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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2840 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Teverola (CE) alla via Roma n. 264 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pecorario (c.f.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti (fax C.F._2
0818118174, domicilio digitale pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano
( , giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. C.F._3 Per_1
37590 del 23/01/2023 in atti, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via
Arena Località San Benedetto. Il procuratore ha dichiarato il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_2
PARTE APPELLATA
1 Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di OL OR n. 4655/2023 pubblicata il 15.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte il giorno 17.11.2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di OL OR -preso atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della prestazione assistenziale richiesta a seguito dell'esito positivo del procedimento per ATP- aveva dichiarato cessata la materia del contendere ed aveva compensato in misura pari a due terzi le spese del giudizio. L'appellante ha dedotto l'illegittimità della regolamentazione delle spese - disposta in violazione del criterio della soccombenza ed in assenza delle ragioni giustificatrici della compensazione-, concludendo per la liquidazione delle spese per l'intero, nel rispetto dei minimi tariffari di cui lamentava la violazione;
vinte le spese del grado di appello.
Si è costituito l che ha resistito al gravame, concludendo per il rigetto. CP_1
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della riserva e della successiva camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
L'appellante contesta la compensazione, seppure parziale, delle spese per violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali. Inoltre, lamenta la violazione delle vigenti tariffe.
Si premette che, ratione temporis, la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92
c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
2 Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle
"norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez.Un. n. 2572 del
2012). Come chiarito dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019, Cass. n. 6059 del 2017).
Con specifico riferimento alle " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, è stato puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n.
22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva
"opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla
"natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera
"peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del 2014); il
"carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015); "l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la
3 parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91 c.p.c
(Cass. n. 11301/2015 cit.).
In coerenza con la richiamata elaborazione giurisprudenziale deve escludersi la idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni" ex art.92 c.p.c.., comma 2, delle giustificazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese del giudizio, le quali fanno riferimento allo spontaneo adempimento durante il corso del giudizio, atteso il carattere endoprocessuale della circostanza e considerato (quanto al caso in esame) che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notificazione del ricorso.
L'appello deve essere accolto, poi, anche in merito alla censura attinente alla violazione delle tariffe, tenuto conto del valore della controversia di primo grado (euro 11.536,22, pari alla prestazione erogata) e valutato l'espletamento delle quattro fasi processuali. Infatti, il compenso spettante al procuratore è pari ad euro 2.697,00 (di cui euro 465,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fese introduttiva;
euro 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
euro 1.011,00 per la fase decisionale), somma calcolata applicando i minimi tariffari in ragione del carattere seriale della controversia.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, l deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1997,00 pari alla differenza tra quanto spettante e quanto liquidato in sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio gravano sulla parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in ragione dell'importo di euro
1997,00, come riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del primo grado di giudizio nella misura intera di euro 2.697,00 e condanna l al pagamento CP_1 in favore dell'appellante del residuo importo di euro 1.997,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
b) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione.
Così deciso in OL, 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2840 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Teverola (CE) alla via Roma n. 264 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pecorario (c.f.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti (fax C.F._2
0818118174, domicilio digitale pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano
( , giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. C.F._3 Per_1
37590 del 23/01/2023 in atti, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via
Arena Località San Benedetto. Il procuratore ha dichiarato il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_2
PARTE APPELLATA
1 Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di OL OR n. 4655/2023 pubblicata il 15.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte il giorno 17.11.2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di OL OR -preso atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della prestazione assistenziale richiesta a seguito dell'esito positivo del procedimento per ATP- aveva dichiarato cessata la materia del contendere ed aveva compensato in misura pari a due terzi le spese del giudizio. L'appellante ha dedotto l'illegittimità della regolamentazione delle spese - disposta in violazione del criterio della soccombenza ed in assenza delle ragioni giustificatrici della compensazione-, concludendo per la liquidazione delle spese per l'intero, nel rispetto dei minimi tariffari di cui lamentava la violazione;
vinte le spese del grado di appello.
Si è costituito l che ha resistito al gravame, concludendo per il rigetto. CP_1
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della riserva e della successiva camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
L'appellante contesta la compensazione, seppure parziale, delle spese per violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali. Inoltre, lamenta la violazione delle vigenti tariffe.
Si premette che, ratione temporis, la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92
c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
2 Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle
"norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez.Un. n. 2572 del
2012). Come chiarito dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019, Cass. n. 6059 del 2017).
Con specifico riferimento alle " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, è stato puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n.
22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva
"opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla
"natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera
"peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del 2014); il
"carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015); "l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la
3 parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91 c.p.c
(Cass. n. 11301/2015 cit.).
In coerenza con la richiamata elaborazione giurisprudenziale deve escludersi la idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni" ex art.92 c.p.c.., comma 2, delle giustificazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese del giudizio, le quali fanno riferimento allo spontaneo adempimento durante il corso del giudizio, atteso il carattere endoprocessuale della circostanza e considerato (quanto al caso in esame) che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notificazione del ricorso.
L'appello deve essere accolto, poi, anche in merito alla censura attinente alla violazione delle tariffe, tenuto conto del valore della controversia di primo grado (euro 11.536,22, pari alla prestazione erogata) e valutato l'espletamento delle quattro fasi processuali. Infatti, il compenso spettante al procuratore è pari ad euro 2.697,00 (di cui euro 465,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fese introduttiva;
euro 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
euro 1.011,00 per la fase decisionale), somma calcolata applicando i minimi tariffari in ragione del carattere seriale della controversia.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, l deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1997,00 pari alla differenza tra quanto spettante e quanto liquidato in sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio gravano sulla parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in ragione dell'importo di euro
1997,00, come riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del primo grado di giudizio nella misura intera di euro 2.697,00 e condanna l al pagamento CP_1 in favore dell'appellante del residuo importo di euro 1.997,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
b) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione.
Così deciso in OL, 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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