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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1005/2021, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ivo Gronchi (c.f.: C.F._2 C.F._3
, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Pisa), presso il quale elettivamente
[...]
domiciliano in Pontedera (PI), Piazza Nilde Iotti n. 13/9B, come da procure alle liti allegate telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI
CONTRO società costituita ai sensi della Legge 30/04/1999, n. 130, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, partita IVA e per P.IVA_1
essa con sede legale in Milano, via Valtellina n. Controparte_2
15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi,
1 C.F. e P.IVA giusta procura speciale del 09/05/2019 a rogito notaio dott. P.IVA_2 [...]
di Milano, n. 140484 di Rep. e n. 35372 di Racc., in persona del procuratore Persona_1
speciale dott.ssa (C.F. , rappresentata, assistita e di- Parte_3 C.F._4 fesa dall'avv. Lorenzo Morcio (C.F. ) del Foro di Milano ed eletti- C.F._5 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benedetta Giardi del Foro di Firenze (C.F.
), in via Cosseria n. 28, Firenze, giusta procura speciale allegata CodiceFiscale_6
telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del l.r. p.t., corrente in Fi- Controparte_3 P.IVA_3
renze, Viale Mazzini n. 48, elettivamente domiciliata per la lite in Firenze, Viale Mazzini n.
50, presso l'Avv. Giuseppe Ranieri ( ), dal quale è rappresentata CodiceFiscale_7
e difesa giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CON L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano, C.F. Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_4 [...]
società incorporante il Email_1 Controparte_5
[...]
(C.F. ), con domicilio digitale
[...] C.F._2 [...]
quale socio unico al momento della cancellazione dal registro delle imprese Email_2
della società Controparte_6
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 17/04/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in accogli- mento del primo motivo di appello, verificato che l'omessa pronuncia risultava indispensa-
2 bile per la soluzione del caso concreto, visto l'art 112 c.p.c., dichiarare la nullità della sen- tenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia di legge e di rito;
in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata ovvero provvedere alla sua integrale riforma pronunciando l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo come intrapresa non avendo provveduto l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, a for- nire nel procedimento di primo grado idoneo sostegno probatorio alla propria domanda di merito;
in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata ovvero provvedere alla sua integrale riforma pronunciando l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo come intrapresa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambe le fasi del giudizio”.
Per e per essa Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvedere: I. Nel merito: rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'ap-
[...]
pellata la sentenza del Tribunale di Pisa n. 499/2021, con conseguente Controparte_1
condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 80.975,36 (o di quella somma eventualmente diversa che dovesse risul- tare dovuta una volta operata la detrazione dell'importo di euro 184.435,20, corrisposto da
a dalla complessiva esposizione debitoria degli appellanti, CP_3 Controparte_4
nella denegata e non creduta ipotesi di rideterminazione di detta esposizione debitoria in misura differente dall'importo originariamente ingiunto e accertato dovuto dal primo giu- dice di euro 265.410,56), oltre interessi dal dovuto al saldo. II. In via istruttoria, se del caso
e in via meramente residuale: ammettere CTU contabile diretta ad accertare l'esattezza del saldo debitore del mutuo chirografario pari ad euro 243.693,60, nonché l'esattezza del saldo debitore del conto corrente pari ad euro 21.716,96, importo così determinato, rispetto al credito evidenziato nell'estratto c/c del 21/5/2013 e pari a euro 29.239,42, in conseguenza della detrazione effettuata dalla banca dell'importo di euro 7.522,46 pari alla somma delle commissioni “disponibilità creditizia, “indennità di sconfinamento” e commissione di istrut- toria veloce percepite alle chiusure trimestrali dall'1.9.2009 al 21.5.2013 (data chiusura c/c per passaggio a sofferenza). III. Sempre in via istruttoria se del caso e in via meramente
3 residuale: ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data
25/6/2010 presso l'agenzia n. 2 di Pisa della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Parte_5
(ora CO PO sc) è stato sottoscritto dalla il contratto di conto Controparte_6
corrente n. 2753/000709 che si mostra ed allegato al ricorso per decreto ingiuntivo quale doc. 1; 2. Vero che, a conferma degli estratti conto che Vi si mostrano (e di cui alla produ- zione operata dalla comparente con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2), il credito del saldo debitore di detto conto è il risultato della detrazione di complessivi euro 7.522,46 ope- rata dalla Banca a favore della cliente per ed in conseguenza della eliminazione delle com- missioni che vorrete indicare e precisare (commissioni “diponibilità creditizia”, “indennità di sconfinamento”, “istruttoria veloce”) percepite in occasione delle chiusure trimestrali dall'1/7/2009 al 21/5/2013; 3. Vero che in data 14/2/2012 è stato sottoscritto dalla
[...]
il contratto di mutuo con il CO PO sc che vi si mostra ed allegato al ricorso CP_6
per decreto ingiuntivo quale doc. 3; 4. Vero che come risulta dal piano di ammortamento con rate semestrali allegato al contratto di cui sopra (doc. 3 del ricorso per decreto ingiun- tivo) e dell'estratto conto (doc. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) che confermate, la prima rata di detto piano di ammortamento era prevista per il 14/8/2012 ed essa è rimasta subito insoluta. Si indicano a testimoni i signori domiciliato presso la Filiale di Mas- Testimone_1
sarosa del CO PO sc fraz. Bozzano, Via Sarzanese n. 34, e la signora Tes_2
domiciliata presso l'Agenzia 1 di Pisa del CO PO sc in Pisa, Corso Italia
[...]
n.
4. IV. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declarato- Controparte_3
rie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis PRELIMINARMENTE Dichiarare
l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza nei confronti dell'odierna appellata. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente e del primo grado di giudizio”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
4 La società liquidazione, quale debitrice principale, e Controparte_6 Pt_1
e quali fideiussori, proponevano al Tribunale di Pisa opposizione al
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n.1126/13 ottenuto dal per il pagamento della Controparte_5
somma di euro 265.410,56, oltre interessi (somma dovuta, quanto ad euro 243.693,20, a titolo di restituzione del mutuo chirografario n.2753/516197 concluso in data 14.2.2012 e, quanto ad euro 21.716,96, quale saldo debitore del conto corrente n.2753/000709, già depurato ri- spetto al saldo banca alla data di chiusura del 21.5.2013, ad iniziativa dello stesso istituto di credito, dell'importo di euro 7.522,46, pari alle commissioni di disponibilità creditizia, alle commissioni di istruttoria veloce e indennità di sconfinamento addebitate alle chiusure tri- mestrali del rapporto dal 1.7.2009 al 21.5.2013).
Tutti gli opponenti eccepivano la nullità della procura alle liti conferita in sede moni- toria e, per l'effetto, del decreto ingiuntivo, nonché contestavano (genericamente) la corret- tezza dei conteggi operati dalla banca. La sola società debitrice principale chiamava in giu- dizio , che aveva garantito l'operazione di finanziamento, per essere da Controparte_3
questa mallevata.
I fideiussori disconoscevano in un primo momento la sottoscrizione delle fideiussioni in atti, salvo poi rinunciare all'eccezione dopo la produzione in giudizio degli originali delle fideiussioni.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'oppo- Controparte_5
sizione.
Si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata , che chiedeva di Controparte_3
essere estromessa dal giudizio sul rilievo che la garanzia era stata prestata a favore di CO
PO per garantire il finanziamento da questo concesso alla società la Controparte_6
quale non poteva pertanto proporre alcuna azione di malleva. Inoltre, stigmatizzava anche l'assoluta inutilità dell'iniziativa processuale posto che, in base al regolamento di conces- sione della garanzia, una volta che essa società (istituita ai sensi della legge regionale 2/1975 con finalità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito) avesse pagato la banca finanziatrice si sarebbe verificata una fattispecie di surrogazione legale e, per specifica previsione del predetto regolamento, la banca sarebbe stata tenuta ad agire per conto della
5 società garante per recuperare dal soggetto beneficiario della prestazione di garanzia gli im- porti pagati alla stessa banca.
Nel corso del giudizio di primo grado pagava a CO PO la Controparte_3
somma di euro 184.435,20, pari all'importo garantito (80% del finanziamento concesso a
, come da propria delibera n.55 del 10.9.2014. Controparte_6
Il procedimento si trascinava per alcuni anni in pendenza di trattative e di un accordo di massima raggiunto tra gli opponenti e la banca opposta, che poi non si sarebbe mai perfe- zionato.
Nell'anno 2018 nel frattempo fusasi per incorporazione Controparte_5
in CO , cedeva il credito oggetto di ingiunzione a , Controparte_7 CP_1
che si costituiva in giudizio ex art.111 cpc, assumendo, per accordi con il cedente, la gestione del contenzioso, facendo proprie le difese di quest'ultimo e insistendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Dopo un primo passaggio in decisione, con ordinanza 22-7-2020 il Tribunale di Pisa rimetteva la causa sul ruolo rilevando che “Negli atti conclusivi, le parti, anche a seguito del parziale pagamento da parte di , hanno, rispettivamente, insistito per l'acco- CP_3 glimento dell'opposizione e revoca del decreto, e per l'integrale conferma del decreto me- desimo;
- In particolare, in base alle difese articolate dalle parti convenuta e terza chiamata,
e nonostante il pagamento, nella percentuale dell'80% del credito, effettuata dalla CP_8
, detto credito sarebbe ad oggi sempre nella titolarità dell'opposto, il quale si sarebbe
[...]
impegnato ad ottenerne la soddisfazione da parte degli odierni opponenti, per poi rifondere la garante;
- In base al documento 7 prodotto da parte terza chiamata (delibera CP_3
n. 55 del Comitato Esecutivo di del 10 settembre 2014), tuttavia, “la CP_3 CP_9
curerà integralmente, fermo restando la titolarità del credito da recuperare in capo a
[...]
, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero …”: non è chiaro, CP_3
pertanto, se sia intervenuta o meno fra la parte convenuta e la parte terza chiamata una cessione del credito;
- È necessario che le parti, anche in considerazione della richiesta estromissione dal giudizio di , chiariscano quanto sopra rilevato, dirimente ai CP_3
fini della valutazione della revoca o della conferma, integrale o parziale, del decreto ingiun- tivo opposto” e rinviava all'udienza del 10-9-2020 per gli opportuni chiarimenti delle parti.
6 In tale udienza, precisava che nella fattispecie “non vi era stata cessione CP_3 del credito dal CO a , bensì, a seguito dell'adempimento dell'obbligazione CP_3 di garanzia, si è verificata un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., così come espressamente previsto dal regolamento (doc. 2 ). La surrogazione non impedi- Parte_6
sce la legittimazione del CO e dei suoi cessionari, che hanno diritto di opporsi alla ri- chiesta di revoca del decreto ingiuntivo”. per mezzo del procuratore Controparte_1 [...]
, confermava che “il pagamento avvenuto da parte di a Controparte_2 CP_3 favore del CO abbia costituito un'ipotesi di surrogazione legale. In ipotesi qualora si ritenesse di non estromettere in quanto succeduta nel rapporto di credito si CP_3
dichiara[va] remissivo ad un'eventuale condanna dell'opponente a provvedere al paga- mento nei confronti di ”. CP_3
La causa era quindi di nuovo trattenuta in decisione.
Con la sentenza appellata, il tribunale di Pisa – dato atto della questione sottoposta al contraddittorio delle parti in punto di titolarità attiva del credito;
che a seguito di tale rilievo aveva concluso per l'eventuale condanna degli attori/opponenti in suo favore, CP_3 in relazione all'importo da essa pagato in corso di causa a CO PO;
che il credito era stato oggetto di contestazioni del tutto generiche e che in base al documento in atti (delibera del comitato esecutivo di n.55 del 2014) il credito è nella titolarità di CP_3 CP_8
quanto meno nella parte corrispondente alla somma già corrisposta – ha revocato il
[...]
decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti a pagare a la somma CP_3
di euro 184.435,20 e a e per essa a , cessio- Controparte_1 Controparte_2
naria del credito, la restante somma di euro 80.975,36, con compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello.
Hanno proposto tempestivo appello i fideiussori e artico- Pt_1 Parte_2
lando tre motivi di impugnazione.
7 1) Con il primo motivo denunciano che la sentenza di primo grado ha omesso di pro- nunciarsi sull'eccezione preliminare, coltivata per tutto il corso del giudizio, relativa al “di- fetto assoluto” della procura alle liti, con conseguente violazione dell'art.112 cpc e nullità della sentenza impugnata.
2) Con il secondo motivo denunciano la violazione dell'art.112 cpc – violazione del giusto processo e della terzietà del giudice – in relazione al capo della decisione con cui il giudice di primo grado ha pronunciato la condanna a favore della terza chiamata,
[...]
. CP_10
Al riguardo deducono che, come risulta dagli atti del giudizio di primo grado, fino a quando il giudice non aveva emesso l'ordinanza 22-7-2020 (sopra riportata), la terza chia- mata non aveva mai formulato alcuna domanda nei loro confronti, né tanto meno aveva de- dotto l'intervenuta cessione (parziale) del credito e questo neppure dopo che aveva prodotto in giudizio la delibera di pagamento a favore del CO PO.
Dopo invece l'ordinanza 22-7-2020 e la remissione della causa sul ruolo, la terza chiamata aveva del tutto irritualmente integrato le proprie conclusioni chiedendo, fra l'altro,
e " PREVIO ACCERTAMENTO della legittimità del provvedimento monitorio n.1126/2013 del Tribunale di Pisa, oggetto della presente opposizione, [di] CONDANNARE gli opponenti al pagamento delle somme ivi recate o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in favore della società originaria creditrice (già ed oggi CP_11 CP_12
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.111 c.p.c. o, in subordine, in favore della società
[...]
, quale soggetto succeduto nel rapporto giuridico creditorio di cui trattasi in CP_3
forza della surrogazione legale ex art.1203, n.3, c.c. intervenuta in forza della delibera
n.55/2014...".
Secondo gli appellanti tale domanda era del tutto inammissibile, in quanto costituente mutatio libelli e non mera emendatio libelli, ed era palese l'error in procedendo: il giudice pisano aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ignorando le preclusioni in rito maturate, anzi con la propria condotta aveva “suggerito” alle parti la pro- posizione di domande in precedenza “non formulate” e aveva consentito di farlo quando ora- mai erano maturate le preclusioni ex art.183, co.6 cpc. Il giudice di primo grado, così ope-
8 rando, aveva violato il principio di terzietà del giudice. Invece, ove avesse operato corretta- mente, avrebbe dovuto, all'esito del primo passaggio in decisione, procedere alla revoca del decreto opposto e al rigetto dell'azione di pagamento non essendo stata fornita la prova, gra- vante su CO PO, di essere titolare dell'intero credito azionato in monitorio.
3) Con il terzo motivo denunciano la violazione del principio del contraddittorio e vizio di extrapetizione sul rilievo che era stata chiamata in giudizio sol- Controparte_3
tanto da e non anche da essi fideiussori e, quindi, nessun rapporto proces- Controparte_6
suale si era creato tra essi appellanti e , sicché non poteva essere emessa Controparte_3
una sentenza di condanna nei loro confronti. Nel contesto dello stesso motivo (rubricato giu- stappunto quale vizio di violazione del principio del contraddittorio e di extrapetizione) gli appellanti deducono, altresì, che il tribunale aveva errato nel non considerare che, a seguito del pagamento parziale del credito effettuato da nel 2014, il credito di Controparte_3
si era ridotto in maniera corrispondente e non avrebbe potuto Controparte_5
Con essere oggetto di cessione per l'intero a favore di per cui il giudice avrebbe CP_1
dovuto dichiarare illegittima la cessione del credito del 2018 e valutare la correttezza della costituzione in giudizio di . CP_1
Le difese di e per essa di . Controparte_1 Controparte_2
L'appellata ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto.
In particolare, quanto al primo motivo, al di là della sua affermata manifesta infonda- tezza alla luce della documentazione in atti, deduce che il giudice pisano aveva deciso impli- citamente l'eccezione esaminando il merito della causa e sul punto doveva ritenersi che la sentenza fosse passata in giudicato atteso che gli appellanti si erano limitati a chiedere la declaratoria di nullità della sentenza ma non anche la riforma dell'implicita decisione di ri- getto dell'eccezione.
Le difese di . Controparte_3
L'appellata ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello ex art.348 bis cpc non avendo l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi.
9 Lo svolgimento del giudizio d'appello.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di incorporata in Controparte_5
, e di , parti del giudizio di primo grado. CP_4 Controparte_6
Instaurato il contraddittorio con tali parti (quanto a nei confronti Controparte_6 dell'unico socio, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
v. ordinanza di questa corte in diversa composizione del 16-5-2024), la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza 13-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con riduzione del termine per il deposito delle comparse conclusionali a giorni venti.
Motivi della decisione
1.- Va considerato, anzitutto, che il collegio, reputando di procedere alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ha ritenuto implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammis- sibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In ogni caso, qualsiasi questione sul punto è assorbita dall'assunzione della causa in decisione con le forme previste dall'art.352 cpc, nel testo ratione temporis applicabile.
2.- Ciò premesso, il primo motivo d'appello è inammissibile nei termini in cui è for- mulato.
Per costante giurisprudenza della corte di legittimità non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni prettamente processuali (tra le varie, Cass. 1876-18;
22083-13; 1701-09; 3667-2006).
Questo significa che la parte che deduce il mancato esame di un'eccezione di rito non può limitarsi a dedurre ciò e a lamentare un vizio di omissione di pronuncia ex art.112 cpc, ma deve riproporre l'eccezione non esaminata, di cui deve illustrare il fondamento e gli effetti sulla domanda proposta dalla controparte.
Su questi profili il motivo d'appello è carente perché, come risulta esplicitato in ma- niera chiara nella comparsa conclusionale, gli appellanti si limitano a dedurre la sola omessa
10 pronuncia. Così a pag.6 della conclusionale: “In ogni caso il motivo di appello attiene all'omessa pronuncia in sentenza sull'eccepito vizio e non al merito della questione ovvero se vi fosse o meno una valida procura rilasciata dall'opposta. Risulta irrilevante, peraltro, la circostanza dedotta da controparte relativa alla corretta sottoscrizione, da parte di sog- getto legittimato, della procura alle liti rilasciata per il giudizio di opposizione”.
Chiari gli errori di prospettiva: si denuncia l'omessa pronuncia sull'eccepita questione della nullità della procura alle liti, assumendo, ai fini de quibus, come irrilevante l'esistenza stessa del rilascio di una valida procura alle liti per la fase monitoria;
si reputa, poi, irrile- vante, in ogni caso, la circostanza che per il giudizio di opposizione sia stata rilasciata procura alle liti da soggetto legittimato, di cui non è contestata la validità.
Ad abundantiam, si osserva che se il motivo fosse stato correttamente formulato, esso avrebbe dovuto essere respinto nel merito perché la procura rilasciata per fase monitoria era priva dei vizi descritti dagli opponenti in primo grado, i quali avevano denunciato, in sintesi,
“che la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per il ricorso per ingiunzione era illeggibile e, quindi, senza possibilità di verificare se il soggetto firmatario avesse effet- tivamente i poteri per il conferimento del mandato rilevando che il timbro apposto riportasse la dicitura “Servizio recupero crediti – Lucca”, e che la mera indicazione nel ricorso del nominativo del rag. non fosse assolutamente sufficiente a verificare la titola- Persona_2
rità dei poteri allo stesso conferiti non essendo stata prodotta in atti la procura notarile citata e non essendo, la carica del Rag. una di quelle cariche istituzionali risultanti Per_2
e ricavabili dai registri camerali pubblici”.
In ordine al primo profilo, va considerato che la procura è rilasciata materialmente in calce al ricorso per ingiunzione e nell'intestazione del ricorso è indicato il soggetto, il rag.
che rappresenta (quale procuratore speciale) la società ricorrente (giusta pro- Persona_2
cura a rogito del notaio del 5.11.2012, rep.57763 e racc.21506) e che conferisce la Per_3
procura alle liti, sicché la circostanza che la firma fosse, in ipotesi, non leggibile (circostanza invero nemmeno sussistente), è superata dal fatto che il difensore ha autenticato la firma stessa in calce alla procura come apposta dal indicato nell'intestazione del ricorso. Per_2
11 In ordine al secondo profilo, la procura notarile attributiva dei poteri al è stata Per_2
poi prodotta con la comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione e nessuna contesta- zione specifica sui relativi poteri è stata articolata nel corso del giudizio di primo grado dagli attuali appellanti.
In ogni caso, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la banca opposta aveva rila- sciato altra, specifica, procura alle liti, che non è stata contestata dagli opponenti/appellanti.
3.- Il secondo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente ponendo il medesimo tema.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
E' pacifico in causa che il credito del CO PO nei confronti della società
[...]
fosse garantito da garanzia rilasciata da nell'ambito delle CP_13 Controparte_3
finalità istituzionali, di rilievo pubblico, affidate a tale soggetto, ed è altrettanto pacifico che
, chiamata impropriamente in giudizio dalla debitrice principale Controparte_3 [...]
(per essere mallevata in caso di conferma del decreto opposto), ha pagato in corso CP_6 di causa (nell'anno 2014) CO PO per l'importo massimo della garanzia concessa.
Ciò risulta in ogni caso dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado da
[...]
(v. decreto n.265 del 2009 del dirigente della Regione Toscana, relativo, fra CP_3
l'altro, all'approvazione dell'accordo per la concessione a di un finanzia- Controparte_3 mento di euro 33.000.000,00 per l'attuazione degli interventi di garanzia previsti dal piano
POR 2007-2013 e di approvazione del regolamento relativo agli interventi di garanzia;
la delibera 55-2014 con cui fu deciso di pagare CO PO in relazione alla garanzia pre- cedentemente concessa a favore della stessa banca per il finanziamento concesso a
[...]
le quietanze di pagamento). CP_6
Ora, è proprio del regolamento di simili garanzie, di rilievo pubblico, che il paga- mento operato dal garante determini un fenomeno di surrogazione legale e nel contempo faccia sorgere in capo alla banca finanziatrice, che è stata pagata da , l'obbligo CP_3
di recuperare, in nome proprio ma per conto di quest'ultima, dal debitore principale e dagli eventuali suoi garanti, giusta la previsione dell'art.1204 c.c. (nel caso di specie, i fideiussori del debitore principale, attuali appellanti), gli importi pagati (v.artt.21 e 22, co.1 del regola-
12 mento de quo;
l'art.21 prevede: “Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, a seguito della li- quidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, acquisisce il diritto di CP_3
Parte rivalersi sulla er le somme pagate”; l'art.22, co.1, stabilisce: “Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a , ogni attività e/o incombente relativo alle pro- CP_3
cedure di recupero dei crediti salvo che non comunichi al soggetto finanzia- CP_3
tore, entro il termine tassativo di dieci giorni, dalla data di escussione della garanzia, la volontà di procedere direttamente e in nome proprio alla riscossione dei crediti”).
Questo significa sul piano del diritto sostanziale che per effetto del pagamento da parte del garante “pubblico” ( ) si verifica una forma di surrogazione legale del CP_3
garante alla banca finanziatrice e che nel contempo quest'ultima è onerata (delle) e legitti- mata (alle) procedure di recupero, giusta la disciplina di rilievo pubblicistico (v. art.22 del regolamento, richiamando nella concessione della singola garanzia).
Questo sul piano processuale comporta la realizzazione, ex art.111 cpc, di un feno- meno di successione a titolo particolare nel diritto controverso (v., in tal senso, la giurispru- denza di legittimità formatasi in relazione ad altre fattispecie di surrogazione legale;
Cass.1201-03; 10597-95; 8168-91; 4834/81).
Nel caso di specie, una volta ricevuto il pagamento da , il CO PO CP_3
continuava a stare in giudizio in nome proprio e per proprio conto per la parte del credito non coperta dalla garanzia escussa e in nome proprio ma per conto di per la Controparte_3
parte del credito per cui era avvenuto il pagamento.
Con la cessione del credito oggetto del contenzioso da CO PO a CP_1
[... si è verificato nel corso del processo di primo grado un ulteriore fenomeno di successione nel diritto controverso regolato dall'art.111 cpc: il cessionario è subentrato Controparte_1
nel residuo credito di CO PO e negli obblighi su questo gravanti di procedere al recupero del credito oggetto di pagamento da parte di . CP_3
Questa era la fattispecie all'attenzione del giudice di primo grado, che giustifica l'im- mediato rigetto del profilo del terzo motivo d'appello, secondo cui il tribunale aveva errato nel non considerare che, a seguito del pagamento parziale del credito effettuato da
[...]
[...]
[...] [
nel 2014, il credito di si era ridotto in maniera corri- CP_14 Controparte_5 spondente e non avrebbe potuto essere oggetto di cessione per l'intero a favore di CP_1
per cui il giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittima la cessione del credito del 2018
[...]
e valutare la correttezza della costituzione in giudizio di . Sul punto, peraltro, CP_1
come stigmatizzato da , gli appellanti fanno anche confusione tra cessione del CP_1
singolo credito e cessione in blocco dei crediti (la cessione del singolo credito avviene nei limiti in cui esso è esistente nel momento della cessione).
E questa fattispecie, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, era stata intro- dotta in giudizio sin dalla comparsa di costituzione di , la quale, dapprima, Controparte_3
aveva eccepito l'inammissibilità della chiamata in garanzia, in quanto essa non era tenuta a mallevare la società ma a pagare il CO PO e, quindi, aveva stig- Controparte_6 matizzato anche l'inutilità di simile iniziativa processuale posto che, una volta che avesse pagato la banca finanziatrice (cosa che avrebbe poi fatto nel corso del giudizio), si sarebbe realizzata una fattispecie di surrogazione legale e la banca finanziatrice sarebbe stata tenuta, in base al regolamento che governa la prestazione della garanzia, ad agire per il recupero nei confronti del debitore finanziato (e dei fideiussori) delle somme pagate da e da CP_3 restituire a quest'ultima (v., in questi termini, pagg.
6-7 della comparsa di risposta in primo grado).
In forza di tali assunti, la chiamata in causa chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Gli assunti erano ribaditi con le memorie ex art.183, co.6 cpc e con gli scritti conclusionali depositati in primo grado dopo il primo passaggio in decisione.
In particolare con la memoria di replica, ribadiva che aveva richiesto, CP_3
anche dopo il pagamento effettuato in corso di causa, l'estromissione dal giudizio “solo e soltanto in ragione della concordata prosecuzione del giudizio in capo a CO PO a tutela delle proprie legittime ragioni di credito”.
Dopo che il giudice di primo grado, con l'ordinanza sopra richiamata, aveva disposto la remissione sul ruolo e dopo che la stessa aveva ribadito la propria posizione CP_3
(v. verbale udienza del 10-9-2020 e nota di deposito del 30-10-2020), questa, in via alterna- tiva alla richiesta di rigetto dell'opposizione, instava per la condanna diretta a suo favore degli opponenti.
14 Ora, a dispetto di quanto reputato dagli appellanti non vi è alcuna violazione dell'art.112 cpc (tanto vale sia per il secondo che per il terzo motivo d'appello), né violazione dei principi del contraddittorio e di terzietà del giudice, né vizio di extrapetizione, in quanto la domanda di condanna degli attuali appellanti al pagamento a favore di Controparte_3
della quota parte del credito garantito (e pagato a CO PO) è sempre la stessa do- manda introdotta con il giudizio monitorio e coltivata inizialmente da CO PO, in relazione alla quale si è verificato il fenomeno di successione nel diritto controverso sopra riportato.
Non vi è domanda nuova inammissibile ma manifestazione del fenomeno di succes- sione a titolo particolare nel diritto controverso. A seguito del rilievo ufficioso, CP_3
e hanno insistito per il rigetto dell'opposizione, nel contempo eviden-
[...] Controparte_1
ziando:
(a) la prima, che qualora il giudice avesse voluto pronunciare un'eventuale revoca del decreto ingiuntivo già emesso alla luce del pagamento da essa fatto nel 2014,
“ciò non avrebbe potuto senz'altro comportarne la relativa revoca senza alcuna ulteriore pronuncia in favore dell'opposta (come tenterebbe di sostenere parte opponente), ma dovrà in ogni caso procedersi all'accertamento e conseguente riconoscimento della pretesa creditoria dedotta in giudizio anche sulla scorta delle precisazione fattuale e giuridiche svolte da questa difesa e da parte opposta
a seguito della rimessione della causa sul ruolo” (v. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 30-10-2020 e comparsa conclusionale) e, quindi, concludendo: “Tutto ciò osservato, chiarito e ribadito, ci si riporta a quanto già dedotto, argomentato e concluso nel corso del giudizio ed, alla luce delle consi- derazioni che precedono in ordine alla natura surrogatoria dell'accordo interve- nuto tra e l'Istituto di credito opposto, la comparente chiede la con- CP_3
danna degli opponenti al pagamento delle somme dovute in favore, alternativa- mente, a) della società , quale soggetto succeduto nel rapporto Controparte_3
giuridico creditorio di cui trattasi in forza della suddetta surroga, ovvero b) della società originaria creditrice (già ed oggi CP_11 Controparte_12 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c.”;
15 (b) e la seconda che “qualora il giudicante ritenga di non confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto [in ragione del menzionato pagamento fatto da
[...]
nell'anno 2014, n.d.r.] non potrà, come chiede controparte, “pro- CP_3 cedere all'integrale revoca… senza alcuna ulteriore pronuncia in questa sede a favore dell'opposta” quanto alla parte residua del credito (v. nota di precisazione delle conclusioni del 30-10-2020).
Cont In altre parole, nella prospettiva di e di il giudice di primo CP_3 CP_1
grado avrebbe ben potuto limitarsi (come in effetti poteva fare) a rigettare l'opposizione per- ché il CO PO, prima, e dopo, stavano operando quale parte origi- Controparte_1
naria del processo in cui si era verificato il fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso (a favore di ). CP_3
Nel contempo, qualora il giudice avesse inteso procedere invece alla revoca del de- creto ingiuntivo per dare rilievo formale al sopravvenuto pagamento fatto in corso di causa da , essi insistevano per la condanna a loro favore, quanto a , Controparte_3 CP_3 per l'importo pagato nei limiti della garanzia prestata e, quanto a , per la parte CP_1
del credito residuo.
E tali istanze erano ammissibili sia alla luce del risalente orientamento formatosi in sede di interpretazione dell'art.111 cpc, secondo cui “qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'ap- pello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo par- ticolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempi- mento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estro- missione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr., Cass. S.U. 6418-1986;
10442-23) e l'istanza di condanna diretta (proprio perché non costituente domanda nuova) può essere proposta anche in grado d'appello, sia, a maggior ragione, del più recente appro- dato delle S.U. della Corte di Cassazione in tema di domande nuove e domande modificate
(v. Cass. S.U. 12310-15).
16 Nel caso di specie, la richiesta (alternativa) formulata in primo grado dalle attuali appellati nient'altro configurava che mera esplicitazione dell'istanza di condanna degli op- ponenti a favore dei successori a titolo particolare in luogo della condanna a favore della parte originaria.
Su tali istanze vi era il reciproco consenso dei successori e di anche Controparte_1
quale soggetto subentrato a CO PO nella gestione della lite pendente (il CO Po- polare si è infatti disinteressato, dopo la costituzione di del giudizio di primo grado CP_1
e non si è costituito in appello).
Nel contempo, gli opponenti mai hanno contestato che avesse pa- Controparte_3
gato CO PO in relazione alla garanzia prestata a favore di Controparte_6
In ogni caso, con l'impugnazione in esame gli appellanti non si sono lamentati del fatto che il giudice di primo grado abbia effettuato una pronuncia di condanna diretta a favore dei successori a titolo particolare nel diritto controverso al di fuori dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
4.- In conclusione, il primo motivo d'appello è inammissibile;
i rimanenti motivi sono infondati.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e ss. mod.; parametri medi per le fasi 1,2,4, pa- rametro minimo per la fase 3, in presenza di sola trattazione e in assenza di istruttoria;
sca- glione di riferimento: da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo d'appello e rigetta i rimanenti;
- conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
- condanna in solido fra loro, a pagare a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di , come rappresentata da CP_3 Controparte_1 Controparte_2
, le spese di lite che sono liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro
[...]
17 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1005/2021, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ivo Gronchi (c.f.: C.F._2 C.F._3
, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Pisa), presso il quale elettivamente
[...]
domiciliano in Pontedera (PI), Piazza Nilde Iotti n. 13/9B, come da procure alle liti allegate telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI
CONTRO società costituita ai sensi della Legge 30/04/1999, n. 130, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, partita IVA e per P.IVA_1
essa con sede legale in Milano, via Valtellina n. Controparte_2
15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi,
1 C.F. e P.IVA giusta procura speciale del 09/05/2019 a rogito notaio dott. P.IVA_2 [...]
di Milano, n. 140484 di Rep. e n. 35372 di Racc., in persona del procuratore Persona_1
speciale dott.ssa (C.F. , rappresentata, assistita e di- Parte_3 C.F._4 fesa dall'avv. Lorenzo Morcio (C.F. ) del Foro di Milano ed eletti- C.F._5 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benedetta Giardi del Foro di Firenze (C.F.
), in via Cosseria n. 28, Firenze, giusta procura speciale allegata CodiceFiscale_6
telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del l.r. p.t., corrente in Fi- Controparte_3 P.IVA_3
renze, Viale Mazzini n. 48, elettivamente domiciliata per la lite in Firenze, Viale Mazzini n.
50, presso l'Avv. Giuseppe Ranieri ( ), dal quale è rappresentata CodiceFiscale_7
e difesa giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CON L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano, C.F. Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_4 [...]
società incorporante il Email_1 Controparte_5
[...]
(C.F. ), con domicilio digitale
[...] C.F._2 [...]
quale socio unico al momento della cancellazione dal registro delle imprese Email_2
della società Controparte_6
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 17/04/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in accogli- mento del primo motivo di appello, verificato che l'omessa pronuncia risultava indispensa-
2 bile per la soluzione del caso concreto, visto l'art 112 c.p.c., dichiarare la nullità della sen- tenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia di legge e di rito;
in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata ovvero provvedere alla sua integrale riforma pronunciando l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo come intrapresa non avendo provveduto l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, a for- nire nel procedimento di primo grado idoneo sostegno probatorio alla propria domanda di merito;
in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata ovvero provvedere alla sua integrale riforma pronunciando l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo come intrapresa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambe le fasi del giudizio”.
Per e per essa Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvedere: I. Nel merito: rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'ap-
[...]
pellata la sentenza del Tribunale di Pisa n. 499/2021, con conseguente Controparte_1
condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 80.975,36 (o di quella somma eventualmente diversa che dovesse risul- tare dovuta una volta operata la detrazione dell'importo di euro 184.435,20, corrisposto da
a dalla complessiva esposizione debitoria degli appellanti, CP_3 Controparte_4
nella denegata e non creduta ipotesi di rideterminazione di detta esposizione debitoria in misura differente dall'importo originariamente ingiunto e accertato dovuto dal primo giu- dice di euro 265.410,56), oltre interessi dal dovuto al saldo. II. In via istruttoria, se del caso
e in via meramente residuale: ammettere CTU contabile diretta ad accertare l'esattezza del saldo debitore del mutuo chirografario pari ad euro 243.693,60, nonché l'esattezza del saldo debitore del conto corrente pari ad euro 21.716,96, importo così determinato, rispetto al credito evidenziato nell'estratto c/c del 21/5/2013 e pari a euro 29.239,42, in conseguenza della detrazione effettuata dalla banca dell'importo di euro 7.522,46 pari alla somma delle commissioni “disponibilità creditizia, “indennità di sconfinamento” e commissione di istrut- toria veloce percepite alle chiusure trimestrali dall'1.9.2009 al 21.5.2013 (data chiusura c/c per passaggio a sofferenza). III. Sempre in via istruttoria se del caso e in via meramente
3 residuale: ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data
25/6/2010 presso l'agenzia n. 2 di Pisa della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Parte_5
(ora CO PO sc) è stato sottoscritto dalla il contratto di conto Controparte_6
corrente n. 2753/000709 che si mostra ed allegato al ricorso per decreto ingiuntivo quale doc. 1; 2. Vero che, a conferma degli estratti conto che Vi si mostrano (e di cui alla produ- zione operata dalla comparente con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2), il credito del saldo debitore di detto conto è il risultato della detrazione di complessivi euro 7.522,46 ope- rata dalla Banca a favore della cliente per ed in conseguenza della eliminazione delle com- missioni che vorrete indicare e precisare (commissioni “diponibilità creditizia”, “indennità di sconfinamento”, “istruttoria veloce”) percepite in occasione delle chiusure trimestrali dall'1/7/2009 al 21/5/2013; 3. Vero che in data 14/2/2012 è stato sottoscritto dalla
[...]
il contratto di mutuo con il CO PO sc che vi si mostra ed allegato al ricorso CP_6
per decreto ingiuntivo quale doc. 3; 4. Vero che come risulta dal piano di ammortamento con rate semestrali allegato al contratto di cui sopra (doc. 3 del ricorso per decreto ingiun- tivo) e dell'estratto conto (doc. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) che confermate, la prima rata di detto piano di ammortamento era prevista per il 14/8/2012 ed essa è rimasta subito insoluta. Si indicano a testimoni i signori domiciliato presso la Filiale di Mas- Testimone_1
sarosa del CO PO sc fraz. Bozzano, Via Sarzanese n. 34, e la signora Tes_2
domiciliata presso l'Agenzia 1 di Pisa del CO PO sc in Pisa, Corso Italia
[...]
n.
4. IV. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declarato- Controparte_3
rie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis PRELIMINARMENTE Dichiarare
l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza nei confronti dell'odierna appellata. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente e del primo grado di giudizio”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
4 La società liquidazione, quale debitrice principale, e Controparte_6 Pt_1
e quali fideiussori, proponevano al Tribunale di Pisa opposizione al
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n.1126/13 ottenuto dal per il pagamento della Controparte_5
somma di euro 265.410,56, oltre interessi (somma dovuta, quanto ad euro 243.693,20, a titolo di restituzione del mutuo chirografario n.2753/516197 concluso in data 14.2.2012 e, quanto ad euro 21.716,96, quale saldo debitore del conto corrente n.2753/000709, già depurato ri- spetto al saldo banca alla data di chiusura del 21.5.2013, ad iniziativa dello stesso istituto di credito, dell'importo di euro 7.522,46, pari alle commissioni di disponibilità creditizia, alle commissioni di istruttoria veloce e indennità di sconfinamento addebitate alle chiusure tri- mestrali del rapporto dal 1.7.2009 al 21.5.2013).
Tutti gli opponenti eccepivano la nullità della procura alle liti conferita in sede moni- toria e, per l'effetto, del decreto ingiuntivo, nonché contestavano (genericamente) la corret- tezza dei conteggi operati dalla banca. La sola società debitrice principale chiamava in giu- dizio , che aveva garantito l'operazione di finanziamento, per essere da Controparte_3
questa mallevata.
I fideiussori disconoscevano in un primo momento la sottoscrizione delle fideiussioni in atti, salvo poi rinunciare all'eccezione dopo la produzione in giudizio degli originali delle fideiussioni.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'oppo- Controparte_5
sizione.
Si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata , che chiedeva di Controparte_3
essere estromessa dal giudizio sul rilievo che la garanzia era stata prestata a favore di CO
PO per garantire il finanziamento da questo concesso alla società la Controparte_6
quale non poteva pertanto proporre alcuna azione di malleva. Inoltre, stigmatizzava anche l'assoluta inutilità dell'iniziativa processuale posto che, in base al regolamento di conces- sione della garanzia, una volta che essa società (istituita ai sensi della legge regionale 2/1975 con finalità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito) avesse pagato la banca finanziatrice si sarebbe verificata una fattispecie di surrogazione legale e, per specifica previsione del predetto regolamento, la banca sarebbe stata tenuta ad agire per conto della
5 società garante per recuperare dal soggetto beneficiario della prestazione di garanzia gli im- porti pagati alla stessa banca.
Nel corso del giudizio di primo grado pagava a CO PO la Controparte_3
somma di euro 184.435,20, pari all'importo garantito (80% del finanziamento concesso a
, come da propria delibera n.55 del 10.9.2014. Controparte_6
Il procedimento si trascinava per alcuni anni in pendenza di trattative e di un accordo di massima raggiunto tra gli opponenti e la banca opposta, che poi non si sarebbe mai perfe- zionato.
Nell'anno 2018 nel frattempo fusasi per incorporazione Controparte_5
in CO , cedeva il credito oggetto di ingiunzione a , Controparte_7 CP_1
che si costituiva in giudizio ex art.111 cpc, assumendo, per accordi con il cedente, la gestione del contenzioso, facendo proprie le difese di quest'ultimo e insistendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Dopo un primo passaggio in decisione, con ordinanza 22-7-2020 il Tribunale di Pisa rimetteva la causa sul ruolo rilevando che “Negli atti conclusivi, le parti, anche a seguito del parziale pagamento da parte di , hanno, rispettivamente, insistito per l'acco- CP_3 glimento dell'opposizione e revoca del decreto, e per l'integrale conferma del decreto me- desimo;
- In particolare, in base alle difese articolate dalle parti convenuta e terza chiamata,
e nonostante il pagamento, nella percentuale dell'80% del credito, effettuata dalla CP_8
, detto credito sarebbe ad oggi sempre nella titolarità dell'opposto, il quale si sarebbe
[...]
impegnato ad ottenerne la soddisfazione da parte degli odierni opponenti, per poi rifondere la garante;
- In base al documento 7 prodotto da parte terza chiamata (delibera CP_3
n. 55 del Comitato Esecutivo di del 10 settembre 2014), tuttavia, “la CP_3 CP_9
curerà integralmente, fermo restando la titolarità del credito da recuperare in capo a
[...]
, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero …”: non è chiaro, CP_3
pertanto, se sia intervenuta o meno fra la parte convenuta e la parte terza chiamata una cessione del credito;
- È necessario che le parti, anche in considerazione della richiesta estromissione dal giudizio di , chiariscano quanto sopra rilevato, dirimente ai CP_3
fini della valutazione della revoca o della conferma, integrale o parziale, del decreto ingiun- tivo opposto” e rinviava all'udienza del 10-9-2020 per gli opportuni chiarimenti delle parti.
6 In tale udienza, precisava che nella fattispecie “non vi era stata cessione CP_3 del credito dal CO a , bensì, a seguito dell'adempimento dell'obbligazione CP_3 di garanzia, si è verificata un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., così come espressamente previsto dal regolamento (doc. 2 ). La surrogazione non impedi- Parte_6
sce la legittimazione del CO e dei suoi cessionari, che hanno diritto di opporsi alla ri- chiesta di revoca del decreto ingiuntivo”. per mezzo del procuratore Controparte_1 [...]
, confermava che “il pagamento avvenuto da parte di a Controparte_2 CP_3 favore del CO abbia costituito un'ipotesi di surrogazione legale. In ipotesi qualora si ritenesse di non estromettere in quanto succeduta nel rapporto di credito si CP_3
dichiara[va] remissivo ad un'eventuale condanna dell'opponente a provvedere al paga- mento nei confronti di ”. CP_3
La causa era quindi di nuovo trattenuta in decisione.
Con la sentenza appellata, il tribunale di Pisa – dato atto della questione sottoposta al contraddittorio delle parti in punto di titolarità attiva del credito;
che a seguito di tale rilievo aveva concluso per l'eventuale condanna degli attori/opponenti in suo favore, CP_3 in relazione all'importo da essa pagato in corso di causa a CO PO;
che il credito era stato oggetto di contestazioni del tutto generiche e che in base al documento in atti (delibera del comitato esecutivo di n.55 del 2014) il credito è nella titolarità di CP_3 CP_8
quanto meno nella parte corrispondente alla somma già corrisposta – ha revocato il
[...]
decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti a pagare a la somma CP_3
di euro 184.435,20 e a e per essa a , cessio- Controparte_1 Controparte_2
naria del credito, la restante somma di euro 80.975,36, con compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello.
Hanno proposto tempestivo appello i fideiussori e artico- Pt_1 Parte_2
lando tre motivi di impugnazione.
7 1) Con il primo motivo denunciano che la sentenza di primo grado ha omesso di pro- nunciarsi sull'eccezione preliminare, coltivata per tutto il corso del giudizio, relativa al “di- fetto assoluto” della procura alle liti, con conseguente violazione dell'art.112 cpc e nullità della sentenza impugnata.
2) Con il secondo motivo denunciano la violazione dell'art.112 cpc – violazione del giusto processo e della terzietà del giudice – in relazione al capo della decisione con cui il giudice di primo grado ha pronunciato la condanna a favore della terza chiamata,
[...]
. CP_10
Al riguardo deducono che, come risulta dagli atti del giudizio di primo grado, fino a quando il giudice non aveva emesso l'ordinanza 22-7-2020 (sopra riportata), la terza chia- mata non aveva mai formulato alcuna domanda nei loro confronti, né tanto meno aveva de- dotto l'intervenuta cessione (parziale) del credito e questo neppure dopo che aveva prodotto in giudizio la delibera di pagamento a favore del CO PO.
Dopo invece l'ordinanza 22-7-2020 e la remissione della causa sul ruolo, la terza chiamata aveva del tutto irritualmente integrato le proprie conclusioni chiedendo, fra l'altro,
e " PREVIO ACCERTAMENTO della legittimità del provvedimento monitorio n.1126/2013 del Tribunale di Pisa, oggetto della presente opposizione, [di] CONDANNARE gli opponenti al pagamento delle somme ivi recate o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in favore della società originaria creditrice (già ed oggi CP_11 CP_12
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.111 c.p.c. o, in subordine, in favore della società
[...]
, quale soggetto succeduto nel rapporto giuridico creditorio di cui trattasi in CP_3
forza della surrogazione legale ex art.1203, n.3, c.c. intervenuta in forza della delibera
n.55/2014...".
Secondo gli appellanti tale domanda era del tutto inammissibile, in quanto costituente mutatio libelli e non mera emendatio libelli, ed era palese l'error in procedendo: il giudice pisano aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ignorando le preclusioni in rito maturate, anzi con la propria condotta aveva “suggerito” alle parti la pro- posizione di domande in precedenza “non formulate” e aveva consentito di farlo quando ora- mai erano maturate le preclusioni ex art.183, co.6 cpc. Il giudice di primo grado, così ope-
8 rando, aveva violato il principio di terzietà del giudice. Invece, ove avesse operato corretta- mente, avrebbe dovuto, all'esito del primo passaggio in decisione, procedere alla revoca del decreto opposto e al rigetto dell'azione di pagamento non essendo stata fornita la prova, gra- vante su CO PO, di essere titolare dell'intero credito azionato in monitorio.
3) Con il terzo motivo denunciano la violazione del principio del contraddittorio e vizio di extrapetizione sul rilievo che era stata chiamata in giudizio sol- Controparte_3
tanto da e non anche da essi fideiussori e, quindi, nessun rapporto proces- Controparte_6
suale si era creato tra essi appellanti e , sicché non poteva essere emessa Controparte_3
una sentenza di condanna nei loro confronti. Nel contesto dello stesso motivo (rubricato giu- stappunto quale vizio di violazione del principio del contraddittorio e di extrapetizione) gli appellanti deducono, altresì, che il tribunale aveva errato nel non considerare che, a seguito del pagamento parziale del credito effettuato da nel 2014, il credito di Controparte_3
si era ridotto in maniera corrispondente e non avrebbe potuto Controparte_5
Con essere oggetto di cessione per l'intero a favore di per cui il giudice avrebbe CP_1
dovuto dichiarare illegittima la cessione del credito del 2018 e valutare la correttezza della costituzione in giudizio di . CP_1
Le difese di e per essa di . Controparte_1 Controparte_2
L'appellata ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto.
In particolare, quanto al primo motivo, al di là della sua affermata manifesta infonda- tezza alla luce della documentazione in atti, deduce che il giudice pisano aveva deciso impli- citamente l'eccezione esaminando il merito della causa e sul punto doveva ritenersi che la sentenza fosse passata in giudicato atteso che gli appellanti si erano limitati a chiedere la declaratoria di nullità della sentenza ma non anche la riforma dell'implicita decisione di ri- getto dell'eccezione.
Le difese di . Controparte_3
L'appellata ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello ex art.348 bis cpc non avendo l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi.
9 Lo svolgimento del giudizio d'appello.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di incorporata in Controparte_5
, e di , parti del giudizio di primo grado. CP_4 Controparte_6
Instaurato il contraddittorio con tali parti (quanto a nei confronti Controparte_6 dell'unico socio, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
v. ordinanza di questa corte in diversa composizione del 16-5-2024), la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza 13-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con riduzione del termine per il deposito delle comparse conclusionali a giorni venti.
Motivi della decisione
1.- Va considerato, anzitutto, che il collegio, reputando di procedere alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ha ritenuto implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammis- sibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In ogni caso, qualsiasi questione sul punto è assorbita dall'assunzione della causa in decisione con le forme previste dall'art.352 cpc, nel testo ratione temporis applicabile.
2.- Ciò premesso, il primo motivo d'appello è inammissibile nei termini in cui è for- mulato.
Per costante giurisprudenza della corte di legittimità non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni prettamente processuali (tra le varie, Cass. 1876-18;
22083-13; 1701-09; 3667-2006).
Questo significa che la parte che deduce il mancato esame di un'eccezione di rito non può limitarsi a dedurre ciò e a lamentare un vizio di omissione di pronuncia ex art.112 cpc, ma deve riproporre l'eccezione non esaminata, di cui deve illustrare il fondamento e gli effetti sulla domanda proposta dalla controparte.
Su questi profili il motivo d'appello è carente perché, come risulta esplicitato in ma- niera chiara nella comparsa conclusionale, gli appellanti si limitano a dedurre la sola omessa
10 pronuncia. Così a pag.6 della conclusionale: “In ogni caso il motivo di appello attiene all'omessa pronuncia in sentenza sull'eccepito vizio e non al merito della questione ovvero se vi fosse o meno una valida procura rilasciata dall'opposta. Risulta irrilevante, peraltro, la circostanza dedotta da controparte relativa alla corretta sottoscrizione, da parte di sog- getto legittimato, della procura alle liti rilasciata per il giudizio di opposizione”.
Chiari gli errori di prospettiva: si denuncia l'omessa pronuncia sull'eccepita questione della nullità della procura alle liti, assumendo, ai fini de quibus, come irrilevante l'esistenza stessa del rilascio di una valida procura alle liti per la fase monitoria;
si reputa, poi, irrile- vante, in ogni caso, la circostanza che per il giudizio di opposizione sia stata rilasciata procura alle liti da soggetto legittimato, di cui non è contestata la validità.
Ad abundantiam, si osserva che se il motivo fosse stato correttamente formulato, esso avrebbe dovuto essere respinto nel merito perché la procura rilasciata per fase monitoria era priva dei vizi descritti dagli opponenti in primo grado, i quali avevano denunciato, in sintesi,
“che la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per il ricorso per ingiunzione era illeggibile e, quindi, senza possibilità di verificare se il soggetto firmatario avesse effet- tivamente i poteri per il conferimento del mandato rilevando che il timbro apposto riportasse la dicitura “Servizio recupero crediti – Lucca”, e che la mera indicazione nel ricorso del nominativo del rag. non fosse assolutamente sufficiente a verificare la titola- Persona_2
rità dei poteri allo stesso conferiti non essendo stata prodotta in atti la procura notarile citata e non essendo, la carica del Rag. una di quelle cariche istituzionali risultanti Per_2
e ricavabili dai registri camerali pubblici”.
In ordine al primo profilo, va considerato che la procura è rilasciata materialmente in calce al ricorso per ingiunzione e nell'intestazione del ricorso è indicato il soggetto, il rag.
che rappresenta (quale procuratore speciale) la società ricorrente (giusta pro- Persona_2
cura a rogito del notaio del 5.11.2012, rep.57763 e racc.21506) e che conferisce la Per_3
procura alle liti, sicché la circostanza che la firma fosse, in ipotesi, non leggibile (circostanza invero nemmeno sussistente), è superata dal fatto che il difensore ha autenticato la firma stessa in calce alla procura come apposta dal indicato nell'intestazione del ricorso. Per_2
11 In ordine al secondo profilo, la procura notarile attributiva dei poteri al è stata Per_2
poi prodotta con la comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione e nessuna contesta- zione specifica sui relativi poteri è stata articolata nel corso del giudizio di primo grado dagli attuali appellanti.
In ogni caso, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la banca opposta aveva rila- sciato altra, specifica, procura alle liti, che non è stata contestata dagli opponenti/appellanti.
3.- Il secondo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente ponendo il medesimo tema.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
E' pacifico in causa che il credito del CO PO nei confronti della società
[...]
fosse garantito da garanzia rilasciata da nell'ambito delle CP_13 Controparte_3
finalità istituzionali, di rilievo pubblico, affidate a tale soggetto, ed è altrettanto pacifico che
, chiamata impropriamente in giudizio dalla debitrice principale Controparte_3 [...]
(per essere mallevata in caso di conferma del decreto opposto), ha pagato in corso CP_6 di causa (nell'anno 2014) CO PO per l'importo massimo della garanzia concessa.
Ciò risulta in ogni caso dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado da
[...]
(v. decreto n.265 del 2009 del dirigente della Regione Toscana, relativo, fra CP_3
l'altro, all'approvazione dell'accordo per la concessione a di un finanzia- Controparte_3 mento di euro 33.000.000,00 per l'attuazione degli interventi di garanzia previsti dal piano
POR 2007-2013 e di approvazione del regolamento relativo agli interventi di garanzia;
la delibera 55-2014 con cui fu deciso di pagare CO PO in relazione alla garanzia pre- cedentemente concessa a favore della stessa banca per il finanziamento concesso a
[...]
le quietanze di pagamento). CP_6
Ora, è proprio del regolamento di simili garanzie, di rilievo pubblico, che il paga- mento operato dal garante determini un fenomeno di surrogazione legale e nel contempo faccia sorgere in capo alla banca finanziatrice, che è stata pagata da , l'obbligo CP_3
di recuperare, in nome proprio ma per conto di quest'ultima, dal debitore principale e dagli eventuali suoi garanti, giusta la previsione dell'art.1204 c.c. (nel caso di specie, i fideiussori del debitore principale, attuali appellanti), gli importi pagati (v.artt.21 e 22, co.1 del regola-
12 mento de quo;
l'art.21 prevede: “Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, a seguito della li- quidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, acquisisce il diritto di CP_3
Parte rivalersi sulla er le somme pagate”; l'art.22, co.1, stabilisce: “Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a , ogni attività e/o incombente relativo alle pro- CP_3
cedure di recupero dei crediti salvo che non comunichi al soggetto finanzia- CP_3
tore, entro il termine tassativo di dieci giorni, dalla data di escussione della garanzia, la volontà di procedere direttamente e in nome proprio alla riscossione dei crediti”).
Questo significa sul piano del diritto sostanziale che per effetto del pagamento da parte del garante “pubblico” ( ) si verifica una forma di surrogazione legale del CP_3
garante alla banca finanziatrice e che nel contempo quest'ultima è onerata (delle) e legitti- mata (alle) procedure di recupero, giusta la disciplina di rilievo pubblicistico (v. art.22 del regolamento, richiamando nella concessione della singola garanzia).
Questo sul piano processuale comporta la realizzazione, ex art.111 cpc, di un feno- meno di successione a titolo particolare nel diritto controverso (v., in tal senso, la giurispru- denza di legittimità formatasi in relazione ad altre fattispecie di surrogazione legale;
Cass.1201-03; 10597-95; 8168-91; 4834/81).
Nel caso di specie, una volta ricevuto il pagamento da , il CO PO CP_3
continuava a stare in giudizio in nome proprio e per proprio conto per la parte del credito non coperta dalla garanzia escussa e in nome proprio ma per conto di per la Controparte_3
parte del credito per cui era avvenuto il pagamento.
Con la cessione del credito oggetto del contenzioso da CO PO a CP_1
[... si è verificato nel corso del processo di primo grado un ulteriore fenomeno di successione nel diritto controverso regolato dall'art.111 cpc: il cessionario è subentrato Controparte_1
nel residuo credito di CO PO e negli obblighi su questo gravanti di procedere al recupero del credito oggetto di pagamento da parte di . CP_3
Questa era la fattispecie all'attenzione del giudice di primo grado, che giustifica l'im- mediato rigetto del profilo del terzo motivo d'appello, secondo cui il tribunale aveva errato nel non considerare che, a seguito del pagamento parziale del credito effettuato da
[...]
[...]
[...] [
nel 2014, il credito di si era ridotto in maniera corri- CP_14 Controparte_5 spondente e non avrebbe potuto essere oggetto di cessione per l'intero a favore di CP_1
per cui il giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittima la cessione del credito del 2018
[...]
e valutare la correttezza della costituzione in giudizio di . Sul punto, peraltro, CP_1
come stigmatizzato da , gli appellanti fanno anche confusione tra cessione del CP_1
singolo credito e cessione in blocco dei crediti (la cessione del singolo credito avviene nei limiti in cui esso è esistente nel momento della cessione).
E questa fattispecie, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, era stata intro- dotta in giudizio sin dalla comparsa di costituzione di , la quale, dapprima, Controparte_3
aveva eccepito l'inammissibilità della chiamata in garanzia, in quanto essa non era tenuta a mallevare la società ma a pagare il CO PO e, quindi, aveva stig- Controparte_6 matizzato anche l'inutilità di simile iniziativa processuale posto che, una volta che avesse pagato la banca finanziatrice (cosa che avrebbe poi fatto nel corso del giudizio), si sarebbe realizzata una fattispecie di surrogazione legale e la banca finanziatrice sarebbe stata tenuta, in base al regolamento che governa la prestazione della garanzia, ad agire per il recupero nei confronti del debitore finanziato (e dei fideiussori) delle somme pagate da e da CP_3 restituire a quest'ultima (v., in questi termini, pagg.
6-7 della comparsa di risposta in primo grado).
In forza di tali assunti, la chiamata in causa chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Gli assunti erano ribaditi con le memorie ex art.183, co.6 cpc e con gli scritti conclusionali depositati in primo grado dopo il primo passaggio in decisione.
In particolare con la memoria di replica, ribadiva che aveva richiesto, CP_3
anche dopo il pagamento effettuato in corso di causa, l'estromissione dal giudizio “solo e soltanto in ragione della concordata prosecuzione del giudizio in capo a CO PO a tutela delle proprie legittime ragioni di credito”.
Dopo che il giudice di primo grado, con l'ordinanza sopra richiamata, aveva disposto la remissione sul ruolo e dopo che la stessa aveva ribadito la propria posizione CP_3
(v. verbale udienza del 10-9-2020 e nota di deposito del 30-10-2020), questa, in via alterna- tiva alla richiesta di rigetto dell'opposizione, instava per la condanna diretta a suo favore degli opponenti.
14 Ora, a dispetto di quanto reputato dagli appellanti non vi è alcuna violazione dell'art.112 cpc (tanto vale sia per il secondo che per il terzo motivo d'appello), né violazione dei principi del contraddittorio e di terzietà del giudice, né vizio di extrapetizione, in quanto la domanda di condanna degli attuali appellanti al pagamento a favore di Controparte_3
della quota parte del credito garantito (e pagato a CO PO) è sempre la stessa do- manda introdotta con il giudizio monitorio e coltivata inizialmente da CO PO, in relazione alla quale si è verificato il fenomeno di successione nel diritto controverso sopra riportato.
Non vi è domanda nuova inammissibile ma manifestazione del fenomeno di succes- sione a titolo particolare nel diritto controverso. A seguito del rilievo ufficioso, CP_3
e hanno insistito per il rigetto dell'opposizione, nel contempo eviden-
[...] Controparte_1
ziando:
(a) la prima, che qualora il giudice avesse voluto pronunciare un'eventuale revoca del decreto ingiuntivo già emesso alla luce del pagamento da essa fatto nel 2014,
“ciò non avrebbe potuto senz'altro comportarne la relativa revoca senza alcuna ulteriore pronuncia in favore dell'opposta (come tenterebbe di sostenere parte opponente), ma dovrà in ogni caso procedersi all'accertamento e conseguente riconoscimento della pretesa creditoria dedotta in giudizio anche sulla scorta delle precisazione fattuale e giuridiche svolte da questa difesa e da parte opposta
a seguito della rimessione della causa sul ruolo” (v. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 30-10-2020 e comparsa conclusionale) e, quindi, concludendo: “Tutto ciò osservato, chiarito e ribadito, ci si riporta a quanto già dedotto, argomentato e concluso nel corso del giudizio ed, alla luce delle consi- derazioni che precedono in ordine alla natura surrogatoria dell'accordo interve- nuto tra e l'Istituto di credito opposto, la comparente chiede la con- CP_3
danna degli opponenti al pagamento delle somme dovute in favore, alternativa- mente, a) della società , quale soggetto succeduto nel rapporto Controparte_3
giuridico creditorio di cui trattasi in forza della suddetta surroga, ovvero b) della società originaria creditrice (già ed oggi CP_11 Controparte_12 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c.”;
15 (b) e la seconda che “qualora il giudicante ritenga di non confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto [in ragione del menzionato pagamento fatto da
[...]
nell'anno 2014, n.d.r.] non potrà, come chiede controparte, “pro- CP_3 cedere all'integrale revoca… senza alcuna ulteriore pronuncia in questa sede a favore dell'opposta” quanto alla parte residua del credito (v. nota di precisazione delle conclusioni del 30-10-2020).
Cont In altre parole, nella prospettiva di e di il giudice di primo CP_3 CP_1
grado avrebbe ben potuto limitarsi (come in effetti poteva fare) a rigettare l'opposizione per- ché il CO PO, prima, e dopo, stavano operando quale parte origi- Controparte_1
naria del processo in cui si era verificato il fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso (a favore di ). CP_3
Nel contempo, qualora il giudice avesse inteso procedere invece alla revoca del de- creto ingiuntivo per dare rilievo formale al sopravvenuto pagamento fatto in corso di causa da , essi insistevano per la condanna a loro favore, quanto a , Controparte_3 CP_3 per l'importo pagato nei limiti della garanzia prestata e, quanto a , per la parte CP_1
del credito residuo.
E tali istanze erano ammissibili sia alla luce del risalente orientamento formatosi in sede di interpretazione dell'art.111 cpc, secondo cui “qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'ap- pello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo par- ticolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempi- mento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estro- missione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr., Cass. S.U. 6418-1986;
10442-23) e l'istanza di condanna diretta (proprio perché non costituente domanda nuova) può essere proposta anche in grado d'appello, sia, a maggior ragione, del più recente appro- dato delle S.U. della Corte di Cassazione in tema di domande nuove e domande modificate
(v. Cass. S.U. 12310-15).
16 Nel caso di specie, la richiesta (alternativa) formulata in primo grado dalle attuali appellati nient'altro configurava che mera esplicitazione dell'istanza di condanna degli op- ponenti a favore dei successori a titolo particolare in luogo della condanna a favore della parte originaria.
Su tali istanze vi era il reciproco consenso dei successori e di anche Controparte_1
quale soggetto subentrato a CO PO nella gestione della lite pendente (il CO Po- polare si è infatti disinteressato, dopo la costituzione di del giudizio di primo grado CP_1
e non si è costituito in appello).
Nel contempo, gli opponenti mai hanno contestato che avesse pa- Controparte_3
gato CO PO in relazione alla garanzia prestata a favore di Controparte_6
In ogni caso, con l'impugnazione in esame gli appellanti non si sono lamentati del fatto che il giudice di primo grado abbia effettuato una pronuncia di condanna diretta a favore dei successori a titolo particolare nel diritto controverso al di fuori dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
4.- In conclusione, il primo motivo d'appello è inammissibile;
i rimanenti motivi sono infondati.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e ss. mod.; parametri medi per le fasi 1,2,4, pa- rametro minimo per la fase 3, in presenza di sola trattazione e in assenza di istruttoria;
sca- glione di riferimento: da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo d'appello e rigetta i rimanenti;
- conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
- condanna in solido fra loro, a pagare a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di , come rappresentata da CP_3 Controparte_1 Controparte_2
, le spese di lite che sono liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro
[...]
17 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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