Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 4 della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Versione
19 gennaio 1995
19 gennaio 1995
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti