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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesca Coccoli Presidente
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 17 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
C.F.: , elettivamente domiciliato in L'Aquila, Parte_1 C.F._1 alla Via Monte Cagno n. 8, presso e nello Studio dell'Avv. Gianluca Del Cimmuto, del Foro di L'Aquila, che lo rappresenta e difende come in atti;
- appellante -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo CALDERONI del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 67100 – L'Aquila (AQ) alla Via Beato Cesidio, n° 9;
- appellato -
NONCHE' CONTRO
C.F. R.G. 21/2019 del Tribunale di Controparte_2 P.IVA_1
L'Aquila, Sez. Fallimentare, in persona del curatore fallimentare Dott. , con Controparte_3 sede legale in L'Aquila, Via della Croce n. 20/A, casella 396;
- appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 730-2023, pubblicata in data 23.11.2023, su R.G. n. 1916/2017.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
«“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi spiegati in narrativa:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere ex artt. 351, co. 2°, e 283 c.p.c. e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti addotti nel presente atto;
- in via sempre preliminare e gradata, accertata l'omessa riassunzione ex art. 305 c.p.c. del giudizio in favore della convenuta società nella persona del Curatore Controparte_4
fallimentare, dichiarare estinto il procedimento cognitivo di primo grado con consequenziale nullità della sentenza n. 730/2023 - n. 1963/2023 Rep. –;
- in via sempre preliminare e ulteriormente gradata, considerata la data di pubblicazione del dichiarato fallimento della società del 15.10.2019 e l'omessa Controparte_4
interruzione del procedimento cognitivo, avvenuta ex art. 43 L.F. a decorrere dal 14.07.2023, accertare e dichiarare la nullità di ogni atto processuale susseguente alla prima data ivi compreso la sentenza n. 730/2023 - n. 1963/2023 Rep. –;
- in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 730/2023 - n. 1963/2023 Rep. – resa a verbale del 23.11.2023 (art. 127 – ter c.p.c.) dal Tribunale Civile di L'Aquila – Sez.
Civile – Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini –, in seno al procedimento civile rubricato al
n. 1916/2017 R.G.A.C., pubblicata in pari data e notificata via Pec dall'Avv. Vincenzo
Calderoni, rectius Prof. il successivo 29.11.2023, accogliere tutte le Controparte_1
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano:
“a) in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per difetto e/o incertezza della causa petendi sottesa alla domanda attorea;
b) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal Prof. Controparte_1
c) rigettare la domanda attorea promossa dal Prof. sia a titolo di Parte_2
indebito oggettivo ex art. 2033 e sia di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. nei confronti del sig. anche sotto il profilo della solidarietà con la società Parte_1
in quanto infondata in punto di fatto e di diritto”, e conseguentemente Controparte_4
2 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal Prof. innanzi il Controparte_1
Tribunale Civile di L'Aquila.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio, oltre naturalmente al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e C.P.A. del 4%.” Salvis iuribus.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e sulle quali, nonostante richiesta in seno all'atto introduttivo e reiterato nella memoria ex art. 183, co.
VI°, n. 2, c.p.c., il Giudice di primo grado si era riservato di decidere con Ordinanza del
09.03.2021. Precipuamente, previa disamina dei Bilanci d'esercizio della società
[...]
2006/2007/2008 e di ogni altro Bilancio utile e successivo, nonché dei Verbali CP_4
Assembleari ed ogni altra ed utile documentazione ritualmente depositati presso la Camera di
Commercio di L'Aquila e presso la Curatela della società e dipartendo Controparte_4
dallo stato di decozione della nominata società e dalla Convenzione aggiuntiva nonché dalla procedura concorsuale della società a decorrere dal 15.10.2019, si chiede disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio economica – contabile al fine di statuire se le elargizioni monetarie erogate dal Prof. nell'arco temporale dal 07.03.2007 al Controparte_1
11.10.2007 in favore della società e del sig. siano Controparte_4 Parte_1
attinenti a conferimenti di soci scientemente deliberati dalla compagine societaria e per controprestazioni monetarie di acquisto di quote societarie e per anticipazioni eseguite dal sig. quindi rientranti nell'alveo del rischio di impresa e come tali Parte_1
inesigibili secondo il principio della postergazione.»
Per l'appellato : Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, in accoglimento integrale del presente atto di gravame e disattesa ogni contraria istanza, per tutto quanto esposto in narrativa:
1. In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'appello promosso dal Sig.
[...]
siccome inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto;
e per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n° 730/2023 R.Sent. dell'On.le Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del G.U. Dott.ssa Anna Maria MANCINI, pronunciata in data 23.11.2021 all'esito del procedimento rubricato al n° 1916/2017 R.G.A.C.C., pubblicata mediante lettura in data
23.11.2021, quanto ai capi, passi e punti oggetto di impugnazione principale;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, ci si riporta alle produzioni digitali già effettuate mediante deposito nel
PCT e, come tali, immediatamente disponibili anche per il giudice del secondo grado di
3 giudizio; con riserva di reiterare detti depositi qualora se ne palesasse per qualsivoglia ragione l'indisponibilità».
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione del 13.07.2017, il sig. conveniva in giudizio la Controparte_1
società ed il Sig. al fine di sentirli condannare Controparte_4 Parte_1 alla ripetizione dell'indebito oggettivo, od in subordine, all'indennizzo da ingiustificato arricchimento, in ambo i casi oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori o compensativi, in relazione ad una sequenza di esborsi erogati da esso attore all'ordine diretto del sig. fra il 07.03.2007 ed il 11.10.2007, per un importo globale di € Parte_1
184.900,00, allegando il difetto di una valida causa giustificativa, sia personale sia riferibile ai rapporti societari del disponente nei confronti ed in seno alla società convenuta.
1.2 Si costituivano in giudizio, con rispettive comparse di costituzione e risposta, la società che, nel contestare la domanda attorea, eccepiva, nel rito, la nullità della Controparte_4
citazione per la sussistenza del vizio della editio actionis attorea per assoluta incertezza della causa giuridica sottesa ai singoli pagamenti impugnati e, nel merito, la prescrizione dell'azione quanto alle disposizioni pecuniarie svolte nel marzo 2007 e Parte_1
il quale, oltre a proporre le medesime eccezioni, contestava ulteriormente la nullità della notifica dell'atto introduttivo, di cui aveva avuto conoscenza solo quale socio della
[...]
CP_4
1.3 Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti ed instauratosi regolarmente il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c.; istruito il giudizio a mezzo delle produzioni documentali e prove orali (interrogatorio formale ud. del 22.10.2021 e prova testimoniale ud. del 29.04.2022) sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 05/04/2023 .
Con ordinanza del 07/07/2023 veniva disposta la remissione della causa sul ruolo per consentire la dichiarazione di interruzione del presente giudizio per l'intervenuto fallimento della società come da richiesta formulata dall'attore nelle “note in Controparte_4 sostituzione di udienza” del 05/04/2023. All'udienza del 14/07/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società Con CP_4 CP_4 ricorso ex art. 303 c.p.c. l'attore provvedeva alla tempestiva riassunzione Controparte_1
del processo nei confronti del solo convenuto , reiterando le primigenie Parte_1
istanze.
4 Si costituiva in giudizio che nel contestare la domanda attorea Parte_1
insisteva, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per difetto e/o incertezza della causa petendi; in via principale, per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da in via subordinata, per il Controparte_1
rigetto della domanda attorea sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; in via ulteriormente subordinata, per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato limitatamente ai versamenti asseritamente effettuati e risalenti in data 07.03.2007 ed il successivo 20.03.2007,
e pari ad €. 60.000,00 ed €. 20.000,00, in quanto spirato il termine decennale previsto ex art. 2946 c.c.; con rigetto delle ulteriori voci di danno afferenti alla rivalutazione monetaria della somma e agli interessi moratori, con vittoria spese di lite.
1.4 Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila, così provvedeva:
“-accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto alle Parte_1 restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € Controparte_1
124.900,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
-condanna il convenuto Parte_1 al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_1 misura di 2/3 in complessivi € 9.926,00 di cui € 524,00 per spese ed € 9.402,00 per compensi oltre accessori di legge, ritenendo compensato il restante 1/3.”
A fondamento della decisione il primo giudice:
-rigettava l'eccezione di nullità della notificazione della originaria citazione ritenuta superata dalla costituzione del convenuto che la sanava con efficacia retroattiva (ex tunc), ai sensi degli artt. 160 c.p.c. e 156 c.p.c..
-rigettava l'eccezione di nullità per indeterminatezza della domanda di cui all'atto di citazione in rinnovazione avendo l'attore chiarito ed esplicitato i fatti e le ragioni di diritto su cui si fondava la richiesta di indebito oggettivo o di indennizzo da ingiustificato arricchimento, in tal modo consentendo alla controparte di predisporre difese puntuali .
-quanto all' eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. delle domande di indebito oggettivo e arricchimento senza giusta causa la riteneva fondata (applicando il termine di prescrizione decennale e la normativa emergenziale post-sisma che portava ad una proroga di
117 giorni) limitatamente al primo pagamento intervenuto in data 7.3.2007 per €60.000 valutando valido atto interruttivo, attesa la sua valenza sostanziale di atto di costituzione in mora, l'atto di citazione originario del 13.07.2017, con richiesta di notifica al il Parte_1
14.07.2017 .
5 Nel merito sulla premessa che la domanda attorea trovava fondamento nel dedotto avvenuto versamento di € 184.900,00 in favore del convenuto , tra il 07.03.2007 e Parte_1
l'11.10.2007, in difetto di alcun rapporto giuridico e che i trasferimenti monetari, pur non documentati dall'attore (ad eccezione dei seguenti importi: € 10.000,00, in data 10.08.2007; €
10.000,00, in data 20.09.2007; € 10.000,00, in data 11.10. 2007, per una somma totale di €
30.000,00, oggetto dell'asserito prestito in favore di ), come puntualmente Parte_1 descritti nell'atto di citazione, avevano tuttavia trovato conferma sia nelle difese avversarie che gli riconoscevano natura di finanziamento del socio a favore della Controparte_1 società sia nelle dichiarazioni del teste rese all'udienza del Controparte_4 Testimone_1
29/04/2022, sia nella dichiarazione resa dal convenuto in sede di Parte_1 interrogatorio formale reso all'udienza del 22/10/2021, che, con valenza confessoria aveva confermato di aver ricevuto la somma di € 184.900,00 a suo dire imputabile in parte a finanziamento della società e in parte a pagamento acquisto quote societarie ed al rimborso di spese da lui anticipate, ha considerato:
-che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr..Cass. Civ. del 04/05/2023 n. 11664 ) sebbene l'attore in ripetizione deve fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi, tuttavia l'accipiens, non è esonerato dal comprovare la sussistenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale , specie a fronte di domanda di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c..
-che per il convenuto le somme versate dai soci servivano a finanziare la Controparte_4
che versava in crisi di liquidità in considerazione del mutuo da questa contratto con la garantito con polizza fideiussoria da e dalla terza datrice di CP_5 Parte_1
ipoteca e pertanto le stesse erano inesigibili per il criterio Parte_3
della postergazione ex art. 2467 c.c.;
-che la parte convenuta non aveva dato prova né della entità somma apportata dal CP_1
a titolo di finanziamento (non risultante dal bilancio del 2007) né dei presupposti per la postergazione del credito del socio, richiedendosi a tale fine, come chiarito da Cass. civ. n.
12994/2019, la dimostrazione della ricorrenza di uno squilibrio economico finanziario al momento del finanziamento (anno 2007) , al momento della richiesta di restituzione (anno
2017) e al momento della eventuale controversia giudiziaria (in specie anno 2023), laddove parte convenuta non aveva allegato alcun elemento contabile, finanziario, di bilancio e cronologico che consentisse di individuare la situazione finanziaria e di indebitamento della società al momento della domanda di restituzione;
6 -che inoltre in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del Parte_1
22.10.2021 aveva confermato che con la “convenzione aggiuntiva” del 19.02.2007 i soci si obbligavano a devolvere entro il 31/12/2007 i proventi della società fino alla metà dell'intero ammontare del mutuo nonché alla trasformazione del mutuo stesso da ipotecario a chirografario con cancellazione della suddetta ipoteca e, a garanzia dell'obbligazione assunta,
l'attore aveva consegnato un assegno di conto corrente di € 97.500,00, corrispondente alla propria quota societaria, intestato alla società Controparte_4
-che pertanto qualsiasi ulteriore somma percepita nell'arco temporale dal 07/03/2007 al
11/10/2007 a titolo di finanziamento della società, al di fuori della somma di € 97.500,00, ad oggi era rimasta priva di causale;
-che inoltre risultava dimostrato l'assunto attoreo secondo cui la somma di euro 30.000,00
(rientrante nell'importo totale di euro 184.900,00) era stata concessa come prestito personale in favore di , evenienza confermata nella dichiarazione del teste sig. Parte_1
Testimone_1
-che pertanto, previa detrazione dall'importo di € 184.900,00 di € 60.000,00, quale parte del credito prescritta, andava ritenuto spettante all'attore , a titolo di restituzione, la somma di €
124.900,00 di cui € 30.000,00 dati come prestito ed € 94.900,00 quali indebito oggettivo.
-che invece non poteva essere riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle suddette somme, dovendosi dimostrare il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., ove non compensato dagli interessi legali, con funzione risarcitoria in misura forfettaria predeterminata ex art. 1224, co.
1, c.c..
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1
indicati.
1. SULLA NULLITA' DELLA SENTENZA N. 730/2023 – MANCATA RIASSUNZIONE
DELLA CAUSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' – ESTINZIONE Controparte_4
DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE -.
Con tale motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per non essere stato il giudizio tempestivamente riassunto nei termini perentori ex art. 305 c.p.c. nei confronti di con conseguente sua estinzione. Controparte_6
Posta infatti la costituzione della società nel procedimento il Controparte_4 [...]
avrebbe dovuto notificare il ricorso per riassunzione anche a tale parte processuale, CP_1
nella veste del soggetto legittimato, considerata la funzione della riassunzione, volta a riprendere il procedimento nello stato in cui si trovava al momento dell'evento interruttivo.
7 L'inosservanza di tale adempimento aveva quindi determinato l'estinzione del processo per mancato rispetto dei termini perentori ex art. 305 c.p.c..
2. SULLA NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' – NULLITA' DELLA Controparte_4
SENTENZA N. 730/2023 -.
Con tale motivo eccepisce la nullità di tutti gli atti processuali successivi al fallimento della società (15.10.2019) ex art. 43, co. 3°, della L.F., come novellato dal Controparte_4
D.Lgs. n. 5/2006.
Argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità l'effetto interruttivo automatico del processo, cosa diversa dalla riassunzione del giudizio, si concreta alla data dell'apertura del fallimento e non certamente da quella della dichiarazione che in udienza ne faccia il procuratore ed essendo la società convenuta parte costituita nel giudizio di primo Controparte_4 grado, stata dichiarata fallita dal Tribunale Civile di L'Aquila – Proc. n. 22/20219 R.G.Fall. - il 15.10.2019, ogni atto processuale compiuto dopo tale termine, proprio in ragione dell'effetto interruttivo automatico connesso alla nuova procedura fallimentare, (comprese le prove assunte) in costanza della ridetta circostanza ostativa, risulta privo di effetto e come tale nullo.
Evidenzia che peraltro il Tribunale non dichiarava l'interruzione del procedimento nonostante fosse a conoscenza del fallimento dal 18.06.2021, giusta comunicazione depositata in atti, per poi dichiarare l'interruzione del procedimento giudiziale, dopo l'istruttoria, solo il
14.07.2023, anziché in corso preliminare all'udienza del 22.10.2021.
3. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE IN
RINNOVAZIONE PER DIFETTO DELL'EDICTIO ACTIONIS EX ART. 164, CO. 4°, C.P.C..
Con tale motivo reitera l'eccezione disattesa in prime cure, di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione, evidenziando che a differenza di quanto affermato in sentenza egli non era stato in grado di comprendere le richieste dell'attore e di predisporre una adeguata linea difensiva;
infatti l'attore si era limitato a produrre nuova documentazione (convenzione aggiuntiva del
19.02.2017 e altro) inidonea a colmare l'indeterminatezza della domanda, non avendo chiarito se le ulteriori elargizioni contestate fossero frutto di liberalità, conferimenti deliberati dalla società o altra obbligazione ex art. 1173 c.c.. Inoltre non erano Controparte_4
stati prodotti i bilanci d'esercizio, i verbali assembleari e gli estratti conto da cui poter comprendere le ragioni economiche dell'attore.
8 4. SULLA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'AZIONE DI
INDEBITO OGGETTIVO O IN SUBORDINE DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA
GIUSTA CAUSA.
Con tale motivo contesta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della prescrizione solo per l'importo di €60.000 corrisposto in data 07.03.2007 e non anche per le somme diverse corrisposte in periodi successivi sul presupposto che l'originario atto di citazione invalido potesse valere come atto di costituzione in mora e avere efficacia interruttiva della prescrizione e pertanto potesse essere considerato richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore.
Al riguardo sostiene che l'atto di citazione notificato il 14.07.2017 era privo di effetti processuali e sostanziali a causa della nullità dell'editio actionis, come da ordinanza del
28.01.2019 che ne disponeva la rinnovazione, iniziando a decorrere il termine prescrizionale solo dalla data di notifica dell'atto di citazione in rinnovazione (27.02.2019) e non dalla data dell'atto originario (14.07.2017) con conseguente prescrizione del diritto a ripetere tutti gli esborsi elencati in citazione.
5. SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA GIUDIZIALE – RINNOVO RICHIESTA CTU
TECNICO – CONTABILE -.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte del l'onere della prova della propria pretesa sulla base della dichiarazione CP_1
confessoria di (ud. del 22.10.2021) e della testimonianza di Parte_1 Testimone_1
(ud. del 29.04.2022) valutando nel contempo che tale onere non era stato adempiuto da esso appellante riguardo alla postergazione ex art. 2467 c.c., per non aver questi Parte_1
dimostrato che la crisi finanziaria della società fosse sussistente alla data di finanziamento
(2007), a quella di formulazione della richiesta di restituzione (2017) ed al momento della decisione giudiziaria (2023), con adeguati elementi contabili.
Deduce di aver assolto tale onere probatorio (stato di decozione della società) fino al momento in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore e legale rappresentante della società (mediante la produzione di contratto di mutuo stipulato il 14.07.2006, bilanci d'esercizio 2006/2007 e 2008, copia del verbale di assemblea dei soci del 27.06.2019, copia della Relazione dell'Amministratore Unico sul Bilancio 31.12.2007, copia del verbale di
Assemblea straordinaria della società del 26.10.2007 e copia atto di Controparte_4
cessione delle quote di partecipazione a rogito del Notaio del 11.05.2007) e che Per_1
comunque la società era stata dichiarata fallita nel 2019. Controparte_4
9 Rappresenta: che le elargizioni del Prof. erano state versate direttamente Controparte_1
alla società e dovevano essere inquadrate come apporti dei soci in un Controparte_4
momento di crisi economica;
che il Bilancio di esercizio 2007 mostrava crisi di liquidità
(perdita netta d'esercizio pari ad €. 261.481,65) tanto che nel mese di ottobre 2007 (verbale di assemblea straordinaria del 26.10.2007), era stato deliberato ad un aumento del capitale sociale sino alla concorrenza di €. 79.740,00; che la somma di € 97.500,00 era stata elargita a per garantire il saldo mutuo e non era stata rimborsata al Prof. Parte_1 CP_1
ma sostituita con un secondo assegno, attenzionato dalla Procura della Repubblica;
[...]
che la somma di € 30.000,00 era la controprestazione economica per la compravendita delle quote societarie e il rimborso delle spese sostenute.
Evidenzia come le questioni sottoposte ad esame, di alto e complesso profilo tecnico non erano risolvibili tramite semplice istruttoria testimoniale o prova documentale, ma sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica d'ufficio (CTU tecnico - contabile) per risolvere la vexata quaestio relativa alla natura degli apporti, all'ingiusta locupletazione patrimoniale e al principio di postergazione.
Invoca la ricorrenza dei presupposti legali per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 Nella sua comparsa di costituzione contesta partitamente la Controparte_1
fondatezza di tutti i motivi di appello di cui chiede il rigetto .
2.3 All'esito dell'udienza del 28.3.2025 fissata con la trattazione cartolare e previa concessione dei termini ex art 352 c.p.c. , sulle conclusioni come in epigrafe riportate la causa
è stata trattenuta a decisione.
2.4 L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2.4.1 Quanto al primo motivo ( l'estinzione del giudizio di prime cure per omessa riassunzione nei confronti della curatela della fallita si rileva che è ormai Controparte_4 costante l'orientamento giurisprudenziale ( Cass. civ. 8123 del 2020, pag8) secondo cui:
“l'effetto interruttivo ex art. 43 L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito. Infatti, nel processo in cui siano state introdotte più "domande" - ex artt. da 103 a 106 cod.proc. civ. - per giurisprudenza costante (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9960 del 20/4/2017; Sez. U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013; Sez. U., sentenza n. 15142 del
5/7/2007), l'effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio. In secondo luogo, deve ritenersi che << una volta che, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande (artt. 103 a 106 cod.proc. civ.), si accoglie [...], l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo
10 che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione» (Sez. U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013): dunque,
è corretto assumere, quale ulteriore conseguenza, che se l'interruzione colpisce solo una delle parti, non può profilarsi come dovuta la riassunzione da parte delle altre, e neppure
l'estinzione ad opera del giudice per essere, come nel caso in questione, mancata la riassunzione o la prosecuzione del procedimento. In terzo luogo, si deve ritenere che il giudice, in tali casi, sia tenuto a proseguire il procedimento, non essendosi sui lítisconsorti facoltativi propagato l'effetto interruttivo di cui all' art. 43 I.f., e ciò anche per ragioni di rispetto del diritto di azione di ciascuna parte”.
Sotto tale ultimo profilo appare innegabile che l'attore sia nell' atto di citazione del luglio
2017 che in quello in rinnovazione del febbraio 2019 ha chiesto affermarsi la responsabilità solidale (o per quanto di ragione, nelle diverse misure che emergeranno in corso di causa- dizione che trova giustificazione nell'asserzione che parte delle somme sia stata oggetto di prestito personale in favore del contenuta nella citazione in rinnovazione-) delle Parte_1
parti convenute ( e . Parte_1 Controparte_4
Ciò porta a ritenere che venendo in discussione un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo non ricorre la necessità di trattazione unitaria del processo che conseguentemente poteva, una volta dichiarata l'interruzione nei confronti della parte fallita e riattivato dall'attore , proseguire nei confronti dell'altro soggetto ritenuto responsabile solidale delle ingiustificate apprensioni patrimoniali ed in parte tenuto in proprio alla restituzione.
Il che rende infondata la censura dell'appellante di estinzione del giudizio di prime cure per omessa riassunzione nei confronti della curatela della fallita.
2.4.2 Quanto all'asserita nullità degli atti processuali successivi alla dichiarazione di fallimento della società Controparte_4
Per le ragioni già sopra esposte, gli atti processuali compiuti (compresi quelli di natura istruttoria) dopo la dichiarazione di fallimento, potrebbero al più ritenersi non validamente assunti nei confronti della laddove il giudizio fosse stato riassunto nei Controparte_4
confronti della curatela, ma non nei confronti delle attuali residue parti contendenti, non colpite da alcun evento interruttivo e per il quale non ha operato alcun effetto estintivo del giudizio.
2.4.3 Passando all'esame del terzo motivo di appello, anch'esso non può trovare accoglimento.
11 In realtà al contrario di quanto affermato in appello la ragione della domanda, esposta nell'atto di citazione in rinnovazione, pur rimanendo invariata (indebito per difetto di causa o ingiustificato arricchimento) trova supporto nella descrizione da parte dell'attore delle vicende intercorse tra le parti ed in ragione delle quali, secondo la sua ricostruzione, senza un effettivo titolo giuridico e senza una causa giustificatrice, vi è stato passaggio di denaro tra il ed il . CP_1 Parte_1
Dunque l'attuale appellato in tale atto non si è limitato ad una integrazione documentale ma a chiarire le vicende che costituiscono il fatto storico da cui si è generato il trasferimento di denaro.
Né risponde a verità che non abbia indicato a che titolo venissero fatte le ulteriori elargizioni
(se liberalità, conferimenti deliberati o altra obbligazione), allegando espressamente che nelle intenzioni delle parti vi era quello di dare supporto finanziario alla Società in quel momento in difficoltà finanziaria, esplicitando dunque chiaramente la natura di finanziamento di tale apporto economico.
Causale che viene riconosciuta dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale.
A tal riguardo precisa l'attore nell'atto di citazione in rinnovazione che aveva assunto tale onere di finanziamento, limitatamente all'importo di € 97.500 da corrispondere entro il
31.12.2007, in forza di convenzione ripassata tra i soci della in data Controparte_4
19.2.2007 di ripartizione dell'impegno economico assunto dal solo quale Parte_1
fideiussore e garantito con ipoteca su bene di società solo a lui riconducibile, per la concessione di un finanziamento in favore della da parte della allora Controparte_4 CP_5 di € 650.000, con l'intenzione di dimezzarlo e trasformarlo in credito chirografario, impegno garantito dal rilascio di un assegno di pari importo.
Evenienze che consentono di escludere che vi sia incertezza della ragione del domandare la restituzione delle somme, posto che l'allora attore ha indicato il titolo a fondamento della domanda, chiarendo gli intercorsi rapporti e negando che le somme corrisposte al Parte_1
fossero mere liberalità.
2.4.4 Si reputa a questo punto funzionale, per continuità di questioni da trattare, passare all'esame del quinto motivo di gravame, anch'esso da ritenere infondato.
Infatti è pacifico tra le parti che una quota dell'impegno economico assunto dal CP_1
fosse in adempimento dell'obbligo assunto con il patto parasociale di finanziamento della società per realizzare le finalità ivi indicate, come sopra riportate.
Il che rende di per sé prive di causa le ulteriori somme versate che il confessa di Parte_1
aver comunque ricevuto.
12 Tuttavia anche per l'importo versato fino a concorrenza della garanzia prestata con l'assegno di € 97.500,00 richiamata nel patto parasociale sopra indicato, non vi è dimostrazione che esso sia stato ( quanto, quando e con quali modalità) riversato dal nelle casse Parte_1
societarie.
Nel bilancio dell'anno 2007 non sono annotati finanziamenti soci, né altre attendibili fonti di prova sono offerte dall'attuale appellante.
Inoltre, come già affermato nella sentenza impugnata, nella fattispecie non è destinato ad operare il principio della postergazione di cui all'art.2467 c.c., con conseguente inesigibilità degli apporti chiesti in ripetizione, considerato che l'appellante non ha provato che lo stato di dissesto finanziario della società ricorresse sicuramente anche al momento della notifica del primo atto di citazione (2017) costituente richiesta di pagamento.
Né tale accertamento può essere demandato, come richiesto dall'appellante, ad una ricostruzione contabile mediante CTU, che avrebbe chiaramente natura esplorativa e finalità di sopperire alle carenze documentali imputabili alla parte che intenda avvalersi degli effetti della postergazione.
Infine correttamente si è ritenuto che per l'importo di € 30.000,00 la causa giustificativa della
Tes_ dazione fosse un prestito al , come confermato dal teste Parte_1
2.4.5 Passando all'esame del residuo motivo di appello va ribadito che è costante l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale (cfr. Cass.n. 26543/2022)e: “un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass., 08/01/2020, n. 124, Cass., 14/06/2007,
n. 13966, Cass., 07/08/1989, n. 3616)”.
Nella fattispecie, nell'atto di citazione del 2017, risultava comunque evincibile l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante alla citazione;
le questioni ed i punti della condotta avversaria contestati, con le relative doglianze, assumendosi, dopo l'elencazione dei pagamenti effettuati dal che: “detti CP_1
pagamenti sono del tutto privi di alcun titolo giustificativo, tantomeno valido ed efficace fra le parti, e non corrispondono ad alcun rapporto giuridico intercorrente, ovvero già intercorso, fra il tradens e l'accipiens”.
Nelle conclusioni l'attore instava in via principale e nel merito per accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 2033 c.c. la natura indebita dei pagamenti effettuati con integrale restituzione
13 degli stessi, in solido tra le parti citate;
in via subordinata e nel merito accertarsi e dichiararsi l'arricchimento senza giusta causa goduto dai convenuti in ragione delle ripetute disposizioni patrimoniali effettuate in loro favore con condanna all'indennità dell'importo in atti;
oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e con vittoria delle spese di lite.
Questo contenuto, ai fini della costituzione in mora, è da ritenersi idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione in quanto indicante il soggetto obbligato e volto a manifestare la volontà di ottenere l'attuazione di un diritto, quali elementi essenziali.
Quindi l'assunto sulla prescrizione non può essere accolto se non limitatamente alla somma di euro 60.000,00 erogata il 07.03.2007, come già accertato dal primo giudice.
In conclusione, i motivi di appello devono essere rigettati, risultando infondati, con conferma della sentenza gravata.
2.4.6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,
Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013,
l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 730-2023, resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata il Parte_1
23.11.2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A e
C.P.A come per legge
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 26.5.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
14 Il Presidente
Dr. Francesca Coccoli
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