che difettavano le condizioni per la richiesta di risarcimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del secondo motivo di appello.
pagina 5 di 7 In ordine al proposto appello incidentale deduceva che la decisione del Giudice di Pace era scorretta ed andava riformata;
che le attività svolte erano state correttamente dettagliate e che le stesse erano state effettuate in favore della società Parte_2
Sulle spese contestava i motivi di appello proposti ed insisteva sulla condanna delle appellanti.
3. Con note del 1.4.2025 depositate nel fascicolo il procuratore avv. Vicini comunicava “ che la società si è Parte_4 cancellata dal Registro delle Imprese come da visura allegata. La presente comunicazione valga ad ogni effetto di legge, anche ai fini dell'eventuale interruzione del processo di cui si fa istanza. La cancellazione comunque non si configura come rinuncia dello ai CP_2 diritti azionati ,quindi non si deve considerare quale causa estintiva delle pretese creditorie dello nei confronti degli appellanti e Si CP_2 Parte_2 Parte_1 deposita Visura Camera di Commercio Firenze”
4. All'udienza del 8.4.2025 l'avv. Vicini richiamava la nota già depositata e veniva pronunciata l'interruzione del processo.
5. In data 7.7.2025 è stato depositato ricorso per la riassunzione del processo da parte degli appellanti.
6. Si è costituito in giudizio il socio accomandatario
[...]
, società cancellata dal registro delle Controparte_5 imprese, ed ha eccepito in via preliminare la tardività della riassunzione decorrendo il termine trimestrale dalla comunicazione effettuata a cura della cancelleria della dichiarazione del procuratore in data 1.4.2025. 7. L'eccezione di tardività della riassunzione è fondata. Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il termine di tre mesi decorre dalla conoscenza legale della causa interruttiva. Tale conoscenza si realizza con la dichiarazione in udienza o con la notificazione alle parti. Nel caso di specie, la comunicazione della cancelleria via PEC ex art. 170 c.p.c. è equipollente alla notificazione, poiché garantisce certezza legale e inequivocabile conoscenza dell'evento interruttivo. E' vero che il deposito nel fascicolo informatico di una istanza diversa da quelle previste dall'art. 170, comma 4 c.p.c., pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile di per sé ad una forma di comunicazione in senso proprio;
tuttavia nel caso in cui tale evento sia stato comunicato formalmente dalla cancelleria a mezzo PEC ai procuratori delle parti si realizza una forma di conoscenza legale.
pagina 6 di 7 Né alcun rilievo, ai fini che ne occupa, può avere la circostanza che il procuratore abbia reiterato tale dichiarazione in udienza in quanto l'effetto interruttivo del processo si era già realizzato. Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che anche la comunicazione via PEC dell'evento interruttivo (inviata dal difensore alle controparti) equivale a notificazione formale e fa decorrere immediatamente il termine per la riassunzione (Cass. 16141/2024). Nel caso di specie, dal tenore dell'istanza comunicata alla controparte, la volontà del procuratore di far valere immediatamente la causa interruttiva è chiara e non può essere interpretata come dichiarazione resa ad altri fini o per uno scopo meramente informativo. Il provvedimento di interruzione emesso all'udienza ha quindi natura meramente ricognitiva (Cass. 27788/2022). Pertanto, il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione PEC del 1 aprile 2025. Essendo il ricorso in riassunzione stato depositato il 7 luglio 2025, oltre il termine di tre mesi, esso è tardivo. Conseguentemente il presente giudizio va dichiarato estinto. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerate le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile poiché tardivo il ricorso in riassunzione depositato in data 7.7.2025;
- dispone l'estinzione del presente giudizio di appello;
- condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di lite che liquida in euro 1700,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 7 di 7
REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE In funzione di giudice d'appello, in persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 87/2022 promossa da:
(P. Parte_1
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Tossani P.IVA_1
e
(P. Parte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Tossani P.IVA_2
- APPELLANTI - Contro
(C.F. ), residente in [...], già socio accomandatario e liquidatore di
[...]
(P. IVA I ), cancellata dal registro delle Controparte_2 P.IVA_3 imprese, rappresentato e difes dall'avv. Gloria Vicini
- APPELLATA - CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25.11.2025
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione le società e meglio indicate in Pt_1 Parte_2 epigrafe, proponevano appello avverso la sentenza n. 2016/2021 emessa il 03.06.2021 dal Giudice di Pace di Firenze, resa al termine di due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riunite, iscritte rispettivamente a ruolo dalla al numero di R.G. 11015/2018 e dalla al numero di R.G. Pt_1 Parte_2
11016/2018, entrambe avverso lo IO CC, come meglio indicato in epigrafe. Con l'atto di impugnazione chiedevano, in riforma dell'appellata sentenza, che venisse disposta la revoca dei decreti ingiuntivi n. 3077/2018 del 15.6.2018 e n. 3145/2018 del 18.6.2018, entrambi emessi dal Giudice di Pace di Firenze, con conseguente determinazione della somma dovuta all'appellata; che venisse dichiarato l'inadempimento dello relativamente alle obbligazioni CP_2 previste nella lettera d'incarico del 5.5.2016, con conseguente risarcimento del danno;
che, in ogni caso, venisse riformato il capo relativo alle spese dei precedenti giudizi e che venisse rigettato l'appello incidentale proposto dallo . CP_2
In via preliminare le società appellati evidenziavano che con due procedimenti Contr monitori separati lo IO aveva ingiunto alla il pagamento del credito Pt_1 derivante dalla fattura n. 3/2018 (per la rottamazione di cartelle esattoriali) e alla Riomaggiore il pagamento del credito derivante dalle fatture n. 1/2018 (per la prestazione di attività individuate in separata relazione) e n. 2/2018 (per la rottamazione di cartelle esattoriali); che a tali decreti era stata fatta, per ciascuna posizione, opposizione, in quanto le prestazioni effettuate dovevano ritenersi incluse nel contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 5.5.2016 e, pertanto, non dovevano essere oggetto di autonoma fatturazione;
che le opposizioni stanti l'identità del titolo e delle questioni giuridiche trattate erano state riunite;
che il Giudice di Pace confermava il decreto ingiuntivo relativo alla fattura 3/2018 ed al contrario revocava quello relativo alle fatture 1 e 2 del 2018, avendo riconosciuto la spettanza delle sole somme di cui alla fattura n. 2/2018; che alle società, nonostante la revoca di uno dei decreti ingiuntivi e il riconoscimento di un credito molto minore a quello azionato, venivano addossate in solido le spese di lite (sia per il monitorio che per il procedimento di opposizione), in quanto ritenute totalmente soccombenti. Con il primo motivo di appello le società deducevano che il Giudice di Pace aveva violato i principi dell'ermeneutica; che l'interpretazione del contratto di prestazione d'opera del 5.5.2016 era sbagliata;
che la rottamazione delle cartelle esattoriali era pagina 2 di 7 ricompresa nelle attività pattuite;
che non si poteva, dunque, convenire con quanto ritenuto dal Giudice di Pace per il quale: “Considerata la nota differenza tra il significato dell'aggettivo “necessario” ed il significato degli aggettivi “utile” od “opportuno”, e tenuto conto che, alla luce di quanto più sopra rilevato a proposito dell'antefatto della predisposizione dei moduli prodotti dalla convenuta opposta sub doc. 3 e 4, alla data della stipula del contratto lo stesso Ing. nulla sapeva o ricordava, verosimilmente, in ordine alla esistenza delle Pt_1
20 a suo tempo notificate a lui stesso ed alle altre tre società (o quanto meno, se qualcosa sapeva o ricordava, lo aveva completamente taciuto a ), alla luce dei criteri CP_2 ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. non sussistono i presupposti per ricomprendere nella previsione di cui al punto 7 del paragrafo 1 anche l'attività finalizzata alla definizione agevolata (“rottamazione”) delle cartelle esattoriali, con la conseguenza che il compenso dovuto a studio CC a fronte di tali attività non può essere fatto ricomprendere nel compenso
“forfettario” annuo di € 1.200,00 oltre IVA contrattualmente pattuito”; che le attività di rottamazione delle cartelle esattoriali dovevano essere ricomprese nel contratto a seguito della corretta interpretazione dei punti 6) e 7) dello stesso;
che, comunque, il contratto era relativo a tre diverse società e che l'importo complessivo pattuito era di euro 1.200,00 oltre IVA;
che, pertanto, il compenso per ogni società era di 400,00 euro annue;
che nel massimale di tale cifra andava calcolato il compenso per l'attività di rottamazione, tenendo conto, inoltre, che tale prestazione era l'unica che lo IO CC aveva concretamente effettuato. Con il secondo motivo di Appello deducevano l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla loro domanda riconvenzionale, con cui chiedevano dichiararsi l'inadempimento dello e il conseguente risarcimento del danno per i CP_2 maggiori oneri sostenuti. Sul punto evidenziavano che il Giudice di Pace aveva violato l'art. 112 c.p.c., nella misura in cui aveva omesso la pronuncia sulla domanda formulata e che l'unico passaggio motivazionale nella sentenza di primo grado relativo alle loro doglianze e alla richiesta di risarcimento del danno era il seguente:
“da tutto quanto sopra consegue, innanzitutto, che non sussistono i presupposti ex art. 1242 e 1243 c.c. per porre in compensazione, totale o parziale, con quanto dovuto a per CP_2
i titoli azionati, gli importi corrisposti dalle parti attrici opponenti ad altre imprese o professionisti per l'assistenza in materia contabile, fiscale e tributaria prestata da questi ultimi per gli anni 2016 e 2017 in sostituzione dello IO CC (ed in particolare gli importi di cui alle fatture n. 219 del 12.9.2017 e n. 58 del 18.4.2018 emesse nei confronti della Pt_1 rispettivamente dall' e dal Rag.
[...] Parte_3
, fondandosi le pretese creditorie de quibus, appunto, su attività di tipo Controparte_3 diverso, in ordine alle quali le stesse parti attrici opponenti non hanno sollevato una
pagina 3 di 7 specifica exceptio inadimpleti contractus”. Nel merito deducevano l'assoluta mancanza dello svolgimento in costanza di rapporto contrattuale e fino alla rinuncia al mandato del 23/3/2017 delle attività di tenuta dei libri contabili a norma di legge (punto 1); della redazione e invio telematico delle dichiarazioni IRPEF, IRAP e IMU e di ogni altra imposta o tassa dovuta e della comunicazione degli importi in acconto e a saldo alla affinché questa provveda al loro pagamento (punto 2); del pagamento CP_4 delle ritenute di acconto e certificazione agli aventi diritto (punto 3); di quelle accessorie di cui al punto 4; dell'aggiornamento normativo e delle circolari informative di cui al punto 5; dell'attività propedeutica del ritiro presso l'abitazione del socio accomandatario, almeno una volta al mese delle fatture, avvisi di pagamento e altro (punto 8); del deposito presso i locali dello CP_2 dell'archivio e dei fascicoli delle tre società (punto 9) e del trasferimento all'uopo necessario di mobili, archivio e fascicoli. Evidenziavano che tali circostanze erano state ammesse anche dallo IO CC, il quale aveva provato a difendersi evidenziando di non aver mai ricevuto la documentazione necessaria;
che, tuttavia, tali asserzioni erano suffragate da documentazione (mail e fax) non idonee alla prova, attesa l'impossibilità di sapere se effettivamente inviate o ricevute e da quali soggetti. Con il terzo ed il quarto motivo si dolevano della ripartizione delle spese processuali attribuite alla e alla così come effettuate dal Pt_1 Parte_2
Giudice di Pace e ne chiedevano, come da domanda, la riforma. Quanto all'appello incidentale chiedevano che lo stesso fosse rigettato, atteso che le attività di cui alla fattura n. 1/2018 erano state svolte in qualità di amministratore del condominio di Via del Romito n. 55 da legale Controparte_1 rappresentante dello , e non su incarico esclusivo della che CP_2 Parte_2 ciò era stato riconosciuto anche dal Giudice di Pace il quale aveva ritenuto che: “le prestazioni cui si riferisce la fattura n.1/ 2018 per la consistono in atti dovuti Parte_2 dal quale amministratore del condominio di via del Romito 55 e di custode CP_1 delle unita' sottoposte a sequestro nominato dagli ufficiali di P.G. ,con la conseguenza che l'importo di cui alla predetta fattura ,salvo se altri importi, non può essere considerato dovuto dalla sola (e tantomeno a titolo di compenso per assistenza prestata alla Parte_2 suddetta soc. in materia ammnistrativa civile fiscale e tributaria), bensì da tutti i condomini del predetto stabile condominiale ciascuno pro quota ex art 1123 cc a titolo di spese ex art 1123 cc e/o compenso dell'amministratore ex art 1129.cc” e nelle conclusioni pagina 5 in cui
“revoca integralmente ed in ogni sua parte il DI n.3145/2018” con la conseguente riduzione
pagina 4 di 7 del quantum dovuto dalle appellanti e delle spese legali di detto decreto”. Ribadiva, pertanto, che le spese andavano richieste al condominio e non alla società. 2. , costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva CP_2 appello incidentale, rispetto al capo di sentenza con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 3145/2018, atteso il mancato riconoscimento del credito derivante dalla fattura n. 1/2018. Quanto al primo motivo di appello deduceva che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato il contratto;
che l'attività di rottamazione non poteva essere ricompresa nelle attività previste nell'accordo; che la stessa non era necessaria per la società, ma costituiva una scelta eventuale;
che, in ogni caso, tale incombente risultava estremamente oneroso in termini di lavoro e tempo e, dunque, non poteva di certo essere ricompreso nel compenso contrattualmente previsto;
che l'incarico doveva intendersi conferito per ogni società singolarmente e che, pertanto, il compenso di euro 1.200,00 oltre IVA era da pagarsi per ognuna delle stesse;
che differentemente il compenso sarebbe del tutto insignificante ed ingiustificato rispetto alle obbligazioni assunte e che, inoltre, sarebbe del tutto esorbitante rispetto ai prezzi medi applicati ed alle tariffe professionali;
che l'attività non era comunque stata pagata né quanto alle fatture né quanto al contratto. Chiedeva, pertanto, il rigetto del motivo di appello od in subordine all'accoglimento il pagamento del compenso dovuto, da determinarsi secondo quanto ritenuto dal Giudice. Quanto al secondo motivo di appello deduceva che l'inadempimento, pur non contestato, non le era imputabile. Sul punto, infatti, deduceva di aver – già nel corso del procedimento di opposizione – dato conto della numerosa corrispondenza con la quale faceva presente al legale rappresentante delle società appellanti (ed ai suoi ausiliari) della necessità di ottenere la documentazione propedeutica all'adempimento delle proprie obbligazioni. Questa, tuttavia, non veniva mai consegnata ed a fronte dei molteplici solleciti e del ritardo nella consegna si vedeva costretta in data 23.03.2017 a rinunciare all'incarico. Evidenziava, inoltre, che le appellanti non avevano mai contestato in primo grado il contenuto della mail e che ogni contestazione svolta in sede di appello doveva intendersi come tardiva. Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni volte a sconfessare non il contenuto dei documenti, ma la loro eventuale ricezione. In ogni caso ribadiva che a seguito di tale eccezione l'onere della prova della consegna dei documenti o del mancato ricevimento delle mail era delle appellanti. Quanto al danno deduceva che lo stesso non era stato provato e che difettavano le condizioni per la richiesta di risarcimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del secondo motivo di appello.
pagina 5 di 7 In ordine al proposto appello incidentale deduceva che la decisione del Giudice di Pace era scorretta ed andava riformata;
che le attività svolte erano state correttamente dettagliate e che le stesse erano state effettuate in favore della società Parte_2
Sulle spese contestava i motivi di appello proposti ed insisteva sulla condanna delle appellanti.
3. Con note del 1.4.2025 depositate nel fascicolo il procuratore avv. Vicini comunicava “ che la società si è Parte_4 cancellata dal Registro delle Imprese come da visura allegata. La presente comunicazione valga ad ogni effetto di legge, anche ai fini dell'eventuale interruzione del processo di cui si fa istanza. La cancellazione comunque non si configura come rinuncia dello ai CP_2 diritti azionati ,quindi non si deve considerare quale causa estintiva delle pretese creditorie dello nei confronti degli appellanti e Si CP_2 Parte_2 Parte_1 deposita Visura Camera di Commercio Firenze”
4. All'udienza del 8.4.2025 l'avv. Vicini richiamava la nota già depositata e veniva pronunciata l'interruzione del processo.
5. In data 7.7.2025 è stato depositato ricorso per la riassunzione del processo da parte degli appellanti.
6. Si è costituito in giudizio il socio accomandatario
[...]
, società cancellata dal registro delle Controparte_5 imprese, ed ha eccepito in via preliminare la tardività della riassunzione decorrendo il termine trimestrale dalla comunicazione effettuata a cura della cancelleria della dichiarazione del procuratore in data 1.4.2025. 7. L'eccezione di tardività della riassunzione è fondata. Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il termine di tre mesi decorre dalla conoscenza legale della causa interruttiva. Tale conoscenza si realizza con la dichiarazione in udienza o con la notificazione alle parti. Nel caso di specie, la comunicazione della cancelleria via PEC ex art. 170 c.p.c. è equipollente alla notificazione, poiché garantisce certezza legale e inequivocabile conoscenza dell'evento interruttivo. E' vero che il deposito nel fascicolo informatico di una istanza diversa da quelle previste dall'art. 170, comma 4 c.p.c., pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile di per sé ad una forma di comunicazione in senso proprio;
tuttavia nel caso in cui tale evento sia stato comunicato formalmente dalla cancelleria a mezzo PEC ai procuratori delle parti si realizza una forma di conoscenza legale.
pagina 6 di 7 Né alcun rilievo, ai fini che ne occupa, può avere la circostanza che il procuratore abbia reiterato tale dichiarazione in udienza in quanto l'effetto interruttivo del processo si era già realizzato. Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che anche la comunicazione via PEC dell'evento interruttivo (inviata dal difensore alle controparti) equivale a notificazione formale e fa decorrere immediatamente il termine per la riassunzione (Cass. 16141/2024). Nel caso di specie, dal tenore dell'istanza comunicata alla controparte, la volontà del procuratore di far valere immediatamente la causa interruttiva è chiara e non può essere interpretata come dichiarazione resa ad altri fini o per uno scopo meramente informativo. Il provvedimento di interruzione emesso all'udienza ha quindi natura meramente ricognitiva (Cass. 27788/2022). Pertanto, il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione PEC del 1 aprile 2025. Essendo il ricorso in riassunzione stato depositato il 7 luglio 2025, oltre il termine di tre mesi, esso è tardivo. Conseguentemente il presente giudizio va dichiarato estinto. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerate le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile poiché tardivo il ricorso in riassunzione depositato in data 7.7.2025;
- dispone l'estinzione del presente giudizio di appello;
- condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di lite che liquida in euro 1700,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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