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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3863/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 13/03/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Fabio Esposito;
Parte_1
per l'avv. Paola Bertelli in sostituzione dell'avv. Francasso;
Controparte_1
per l'avv. Barbara Zani in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Roberto Vincenzi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti ed in particolare come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni già dimessi in via telematica.
In particolare gli avv.ti Bertelli e Zani rilevano che parte attrice ha tardivamente depositato il foglio di precisazione delle conclusioni e l'avv. Esposito rileva che non si tratta di un termine perentorio e che comunque le conclusioni di cui al foglio sono quelle di cui agli atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
In particolare l'avv. Esposito dimette copia di cortesia del testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite n. 28975/2022 già citata in atti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 3863/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 3863/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con gli Avv.ti Carlo Attilio Luigi Periti e Fabio Esposito
Attrice opponente
contro con l'Avv. Guido Maria Fracasso, Controparte_3 on l'Avv. Roberto Vincenzi, Controparte_2
Convenute opposte nonché contro
Controparte_4
Convenuta opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale creditrice procedente, ha radicato dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 nei confronti di in bonis, quale debitrice esecutata, nonché nei confronti Controparte_4 di quale terza pignorata, la procedura di espropriazione presso terzi iscritta Parte_1 al n. 538/2023 r.g.e. in seno alla quale ha altresì dispiegato intervento, quale ulteriore creditrice, Controparte_5
2
[...] Apertasi, in seno alla procedura esecutiva appena richiamata, la parentesi cognitiva di cui all'art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione con ordinanza pronunciata all'udienza cartolare del 4.10.2023, rigettate le eccezioni di tardività dell'intervento di
[...] sollevata da e quelle di inesistenza e impignorabilità Controparte_2 Controparte_1 del credito sollevate da ha assegnato alle creditrici procedente e intervenuta, Parte_1 salva esazione, “le somme dovute al debitore da parte del terzo come Controparte_4 Parte_1 lì meglio determinate, con ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese di lite. ha quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza appena Parte_1 menzionata così radicando il procedimento iscritto al n. 13792/2023 r.g. ad esito del quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.1.2024, ha rigettato l'istanza di interruzione o sospensione del giudizio formulata in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_4 dell'ordinanza opposta, ha fissato “per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito dinanzi
a questo Tribunale, previa iscrizione a ruolo, il termine di giorni sessanta” ed ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte opposta costituita ( e , quantificate in € Controparte_6 Controparte_2
5.224,00= oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2024 ha quindi convenuto in Parte_1 giudizio e la curatela della liquidazione Controparte_1 Controparte_2 giudiziale introducendo la presente fase c.d. di merito del giudizio di Controparte_4 opposizione agli atti esecutivi, formulando le conclusioni su richiamate.
Con comparse depositate in data 21.5.2024 e 22.5.2024 si sono rispettivamente costituite in giudizio e eccependo entrambe Controparte_1 Controparte_2 la tardività dell'introduzione del giudizio di merito e contestando in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'opposizione avversaria.
La curatela della liquidazione giudiziale invece, non ha svolto attività Controparte_4 difensiva ed è stata dichiarata contumace.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'opposizione proposta da va dichiarata improcedibile poiché tardivamente Parte_1 proposta.
Le opposizione esecutive presentano una struttura c.d. bifasica articolandosi su una prima fase c.d. sommaria, destinata a celebrarsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, e su una seconda fase c.d. di merito, destinata invece a celebrarsi dinanzi al giudice della cognizione piena (cfr. artt. 616 e 618 c.p.c.).
Il passaggio fra l'una e l'altra fase e quindi l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire a pena di “improcedibilità, che non ammette sanatorie” (Cass. Civ., Sez. VI,
17.1.2018, n. 1058) entro il termine perentorio fissato da parte del giudice dell'esecuzione.
Orbene nel caso di specie detto termine è stato fissato, all'esito della fase c.d. sommaria, in n. 60 giorni i quali debbono intendersi come decorrenti dall'udienza del 18.1.2024 ad esito della quale, pur in assenza delle parti, il giudice ha dato lettura all'ordinanza su richiamata.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 487, c. II, c.p.c. stabilisce che “Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'art. 186” con la conseguenza per cui “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi” (cfr. art. 176, c. II. c.p.c. nonché Cass. Civ., Sez. III, 8.4.2003, n. 5510).
Tanto precisato, la notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio appare tardiva posto che:
- il provvedimento di assegnazione del termine di nn. 60 giorni è stato pronunciato all'udienza del 18.1.2024 nel corso della quale, peraltro, prima di ritirarsi in camera di consiglio, il giudice dell'esecuzione ha espressamente avvertito le parti del fatto che “la decisione che sarà resa all'esito dell'odierna udienza e sarà pertanto ritenuta conosciuta dalle parti da oggi, ai sensi dell'art. 176, II comma, primo alinea, c.p.c.” (sul punto, inoltre, va osservato che il testo integrale del verbale d'udienza e dell'ordinanza, recante l'avviso appena citato, è stato comunque – pacificamente - comunicato alle parti già in data 22.1.2024 di modo che, ulteriormente, queste risultavano informate della specifica decorrenza del termine a quo per l'assunzione delle eventuali ulteriori iniziative): da ciò discende che è da tale data che il termine in questione è iniziato a decorrete (cfr. espressamente in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 17.7.2024, n. 19777:
“Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di
4 sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza”);
- il termine di nn. 60 giorni è quindi spirato in data 18.3.2025;
- l'atto di citazione predisposto da è stato inoltrato telematicamente per la Parte_1 notifica soltanto in data 21.3.2024 (come risultante dalla disamina del fascicolo processuale).
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore delle parti opposte costituite, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna, in € 5.261,00= (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa;
valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 13 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 13/03/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Fabio Esposito;
Parte_1
per l'avv. Paola Bertelli in sostituzione dell'avv. Francasso;
Controparte_1
per l'avv. Barbara Zani in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Roberto Vincenzi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti ed in particolare come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni già dimessi in via telematica.
In particolare gli avv.ti Bertelli e Zani rilevano che parte attrice ha tardivamente depositato il foglio di precisazione delle conclusioni e l'avv. Esposito rileva che non si tratta di un termine perentorio e che comunque le conclusioni di cui al foglio sono quelle di cui agli atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
In particolare l'avv. Esposito dimette copia di cortesia del testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite n. 28975/2022 già citata in atti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 3863/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 3863/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con gli Avv.ti Carlo Attilio Luigi Periti e Fabio Esposito
Attrice opponente
contro con l'Avv. Guido Maria Fracasso, Controparte_3 on l'Avv. Roberto Vincenzi, Controparte_2
Convenute opposte nonché contro
Controparte_4
Convenuta opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale creditrice procedente, ha radicato dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 nei confronti di in bonis, quale debitrice esecutata, nonché nei confronti Controparte_4 di quale terza pignorata, la procedura di espropriazione presso terzi iscritta Parte_1 al n. 538/2023 r.g.e. in seno alla quale ha altresì dispiegato intervento, quale ulteriore creditrice, Controparte_5
2
[...] Apertasi, in seno alla procedura esecutiva appena richiamata, la parentesi cognitiva di cui all'art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione con ordinanza pronunciata all'udienza cartolare del 4.10.2023, rigettate le eccezioni di tardività dell'intervento di
[...] sollevata da e quelle di inesistenza e impignorabilità Controparte_2 Controparte_1 del credito sollevate da ha assegnato alle creditrici procedente e intervenuta, Parte_1 salva esazione, “le somme dovute al debitore da parte del terzo come Controparte_4 Parte_1 lì meglio determinate, con ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese di lite. ha quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza appena Parte_1 menzionata così radicando il procedimento iscritto al n. 13792/2023 r.g. ad esito del quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.1.2024, ha rigettato l'istanza di interruzione o sospensione del giudizio formulata in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_4 dell'ordinanza opposta, ha fissato “per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito dinanzi
a questo Tribunale, previa iscrizione a ruolo, il termine di giorni sessanta” ed ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte opposta costituita ( e , quantificate in € Controparte_6 Controparte_2
5.224,00= oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2024 ha quindi convenuto in Parte_1 giudizio e la curatela della liquidazione Controparte_1 Controparte_2 giudiziale introducendo la presente fase c.d. di merito del giudizio di Controparte_4 opposizione agli atti esecutivi, formulando le conclusioni su richiamate.
Con comparse depositate in data 21.5.2024 e 22.5.2024 si sono rispettivamente costituite in giudizio e eccependo entrambe Controparte_1 Controparte_2 la tardività dell'introduzione del giudizio di merito e contestando in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'opposizione avversaria.
La curatela della liquidazione giudiziale invece, non ha svolto attività Controparte_4 difensiva ed è stata dichiarata contumace.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'opposizione proposta da va dichiarata improcedibile poiché tardivamente Parte_1 proposta.
Le opposizione esecutive presentano una struttura c.d. bifasica articolandosi su una prima fase c.d. sommaria, destinata a celebrarsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, e su una seconda fase c.d. di merito, destinata invece a celebrarsi dinanzi al giudice della cognizione piena (cfr. artt. 616 e 618 c.p.c.).
Il passaggio fra l'una e l'altra fase e quindi l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire a pena di “improcedibilità, che non ammette sanatorie” (Cass. Civ., Sez. VI,
17.1.2018, n. 1058) entro il termine perentorio fissato da parte del giudice dell'esecuzione.
Orbene nel caso di specie detto termine è stato fissato, all'esito della fase c.d. sommaria, in n. 60 giorni i quali debbono intendersi come decorrenti dall'udienza del 18.1.2024 ad esito della quale, pur in assenza delle parti, il giudice ha dato lettura all'ordinanza su richiamata.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 487, c. II, c.p.c. stabilisce che “Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'art. 186” con la conseguenza per cui “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi” (cfr. art. 176, c. II. c.p.c. nonché Cass. Civ., Sez. III, 8.4.2003, n. 5510).
Tanto precisato, la notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio appare tardiva posto che:
- il provvedimento di assegnazione del termine di nn. 60 giorni è stato pronunciato all'udienza del 18.1.2024 nel corso della quale, peraltro, prima di ritirarsi in camera di consiglio, il giudice dell'esecuzione ha espressamente avvertito le parti del fatto che “la decisione che sarà resa all'esito dell'odierna udienza e sarà pertanto ritenuta conosciuta dalle parti da oggi, ai sensi dell'art. 176, II comma, primo alinea, c.p.c.” (sul punto, inoltre, va osservato che il testo integrale del verbale d'udienza e dell'ordinanza, recante l'avviso appena citato, è stato comunque – pacificamente - comunicato alle parti già in data 22.1.2024 di modo che, ulteriormente, queste risultavano informate della specifica decorrenza del termine a quo per l'assunzione delle eventuali ulteriori iniziative): da ciò discende che è da tale data che il termine in questione è iniziato a decorrete (cfr. espressamente in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 17.7.2024, n. 19777:
“Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di
4 sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza”);
- il termine di nn. 60 giorni è quindi spirato in data 18.3.2025;
- l'atto di citazione predisposto da è stato inoltrato telematicamente per la Parte_1 notifica soltanto in data 21.3.2024 (come risultante dalla disamina del fascicolo processuale).
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore delle parti opposte costituite, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna, in € 5.261,00= (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa;
valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 13 marzo 2025
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