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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/09/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 639/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 639/2024 R.G. affari contenziosi civili in data 21/02/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Franco
Gentilesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via
Appia n. 333;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/09/2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in ragione del sinistro occorso in data 01/06/2023 alle ore 20:30 circa, sulla S.P. 83 al Km. 5+550 Baragiano-Picerno in direzione
1 Proc. n. 639/2024 R.G.
Picerno, allorquando l'autovettura Nissan Juke targata EN439BW, di proprietà e condotta dalla IG.ra , impattava con un Parte_1 muretto adiacente la strada nel tentativo di evitare un cinghiale che, improvvisamente, si frapponeva innanzi al veicolo ostruendone la carreggiata.
L'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis 1. Accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 01/06/2023 alle ore 20:30 circa, sulla S.P. 83 al Km. 5+550
Baragiano-Picerno in direzione Picerno, si verificava secondo le modalità descritte in premessa;
2. Accertare e dichiarare responsabile del predetto sinistro, ex art. 2043 c.c. ed ex Legge n° 157/92, la;
3. Controparte_1
Accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura
Nissan Juke targata EN439BW, di proprietà della IG.ra , Parte_1 ha subito danni ammontanti ad € 5.828,29 (IVA esclusa);
4. Accertare e dichiarare che, in esito al sinistro, la IG.ra conducente Parte_1 della predetta autovettura, ha patito grave trauma fisico con conseguente legittimo diritto ad ottenere il relativo risarcimento quantificato in €
9.246,68;
5. Per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma pari ad € 15.074,97 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data del sinistro sino al soddisfo;
6. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario per dichiarato anticipo.”
2. Pur ritualmente citata, la convenuta non si Controparte_1 costituiva in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa veniva inviata all'udienza del 19/09/2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva riservata a sentenza.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia da rigettarsi, in quanto insufficientemente riscontrata a livello probatorio.
4.1. Orbene, nel caso di specie l'attrice si duole dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà e alla sua persona a cagione
2 Proc. n. 639/2024 R.G.
dell'improvviso attraversamento del tratto viario da parte di un cinghiale;
venendo, dunque, in rilievo un danno asseritamente cagionato da animali, ritiene il Tribunale che la domanda vada ricondotta nell'ambito del disposto di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
4.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
5. Ebbene, se il nucleo essenziale della responsabilità ex art. 2052 c.c. è costituito dall'essere, il danno, provocato dall'animale, nel caso di specie non è stata raggiunta una tranquillante prova dell'effettiva presenza del cinghiale.
Invero, nel rapporto redatto dagli agenti accertatori non si riscontra la verifica di alcuna traccia dell'animale (la cui presenza è stata soltanto riferita dall'attrice) e sia l'attrice in sede di sommarie informazioni, che
3 Proc. n. 639/2024 R.G.
l'unico teste escusso (suocero dell'attrice, il quale peraltro dichiarava di non essersi fermato a soccorrere la nuora per motivi di salute, circostanza che rende poco attendibile la testimonianza) hanno dichiarato che il fondo stradale era bagnato (e dunque scivoloso).
Ne deriva la concreta possibilità che l'attrice abbia perso il controllo del veicolo e tanto, in uno con l'insufficiente prova della presenza del cinghiale sul tratto viario, comporta il rigetto della domanda attorea.
6. Quanto alle spese di lite, attesa la contumacia della CP_1 convenuta, nulla va disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 639/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese di lite.
Potenza, lì 19/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
4
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 639/2024 R.G. affari contenziosi civili in data 21/02/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Franco
Gentilesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via
Appia n. 333;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/09/2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in ragione del sinistro occorso in data 01/06/2023 alle ore 20:30 circa, sulla S.P. 83 al Km. 5+550 Baragiano-Picerno in direzione
1 Proc. n. 639/2024 R.G.
Picerno, allorquando l'autovettura Nissan Juke targata EN439BW, di proprietà e condotta dalla IG.ra , impattava con un Parte_1 muretto adiacente la strada nel tentativo di evitare un cinghiale che, improvvisamente, si frapponeva innanzi al veicolo ostruendone la carreggiata.
L'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis 1. Accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 01/06/2023 alle ore 20:30 circa, sulla S.P. 83 al Km. 5+550
Baragiano-Picerno in direzione Picerno, si verificava secondo le modalità descritte in premessa;
2. Accertare e dichiarare responsabile del predetto sinistro, ex art. 2043 c.c. ed ex Legge n° 157/92, la;
3. Controparte_1
Accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura
Nissan Juke targata EN439BW, di proprietà della IG.ra , Parte_1 ha subito danni ammontanti ad € 5.828,29 (IVA esclusa);
4. Accertare e dichiarare che, in esito al sinistro, la IG.ra conducente Parte_1 della predetta autovettura, ha patito grave trauma fisico con conseguente legittimo diritto ad ottenere il relativo risarcimento quantificato in €
9.246,68;
5. Per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma pari ad € 15.074,97 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data del sinistro sino al soddisfo;
6. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario per dichiarato anticipo.”
2. Pur ritualmente citata, la convenuta non si Controparte_1 costituiva in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa veniva inviata all'udienza del 19/09/2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva riservata a sentenza.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia da rigettarsi, in quanto insufficientemente riscontrata a livello probatorio.
4.1. Orbene, nel caso di specie l'attrice si duole dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà e alla sua persona a cagione
2 Proc. n. 639/2024 R.G.
dell'improvviso attraversamento del tratto viario da parte di un cinghiale;
venendo, dunque, in rilievo un danno asseritamente cagionato da animali, ritiene il Tribunale che la domanda vada ricondotta nell'ambito del disposto di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
4.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
5. Ebbene, se il nucleo essenziale della responsabilità ex art. 2052 c.c. è costituito dall'essere, il danno, provocato dall'animale, nel caso di specie non è stata raggiunta una tranquillante prova dell'effettiva presenza del cinghiale.
Invero, nel rapporto redatto dagli agenti accertatori non si riscontra la verifica di alcuna traccia dell'animale (la cui presenza è stata soltanto riferita dall'attrice) e sia l'attrice in sede di sommarie informazioni, che
3 Proc. n. 639/2024 R.G.
l'unico teste escusso (suocero dell'attrice, il quale peraltro dichiarava di non essersi fermato a soccorrere la nuora per motivi di salute, circostanza che rende poco attendibile la testimonianza) hanno dichiarato che il fondo stradale era bagnato (e dunque scivoloso).
Ne deriva la concreta possibilità che l'attrice abbia perso il controllo del veicolo e tanto, in uno con l'insufficiente prova della presenza del cinghiale sul tratto viario, comporta il rigetto della domanda attorea.
6. Quanto alle spese di lite, attesa la contumacia della CP_1 convenuta, nulla va disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 639/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese di lite.
Potenza, lì 19/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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