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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 916 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. AN Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 916 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/05/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
1.06.2003, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini i figli AN ed , maggiorenni e, in data Per_1
22.11.2008, il figlio Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3 prevalente presso la madre, IG.ra ; CP_2
3. i coniugi individuano quale residenza abituale del figlio minorenne, l'abitazione di proprietà del padre sita a Rimini in via Spaventa n. 2/G. Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, AN e , si prende atto che gli stessi risiedono attualmente presso la Per_1 medesima abitazione, ferma restando la loro facoltà di autodeterminarsi circa l'organizzazione della propria vita quotidiana;
4. la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio verrà esercitata in modo disgiunto Per_2 relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse;
5. il padre, il IG. , conserva il diritto di vedere e frequentare i figli, inclusi i due figli CP_1 maggiorenni AN e , i quali potranno liberamente stabilire i tempi e le modalità di Per_1 permanenza presso ciascun genitore. Per quanto riguarda il figlio minore si stabilisce che trascorrerà: Per_2
i. n. 2 fine settimana alterni al mese con pernottamento presso l'abitazione paterna.
ii. una notte infrasettimanale nei restanti periodi.
iii. un pernottamento non inferiore a quindici (15) giorni consecutivi durante la pausa estiva presso il padre. iv. le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in modo alternato tra i genitori, secondo modalità da concordarsi di volta in volta.
6. i coniugi concordano che il IG. versi mensilmente alla moglie la somma di € 100,00 CP_1
(cento/00) a titolo di mantenimento. Tale importo sarà versato entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese e sarà soggetto ad adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
7. il IG. si impegna a corrispondere ai figli, non ancora economicamente CP_1 autosufficienti ( ancora minorenne, attualmente frequentante la scuola secondaria di secondo Per_2 grado;
prossima all'inizio del percorso universitario;
Per_1 AN, il quale, sebbene collabori con il padre nell'attività lavorativa, non ha ancora raggiunto un'effettiva indipendenza economica) un contributo mensile al mantenimento pari a complessivi €
800,00 (ottocento/00).
Detta somma, da corrispondersi in misura di € 200,00 per il figlio AN, € 200,00 per la figlia ed € 400,00 per il figlio minore sarà prelevata mensilmente dal conto corrente Per_1 Per_2 intestato al IG. e versata su una "Conad Card" messa a disposizione della IG.ra. CP_1 [...]
nell'interesse dei figli. CP_2
L'importo versato sarà oggetto di adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT e il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
8. i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, inclusi quelli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, previo accordo tra le parti e presentazione della relativa documentazione giustificativa;
9. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 92 Parte II Serie A Anno 2003);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. AN Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 916 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/05/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
1.06.2003, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini i figli AN ed , maggiorenni e, in data Per_1
22.11.2008, il figlio Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3 prevalente presso la madre, IG.ra ; CP_2
3. i coniugi individuano quale residenza abituale del figlio minorenne, l'abitazione di proprietà del padre sita a Rimini in via Spaventa n. 2/G. Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, AN e , si prende atto che gli stessi risiedono attualmente presso la Per_1 medesima abitazione, ferma restando la loro facoltà di autodeterminarsi circa l'organizzazione della propria vita quotidiana;
4. la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio verrà esercitata in modo disgiunto Per_2 relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse;
5. il padre, il IG. , conserva il diritto di vedere e frequentare i figli, inclusi i due figli CP_1 maggiorenni AN e , i quali potranno liberamente stabilire i tempi e le modalità di Per_1 permanenza presso ciascun genitore. Per quanto riguarda il figlio minore si stabilisce che trascorrerà: Per_2
i. n. 2 fine settimana alterni al mese con pernottamento presso l'abitazione paterna.
ii. una notte infrasettimanale nei restanti periodi.
iii. un pernottamento non inferiore a quindici (15) giorni consecutivi durante la pausa estiva presso il padre. iv. le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in modo alternato tra i genitori, secondo modalità da concordarsi di volta in volta.
6. i coniugi concordano che il IG. versi mensilmente alla moglie la somma di € 100,00 CP_1
(cento/00) a titolo di mantenimento. Tale importo sarà versato entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese e sarà soggetto ad adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
7. il IG. si impegna a corrispondere ai figli, non ancora economicamente CP_1 autosufficienti ( ancora minorenne, attualmente frequentante la scuola secondaria di secondo Per_2 grado;
prossima all'inizio del percorso universitario;
Per_1 AN, il quale, sebbene collabori con il padre nell'attività lavorativa, non ha ancora raggiunto un'effettiva indipendenza economica) un contributo mensile al mantenimento pari a complessivi €
800,00 (ottocento/00).
Detta somma, da corrispondersi in misura di € 200,00 per il figlio AN, € 200,00 per la figlia ed € 400,00 per il figlio minore sarà prelevata mensilmente dal conto corrente Per_1 Per_2 intestato al IG. e versata su una "Conad Card" messa a disposizione della IG.ra. CP_1 [...]
nell'interesse dei figli. CP_2
L'importo versato sarà oggetto di adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT e il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
8. i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, inclusi quelli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, previo accordo tra le parti e presentazione della relativa documentazione giustificativa;
9. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 92 Parte II Serie A Anno 2003);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi