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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1554/2025
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Ordinanza nel ricorso promosso
ex art. 669-terdecies c.p.c.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
dott. Cosimo MAGAZZINO Presidente rel.
dott.ssa Maria LEONE Giudice
dott.ssa Viviana DI PALMA Giudice nel ricorso promosso ex art. 669-terdecies c.p.c. da:
e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti potestà sul minore Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Giorgia RULLI - Reclamanti - contro
“ in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI' - Resistente - sciogliendo la riserva espressa all'udienza dell'11 marzo 2025; letti gli atti ed i documenti di causa;
viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;
O S S E R V A
Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato il 12 febbraio 2025 parte ricorrente ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro di
Taranto del 31 gennaio 2025 con la quale era stata rigettata l'istanza cautelare (formulata ex art. 700 c.p.c. contestualmente all'instaurazione della causa di merito nel ricorso R.G. n° 11216/24 depositato il 19 novembre 2024) con cui era stato chiesto, in via cautelare ed urgente, di ordinare all' la CP_1 erogazione del trattamento riabilitativo dei disturbi dello spettro autistico con metodologia ABA o, in difetto, il pagamento delle spese sostenute per la somministrazione della stessa terapia da parte di terzi. 1 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc. In particolare, la parte reclamante ha riproposto le argomentazioni già espresse nella fase monocratica, sostanzialmente ribadendo la asserita illegittimità (sotto vari aspetti) delle condotte della controparte, nonché censurando la statuizione del primo giudice in ordine alla ritenuta tardività della formulata istanza cautelare, nonché alla affermata insussistenza del periculum in mora.
Il procuratore della “ già Controparte_1 costituito in sede monocratica, ha ribadito quanto già evidenziato dinanzi al giudice di prime cure.
All'udienza dell'11 marzo 2025, quindi, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente e questo TRIBUNALE ha riservato la decisione.
*****************************************
Il reclamo è infondato, ritenendo il di poter decidere sulla base CP_2 della c.d. “ragione più liquida” (alla stregua del principio desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936, nonché a 28 MAGGIO 2014 N° 12002 e CASS. SEZ. V, 9 GENNAIO Controparte_3
2019 N° 363), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Ed invero, anche a voler pretermettere le altre considerazioni esposte dal giudice di prime cure in punto di inconfigurabilità, nel caso di specie, del periculum in mora, deve decisivamente osservarsi che, nella specie, l'istanza cautelare risulta comunque inaccoglibile in ragione della verosimile ormai imminente definizione del giudizio di merito a cui essa accede.
Invero, nel caso concreto qui in esame, rileva il fatto che il giudizio di merito (introdotto contestualmente a quello cautelare) appare di presumibile imminente conclusione (udienza di discussione fissata al 27 maggio 2025, successivamente alla celebrazione della prima udienza), in mancanza di alcun incombente istruttorio richiesto dalle parti e/o disposto d'ufficio dal giudice e trattandosi dunque di controversia che risulta basata su questioni di puro diritto e che, quindi, ben plausibilmente sarà definita in un lasso di tempo ragionevolmente breve.
Tale circostanza, pertanto, rende ex se inaccoglibile l'istanza cautelare ex
2 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc. art. 700 cpc., dovendosi ritenere comunque allo stato insussistente il periculum in mora, in considerazione della presumibilmente prossima conclusione del giudizio (essendo evidente che ogni valutazione su eventuali pregiudizi imminenti rimane preclusa dalla verosimile previsione di brevissima durata del procedimento).
****************************
In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Trattandosi di provvedimento di rigetto pronunciato non prima dell'inizio della causa di merito, la regolamentazione delle spese anche di questa fase di reclamo va rimessa alla definizione del giudizio di merito (arg. ex art. 669- septies, comma 2, cpc.; cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 11 FEBBRAIO 2011 N° 3436
e CASS. SEZ. III, 13 MAGGIO 2021 N° 12898); deve infatti ritenersi che: «Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole» (sic CASS. SEZ. II, 25 MARZO 2022 N° 9785). Inoltre, non risulta nel caso applicabile il disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, dovendosi ritenere tale norma riferita solo alle impugnazioni disciplinate dal titolo III del Libro II del codice di procedura civile.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 669terdecies c.p.c., così provvede:
1. rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata;
2. spese al definitivo;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST. (dott. Cosimo MAGAZZINO) 3 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc.
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Ordinanza nel ricorso promosso
ex art. 669-terdecies c.p.c.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
dott. Cosimo MAGAZZINO Presidente rel.
dott.ssa Maria LEONE Giudice
dott.ssa Viviana DI PALMA Giudice nel ricorso promosso ex art. 669-terdecies c.p.c. da:
e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti potestà sul minore Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Giorgia RULLI - Reclamanti - contro
“ in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI' - Resistente - sciogliendo la riserva espressa all'udienza dell'11 marzo 2025; letti gli atti ed i documenti di causa;
viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;
O S S E R V A
Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato il 12 febbraio 2025 parte ricorrente ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro di
Taranto del 31 gennaio 2025 con la quale era stata rigettata l'istanza cautelare (formulata ex art. 700 c.p.c. contestualmente all'instaurazione della causa di merito nel ricorso R.G. n° 11216/24 depositato il 19 novembre 2024) con cui era stato chiesto, in via cautelare ed urgente, di ordinare all' la CP_1 erogazione del trattamento riabilitativo dei disturbi dello spettro autistico con metodologia ABA o, in difetto, il pagamento delle spese sostenute per la somministrazione della stessa terapia da parte di terzi. 1 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc. In particolare, la parte reclamante ha riproposto le argomentazioni già espresse nella fase monocratica, sostanzialmente ribadendo la asserita illegittimità (sotto vari aspetti) delle condotte della controparte, nonché censurando la statuizione del primo giudice in ordine alla ritenuta tardività della formulata istanza cautelare, nonché alla affermata insussistenza del periculum in mora.
Il procuratore della “ già Controparte_1 costituito in sede monocratica, ha ribadito quanto già evidenziato dinanzi al giudice di prime cure.
All'udienza dell'11 marzo 2025, quindi, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente e questo TRIBUNALE ha riservato la decisione.
*****************************************
Il reclamo è infondato, ritenendo il di poter decidere sulla base CP_2 della c.d. “ragione più liquida” (alla stregua del principio desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936, nonché a 28 MAGGIO 2014 N° 12002 e CASS. SEZ. V, 9 GENNAIO Controparte_3
2019 N° 363), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Ed invero, anche a voler pretermettere le altre considerazioni esposte dal giudice di prime cure in punto di inconfigurabilità, nel caso di specie, del periculum in mora, deve decisivamente osservarsi che, nella specie, l'istanza cautelare risulta comunque inaccoglibile in ragione della verosimile ormai imminente definizione del giudizio di merito a cui essa accede.
Invero, nel caso concreto qui in esame, rileva il fatto che il giudizio di merito (introdotto contestualmente a quello cautelare) appare di presumibile imminente conclusione (udienza di discussione fissata al 27 maggio 2025, successivamente alla celebrazione della prima udienza), in mancanza di alcun incombente istruttorio richiesto dalle parti e/o disposto d'ufficio dal giudice e trattandosi dunque di controversia che risulta basata su questioni di puro diritto e che, quindi, ben plausibilmente sarà definita in un lasso di tempo ragionevolmente breve.
Tale circostanza, pertanto, rende ex se inaccoglibile l'istanza cautelare ex
2 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc. art. 700 cpc., dovendosi ritenere comunque allo stato insussistente il periculum in mora, in considerazione della presumibilmente prossima conclusione del giudizio (essendo evidente che ogni valutazione su eventuali pregiudizi imminenti rimane preclusa dalla verosimile previsione di brevissima durata del procedimento).
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In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Trattandosi di provvedimento di rigetto pronunciato non prima dell'inizio della causa di merito, la regolamentazione delle spese anche di questa fase di reclamo va rimessa alla definizione del giudizio di merito (arg. ex art. 669- septies, comma 2, cpc.; cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 11 FEBBRAIO 2011 N° 3436
e CASS. SEZ. III, 13 MAGGIO 2021 N° 12898); deve infatti ritenersi che: «Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole» (sic CASS. SEZ. II, 25 MARZO 2022 N° 9785). Inoltre, non risulta nel caso applicabile il disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, dovendosi ritenere tale norma riferita solo alle impugnazioni disciplinate dal titolo III del Libro II del codice di procedura civile.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 669terdecies c.p.c., così provvede:
1. rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata;
2. spese al definitivo;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST. (dott. Cosimo MAGAZZINO) 3 R.G. n. 1554/25 Ordinanza ex art. 669terdecies cpc.