Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 21 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1919/2019
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore M. Parte_1 C.F._1
A. Spataro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Cammaroto
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: ricostruzione carriera personale docente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 aprile 2019, esponeva: Parte_1
- di appartenere ai ruoli del personale docente della scuola media, assunta in ruolo per la classe di concorso A043, con decorrenza giuridica ed economica dall' 1 settembre 2012 e di prestare servizio presso l'Istituto “G. Martino” di Messina;
- nel corso degli anni aveva lavorato con contratti a tempo nella scuola pubblica;
- gli incarichi a tempo determinato erano stati conferiti a parte ricorrente su posti vacanti nell'organico di diritto o di fatto nelle scuole ove aveva prestato servizio e, nonostante ella avesse espletato le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti, l'amministrazione non aveva mai riconosciuto la progressione di carriera, “cosiddetti gradoni”, in considerazione del sopracitato servizi.
Rilevava che il servizio pre-ruolo le era stato riconosciuto solo parzialmente, ossia per intero i primi quattro anni mentre per i successivi solo in misura pari ai 2/3.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato, previa disapplicazione dell'art. 485, co.
1 del T.U. e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto di ricostruzione di carriera in atti, il suo diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL applicato e che, per l'effetto, il
[...]
venisse condannato alla rettifica della ricostruzione di carriera, Controparte_2
considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in suo favore della somma pari alle differenze retributive maturate sin dall'errata ricostruzione di carriera e dovute all'effetto dell'integrale riconoscimento degli anni di servizio rivendicati ed a quelle maturate e maturande per il periodo successivo, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, oltre agli aumenti interveniendi nelle more del presente giudizio;
chiedeva, inoltre, che venisse ordinato al di provvedere alla CP_2
regolarizzazione contributiva e previdenziale;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Con provvedimento del 12 febbraio 2021, rilevato che parte ricorrente agiva in giudizio anche per la regolarizzazione contributiva e previdenziale e considerato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale”
(Cass. Civ. sez. lav., 14 maggio 2020 n. 8956), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_1 3.- L' , costituendosi in giudizio, prendeva atto della domanda e riservava ogni iniziativa CP_1 in merito alla pretesa contributiva all'esito del giudizio, eccependo, comunque, la prescrizione quinquennale.
4..- L'udienza del 21 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.-Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , non Controparte_2
costituito in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Nel merito, si richiama l'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (sent. n. 1829/2023).
In fatto va rilevato anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre- ruolo svolto dalla con contratti a termine per supplenze brevi o fino al termine delle Pt_1
attività didattiche risultano documentalmente provate dai certificati allegati.
Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato hanno affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 5892/2023, n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità maturata, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato (v. Cass. n. 5879/2023).
Quanto alla seconda questione, qui controversa, è ius receptum (a partire da Cass. nn.
31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019; cfr. da ultimo n. 20856/2023) che: - l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola
4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
7.- Veniva, dunque, disposta ctu tecnico contabile al fine di individuare la corretta posizione stipendiale spettante alla ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio maturata e quantificare le relative differenze retributive.
Il ctu ha osservato: “ dopo aver valutato la ricostruzione di carriera effettuata dal CP_3
basandosi sulla Sentenza di Cassazione n. 31149 del 28.11.2019, ha ricostruito la carriera scolastica della Sig.ra convalidando tutti i periodi (giorno per giorno) in servizio Pt_1
presso le Scuole Statali (come indicato nella stessa Sentenza di Cassazione), ottenendo alla data di immissione a ruolo definitiva un'anzianità di servizio pari a n. 10 anni 7 mesi 22 giorni…Essendo la Sentenza di Cassazione più favorevole per la ricorrente, rispetto al D.Lgs
n. 297 del 16.04.1994, ha proceduto a determinare le differenze retributive dal 01.09.2013 al deposito del ricorso (05.04.2019), in base a quanto previsto dal CCNL Comparto Scuole….ha determinato le differenze stipendiali (sia per il maturato che per il percepito), considerando, altresì, i passaggi di fascia ed i rinnovi economici del CCNL applicato”.
Il consulente ha, dunque, concluso ritenendo che “Sulla base della documentazione esaminata ed ai conteggi effettuati, le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ammontano complessivamente ad € 2.924,29”.
Le conclusioni del ctu sono condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati e motivate in maniera esaustiva. 8.- In ragione di quanto esposto, l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e il decreto di ricostruzione qui impugnati risultano nella specie illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui hanno determinato l'anzianità di servizio della in misura inferiore a quella riconoscibile al Pt_1 docente comparabile assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato.
Il va per l'effetto condannato a corrispondere in favore Controparte_2 della ricorrente le differenze retributive maturate e maturande per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, quantificate fino al 5 aprile 2019, data di deposito del ricorso, nella somma lorda di € 2.924,29, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994
(v. da ultimo Cass. n. 7067/2021). Esso è tenuto, altresì, a regolarizzare la posizione previdenziale della docente mediante versamento all' della contribuzione dovuta su tale CP_1
maggiore imponibile, con le sanzioni di legge, nei limiti della prescrizione.
9.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del in favore della ricorrente e dell' e si liquidano in Controparte_2 CP_1
dispositivo ex DM n. 55/2014, applicando i minimi previsti per la serialità delle questioni;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico del le Controparte_2
spese di ctu, separatamente liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- 1) dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed Parte_1 economici, dell'anzianità maturata per i periodi di servizio svolti alle dipendenze del , CP_3 ora , a tempo determinato in forza dei contratti a termine Controparte_2
oggetto del giudizio, in base al CCNL applicabile e alla conseguente ricostruzione di carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
2) condanna il a rettificare il decreto di ricostruzione Controparte_2
impugnato, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive a tale titolo maturate e maturande, quantificate dall' 1 settembre 2013 al deposito del ricorso (5 aprile 2019) nella somma di € 2.924,29, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ed a versare all' la relativa contribuzione, nei limiti prescrizionali, con gli accessori di legge;
CP_1
3) condanna, altresì, il al pagamento delle del giudizio, Controparte_2 che si liquidano in favore della ricorrente in € 1313,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore M.A. Spataro e in favore dell' in € 1310,00, oltre accessori di legge e spese generali;
CP_1 4) pone in via definitiva a carico del separatamente liquidate.
Messina, 22 maggio 2025
le spese di ctu Controparte_2
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga