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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1777/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 25/02/2025
EX ART. 127-TER C.P.C.
− letti gli atti;
− lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Tommaso Bellei, sentite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio ed al termine dà lettura ex art. 281sexies
c.p.c. della seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1777/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara
Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa , sita in CP_1
La Spezia, Viale Italia n. 136 appellante pagina 1 di 9 E
(C.F. in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Proietti, elettivamente domiciliata presso la filiale della stessa , sita in Terni, Via Bramante n. 5 CP_1 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 06/02/2023, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 3809/2022, in materia di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/02/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 08/09/2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 90/2023 (R.G. 3809/2022) del
[...]
06/02/2023 - con la quale il Giudice di Pace di Terni aveva accolto l'opposizione promossa da avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 42 ID pratica Controparte_2
13659570 del 08/06/2022 dell'importo di €. 59,00 emesso dalla Società appellante - chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 90 del 06.02.2023, depositata il 07.02.2023, non notificata, rigettando l'opposizione proposta dalla Controparte_2 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 42 ID Pratica 13659570 del 08.06.2022 per
l'anno 2022, notificato in data 13.06.2022 da a nell'interesse Parte_1 Controparte_2 del Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, Parte_2 oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 9 1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni allegava di svolgere, in concessione per conto del il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di Parte_2 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale
(CUP), introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, co. 816 ss. L. 160/2019 Legge Bilancio 2020 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, co. 7 e 8 D.lgs. 285/1992).
1.2. Nell'ambito di tale incarico, rappresentava di aver emesso e notificato a Controparte_2
in data 13/06/2022, l'avviso di accertamento n. 42 ID pratica 13659570 del
[...]
08/06/2022, il quale aveva causa nel mancato pagamento da parte della Società appellata per l'anno 2022 del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del
[...] per un importo di €. 59,00. Pt_2
1.3. Con un unico motivo di impugnazione la concessionaria comunale eccepiva la violazione e/o l'errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal Parte_2 oltre che dell'art. 39, lett. c) del Codice della Strada.
Come da giurisprudenza di legittimità richiamata, rilevava che i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c) Codice della Strada, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria, con conseguente corretta applicazione del CUP (Cass. sent. n. 8616/2014; n.
17852/2004; n. 29089/2018).
Rappresentava, inoltre, che le frecce oggetto di accertamento devono classificarsi come segnali d'industria, per i quali sussiste il presupposto del richiesto Canone e che, nella fattispecie, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido al pagamento Controparte_2 del Canone (art. 11 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, adottato dal Parte_2
.
[...]
Affermava da ultimo l'appellante che al di fuori delle specifiche attività che si possono definire di “pubblico interesse” tutti gli altri servizi offerti da debbano ritenersi Controparte_2 sottoposti alle regole del libero mercato.
pagina 3 di 9 Ed infatti, se è vero che è titolare del servizio postale universale fino al Controparte_2
2026 (affidamento a regime regolamentato dei servizi postali in senso stretto) è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e, soprattutto, che la stessa
Società offre sul mercato una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione “postale” dei propri uffici.
Pertanto, la scritta “ufficio postale/pt” indica l'attività svolta da Controparte_2 nell'ambito di diversi settori e servizi offerti, con inevitabile assoggettamento al Canone de quo.
1.4. Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante ha concluso insistendo per l'integrale riforma della sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in ragione del fatto che nel momento in cui si è in presenza del presupposto impositivo richiesto e delineato dal Regolamento del e non sussistono cause Parte_2 di esenzione dal pagamento, per tali mezzi pubblicitari è dovuto il pagamento del CUP da parte del soggetto pubblicizzato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27/11/2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, e quindi l'integrale Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
2.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni, detta appellata eccepiva quanto segue: - La sussumibilità delle frecce direzionali in esame tra i segnali di indicazione di cui all'art. 125
D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada”, essendo stampata sulla freccia direzionale la parola “posta” ed il simbolo grafico utilizzato “pt” di cui alla figura II. 101 Poste del predetto Regolamento, senza che su tali cartelli fosse stato riportato il nome della “società , né il logo Controparte_2 caratteristico della stessa;
- L'esclusione del contenuto pubblicitario dei segnali contestati, in quanto unicamente destinati a fornire informazioni alla generalità dei cittadini sull'ubicazione dell'ufficio postale (art. 39, co. 1, lettera c) Codice della Strada); - La riferibilità agli enti proprietari delle strade (nella specie, lo stesso dell'apposizione e della Parte_2 manutenzione della segnaletica stradale, alla stregua della “Freccia Segnaletica” per cui è causa (art. 37 D.lgs. n. 285/1992); - La riconducibilità del Servizio Universale Postale tra i servizi di pubblica utilità, con conseguente esenzione dal pagamento del tributo ICP.
3. La causa, assegnata all'odierno giudicante in data 07/02/2024 ed istruita mediante la sola produzione documentale delle parti, veniva rinviata all'udienza del 25/02/2025 per la pagina 4 di 9 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. L'oggetto di accertamento della presente controversia riguarda l'omesso versamento da parte di del Canone Unico Annuale per oneri pubblicitari relativi a cartelli Controparte_2 stradali contenenti alcune frecce direzionali posizionate sul territorio del Comune Pt_2
(nella specie, nr. 2 frecce collocate in via Tuderte n. 12 con la dicitura “ e CP_2
“Telecomunicazioni”).
L'imposizione avviene ai fini della riscossione del c.d. Canone Unico Patrimoniale (CUP) disciplinato, nella fattispecie, dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, adottato dal (v. in atti, all.6 fascicolo parte appellante). Parte_2
All'art. 10 del citato Regolamento sono disciplinati i presupposti di applicazione del Canone, il quale testualmente dispone: “1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (…) 3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati
a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività”.
4.2. Richiamando le conclusioni del Giudice di prime cure, i presupposti per l'imposizione non sussisterebbero nel caso di specie, in quanto i segnali in considerazione non costituiscono un mezzo pubblicitario, bensì un segnale di indicazione per l'individuazione di un servizio di pubblica utilità.
4.3 A parere di questo giudicante, due sono le ragioni principali ed assorbenti che portano ad escludere l'applicazione del CUP: da un lato, l'esclusione della valenza pubblicitaria delle frecce direzionali in esame, dall'altro l'insussistenza genetica dell'obbligo sotto il profilo della legittimazione passiva.
pagina 5 di 9 5. Relativamente al primo profilo, non vi è dubbio che le frecce direzionali de qua costituiscano segnali di indicazione rientranti nel tipo previsto dall'art. 39 co. 1, lett. c) del
Codice della Strada (in particolare, del sottotipo cl, relativo a “altri segnali che indicano installazioni o servizi”) e art. 125 Reg.
E' altrettanto certo, però, che, nella vigenza della precedente disciplina normativa, relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, “I segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo Codice della Strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ” (Cass. Sez. VI, sentenza n. 8616 dell'11/04/2014).
Successivamente, l'art.1 della L. n. 160/2019, nei commi da 816 a 847, ha tra l'altro abrogato il
D.lgs n. 507/93, istitutivo dell'imposta comunale di pubblicità, introducendo un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” unico, e delegandone la concreta istituzione e disciplina ai singoli enti territoriali (comuni, province ed aree metropolitane) mediante “regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” (co.821), in armonia con le regole generali indicate dal legislatore nazionale.
La nuova disciplina, peraltro, replica da quella precedente i suoi contenuti, prevedendo in particolare, per quello che qui interessa, che il canone per “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art.1 legge cit. co.819 lett.b) sia dovuto “dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato” (co.823), senza alcuno specifico esonero per i segnali previsti dal Codice della
Strada.
pagina 6 di 9 Risulta quindi ancora attuale l'insegnamento della Suprema Corte, che impone di valutare se, in concreto, insieme allo “scopo suo proprio” di indicazione all'utenza del luogo ove svolgere i servizi postali, il mezzo non contenga anche un messaggio pubblicitario, risultando in tal caso tassabile in quanto “effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (art.17, comma 1, lett. b)” (Cass. sentenza n.1169/2019).
5.1. Nella specie, tale valutazione deve essere resa tenendo conto che nelle frecce direzionali per cui è causa manca il riferimento nominativo a né risulta riprodotto il Controparte_2 suo logo caratteristico.
Manca, pertanto il formale riferimento nominativo ad una determinata ditta, cui la giurisprudenza aggancia la possibilità di tassazione.
5.2. Si tratta, ora, di capire se ed in che misura l'espresso riferimento al servizio postale contenuto nei precitati segnali possa considerarsi messaggio pubblicitario favorevole a
[...]
Controparte_2
La risposta è negativa.
Nella vigenza della disciplina pregressa, il messaggio considerato espressivo di capacità contributiva è quello che “travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte”, risultando “oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa” (Cass. sentenza n. 3107/2018, e precedenti conformi ivi richiamati).
Perché nel sistema attuale sia riconosciuto l'obbligo di pagamento del Canone, analogamente,
è appunto necessaria tale oggettiva idoneità informativa.
Nella specie, però, le frecce direzionali: a) non riportano il nome dell'appellante, né alcun suo segno distintivo;
b) non contengono alcun riferimento in grado di far conoscere all'utenza l'attività svolta ed i prodotti offerti da in regime di libera concorrenza. Controparte_2
Il messaggio contenuto in detta segnaletica consente all'utenza di individuare l'ubicazione dei locali in cui è offerto il Servizio Postale Universale, ma non la informa del nome di chi tale servizio offra, né del fatto che tale operatore offra nei medesimi locali altri servizi e prodotti commerciali (così Tribunale di Modena, sentenza n. 462 del 15/042024).
5.3. Ne consegue che le frecce direzionali de qua non hanno alcuna valenza pubblicitaria secondaria, in quanto non consentono affatto all'utenza di conoscere il nome di CP_2
pagina 7 di 9 né i servizi da quest'ultima offerti, quale impresa in regime di libera concorrenza nei CP_2 medesimi locali in cui offre il Servizio Postale Universale per espressa previsione di legge.
Nessun canone risulta, pertanto, dall'appellante dovuto.
6. Relativamente al secondo motivo di infondatezza dell'appello, fin dal primo grado ed anche nel presente, ha ritenuto di non poter essere tenuta al pagamento di alcun Controparte_2
Canone nel caso qui ricorrente (definito “un vero paradosso”) in cui “il Parte_3 prima installa di propria iniziativa “le frecce segnaletiche” e poi pretende di tassare
[...]
che rispetto all'installazione e rimozione delle stesse non ha alcuna competenza” (v. CP_2 pag. 4, comparsa di costituzione e risposta).
In proposito, deve essere richiamata la fonte normativa primaria, costituita dall'art. 1 co. 823
L. 160/2019, in forza della quale il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari risulta dovuto “…dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”.
Ad essa fa eco l'art. 27 del Regolamento del (v. in atti, all. 6 fascicolo Parte_2 appellante), a tenore del quale :“Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio Pt_2 stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.”
Ed ancora, l'art. 11 del citato Regolamento, rubricato “Soggetto passivo”, dispone che: “È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”.
L'espresso richiamo alla responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato ne esprime la subordinazione, anche genetica, ad altrui primaria responsabilità.
È pertanto necessario che il canone sia dovuto da uno dei soggetti alternativamente individuati dall'art. 1 co. 823 L. 160/2019, con l'inevitabile conseguenza che in mancanza di pagina 8 di 9 un obbligato principale, l'obbligo solidale non può dirsi mai sorto nei confronti di
[...]
Controparte_2
6.1. Alla luce di quanto sopra, il convincimento espresso dal Giudice di Pace nella sentenza appellata appare condivisibile, sì che l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di Pace integralmente confermata
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022), avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino a €. 1.100) ed applicando i parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4
n. 90/2023 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 06/02/2023 e depositata in cancelleria in data 07/02/2023, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 3809/2022;
2. Conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 90/2023 del
06/02/2023;
3. Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in €. 232,00 (di cui €. 66,00 per la fase di studio della controversia, €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.
100,00 per la fase decisionale) oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
4. Accerta e dichiara che l'appellante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione
(€.43,00) ex art. 13, co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Terni, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Bellei
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 25/02/2025
EX ART. 127-TER C.P.C.
− letti gli atti;
− lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Tommaso Bellei, sentite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio ed al termine dà lettura ex art. 281sexies
c.p.c. della seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1777/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara
Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa , sita in CP_1
La Spezia, Viale Italia n. 136 appellante pagina 1 di 9 E
(C.F. in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Proietti, elettivamente domiciliata presso la filiale della stessa , sita in Terni, Via Bramante n. 5 CP_1 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 06/02/2023, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 3809/2022, in materia di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/02/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 08/09/2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 90/2023 (R.G. 3809/2022) del
[...]
06/02/2023 - con la quale il Giudice di Pace di Terni aveva accolto l'opposizione promossa da avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 42 ID pratica Controparte_2
13659570 del 08/06/2022 dell'importo di €. 59,00 emesso dalla Società appellante - chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 90 del 06.02.2023, depositata il 07.02.2023, non notificata, rigettando l'opposizione proposta dalla Controparte_2 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 42 ID Pratica 13659570 del 08.06.2022 per
l'anno 2022, notificato in data 13.06.2022 da a nell'interesse Parte_1 Controparte_2 del Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, Parte_2 oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 9 1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni allegava di svolgere, in concessione per conto del il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di Parte_2 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale
(CUP), introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, co. 816 ss. L. 160/2019 Legge Bilancio 2020 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, co. 7 e 8 D.lgs. 285/1992).
1.2. Nell'ambito di tale incarico, rappresentava di aver emesso e notificato a Controparte_2
in data 13/06/2022, l'avviso di accertamento n. 42 ID pratica 13659570 del
[...]
08/06/2022, il quale aveva causa nel mancato pagamento da parte della Società appellata per l'anno 2022 del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del
[...] per un importo di €. 59,00. Pt_2
1.3. Con un unico motivo di impugnazione la concessionaria comunale eccepiva la violazione e/o l'errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal Parte_2 oltre che dell'art. 39, lett. c) del Codice della Strada.
Come da giurisprudenza di legittimità richiamata, rilevava che i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c) Codice della Strada, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria, con conseguente corretta applicazione del CUP (Cass. sent. n. 8616/2014; n.
17852/2004; n. 29089/2018).
Rappresentava, inoltre, che le frecce oggetto di accertamento devono classificarsi come segnali d'industria, per i quali sussiste il presupposto del richiesto Canone e che, nella fattispecie, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido al pagamento Controparte_2 del Canone (art. 11 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, adottato dal Parte_2
.
[...]
Affermava da ultimo l'appellante che al di fuori delle specifiche attività che si possono definire di “pubblico interesse” tutti gli altri servizi offerti da debbano ritenersi Controparte_2 sottoposti alle regole del libero mercato.
pagina 3 di 9 Ed infatti, se è vero che è titolare del servizio postale universale fino al Controparte_2
2026 (affidamento a regime regolamentato dei servizi postali in senso stretto) è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e, soprattutto, che la stessa
Società offre sul mercato una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione “postale” dei propri uffici.
Pertanto, la scritta “ufficio postale/pt” indica l'attività svolta da Controparte_2 nell'ambito di diversi settori e servizi offerti, con inevitabile assoggettamento al Canone de quo.
1.4. Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante ha concluso insistendo per l'integrale riforma della sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in ragione del fatto che nel momento in cui si è in presenza del presupposto impositivo richiesto e delineato dal Regolamento del e non sussistono cause Parte_2 di esenzione dal pagamento, per tali mezzi pubblicitari è dovuto il pagamento del CUP da parte del soggetto pubblicizzato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27/11/2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, e quindi l'integrale Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
2.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni, detta appellata eccepiva quanto segue: - La sussumibilità delle frecce direzionali in esame tra i segnali di indicazione di cui all'art. 125
D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada”, essendo stampata sulla freccia direzionale la parola “posta” ed il simbolo grafico utilizzato “pt” di cui alla figura II. 101 Poste del predetto Regolamento, senza che su tali cartelli fosse stato riportato il nome della “società , né il logo Controparte_2 caratteristico della stessa;
- L'esclusione del contenuto pubblicitario dei segnali contestati, in quanto unicamente destinati a fornire informazioni alla generalità dei cittadini sull'ubicazione dell'ufficio postale (art. 39, co. 1, lettera c) Codice della Strada); - La riferibilità agli enti proprietari delle strade (nella specie, lo stesso dell'apposizione e della Parte_2 manutenzione della segnaletica stradale, alla stregua della “Freccia Segnaletica” per cui è causa (art. 37 D.lgs. n. 285/1992); - La riconducibilità del Servizio Universale Postale tra i servizi di pubblica utilità, con conseguente esenzione dal pagamento del tributo ICP.
3. La causa, assegnata all'odierno giudicante in data 07/02/2024 ed istruita mediante la sola produzione documentale delle parti, veniva rinviata all'udienza del 25/02/2025 per la pagina 4 di 9 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. L'oggetto di accertamento della presente controversia riguarda l'omesso versamento da parte di del Canone Unico Annuale per oneri pubblicitari relativi a cartelli Controparte_2 stradali contenenti alcune frecce direzionali posizionate sul territorio del Comune Pt_2
(nella specie, nr. 2 frecce collocate in via Tuderte n. 12 con la dicitura “ e CP_2
“Telecomunicazioni”).
L'imposizione avviene ai fini della riscossione del c.d. Canone Unico Patrimoniale (CUP) disciplinato, nella fattispecie, dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, adottato dal (v. in atti, all.6 fascicolo parte appellante). Parte_2
All'art. 10 del citato Regolamento sono disciplinati i presupposti di applicazione del Canone, il quale testualmente dispone: “1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (…) 3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati
a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività”.
4.2. Richiamando le conclusioni del Giudice di prime cure, i presupposti per l'imposizione non sussisterebbero nel caso di specie, in quanto i segnali in considerazione non costituiscono un mezzo pubblicitario, bensì un segnale di indicazione per l'individuazione di un servizio di pubblica utilità.
4.3 A parere di questo giudicante, due sono le ragioni principali ed assorbenti che portano ad escludere l'applicazione del CUP: da un lato, l'esclusione della valenza pubblicitaria delle frecce direzionali in esame, dall'altro l'insussistenza genetica dell'obbligo sotto il profilo della legittimazione passiva.
pagina 5 di 9 5. Relativamente al primo profilo, non vi è dubbio che le frecce direzionali de qua costituiscano segnali di indicazione rientranti nel tipo previsto dall'art. 39 co. 1, lett. c) del
Codice della Strada (in particolare, del sottotipo cl, relativo a “altri segnali che indicano installazioni o servizi”) e art. 125 Reg.
E' altrettanto certo, però, che, nella vigenza della precedente disciplina normativa, relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, “I segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo Codice della Strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ” (Cass. Sez. VI, sentenza n. 8616 dell'11/04/2014).
Successivamente, l'art.1 della L. n. 160/2019, nei commi da 816 a 847, ha tra l'altro abrogato il
D.lgs n. 507/93, istitutivo dell'imposta comunale di pubblicità, introducendo un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” unico, e delegandone la concreta istituzione e disciplina ai singoli enti territoriali (comuni, province ed aree metropolitane) mediante “regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” (co.821), in armonia con le regole generali indicate dal legislatore nazionale.
La nuova disciplina, peraltro, replica da quella precedente i suoi contenuti, prevedendo in particolare, per quello che qui interessa, che il canone per “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art.1 legge cit. co.819 lett.b) sia dovuto “dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato” (co.823), senza alcuno specifico esonero per i segnali previsti dal Codice della
Strada.
pagina 6 di 9 Risulta quindi ancora attuale l'insegnamento della Suprema Corte, che impone di valutare se, in concreto, insieme allo “scopo suo proprio” di indicazione all'utenza del luogo ove svolgere i servizi postali, il mezzo non contenga anche un messaggio pubblicitario, risultando in tal caso tassabile in quanto “effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (art.17, comma 1, lett. b)” (Cass. sentenza n.1169/2019).
5.1. Nella specie, tale valutazione deve essere resa tenendo conto che nelle frecce direzionali per cui è causa manca il riferimento nominativo a né risulta riprodotto il Controparte_2 suo logo caratteristico.
Manca, pertanto il formale riferimento nominativo ad una determinata ditta, cui la giurisprudenza aggancia la possibilità di tassazione.
5.2. Si tratta, ora, di capire se ed in che misura l'espresso riferimento al servizio postale contenuto nei precitati segnali possa considerarsi messaggio pubblicitario favorevole a
[...]
Controparte_2
La risposta è negativa.
Nella vigenza della disciplina pregressa, il messaggio considerato espressivo di capacità contributiva è quello che “travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte”, risultando “oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa” (Cass. sentenza n. 3107/2018, e precedenti conformi ivi richiamati).
Perché nel sistema attuale sia riconosciuto l'obbligo di pagamento del Canone, analogamente,
è appunto necessaria tale oggettiva idoneità informativa.
Nella specie, però, le frecce direzionali: a) non riportano il nome dell'appellante, né alcun suo segno distintivo;
b) non contengono alcun riferimento in grado di far conoscere all'utenza l'attività svolta ed i prodotti offerti da in regime di libera concorrenza. Controparte_2
Il messaggio contenuto in detta segnaletica consente all'utenza di individuare l'ubicazione dei locali in cui è offerto il Servizio Postale Universale, ma non la informa del nome di chi tale servizio offra, né del fatto che tale operatore offra nei medesimi locali altri servizi e prodotti commerciali (così Tribunale di Modena, sentenza n. 462 del 15/042024).
5.3. Ne consegue che le frecce direzionali de qua non hanno alcuna valenza pubblicitaria secondaria, in quanto non consentono affatto all'utenza di conoscere il nome di CP_2
pagina 7 di 9 né i servizi da quest'ultima offerti, quale impresa in regime di libera concorrenza nei CP_2 medesimi locali in cui offre il Servizio Postale Universale per espressa previsione di legge.
Nessun canone risulta, pertanto, dall'appellante dovuto.
6. Relativamente al secondo motivo di infondatezza dell'appello, fin dal primo grado ed anche nel presente, ha ritenuto di non poter essere tenuta al pagamento di alcun Controparte_2
Canone nel caso qui ricorrente (definito “un vero paradosso”) in cui “il Parte_3 prima installa di propria iniziativa “le frecce segnaletiche” e poi pretende di tassare
[...]
che rispetto all'installazione e rimozione delle stesse non ha alcuna competenza” (v. CP_2 pag. 4, comparsa di costituzione e risposta).
In proposito, deve essere richiamata la fonte normativa primaria, costituita dall'art. 1 co. 823
L. 160/2019, in forza della quale il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari risulta dovuto “…dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”.
Ad essa fa eco l'art. 27 del Regolamento del (v. in atti, all. 6 fascicolo Parte_2 appellante), a tenore del quale :“Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio Pt_2 stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.”
Ed ancora, l'art. 11 del citato Regolamento, rubricato “Soggetto passivo”, dispone che: “È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”.
L'espresso richiamo alla responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato ne esprime la subordinazione, anche genetica, ad altrui primaria responsabilità.
È pertanto necessario che il canone sia dovuto da uno dei soggetti alternativamente individuati dall'art. 1 co. 823 L. 160/2019, con l'inevitabile conseguenza che in mancanza di pagina 8 di 9 un obbligato principale, l'obbligo solidale non può dirsi mai sorto nei confronti di
[...]
Controparte_2
6.1. Alla luce di quanto sopra, il convincimento espresso dal Giudice di Pace nella sentenza appellata appare condivisibile, sì che l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di Pace integralmente confermata
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022), avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino a €. 1.100) ed applicando i parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4
n. 90/2023 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 06/02/2023 e depositata in cancelleria in data 07/02/2023, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 3809/2022;
2. Conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 90/2023 del
06/02/2023;
3. Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in €. 232,00 (di cui €. 66,00 per la fase di studio della controversia, €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.
100,00 per la fase decisionale) oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
4. Accerta e dichiara che l'appellante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione
(€.43,00) ex art. 13, co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Terni, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Bellei
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