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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Girolamo La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Gioia Tauro, alla via Bellini n. 19 attore contro
(C.F. ), in p. del sindaco e l.r.p.t., avv. Linda Cribari, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni De
Seta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cosenza, alla via Trento n. 55 convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 25.01.2022, iscritto a ruolo in data 13.07.2022 e notificato alla controparte a mezzo p.e.c. in data 12.07.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 ritenendolo responsabile del sinistro occorsogli in data 7.10.2018, ore 17.10 circa, mentre si trovava all'interno dell'impianto sportivo “Dante De Lio” - sito in alla Via Gramsci, Loc. Frassino - CP_1 per assistere all'incontro di calcio tra il San Fili Calcio 1926 e l'ASD Vigor Lamezia Calcio1919.
In particolare, l'attore ha narrato di essersi diretto verso l'uscita qualche minuto prima del fischio finale e che, mentre percorreva i gradini dell'apposita via di esodo, perdeva l'equilibrio e rovinava in terra a causa della presenza sulla pedata di crepe e materiale sdrucciolevole e dell'assenza di strisce pagina 1 di 8 antiscivolo e dispositivi di sicurezza, procurandosi escoriazioni e traumi vari, con copiosa fuoriuscita di sangue dal naso, venendo soccorso dalle persone e dai volontari presenti dopo di che, medicato in maniera approssimativa, faceva ritorno a Gioia Tauro con i familiari.
Il ha, altresì, rappresentato che, giunto a Gioia Tauro, a causa del perdurare dell'epistassi e del Pt_1 dolore a naso, spalla e ginocchio dx, si recava presso il P.S. dell' ove i Controparte_2 sanitari riscontravano una “frattura delle ossa proprie del naso” e, in data successiva, anche una
“contusione spalla dx, contusione ginocchio dx”, per le quali si sottoponeva, in data 4.12.2018, a visita specialistica ortopedica presso il Poliambulatorio di Taurianova in cui veniva constatata “…spalla dolorosa dx post- traumatica”, prescritta una cura farmacologica e terapia fisioterapica. L'attore ha evidenziato che il medico di base lo giudicava in data 20.02.2019 “clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico – legale” ma che, a causa del perdurare delle difficoltà respiratorie e del dolora al naso, si rivolgeva ad uno specialista in otorinolaringoiatria, il dott. , che, in data Per_1
10/09/2019, prescriveva l'esecuzione di una serie di esami clinici, per cui, in data 16.09.2019, con i accertava “sottile rima di frattura delle ossa proprie del naso e presenza Parte_2 di tessuto con densità delle parti molli che occupa parzialmente i seni mascellari”; con successiva
RMN DX del 4.11.2019 emergeva “rima di frattura a decorso obliquo a carico del Per_2 corno posteriore del menisco mediale ….condropatia del comparto laterale con diversi focolai di sofferenza dell'osso sottocondriale sui versamenti di carico femorale e tibiale …..rotula modicamente disassata lateralmente con condropatia di alto grado con piccoli focolai di sofferenza dell'osso sottocondriale ….versamento endoarticolare con distensione fluida del recesso sottoquadricipitale e della borsa dei muscoli gastrocnemio-semimembranoso… tumefazione dei tessuti molli sottocutanei in sede pretibiale e prerotulea”. Il ha, inoltre, rappresentato di essersi sottoposto ad “intervento di meniscectomia mediale Pt_1 selettiva debridement della lesione ciclope dell'LCA, regolarizzazione del margine residuo del menisco laterale” in data 27.11.2019 presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” di Roma e che, dopo un periodo di riposo, cure e controlli periodici, in data 16.04.2020, veniva giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale.
L'attore ha pure dato atto di avere infruttuosamente inviato, a mezzo del proprio legale, in data
22/11/2018, formale richiesta di risarcimento danni al ed alla società sportiva San Controparte_1
Fili Calcio 1926.
In considerazione di quanto accaduto, dunque, il , ritenendo responsabile ex art. 2051 c.c. il Pt_1 di quale proprietario dell'impianto sportivo “Dante De Lio”, od in ogni caso ex art CP_1 CP_1
2043 c.c., ed essendo vanamente esperite le trattative stragiudiziali, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 14.991,73, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Con comparsa di risposta del 31.10.2022 si è costituito in giudizio il per chiedere Controparte_1 il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità di essa per mancato esperimento dalla negoziazione assistita, nel merito, l'inapplicabilità alla fattispecie della invocata tutela ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., l'insussistenza dei denunciati profili di responsabilità dell'ente, la negligente condotta dell'attore - che, diversamente da quanto narrato in citazione, non era scivolato a causa del cattivo stato dei gradini della tribuna, bensì in quanto, nel contestare animatamente una decisione arbitrale, si era lanciato lungo i sottostanti gradoni in cemento armato, non su quelli centrali di esodo,
pagina 2 di 8 era inciampato e rovinato sulla pavimentazione sottostante – l'irricorrenza anche solo del concorso causale colposo da valutarsi ai sensi dell'art. 1227, I co., cc..
3. All'udienza del 25.11.2022, rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il tribunale assegnava termine di quindici giorni alla parte attrice per la trasmissione alla controparte dell'invito alla stipulazione della relativa convenzione ma, alla successiva udienza, le parti davano atto dell'esito negativo della procedura ed il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e assunzione di testimoni ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
); veniva poi disposta ed espletata CTU medica sulla persona dell'attore. Espletata la Tes_4
CTU da parte del dr. , depositata in data 26.02.2024, all'udienza Persona_3 dell'8.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente.
4. La domanda è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
4.1 La dinamica del sinistro, come descritta in citazione, è stata riscontrata in sede istruttoria attraverso la ctu eseguita sulla persona dell'attore, che ha ritenuto il trauma compatibile con le infermità diagnosticate dai sanitari del P.S., e le convergenti deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del
9.10.2023, i quali hanno confermato gli accadimenti.
I testi di parte attrice, in particolare, hanno confermato in toto la narrazione attorea ed ascritto la caduta allo stato di cattiva e/od omessa manutenzione delle gradinate dell'impianto sportivo. Hanno ambedue evidenziato che il era solito recarsi ogni domenica, sia in casa che in trasferta, insieme a loro, Pt_1
a vedere le partite del Vigor Lamezia, per seguire il nipote che giocava nella squadra, ed avviarsi all'uscita prima della fine della partita per evitare assembramenti. Il teste , genero dell'attore, Tes_1 ha riferito che il , quel giorno, “quando mancavano circa 5 minuti alla fine della partita, si Pt_1 avviò all'uscita…a un certo punto, mentre scendeva, dopo 1-2 scalini, l'ho visto rotolare a terra fino al muro di recinzione ove ha sbattuto la testa; in merito allo stato dei luoghi al momento del sinistro, ha precisato che “…gli scalini erano alti più di 30 cm ed erano anche in parte sbriciolati;
per quanto ricordi io la gradinata non aveva vie di esodo o scale apposite con gradini più bassi dei gradoni destinati al pubblico;
certamente non erano presenti barriere e percorsi indicanti le vie di accesso alla gradinata… ricordo che certamente fu medicato al viso con disinfettante e applicati dei cerotti;
lui lamentava dolore al ginocchio ma non ricordo se anche lì gli furono applicate medicazioni”. Il teste , figlia dell'attore, ha confermato che “la gradinata da utilizzare per salire e Testimone_2 scendere dalla tribuna era composta da gradini intermedi rispetto ai gradoni utilizzati come sedute dei tifosi;
detti gradini erano però rovinati, consumati e presentavano delle crepe;
non erano presenti corrimano e l'ultimo gradino in basso era molto più alto degli altri e per scendere quindi bisogna praticamente saltare;
mio padre è caduto proprio scendendo da tale ultimo gradino….è caduto a terra
e ha sbattuto con il ginocchio e la spalla, non ricordo se destra o sinistra, a terra e con la faccia contro il muretto su cui era apposta la rete che delimitava il campo”.
Entrambi i testi hanno, inoltre, riferito di avere accompagnato l'attore presso il Pronto Soccorso dell' a causa della perdita di sangue dal naso che si era verificata durante il Controparte_2 viaggio di ritorno a Gioia Tauro, nonostante il medesimo fosse stato medicato già dai volontari presenti alla partita. pagina 3 di 8 Né ad una diversa ricostruzione dei fatti potrebbe pervenirsi attraverso le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, e , escussi alla medesima udienza, le quali si sono difatti rivelate prive di Tes_3 Tes_4 conducenza ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sul convenuto in ordine alla negligenza dell'attore od al caso fortuito. Ed invero - lungi dal confermare la tesi dell'ente convenuto, per la quale il era intento a protestare veementemente contro una decisione arbitrale per cui si Pt_1 sarebbe negligentemente lanciato lungo i sottostanti gradoni in cemento armato, cadendo in terra – i predetti testi non sono stati in grado di riferire in ordine al concreto svolgimento dei fatti, dichiarando di essersene avveduti quando il era già in terra e riferendo, anzi: il , all'epoca dei fatti Pt_1 Tes_3 dipendente del Comune, del tutto di non avere assistito personalmente all'occorso “non ho visto una caduta ma solo un assembramento alla estremità della tribuna;
all'inizio pensavo a una lite tra tifosi ma ho successivamente saputo che vi era stata una caduta”; , indifferente, “io ho visto solo Tes_4 una persona a terra a una distanza di circa 4-5 metri da dove ero io, nella parte bassa della tribuna, all'altezza del terreno di gioco”.
4.2. Ebbene, in ordine alle cause, può quindi ritenersi che il fatto storico del verificarsi dell'incidente nelle circostanze di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione abbia trovato compiuto riscontro nell'istruttoria espletata, sì ché deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, mentre l'ente convenuto non ha fornito evidenze istruttorie di segno contrario, non avendo stimolato prove in tal senso.
4.3. L'istante nell'atto di citazione ha fornito una qualificazione di copertura giuridica, riconducendo la responsabilità dell'ente convenuto sia all'art. 2051 c.c. che all'art. 2043 c.c.
Al riguardo occorre premettere che la Corte di Cassazione ha da qualche tempo superato il tradizionale insegnamento in base al quale per i danni provocati da beni demaniali soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini e di estensione tale da non consentire un controllo adeguato ad evitare il crearsi di situazioni di pericolo (quali sono in particolare i luoghi e le strade pubbliche) si escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed il danneggiato poteva far valere la responsabilità dell'amministrazione proprietaria del bene solo ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'ipotesi in cui l'incuria della stessa avesse portato alla creazione di una situazione di pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto). Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, invece, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale, da cui sia originato l'evento dannoso, sia adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione, poiché queste caratteristiche del bene non escludono che esso sia soggetto a custodia da parte dell'ente proprietario o gestore, che quindi deve vigilare affinché in esso non si ingenerino situazioni di pericolo, non prevedendo la norma alcuna eccezione riguardo alla posizione della pubblica amministrazione, che quindi non può ritenersi esentata dal rischio connesso al possesso dei suoi beni, così come disciplinato dall'art. 2051 c.c. Ed infatti, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno pagina 4 di 8 della perimetrazione del centro abitato (cfr. Cass. 15779/06). Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'Ente, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr. Cass. 5308/07).
Nella specie, la circostanza che il sinistro si sia verificato all'interno di un impianto sportivo, sulle gradinate degli spalti che per loro normale destinazione vengono certamente percorse a piedi dagli utenti, gli spettatori delle partite e quanti prestano servizio di vigilanza durante gli incontri sportivi, consente di ritenere, alla luce dei principi appena richiamati, che fosse in concreto possibile l'esercizio del potere di controllo da parte dell'ente proprietario, tra l'altro assolvibile attraverso la semplice opera di manutenzione.
Richiamato quanto sopra detto circa il nesso di causalità, la riconduzione della fattispecie concreta alla ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. porta, dunque, a ritenere la responsabilità dell'Ente che non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito richiesta da detta norma.
A non diversa conclusione si perviene, peraltro, anche riconducendo la fattispecie alla clausola generale di responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c.
Ed invero, aderendo alla qualificazione giuridica in questione, risulta irrilevante la verifica della sussistenza del carattere dell'insidiosità della situazione di pericolo quale elemento costitutivo della fattispecie e in quanto tale oggetto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della S.C. l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è infatti elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché onerare il danneggiato della prova della relativa sussistenza comporterebbe un inammissibile aggravamento della sua posizione, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., in contrasto con il principio, cui risulta ispirato l'ordinamento, di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr. Cass. 5445/06). Nella prospettiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. grava, dunque, sul danneggiato unicamente l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della
P.A. (cfr. Cass. 15383/06; 15384/06).
Nella specie, la mancata eliminazione del pericolo, siccome evidentemente determinata, in difetto di allegazione e prova di fattori diversi, dall'omessa adeguata manutenzione cui era tenuto l'ente convenuto, consente senz'altro di ravvisare l'elemento soggettivo dell'illecito aquilano. Pertanto, pur ricorrendo alla previsione di cui all'art. 2043 c.c. quale referente normativo della responsabilità in trattazione, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi, inoltre, nessun addebito può essere mosso all'attore nella causazione dell'evento dannoso;
ed invero, il convenuto, gravato dell'onere probatorio conseguente alla invocata eccezione ex art. 1227 c.c., dopo avere genericamente allegato fattualmente tale concorso di colpa, non ha poi dato corso ad alcuna allegazione probatoria a sostegno della suddetta allegazione fattuale.
4.4.. In ordine ai danni, si rileva innanzitutto che il C.T.U. nominato in corso di causa, dott.
[...]
, ha accertato che il , in conseguenza dell'infortunio, ha subito “esiti Persona_3 Pt_1
pagina 5 di 8 di trauma facciale con frattura OPN, in deviazione del setto e f.l.c. dorso piramide;
esiti di f.l.c. regione frontale;
”, mentre ha escluso, con ragionamento medico-legale che appare lineare e corretto, la riconducibilità al sinistro che qui occupa del lamentato trauma al ginocchio dx precisando che “non risulta soddisfatto il nesso causale, sia sotto il profilo clinico (non risulta alcuna obiettività sul ginocchio da parte dei sanitari che ebbero in cura il , ne risulta alcun riferito trauma a tale Pt_1 distretto nel referto di P.S.), ne risulta soddisfatto il criterio cronologico (compare un presunto trauma contusivo del ginocchio nel certificato del medico curante a distanza di 10 giorni dal trauma e comunque senza alcuna obiettività sullo stesso) e della seriazione degli eventi e dell'efficienza quali- quantitativa (non risultano visite ortopediche, ne prescrizioni della stessa RMN del ginocchio dx effettuata in data 04/11/2019, ossia a distanza di più di un anno dal sinistro subito), ragion per cui non si può considerare e valutare tale lesione e le sue conseguenze in quanto da considerarsi indipendenti
(non dimostrate) dal sinistro subito in data 07/10/2018”.
È, pertanto, pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile alla luce delle argomentazioni logiche sottese, che l'evento ha determinato una inabilità di 70 giorni, così suddivisa: invalidità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di ulteriori 30 giorni, periodo da ritenersi congruo con la normale evolutività del tipo di lesione subita.
Il perito ha, infine, riscontrato postumi invalidanti permanenti che, con la loro presenza rappresentano l'alterazione del precedente stato di integrità psico-fisico del soggetto, quantificandoli nella misura del
5% sulla base delle norme vigenti e dei barèmes citati in perizia.
Il C.T.U. ha infine precisato di non ritenere che l'evento lesivo abbia avuto incidenza sull'attività lavorativa specifica del , né che il medesimo abbia avuto necessità di un periodo di assistenza Pt_1 da parte di terzi, né che siano state temporaneamente compromesse le di lui attività di vita quotidiana.
In ordine alle spese mediche documentate in atti dalla parte attrice, il perito non ha ritenuto fossero imputabili al sinistro oggetto di causa.
Sulla scorta di tali conclusioni, adeguatamente motivate, anche in risposta alle contestazioni espresse dalla parte attrice, deve procedersi alla liquidazione dei danni patiti dal . Pt_1
Sul punto, deve rilevarsi che il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. e in applicazione delle sopra richiamate tabelle, il danno biologico può essere quantificato, all'attualità, come da seguente tabella:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 76 anni pagina 6 di 8 Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.760,18
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
TOTALE GENERALE: € 6.417,38
Il risarcimento del danno da invalidità permanente è stato ottenuto moltiplicando la percentuale di invalidità come sopra determinata con il valore del punto rapportato all'età dell'istante al momento del fatto (76 anni).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo temporaneo e permanente globalmente liquidabile all'infortunato è pari alla somma di € 6.417,38, già valutato all'attualità.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo assimilabile al saggio legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale, sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M.
55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto. Pertanto, le competenze di lite, che tenuto conto della natura della causa, della concreta attività prestata e della media complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, - devono essere liquidate in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
pagina 7 di 8 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo La Rosa che ha dichiarato di essere antistatario.
Analoga pronuncia va effettuata con riferimento alle spese di CTU che vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte attrice , della somma di
[...] Parte_1 euro € 6.417,38, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in €
5.077,00 per competenze, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo La Rosa.
- Pone definitivamente a carico del convenuto gli esborsi di C.T.U. liquidati con separato decreto con obbligo di rimborso nei confronti dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
Cosenza, 10/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Girolamo La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Gioia Tauro, alla via Bellini n. 19 attore contro
(C.F. ), in p. del sindaco e l.r.p.t., avv. Linda Cribari, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni De
Seta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cosenza, alla via Trento n. 55 convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 25.01.2022, iscritto a ruolo in data 13.07.2022 e notificato alla controparte a mezzo p.e.c. in data 12.07.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 ritenendolo responsabile del sinistro occorsogli in data 7.10.2018, ore 17.10 circa, mentre si trovava all'interno dell'impianto sportivo “Dante De Lio” - sito in alla Via Gramsci, Loc. Frassino - CP_1 per assistere all'incontro di calcio tra il San Fili Calcio 1926 e l'ASD Vigor Lamezia Calcio1919.
In particolare, l'attore ha narrato di essersi diretto verso l'uscita qualche minuto prima del fischio finale e che, mentre percorreva i gradini dell'apposita via di esodo, perdeva l'equilibrio e rovinava in terra a causa della presenza sulla pedata di crepe e materiale sdrucciolevole e dell'assenza di strisce pagina 1 di 8 antiscivolo e dispositivi di sicurezza, procurandosi escoriazioni e traumi vari, con copiosa fuoriuscita di sangue dal naso, venendo soccorso dalle persone e dai volontari presenti dopo di che, medicato in maniera approssimativa, faceva ritorno a Gioia Tauro con i familiari.
Il ha, altresì, rappresentato che, giunto a Gioia Tauro, a causa del perdurare dell'epistassi e del Pt_1 dolore a naso, spalla e ginocchio dx, si recava presso il P.S. dell' ove i Controparte_2 sanitari riscontravano una “frattura delle ossa proprie del naso” e, in data successiva, anche una
“contusione spalla dx, contusione ginocchio dx”, per le quali si sottoponeva, in data 4.12.2018, a visita specialistica ortopedica presso il Poliambulatorio di Taurianova in cui veniva constatata “…spalla dolorosa dx post- traumatica”, prescritta una cura farmacologica e terapia fisioterapica. L'attore ha evidenziato che il medico di base lo giudicava in data 20.02.2019 “clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico – legale” ma che, a causa del perdurare delle difficoltà respiratorie e del dolora al naso, si rivolgeva ad uno specialista in otorinolaringoiatria, il dott. , che, in data Per_1
10/09/2019, prescriveva l'esecuzione di una serie di esami clinici, per cui, in data 16.09.2019, con i accertava “sottile rima di frattura delle ossa proprie del naso e presenza Parte_2 di tessuto con densità delle parti molli che occupa parzialmente i seni mascellari”; con successiva
RMN DX del 4.11.2019 emergeva “rima di frattura a decorso obliquo a carico del Per_2 corno posteriore del menisco mediale ….condropatia del comparto laterale con diversi focolai di sofferenza dell'osso sottocondriale sui versamenti di carico femorale e tibiale …..rotula modicamente disassata lateralmente con condropatia di alto grado con piccoli focolai di sofferenza dell'osso sottocondriale ….versamento endoarticolare con distensione fluida del recesso sottoquadricipitale e della borsa dei muscoli gastrocnemio-semimembranoso… tumefazione dei tessuti molli sottocutanei in sede pretibiale e prerotulea”. Il ha, inoltre, rappresentato di essersi sottoposto ad “intervento di meniscectomia mediale Pt_1 selettiva debridement della lesione ciclope dell'LCA, regolarizzazione del margine residuo del menisco laterale” in data 27.11.2019 presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” di Roma e che, dopo un periodo di riposo, cure e controlli periodici, in data 16.04.2020, veniva giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale.
L'attore ha pure dato atto di avere infruttuosamente inviato, a mezzo del proprio legale, in data
22/11/2018, formale richiesta di risarcimento danni al ed alla società sportiva San Controparte_1
Fili Calcio 1926.
In considerazione di quanto accaduto, dunque, il , ritenendo responsabile ex art. 2051 c.c. il Pt_1 di quale proprietario dell'impianto sportivo “Dante De Lio”, od in ogni caso ex art CP_1 CP_1
2043 c.c., ed essendo vanamente esperite le trattative stragiudiziali, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 14.991,73, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Con comparsa di risposta del 31.10.2022 si è costituito in giudizio il per chiedere Controparte_1 il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità di essa per mancato esperimento dalla negoziazione assistita, nel merito, l'inapplicabilità alla fattispecie della invocata tutela ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., l'insussistenza dei denunciati profili di responsabilità dell'ente, la negligente condotta dell'attore - che, diversamente da quanto narrato in citazione, non era scivolato a causa del cattivo stato dei gradini della tribuna, bensì in quanto, nel contestare animatamente una decisione arbitrale, si era lanciato lungo i sottostanti gradoni in cemento armato, non su quelli centrali di esodo,
pagina 2 di 8 era inciampato e rovinato sulla pavimentazione sottostante – l'irricorrenza anche solo del concorso causale colposo da valutarsi ai sensi dell'art. 1227, I co., cc..
3. All'udienza del 25.11.2022, rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il tribunale assegnava termine di quindici giorni alla parte attrice per la trasmissione alla controparte dell'invito alla stipulazione della relativa convenzione ma, alla successiva udienza, le parti davano atto dell'esito negativo della procedura ed il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e assunzione di testimoni ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
); veniva poi disposta ed espletata CTU medica sulla persona dell'attore. Espletata la Tes_4
CTU da parte del dr. , depositata in data 26.02.2024, all'udienza Persona_3 dell'8.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente.
4. La domanda è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
4.1 La dinamica del sinistro, come descritta in citazione, è stata riscontrata in sede istruttoria attraverso la ctu eseguita sulla persona dell'attore, che ha ritenuto il trauma compatibile con le infermità diagnosticate dai sanitari del P.S., e le convergenti deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del
9.10.2023, i quali hanno confermato gli accadimenti.
I testi di parte attrice, in particolare, hanno confermato in toto la narrazione attorea ed ascritto la caduta allo stato di cattiva e/od omessa manutenzione delle gradinate dell'impianto sportivo. Hanno ambedue evidenziato che il era solito recarsi ogni domenica, sia in casa che in trasferta, insieme a loro, Pt_1
a vedere le partite del Vigor Lamezia, per seguire il nipote che giocava nella squadra, ed avviarsi all'uscita prima della fine della partita per evitare assembramenti. Il teste , genero dell'attore, Tes_1 ha riferito che il , quel giorno, “quando mancavano circa 5 minuti alla fine della partita, si Pt_1 avviò all'uscita…a un certo punto, mentre scendeva, dopo 1-2 scalini, l'ho visto rotolare a terra fino al muro di recinzione ove ha sbattuto la testa; in merito allo stato dei luoghi al momento del sinistro, ha precisato che “…gli scalini erano alti più di 30 cm ed erano anche in parte sbriciolati;
per quanto ricordi io la gradinata non aveva vie di esodo o scale apposite con gradini più bassi dei gradoni destinati al pubblico;
certamente non erano presenti barriere e percorsi indicanti le vie di accesso alla gradinata… ricordo che certamente fu medicato al viso con disinfettante e applicati dei cerotti;
lui lamentava dolore al ginocchio ma non ricordo se anche lì gli furono applicate medicazioni”. Il teste , figlia dell'attore, ha confermato che “la gradinata da utilizzare per salire e Testimone_2 scendere dalla tribuna era composta da gradini intermedi rispetto ai gradoni utilizzati come sedute dei tifosi;
detti gradini erano però rovinati, consumati e presentavano delle crepe;
non erano presenti corrimano e l'ultimo gradino in basso era molto più alto degli altri e per scendere quindi bisogna praticamente saltare;
mio padre è caduto proprio scendendo da tale ultimo gradino….è caduto a terra
e ha sbattuto con il ginocchio e la spalla, non ricordo se destra o sinistra, a terra e con la faccia contro il muretto su cui era apposta la rete che delimitava il campo”.
Entrambi i testi hanno, inoltre, riferito di avere accompagnato l'attore presso il Pronto Soccorso dell' a causa della perdita di sangue dal naso che si era verificata durante il Controparte_2 viaggio di ritorno a Gioia Tauro, nonostante il medesimo fosse stato medicato già dai volontari presenti alla partita. pagina 3 di 8 Né ad una diversa ricostruzione dei fatti potrebbe pervenirsi attraverso le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, e , escussi alla medesima udienza, le quali si sono difatti rivelate prive di Tes_3 Tes_4 conducenza ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sul convenuto in ordine alla negligenza dell'attore od al caso fortuito. Ed invero - lungi dal confermare la tesi dell'ente convenuto, per la quale il era intento a protestare veementemente contro una decisione arbitrale per cui si Pt_1 sarebbe negligentemente lanciato lungo i sottostanti gradoni in cemento armato, cadendo in terra – i predetti testi non sono stati in grado di riferire in ordine al concreto svolgimento dei fatti, dichiarando di essersene avveduti quando il era già in terra e riferendo, anzi: il , all'epoca dei fatti Pt_1 Tes_3 dipendente del Comune, del tutto di non avere assistito personalmente all'occorso “non ho visto una caduta ma solo un assembramento alla estremità della tribuna;
all'inizio pensavo a una lite tra tifosi ma ho successivamente saputo che vi era stata una caduta”; , indifferente, “io ho visto solo Tes_4 una persona a terra a una distanza di circa 4-5 metri da dove ero io, nella parte bassa della tribuna, all'altezza del terreno di gioco”.
4.2. Ebbene, in ordine alle cause, può quindi ritenersi che il fatto storico del verificarsi dell'incidente nelle circostanze di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione abbia trovato compiuto riscontro nell'istruttoria espletata, sì ché deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, mentre l'ente convenuto non ha fornito evidenze istruttorie di segno contrario, non avendo stimolato prove in tal senso.
4.3. L'istante nell'atto di citazione ha fornito una qualificazione di copertura giuridica, riconducendo la responsabilità dell'ente convenuto sia all'art. 2051 c.c. che all'art. 2043 c.c.
Al riguardo occorre premettere che la Corte di Cassazione ha da qualche tempo superato il tradizionale insegnamento in base al quale per i danni provocati da beni demaniali soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini e di estensione tale da non consentire un controllo adeguato ad evitare il crearsi di situazioni di pericolo (quali sono in particolare i luoghi e le strade pubbliche) si escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed il danneggiato poteva far valere la responsabilità dell'amministrazione proprietaria del bene solo ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'ipotesi in cui l'incuria della stessa avesse portato alla creazione di una situazione di pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto). Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, invece, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale, da cui sia originato l'evento dannoso, sia adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione, poiché queste caratteristiche del bene non escludono che esso sia soggetto a custodia da parte dell'ente proprietario o gestore, che quindi deve vigilare affinché in esso non si ingenerino situazioni di pericolo, non prevedendo la norma alcuna eccezione riguardo alla posizione della pubblica amministrazione, che quindi non può ritenersi esentata dal rischio connesso al possesso dei suoi beni, così come disciplinato dall'art. 2051 c.c. Ed infatti, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno pagina 4 di 8 della perimetrazione del centro abitato (cfr. Cass. 15779/06). Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'Ente, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr. Cass. 5308/07).
Nella specie, la circostanza che il sinistro si sia verificato all'interno di un impianto sportivo, sulle gradinate degli spalti che per loro normale destinazione vengono certamente percorse a piedi dagli utenti, gli spettatori delle partite e quanti prestano servizio di vigilanza durante gli incontri sportivi, consente di ritenere, alla luce dei principi appena richiamati, che fosse in concreto possibile l'esercizio del potere di controllo da parte dell'ente proprietario, tra l'altro assolvibile attraverso la semplice opera di manutenzione.
Richiamato quanto sopra detto circa il nesso di causalità, la riconduzione della fattispecie concreta alla ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. porta, dunque, a ritenere la responsabilità dell'Ente che non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito richiesta da detta norma.
A non diversa conclusione si perviene, peraltro, anche riconducendo la fattispecie alla clausola generale di responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c.
Ed invero, aderendo alla qualificazione giuridica in questione, risulta irrilevante la verifica della sussistenza del carattere dell'insidiosità della situazione di pericolo quale elemento costitutivo della fattispecie e in quanto tale oggetto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della S.C. l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è infatti elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché onerare il danneggiato della prova della relativa sussistenza comporterebbe un inammissibile aggravamento della sua posizione, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., in contrasto con il principio, cui risulta ispirato l'ordinamento, di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr. Cass. 5445/06). Nella prospettiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. grava, dunque, sul danneggiato unicamente l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della
P.A. (cfr. Cass. 15383/06; 15384/06).
Nella specie, la mancata eliminazione del pericolo, siccome evidentemente determinata, in difetto di allegazione e prova di fattori diversi, dall'omessa adeguata manutenzione cui era tenuto l'ente convenuto, consente senz'altro di ravvisare l'elemento soggettivo dell'illecito aquilano. Pertanto, pur ricorrendo alla previsione di cui all'art. 2043 c.c. quale referente normativo della responsabilità in trattazione, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi, inoltre, nessun addebito può essere mosso all'attore nella causazione dell'evento dannoso;
ed invero, il convenuto, gravato dell'onere probatorio conseguente alla invocata eccezione ex art. 1227 c.c., dopo avere genericamente allegato fattualmente tale concorso di colpa, non ha poi dato corso ad alcuna allegazione probatoria a sostegno della suddetta allegazione fattuale.
4.4.. In ordine ai danni, si rileva innanzitutto che il C.T.U. nominato in corso di causa, dott.
[...]
, ha accertato che il , in conseguenza dell'infortunio, ha subito “esiti Persona_3 Pt_1
pagina 5 di 8 di trauma facciale con frattura OPN, in deviazione del setto e f.l.c. dorso piramide;
esiti di f.l.c. regione frontale;
”, mentre ha escluso, con ragionamento medico-legale che appare lineare e corretto, la riconducibilità al sinistro che qui occupa del lamentato trauma al ginocchio dx precisando che “non risulta soddisfatto il nesso causale, sia sotto il profilo clinico (non risulta alcuna obiettività sul ginocchio da parte dei sanitari che ebbero in cura il , ne risulta alcun riferito trauma a tale Pt_1 distretto nel referto di P.S.), ne risulta soddisfatto il criterio cronologico (compare un presunto trauma contusivo del ginocchio nel certificato del medico curante a distanza di 10 giorni dal trauma e comunque senza alcuna obiettività sullo stesso) e della seriazione degli eventi e dell'efficienza quali- quantitativa (non risultano visite ortopediche, ne prescrizioni della stessa RMN del ginocchio dx effettuata in data 04/11/2019, ossia a distanza di più di un anno dal sinistro subito), ragion per cui non si può considerare e valutare tale lesione e le sue conseguenze in quanto da considerarsi indipendenti
(non dimostrate) dal sinistro subito in data 07/10/2018”.
È, pertanto, pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile alla luce delle argomentazioni logiche sottese, che l'evento ha determinato una inabilità di 70 giorni, così suddivisa: invalidità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di ulteriori 30 giorni, periodo da ritenersi congruo con la normale evolutività del tipo di lesione subita.
Il perito ha, infine, riscontrato postumi invalidanti permanenti che, con la loro presenza rappresentano l'alterazione del precedente stato di integrità psico-fisico del soggetto, quantificandoli nella misura del
5% sulla base delle norme vigenti e dei barèmes citati in perizia.
Il C.T.U. ha infine precisato di non ritenere che l'evento lesivo abbia avuto incidenza sull'attività lavorativa specifica del , né che il medesimo abbia avuto necessità di un periodo di assistenza Pt_1 da parte di terzi, né che siano state temporaneamente compromesse le di lui attività di vita quotidiana.
In ordine alle spese mediche documentate in atti dalla parte attrice, il perito non ha ritenuto fossero imputabili al sinistro oggetto di causa.
Sulla scorta di tali conclusioni, adeguatamente motivate, anche in risposta alle contestazioni espresse dalla parte attrice, deve procedersi alla liquidazione dei danni patiti dal . Pt_1
Sul punto, deve rilevarsi che il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. e in applicazione delle sopra richiamate tabelle, il danno biologico può essere quantificato, all'attualità, come da seguente tabella:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 76 anni pagina 6 di 8 Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.760,18
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
TOTALE GENERALE: € 6.417,38
Il risarcimento del danno da invalidità permanente è stato ottenuto moltiplicando la percentuale di invalidità come sopra determinata con il valore del punto rapportato all'età dell'istante al momento del fatto (76 anni).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo temporaneo e permanente globalmente liquidabile all'infortunato è pari alla somma di € 6.417,38, già valutato all'attualità.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo assimilabile al saggio legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale, sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M.
55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto. Pertanto, le competenze di lite, che tenuto conto della natura della causa, della concreta attività prestata e della media complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, - devono essere liquidate in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
pagina 7 di 8 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo La Rosa che ha dichiarato di essere antistatario.
Analoga pronuncia va effettuata con riferimento alle spese di CTU che vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte attrice , della somma di
[...] Parte_1 euro € 6.417,38, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in €
5.077,00 per competenze, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo La Rosa.
- Pone definitivamente a carico del convenuto gli esborsi di C.T.U. liquidati con separato decreto con obbligo di rimborso nei confronti dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
Cosenza, 10/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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