TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa AN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. pronunciando nella causa n. 42017/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. CANCELLIERI ALESSANDRO) Parte_1
contro
(Avv. LETO LOREDANA) CP_1
(Avv. DI MAURO Controparte_2
CARMELA BRUNA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
39720180014618507, presuntivamente notificato in data 13.08.2018, di cui al sollecito di pagamento n. 09720249103425211000, ricevuto con posta ordinaria il 31 ottobre 2024, di cui eccepiva, in via subordinata, la nullità per vizio di notifica. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Deduceva, a sostegno della domanda, che il credito contributivo vantato dall CP_1
inserito nel sollecito di pagamento, afferiva a Contributi I.V.S. fissi/ percentuale sul minimale relativi agli anni 2012/2013/2014/2015; che non risultava notificato tempestivamente alcun avviso di addebito, da parte dell'ente che ha emesso il ruolo né da parte dell' ; che, pertanto, il credito contributivo Controparte_2
vantato dall' risultava ormai irrimediabilmente prescritto, essendo decorso il CP_1
termine quinquennale previsto dalla legge, in assenza di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, non potendo il sollecito impugnato costituire atto valido di esercizio del diritto, da parte del titolare del credito, in quanto inviato mediante posta ordinaria non raccomandata, che non garantiva prova certa della data di ricezione e dell'effettiva consegna al destinatario.
Si costituivano in giudizio e il concessionario per la riscossione, contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note.
L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non merita di essere accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova ricordare, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si intende condividere, che il sollecito di pagamento ha natura ontologicamente non impositiva, ma di mero invito o stimolo, qualora si palesi riproduttivo del contenuto delle cartelle di pagamento\avvisi di addebito che ne sono alla base.
A mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è preclusa l'impugnazione del sollecito di pagamento, a causa della definitività acquisita dalle cartelle\avvisi di addebito che lo sorreggono e lo giustificano, quali atti presupposto, qualora sia dimostrata la rituale e tempestiva notifica, atteso che tali atti, se conosciuti dal debitore, nell'importo e nella causa della pretesa contributiva, sono autonomamente impugnabili (cfr. Cass. N.25808\2021).
Pertanto, il sollecito di pagamento (cfr. sent. 10987/2011 e 18642/2012), non è un atto impugnabile in senso obbligatorio ma facoltativo, ove si contesti l'esistenza dell'atto pagina 2 di 4 impositivo con cui è sorto l'obbligo di pagamento, sempre che non sia dimostrata la conoscenza di tale atto.
Nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, atteso che a fronte della contestazione, dalla parte ricorrente, della notifica dell'avviso di addebito sotteso al sollecito di pagamento (con conseguente eccezione di prescrizione del credito contributivo azionato), le convenute hanno dimostrato la rituale conoscenza dell'atto impositivo presupposto. difatti, la documentazione versata in atti da parte dell'ente previdenziale convenuto, evidenzia la ritualità della notifica del predetto avviso di addebito, avvenuta in data
13.08.2018, in Roma, Via Giacomo di Palombara n. 36, mediante il servizio postale;
tale indirizzo di residenza del ricorrente, risulta coincidente con quello dei cui agli atti prodotti dall'ente previdenziale, in merito alla posizione contributiva del ricorrente, e coincide altresì con l'indirizzo riportato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. doc. 1bis, 3 fascicolo . CP_1
Peraltro, non è contestabile la riferibilità della cartolina di ricevimento della raccomandata all'avviso di addebito in questione, essendo coincidente il codice identificativo indicato nella cartolina di ricevimento, a quello di cui all'atto notificato, pure prodotto in atti da (cfr. CP_1
doc.1 fascicolo . CP_1
Pertanto, deve ritenersi che il credito di cui all'avviso di addebito, afferente a contributi dovuti per il periodo 2012-2025, sia stato ritualmente portato a conoscenza del ricorrente con la notifica perfezionata in data 13 agosto 2018 e, con conseguente accertamento irretrattabile, in quanto l'atto è stato ritualmente conosciuto e non opposto nei termini di legge.
Si aggiunga che il concessionario per la riscossione ha depositato, contestualmente alla costituzione in giudizio, intimazione di pagamento, afferente all'avviso di addebito predetto,
n. 09720229022636145000, ritualmente notificata al ricorrente in data 18 settembre 2023, ai sensi dell'art.140 cpc, presso il medesimo indirizzo di residenza di cui all'avviso di addebito
(indicato dallo stesso ricorrente negli atti del presente giudizio) (cfr. docc. 3 allegato al fascicolo . CP_3
pagina 3 di 4 Vale a dire, che il diritto al credito previdenziale, oggetto dell'opposizione di cui al presente giudizio, è stato regolarmente esercitato da con la notifica dell'avviso di addebito nel CP_1
2018, e successivamente nel 2023 dal concessionario per la riscossione con la notifica dell'intimazione di pagamento (atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica dell'ava).
Deve quindi concludersi nel senso della totale infondatezza dell'opposizione proposta, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni sollevate in merito al sollecito di pagamento, in ragione del principio della ragione più liquida.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, nei confronti delle convenute che liquida in complessivi €2143,00, comprese spese forfettarie, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
AN CO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa AN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. pronunciando nella causa n. 42017/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. CANCELLIERI ALESSANDRO) Parte_1
contro
(Avv. LETO LOREDANA) CP_1
(Avv. DI MAURO Controparte_2
CARMELA BRUNA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
39720180014618507, presuntivamente notificato in data 13.08.2018, di cui al sollecito di pagamento n. 09720249103425211000, ricevuto con posta ordinaria il 31 ottobre 2024, di cui eccepiva, in via subordinata, la nullità per vizio di notifica. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Deduceva, a sostegno della domanda, che il credito contributivo vantato dall CP_1
inserito nel sollecito di pagamento, afferiva a Contributi I.V.S. fissi/ percentuale sul minimale relativi agli anni 2012/2013/2014/2015; che non risultava notificato tempestivamente alcun avviso di addebito, da parte dell'ente che ha emesso il ruolo né da parte dell' ; che, pertanto, il credito contributivo Controparte_2
vantato dall' risultava ormai irrimediabilmente prescritto, essendo decorso il CP_1
termine quinquennale previsto dalla legge, in assenza di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, non potendo il sollecito impugnato costituire atto valido di esercizio del diritto, da parte del titolare del credito, in quanto inviato mediante posta ordinaria non raccomandata, che non garantiva prova certa della data di ricezione e dell'effettiva consegna al destinatario.
Si costituivano in giudizio e il concessionario per la riscossione, contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note.
L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non merita di essere accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova ricordare, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si intende condividere, che il sollecito di pagamento ha natura ontologicamente non impositiva, ma di mero invito o stimolo, qualora si palesi riproduttivo del contenuto delle cartelle di pagamento\avvisi di addebito che ne sono alla base.
A mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è preclusa l'impugnazione del sollecito di pagamento, a causa della definitività acquisita dalle cartelle\avvisi di addebito che lo sorreggono e lo giustificano, quali atti presupposto, qualora sia dimostrata la rituale e tempestiva notifica, atteso che tali atti, se conosciuti dal debitore, nell'importo e nella causa della pretesa contributiva, sono autonomamente impugnabili (cfr. Cass. N.25808\2021).
Pertanto, il sollecito di pagamento (cfr. sent. 10987/2011 e 18642/2012), non è un atto impugnabile in senso obbligatorio ma facoltativo, ove si contesti l'esistenza dell'atto pagina 2 di 4 impositivo con cui è sorto l'obbligo di pagamento, sempre che non sia dimostrata la conoscenza di tale atto.
Nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, atteso che a fronte della contestazione, dalla parte ricorrente, della notifica dell'avviso di addebito sotteso al sollecito di pagamento (con conseguente eccezione di prescrizione del credito contributivo azionato), le convenute hanno dimostrato la rituale conoscenza dell'atto impositivo presupposto. difatti, la documentazione versata in atti da parte dell'ente previdenziale convenuto, evidenzia la ritualità della notifica del predetto avviso di addebito, avvenuta in data
13.08.2018, in Roma, Via Giacomo di Palombara n. 36, mediante il servizio postale;
tale indirizzo di residenza del ricorrente, risulta coincidente con quello dei cui agli atti prodotti dall'ente previdenziale, in merito alla posizione contributiva del ricorrente, e coincide altresì con l'indirizzo riportato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. doc. 1bis, 3 fascicolo . CP_1
Peraltro, non è contestabile la riferibilità della cartolina di ricevimento della raccomandata all'avviso di addebito in questione, essendo coincidente il codice identificativo indicato nella cartolina di ricevimento, a quello di cui all'atto notificato, pure prodotto in atti da (cfr. CP_1
doc.1 fascicolo . CP_1
Pertanto, deve ritenersi che il credito di cui all'avviso di addebito, afferente a contributi dovuti per il periodo 2012-2025, sia stato ritualmente portato a conoscenza del ricorrente con la notifica perfezionata in data 13 agosto 2018 e, con conseguente accertamento irretrattabile, in quanto l'atto è stato ritualmente conosciuto e non opposto nei termini di legge.
Si aggiunga che il concessionario per la riscossione ha depositato, contestualmente alla costituzione in giudizio, intimazione di pagamento, afferente all'avviso di addebito predetto,
n. 09720229022636145000, ritualmente notificata al ricorrente in data 18 settembre 2023, ai sensi dell'art.140 cpc, presso il medesimo indirizzo di residenza di cui all'avviso di addebito
(indicato dallo stesso ricorrente negli atti del presente giudizio) (cfr. docc. 3 allegato al fascicolo . CP_3
pagina 3 di 4 Vale a dire, che il diritto al credito previdenziale, oggetto dell'opposizione di cui al presente giudizio, è stato regolarmente esercitato da con la notifica dell'avviso di addebito nel CP_1
2018, e successivamente nel 2023 dal concessionario per la riscossione con la notifica dell'intimazione di pagamento (atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica dell'ava).
Deve quindi concludersi nel senso della totale infondatezza dell'opposizione proposta, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni sollevate in merito al sollecito di pagamento, in ragione del principio della ragione più liquida.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, nei confronti delle convenute che liquida in complessivi €2143,00, comprese spese forfettarie, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
AN CO
pagina 4 di 4