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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 21387/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21387 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , elett. dom.to Parte_1 C.F._1
a Napoli alla Via Chiatamone 6, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Patti e Michele Iavarone che lo rappresentano difendono, giusta procura in atti
ATTORE
E
P. I. , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom.ta a Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo, n.16, presso lo studio dell'avv. Raffaele Abete che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Viviana Valenti, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratti atipici;
risoluzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 21.9.2020 e ritualmente notificato in data 12.10.2022 unitamente al decreto di fissazione di udienza, citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni:
“previo accertamento dei fatti di cui in premessa, dichiarare, ex art.
1454 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra il Sig.
e la in data 11.11.2020 per grave Parte_1 CP_1
inadempimento da parte della delle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte;
- per l'effetto, condannare la società in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., alla restituzione di tutte le somme versate dall'attore in esecuzione del contratto de quo, pari ad €. 6.750,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
In particolare, l'attore affermava di aver stipulato con la convenuta un contratto di assistenza studio l'11.11.2020 presso la sede "CEPU" di
Napoli, per la preparazione di tre esami universitari e dell'esame conclusivo di laurea.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Il programma contrattuale prevedeva un ciclo di incontri individuali con il tutor della durata di 60 minuti, con cadenza bisettimanale, durante i quali sarebbero state fornite schede didattiche e dispense a supporto dell'attività didattica.
Inoltre, il contratto prevedeva anche l'assistenza amministrativa per gli adempimenti presso le segreterie e gli uffici competenti dell'università.
Oltre a tali pattuizioni contrattuali, erano stati concordati in aggiunta:
1) incontri mensili con il tutor, dedicati a tecniche di studio e motivazione;
2) simulazioni d'esame mensili;
3) un ciclo intensivo di lezioni individuali, da svolgersi nei 7 giorni precedenti l'esame.
Il prezzo del corrispettivo, comprensivo dei servizi aggiuntivi e della garanzia "promosso o ripreparato", veniva stabilito nella somma di €
16.750,00, di cui € 6.750,00 versati al momento della sottoscrizione ed il saldo restante sarebbe stato pagato in dieci rate mensili.
L'attore lamentava l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta perché:
a) avrebbe svolto esclusivamente quattro lezioni, di cui una meramente conoscitiva a fronte delle dodici pattuite al mese;
b) non era stata svolta alcuna simulazione d'esame;
c) non gli era stata fornita alcuna indicazione circa il materiale da cui studiare per il superamento dell'esame.
Per questi motivi
chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione di quanto già versato.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva tutto quanto dedotto e allegato da parte attrice perché infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico la convenuta precisava che il contratto veniva dettagliatamente illustrato all'attore, inclusi gli obblighi e le modalità dei servizi contrattuali.
Venivano quindi avviati i servizi di assistenza amministrativa dal quale si era scoperto il mancato pagamento delle tasse universitarie da parte dell'attore.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 4 Nonostante il pagamento delle tasse fosse necessario per riattivare la sua carriera universitaria, la convenuta affermava di aver attivato l'assistenza didattica assegnando al sig. il tutor specializzato Pt_1
per lo specifico esame da sostenere.
La società convenuta affermava inoltre di aver ottenuto un colloquio con il docente dell'esame ma che il sig. aveva rifiutato di Pt_1
presentarsi al colloquio.
Anche considerando le difficoltà con il docente e il programma d'esame emerse durante uno scambio di e-mails, la convenuta ribadiva di aver comunque rispettato gli impegni contrattuali e messo l'attore nelle condizioni di sostenere adeguatamente l'esame.
Per questi motivi
, concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree con condanna alle spese di lite e relativi onorari.
Chiedeva, altresì, la conversione del rito ex art 702-bis c.p.c. in rito ordinario ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per la necessità di svolgere un'istruttoria complessa.
4. Convertito in rito sommario in ordinario (cfr. ordinanza del
18.5.2023), concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., stante l'assenza di richieste istruttorie il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Le domande attoree sono fondate.
6.1. Come più volte chiarito dalla S.C. sin dal 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 5 13533, Cass., 9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass.,
12.2.2010, n. 3373; Cass., 15.7.2011, n. 15659).
Orbene, nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di assistenza studio con il quale la convenuta si impegnava ad eseguire determinate prestazioni a favore dell'attore per fornire strumenti adeguati al superamento degli esami universitari di quest'ultimo.
In particolare, l'attore lamentava:
1) di aver partecipato a soli quattro incontri in cinque settimane, sulle dodici lezioni previste contrattualmente;
2) di non aver ricevuto indicazioni sul materiale didattico da utilizzare per il superamento dell'esame né di aver ricevuto dispense o altri scritti;
3) di non aver svolto né incontri motivazionali né simulazioni d'esame pattuite negozialmente (v. allegati di parte attorea, Contratto Cepu pdf,
p. 2).
L'attore ha così provveduto ad allegare il relativo titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa e ha lamentato l'inesatto inadempimento della convenuta.
È onore quindi della convenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta o che l'inadempimento e/o il ritardo dipendano da cause a lei non imputabili.
Sul punto la convenuta afferma genericamente di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali mettendo a disposizione dell'attore il proprio personale qualificato e di aver preso, nonostante il contratto non lo prevedesse, contatti con il professore titolare della cattedra d'esame per un colloquio tra le parti, colloquio che non si sarebbe verificato a causa dell'attore.
Lamentava inoltre che l'attore fosse moroso con il pagamento delle tasse universitarie da due anni e che, nonostante ciò, si sia sempre resa disponibile ad aiutare anche in tali problemi burocratici.
Ebbene tali eccezioni non hanno rilievo per l'inadempimento lamentato dall'attore.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 6 La convenuta, infatti, non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di non aver svolto tutte le lezioni previste dal contratto, di non aver fornito all'attore il materiale didattico necessario per lo studio, né di aver svolto le simulazioni e gli incontri motivazionali.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l'attore faceva parte del vecchio ordinamento universitario e che il programma di studio richiesto per il superamento dell'esame di legislazione bancaria non si trovasse online in quanto parte la convenuta, nell'attività di assistenza didattica prevista contrattualmente, secondo i canoni di buona fede e diligenza richiesti dagli articoli 1175, 1176, 1375 c.c., avrebbe dovuto fornire relativo materiale didattico ai fini del superamento dell'esame.
Considerato che il numero di lezioni effettivamente svolte è stato decisamente inferiore al numero programmato contrattualmente, che non è stato fornito alcun materiale di studio su cui superare l'esame, che non sono state effettuate le simulazioni promesse né i relativi incontri motivazionali, sussiste il grave ed imputabile inadempimento richiesto ai sensi del 1455 c.c. per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Dato inoltre che l'inadempimento di parte convenuta persisteva già all'origine e che il rapporto contrattuale si è esaurito in un singolo mese
(dall'11.11.2020 al 28.12.2020), parte convenuta è tenuta anche alla restituzione di quanto versato.
6.2.
Per questi motivi
, le domande attoree sono fondate, con relativa risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condanna della parte convenuta alla restituzione di € 6.750,00.
7. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione da
€5.201,00 ed €26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'istanza promossa n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 7 come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie le domande attoree;
2) per l'effetto di cui sub 1) dichiara risolto il contratto stipulato dalle parti l'11.11.2020 per inadempimento grave ed imputabile di CP_1
3) condanna alla restituzione, in favore di , CP_1 Parte_1
della somma di €6.750,00;
4) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €2.540,00 per compensi professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 21387/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21387 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , elett. dom.to Parte_1 C.F._1
a Napoli alla Via Chiatamone 6, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Patti e Michele Iavarone che lo rappresentano difendono, giusta procura in atti
ATTORE
E
P. I. , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom.ta a Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo, n.16, presso lo studio dell'avv. Raffaele Abete che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Viviana Valenti, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratti atipici;
risoluzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 21.9.2020 e ritualmente notificato in data 12.10.2022 unitamente al decreto di fissazione di udienza, citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni:
“previo accertamento dei fatti di cui in premessa, dichiarare, ex art.
1454 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra il Sig.
e la in data 11.11.2020 per grave Parte_1 CP_1
inadempimento da parte della delle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte;
- per l'effetto, condannare la società in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., alla restituzione di tutte le somme versate dall'attore in esecuzione del contratto de quo, pari ad €. 6.750,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
In particolare, l'attore affermava di aver stipulato con la convenuta un contratto di assistenza studio l'11.11.2020 presso la sede "CEPU" di
Napoli, per la preparazione di tre esami universitari e dell'esame conclusivo di laurea.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Il programma contrattuale prevedeva un ciclo di incontri individuali con il tutor della durata di 60 minuti, con cadenza bisettimanale, durante i quali sarebbero state fornite schede didattiche e dispense a supporto dell'attività didattica.
Inoltre, il contratto prevedeva anche l'assistenza amministrativa per gli adempimenti presso le segreterie e gli uffici competenti dell'università.
Oltre a tali pattuizioni contrattuali, erano stati concordati in aggiunta:
1) incontri mensili con il tutor, dedicati a tecniche di studio e motivazione;
2) simulazioni d'esame mensili;
3) un ciclo intensivo di lezioni individuali, da svolgersi nei 7 giorni precedenti l'esame.
Il prezzo del corrispettivo, comprensivo dei servizi aggiuntivi e della garanzia "promosso o ripreparato", veniva stabilito nella somma di €
16.750,00, di cui € 6.750,00 versati al momento della sottoscrizione ed il saldo restante sarebbe stato pagato in dieci rate mensili.
L'attore lamentava l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta perché:
a) avrebbe svolto esclusivamente quattro lezioni, di cui una meramente conoscitiva a fronte delle dodici pattuite al mese;
b) non era stata svolta alcuna simulazione d'esame;
c) non gli era stata fornita alcuna indicazione circa il materiale da cui studiare per il superamento dell'esame.
Per questi motivi
chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione di quanto già versato.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva tutto quanto dedotto e allegato da parte attrice perché infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico la convenuta precisava che il contratto veniva dettagliatamente illustrato all'attore, inclusi gli obblighi e le modalità dei servizi contrattuali.
Venivano quindi avviati i servizi di assistenza amministrativa dal quale si era scoperto il mancato pagamento delle tasse universitarie da parte dell'attore.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 4 Nonostante il pagamento delle tasse fosse necessario per riattivare la sua carriera universitaria, la convenuta affermava di aver attivato l'assistenza didattica assegnando al sig. il tutor specializzato Pt_1
per lo specifico esame da sostenere.
La società convenuta affermava inoltre di aver ottenuto un colloquio con il docente dell'esame ma che il sig. aveva rifiutato di Pt_1
presentarsi al colloquio.
Anche considerando le difficoltà con il docente e il programma d'esame emerse durante uno scambio di e-mails, la convenuta ribadiva di aver comunque rispettato gli impegni contrattuali e messo l'attore nelle condizioni di sostenere adeguatamente l'esame.
Per questi motivi
, concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree con condanna alle spese di lite e relativi onorari.
Chiedeva, altresì, la conversione del rito ex art 702-bis c.p.c. in rito ordinario ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per la necessità di svolgere un'istruttoria complessa.
4. Convertito in rito sommario in ordinario (cfr. ordinanza del
18.5.2023), concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., stante l'assenza di richieste istruttorie il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Le domande attoree sono fondate.
6.1. Come più volte chiarito dalla S.C. sin dal 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 5 13533, Cass., 9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass.,
12.2.2010, n. 3373; Cass., 15.7.2011, n. 15659).
Orbene, nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di assistenza studio con il quale la convenuta si impegnava ad eseguire determinate prestazioni a favore dell'attore per fornire strumenti adeguati al superamento degli esami universitari di quest'ultimo.
In particolare, l'attore lamentava:
1) di aver partecipato a soli quattro incontri in cinque settimane, sulle dodici lezioni previste contrattualmente;
2) di non aver ricevuto indicazioni sul materiale didattico da utilizzare per il superamento dell'esame né di aver ricevuto dispense o altri scritti;
3) di non aver svolto né incontri motivazionali né simulazioni d'esame pattuite negozialmente (v. allegati di parte attorea, Contratto Cepu pdf,
p. 2).
L'attore ha così provveduto ad allegare il relativo titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa e ha lamentato l'inesatto inadempimento della convenuta.
È onore quindi della convenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta o che l'inadempimento e/o il ritardo dipendano da cause a lei non imputabili.
Sul punto la convenuta afferma genericamente di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali mettendo a disposizione dell'attore il proprio personale qualificato e di aver preso, nonostante il contratto non lo prevedesse, contatti con il professore titolare della cattedra d'esame per un colloquio tra le parti, colloquio che non si sarebbe verificato a causa dell'attore.
Lamentava inoltre che l'attore fosse moroso con il pagamento delle tasse universitarie da due anni e che, nonostante ciò, si sia sempre resa disponibile ad aiutare anche in tali problemi burocratici.
Ebbene tali eccezioni non hanno rilievo per l'inadempimento lamentato dall'attore.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 6 La convenuta, infatti, non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di non aver svolto tutte le lezioni previste dal contratto, di non aver fornito all'attore il materiale didattico necessario per lo studio, né di aver svolto le simulazioni e gli incontri motivazionali.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l'attore faceva parte del vecchio ordinamento universitario e che il programma di studio richiesto per il superamento dell'esame di legislazione bancaria non si trovasse online in quanto parte la convenuta, nell'attività di assistenza didattica prevista contrattualmente, secondo i canoni di buona fede e diligenza richiesti dagli articoli 1175, 1176, 1375 c.c., avrebbe dovuto fornire relativo materiale didattico ai fini del superamento dell'esame.
Considerato che il numero di lezioni effettivamente svolte è stato decisamente inferiore al numero programmato contrattualmente, che non è stato fornito alcun materiale di studio su cui superare l'esame, che non sono state effettuate le simulazioni promesse né i relativi incontri motivazionali, sussiste il grave ed imputabile inadempimento richiesto ai sensi del 1455 c.c. per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Dato inoltre che l'inadempimento di parte convenuta persisteva già all'origine e che il rapporto contrattuale si è esaurito in un singolo mese
(dall'11.11.2020 al 28.12.2020), parte convenuta è tenuta anche alla restituzione di quanto versato.
6.2.
Per questi motivi
, le domande attoree sono fondate, con relativa risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condanna della parte convenuta alla restituzione di € 6.750,00.
7. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione da
€5.201,00 ed €26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'istanza promossa n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 7 come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie le domande attoree;
2) per l'effetto di cui sub 1) dichiara risolto il contratto stipulato dalle parti l'11.11.2020 per inadempimento grave ed imputabile di CP_1
3) condanna alla restituzione, in favore di , CP_1 Parte_1
della somma di €6.750,00;
4) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €2.540,00 per compensi professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 21387/2022 r.g.a.c. Pag. 8