Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01657/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2018, proposto da
OM IO TT, NA TT, VA D'Onghia, NA Netti, Società Agricola L'Olpe di MA di LI IU e Sante S.S., Società Agricola Semplice Le Fratte dei F.Lli D'Onghia, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Flascassovitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria 1;
contro
Comune di TE, Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente del Comune di TE, Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia, Arpa Puglia, non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del piano di caratterizzazione dell'area vasta del territorio comunale di TE, esterna al sito di interesse nazionale (SIN) di RA, approvato dalla Regione Puglia con determinazione n. 7 del 29/01/2013 e successiva perizia di variante, approvata dalla Conferenza dei Servizi in data 19/9/2014, unitamente ai relativi allegati ed elaborati grafici ;
b) dell'analisi di rischio e relativa modellazione del rischio elaborata da Planeta Studio Associati e relativi allegati (relazione R17-10-03 -Gennaio 2017- avente ad oggetto la “rielaborazione dell'analisi di rischio sanitario ed ambientale in ottemperanza alle prescrizioni formulate dagli Enti nell'ambito del tavolo tecnico del 26/4/2016”), corredata da 4 tabelle, 10 figure e 4 allegati), approvati dalla Conferenza dei Servizi in data 28/3/2017, fatte proprie ed approvate, con prescrizioni ed osservazioni, dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 124 del 26/5/2017, unitamente ai relativi allegati ed elaborati grafici ;
c) del parere ARPA 10773 del 18/2/2016 avente ad oggetto “Analisi di Rischio sanitario e ambientale del territorio comunale di TE (TA). Revisione a seguito delle richieste di integrazione della GdS del 16/4/2015. Aggiornamento dicembre 2015;
d) del Report ARPA 74048 del 17/12/2015 - microinquinanti organici amianto nel topsoil- (Report di validazione topsoil prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Area Vasta di TE nelle aree esterne al SIN di RA -compresi i Rapporti di prova);
e) del Report ARPA 55733 del 6/10/2015 – validazione Area Vasta – terreni e A.S. (laboratorio chimico), di validazione analisi chimiche dei campioni di terreno ed acque sotterranee prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Area Vasta, esterne al SIN di RA (compresi i Rapporti di prova);
f) del parere ARPA 68458 del 19/12/2012 avente ad oggetto “Diossina nei suoli. Piano di Caratterizzazione Area Vasta del Territorio comunale di TE, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006”;
g) per illegittimità derivata dagli atti presupposti di cui innanzi alle lettere a-b-c-d-e-f, i seguenti atti già impugnati innanzi a Codesto Tar con ricorso del 15/6/2018):
- nota prot. n. 5350 del 16/3/2018, notificata il 19/4/2018 al legale rappresentante della Società Agricola L'Olpe di MA di LI IU e Sante; delle note prott. nn. 5334 e 5346 del 16/3/2018, rispettivamente notificate il 17/4/2018 e 24/4/2018; delle note prott. nn. 5336 e 5345 del 16/3/2018 rispettivamente notificate il 17/4/2018 ed il 18/4/2018; delle note prot. nn. 5179 del 15/3/18 e 5322 del 16/3/2018, notificate il 16/4/2018; delle note prot. nn. 5180 del 15/3/2018 e 5323 del 16/3/2018 notificate il 16/4/2018; della nota prot. n. 5324 del 16/3/2018 notificata alla Società Agricola Semplice Fratte dei F.lli D'Onghia il 17/4/2018, diverse nel numero di protocollo e destinatario, ma identiche nel contenuto, con le quali il Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio e Ambiente del Comune di TE ha notificato ai ricorrenti l'Ordinanza Sindacale n. 62/2017 e la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 26/5/2017;
- dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 62 del 24/10/2017, e relativi allegati, con la quale il Sindaco di TE ha imposto ai proprietari dei terreni ricadenti nelle Aree di cui all'Allegato A all'Ordinanza medesima, tra i quali i ricorrenti, la lunga serie di divieti, limitazioni e precauzioni da adottare nell'uso del suolo e dei prodotti agricoli;
- dell'Allegato A della Ordinanza Sindacale n. 62/2017, consistente nella planimetria descrittiva delle aree (poligoni) del territorio comunali nelle quali il rischio sanitario è asseritamente risultato a seguito di campionamenti inaccettabile per superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), nella parte in cui vengono ricompresi anche i terreni dei ricorrenti;
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 26/5/2017, di approvazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifico (ADR);
h) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, adottato nel procedimento di che trattasi;aminazione), nella parte in cui vengono ricompresi anche i terreni dei ricorrenti;
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 26/5/2017, di approvazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifico (ADR);
h) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, adottato nel procedimento di che trattasi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa degli atti in epigrafe, tra cui il piano di caratterizzazione dell’area vasta del territorio comunale di TE, esterna al sito di interesse nazionale (SIN) di RA, approvato dalla Regione Puglia con determinazione n. 7 del 29/01/2013 e successiva perizia di variante, approvata dalla Conferenza dei Servizi in data 19/9/2014, unitamente ai relativi allegati ed elaborati grafici;
- rilevato che l’ordinanza n. 62/17, impugnata dai ricorrenti, avente ad oggetto il divieto di esecuzione delle attività ivi descritte, ha ultimato i propri effetti in data 31.12.2018;
- ritenuto, per tali ragioni, la sopravvenuta carenza di interesse, da parte dei ricorrenti, alla coltivazione di un ricorso dal quale non possono ricavare alcun’altra utilità, diversa da quella riguardante l’annullamento di ordini prescrittivi che hanno ampiamente cessato la loro efficacia;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, e in conformità all’avviso emesso ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO