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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14472/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso di ai genitori, che in tal modo conservano entrambi la responsabilità Per_1 genitoriale ordinaria e straordinaria e che si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore e dei suoi bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo
1 comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
3) collocazione prevalente di presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé il
Per_1 minore ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ove, salvo diverso accordo dei genitori per il pernottamento, lo riaccompagnerà a scuola o in caso di sospensione scolastica alla residenza della madre, nonché ogni venerdì dal mattino ritirando il figlio da casa per accompagnarlo a scuola e ivi ritirandolo alla fine delle lezioni per tenerlo con sé fino alle ore 10.00 del sabato mattino e a fine settimana alternati proseguendo la visita del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica o, in occasione
Per_1 eccezionali e secondo desiderio di sino al lunedì mattino riaccompagnandolo a scuola o alla
Per_1 residenza della madre (nei giorni di sospensione scolastica). Nei periodi di sospensione scolastica i giorni di visita paterni resteranno inalterati prelevando il padre il figlio da casa il mercoledì ed il venerdì entro le ore 10.00, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive (attualmente pratica calcio due
Per_1 volte alla settimana il martedì ed il giovedì con partita durante il fine settimana) e ricreative del minore di cui i genitori se ne fanno carico nei tempi di rispettiva frequentazione;
4) i genitori concordano che durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 10 giugno al 1° settembre di ogni anno) frequenterà i campi estivi sportivi e/o organizzati dalla parrocchia ad Per_1 eccezione del periodo coincidente con le vacanze con i genitori;
5) ciascun genitore terrà con sé durante il periodo estivo per tre settimane, anche non consecutive, Per_1 preferibilmente in coincidenza delle proprie ferie lavorative, impegnandosi i genitori a comunicare i rispettivi periodi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ferma la priorità per le vacanze con i genitori in corrispondenza delle rispettive ferie lavorative, nel periodo estivo potrà trascorrere un periodo Per_1 anche con i parenti paterni a Roma;
tali predetti periodi potranno subire delle variazioni qualora Per_1 abbia l'opportunità di andare in vacanza in America dalla zia materna, in tale ultimo caso i genitori concordano che i relativi oneri saranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno in deroga alla diversa percentuale concordata per la suddivisione delle spese straordinarie.
6) durante le vacanze Natalizie, salvo diverso accordo dei genitori nell'interesse di questi resterà Per_1 con ciascun genitore alternando di anno in anno le giornate della Vigilia e del Natale, trascorrendo/proseguendo sempre con il padre il primo periodo delle vacanza dal 26 dicembre sino alle ore
12,00 del 31 dicembre, ove verrà poi accompagnato alla residenza della madre con cui proseguirà Per_1 il secondo periodo delle vacanze sino al 6 gennaio, condividendo possibilmente insieme i festeggiamenti del suo compleanno.
7) diritto di entrambi i genitori di tenere con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze Per_1
Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
8) diritto di entrambi i genitori di trascorrere con il minore le restanti festività e ponti scolastici (ad es. carnevale, patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc…) secondo il criterio dell'alternanza;
9) assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra alla stessa con tutto Parte_2 quanto in essa contenuto ad arredo e corredo affinché la abiti con la prole. Come da intese il sig Pt_1 ha rilasciato la casa coniugale il 31.12.2024 portando con sé oltre che i propri effetti personali, anche la sedia ergonomica da lavoro, la propria bicicletta, gli arnesi per la lavorazione del legno e una delle due Play
2 station;
i coniugi concordano di condividere le spese della perdita acqua conseguente alla rottura di una tubatura pari a Euro 687,02 nella misura del 65% a carico del sig e 35% a carico della sig.ra Pt_1
Pt_2
Per quanto riguarda le utenze domestiche della casa coniugale saranno di esclusiva spettanza della sig.ra a decorrere dal 01.01.2025 (da intendersi per competenza e non per data di addebito delle utenze) Pt_2 con impegno delle parti di provvedere al subentro o alla domiciliazione bancaria a nome di
[...] con eventuale conguaglio o rimborso per quanto addebitato a a titolo di Parte_2 Parte_1 oneri successivi al 31.12.2024.
Si precisa che il sig si è trasferito nell'immobile di cui ha acquisito la proprietà in Villongo Pt_1 gravato da mutuo con rata mensile fissa di euro 553,54 per anni 19 a decorrere da gennaio 2025
10) premesso che nell'attesa dell'udienza Presidenziale la figlia maggiorenne (attualmente in attesa Per_2 di accesso al percorso universitario ed economicamente non autosufficiente) si è trasferita dal padre con cui prevalentemente convive, così modificando la collocazione prevista presso la madre nel ricorso introduttivo, il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 collocato invece presso la madre, sino alla sua autosufficienza economica, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra dell'importo di Euro 440,00 mensili, da corrispondersi entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal gennaio 2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla figlia i genitori contribuiranno al suo mantenimento diretto nei tempi di rispettiva Per_2 frequentazione, fermo restando per i genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie di entrambi i figli nei termini e condizioni di seguito specificate.
11) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare, salvo assumere il padre l'obbligo di sostenere le spese mediche fino al limite di copertura della polizza assicurativa di cui gode per integrativo aziendale a garanzia del rischio malattia salute, di cui si impegna a fornirne copia alla moglie, con i successivi eventuali aggiornamenti, sostenendo i genitori l'eventuale franchigia, oltre ai restanti oneri straordinari previsti nel
Protocollo, il tutto nella misura del 70% a carico del sig e il 30% a carico della sig.ra Parte_1
. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di Parte_2 fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
Quanto al percorso di psicoterapia intrapreso dalla figlia dal 2024 i genitori concordano che la Per_2 spesa eccedente il rimborso assicurativo della polizza sanitaria venga ripartita nella predetta percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, pertanto per l'anno 2024 la madre rimborserà al padre la somma di Euro 140,00.
12) I genitori concordano che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
13) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto dalla sig.ra con rinuncia Parte_2 da parte del sig alla relativa domanda.” Parte_1
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Paratico (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Paratico al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2005 e il 31.12.2011. Per_2 Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14472/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso di ai genitori, che in tal modo conservano entrambi la responsabilità Per_1 genitoriale ordinaria e straordinaria e che si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore e dei suoi bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo
1 comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
3) collocazione prevalente di presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé il
Per_1 minore ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ove, salvo diverso accordo dei genitori per il pernottamento, lo riaccompagnerà a scuola o in caso di sospensione scolastica alla residenza della madre, nonché ogni venerdì dal mattino ritirando il figlio da casa per accompagnarlo a scuola e ivi ritirandolo alla fine delle lezioni per tenerlo con sé fino alle ore 10.00 del sabato mattino e a fine settimana alternati proseguendo la visita del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica o, in occasione
Per_1 eccezionali e secondo desiderio di sino al lunedì mattino riaccompagnandolo a scuola o alla
Per_1 residenza della madre (nei giorni di sospensione scolastica). Nei periodi di sospensione scolastica i giorni di visita paterni resteranno inalterati prelevando il padre il figlio da casa il mercoledì ed il venerdì entro le ore 10.00, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive (attualmente pratica calcio due
Per_1 volte alla settimana il martedì ed il giovedì con partita durante il fine settimana) e ricreative del minore di cui i genitori se ne fanno carico nei tempi di rispettiva frequentazione;
4) i genitori concordano che durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 10 giugno al 1° settembre di ogni anno) frequenterà i campi estivi sportivi e/o organizzati dalla parrocchia ad Per_1 eccezione del periodo coincidente con le vacanze con i genitori;
5) ciascun genitore terrà con sé durante il periodo estivo per tre settimane, anche non consecutive, Per_1 preferibilmente in coincidenza delle proprie ferie lavorative, impegnandosi i genitori a comunicare i rispettivi periodi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ferma la priorità per le vacanze con i genitori in corrispondenza delle rispettive ferie lavorative, nel periodo estivo potrà trascorrere un periodo Per_1 anche con i parenti paterni a Roma;
tali predetti periodi potranno subire delle variazioni qualora Per_1 abbia l'opportunità di andare in vacanza in America dalla zia materna, in tale ultimo caso i genitori concordano che i relativi oneri saranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno in deroga alla diversa percentuale concordata per la suddivisione delle spese straordinarie.
6) durante le vacanze Natalizie, salvo diverso accordo dei genitori nell'interesse di questi resterà Per_1 con ciascun genitore alternando di anno in anno le giornate della Vigilia e del Natale, trascorrendo/proseguendo sempre con il padre il primo periodo delle vacanza dal 26 dicembre sino alle ore
12,00 del 31 dicembre, ove verrà poi accompagnato alla residenza della madre con cui proseguirà Per_1 il secondo periodo delle vacanze sino al 6 gennaio, condividendo possibilmente insieme i festeggiamenti del suo compleanno.
7) diritto di entrambi i genitori di tenere con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze Per_1
Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
8) diritto di entrambi i genitori di trascorrere con il minore le restanti festività e ponti scolastici (ad es. carnevale, patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc…) secondo il criterio dell'alternanza;
9) assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra alla stessa con tutto Parte_2 quanto in essa contenuto ad arredo e corredo affinché la abiti con la prole. Come da intese il sig Pt_1 ha rilasciato la casa coniugale il 31.12.2024 portando con sé oltre che i propri effetti personali, anche la sedia ergonomica da lavoro, la propria bicicletta, gli arnesi per la lavorazione del legno e una delle due Play
2 station;
i coniugi concordano di condividere le spese della perdita acqua conseguente alla rottura di una tubatura pari a Euro 687,02 nella misura del 65% a carico del sig e 35% a carico della sig.ra Pt_1
Pt_2
Per quanto riguarda le utenze domestiche della casa coniugale saranno di esclusiva spettanza della sig.ra a decorrere dal 01.01.2025 (da intendersi per competenza e non per data di addebito delle utenze) Pt_2 con impegno delle parti di provvedere al subentro o alla domiciliazione bancaria a nome di
[...] con eventuale conguaglio o rimborso per quanto addebitato a a titolo di Parte_2 Parte_1 oneri successivi al 31.12.2024.
Si precisa che il sig si è trasferito nell'immobile di cui ha acquisito la proprietà in Villongo Pt_1 gravato da mutuo con rata mensile fissa di euro 553,54 per anni 19 a decorrere da gennaio 2025
10) premesso che nell'attesa dell'udienza Presidenziale la figlia maggiorenne (attualmente in attesa Per_2 di accesso al percorso universitario ed economicamente non autosufficiente) si è trasferita dal padre con cui prevalentemente convive, così modificando la collocazione prevista presso la madre nel ricorso introduttivo, il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 collocato invece presso la madre, sino alla sua autosufficienza economica, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra dell'importo di Euro 440,00 mensili, da corrispondersi entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal gennaio 2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla figlia i genitori contribuiranno al suo mantenimento diretto nei tempi di rispettiva Per_2 frequentazione, fermo restando per i genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie di entrambi i figli nei termini e condizioni di seguito specificate.
11) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare, salvo assumere il padre l'obbligo di sostenere le spese mediche fino al limite di copertura della polizza assicurativa di cui gode per integrativo aziendale a garanzia del rischio malattia salute, di cui si impegna a fornirne copia alla moglie, con i successivi eventuali aggiornamenti, sostenendo i genitori l'eventuale franchigia, oltre ai restanti oneri straordinari previsti nel
Protocollo, il tutto nella misura del 70% a carico del sig e il 30% a carico della sig.ra Parte_1
. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di Parte_2 fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
Quanto al percorso di psicoterapia intrapreso dalla figlia dal 2024 i genitori concordano che la Per_2 spesa eccedente il rimborso assicurativo della polizza sanitaria venga ripartita nella predetta percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, pertanto per l'anno 2024 la madre rimborserà al padre la somma di Euro 140,00.
12) I genitori concordano che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
13) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto dalla sig.ra con rinuncia Parte_2 da parte del sig alla relativa domanda.” Parte_1
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Paratico (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Paratico al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2005 e il 31.12.2011. Per_2 Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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